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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2116/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Eugenio Durante e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lamezia Terme, via San Miceli n. 24/O, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE –
E
(C.F. E P.IVA: Controparte_1
) in persona del suo titolare , elettivamente domiciliato P.IVA_1 Controparte_1
in Lamezia Terme, via Adda n° 85, presso lo studio dell'avvv.to CP_2
che la rappresenta e difende in forza di mandato su foglio separato in calce
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA–
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa, in riforma della sentenza impugnata: in via inibitoria sospendere l'efficacia esecutiva e /o l'esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per cui
è causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 c.c. e 5 delle condizioni generali del contratto di vendita stipulato dalle parti;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inoperatività e l'inapplicabilità, nella fattispecie per cui è giudizio , della clausola penale ex art. 8, e dunque revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata accertare e dichiarare la nullità assoluta della clausola penale azionata dalla viaggi in monitorio per CP_1
la sua evidente vessatorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss e 143 del codice del consumo, per come richiamati dall'art. 1469 bis c.c., nonché la sua nullità ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 86 e 143 del d.lgs. 206/2005 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della riconvenzionale spiegata nell'opposizione a decreto ingiuntivo dalla relativa alla restituzione delle spese sostenute in favore di Controparte_1
, e comunque accertare e dichiarare la non dovutezza della ripetizione CP_3
di siffatte inesistenti spese, laddove il relativo diritto alla restituzione si dovesse intendere fondato sulla inesistente, inoperante ed inapplicabile clausola penale;
in ogni caso condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver tutto anticipato e nulla riscosso.
Per l'appellata: si chiede che l'ill.ma Corte giudicante , confermi la sentenza n.
722/2019, pubblicata in data 25 luglio 2019, dal tribunale di Lamezia Terme, senza alcuna censura di sorta, con condanna, all'integrale refusione di spese ed onorari di causa, oltre accessori, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario che fin dall'inizio ne ha fatto esplicita richiesta. In stretto subordine, in caso di
2 accoglimento dell'atto di appello l'integrale compensazione delle spese di lite, rilevata la consistente somma già dovuta pagare dalla Controparte_1
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 233/08 emesso dal giudice di Lamezia Terme che l'ha condannata al pagamento della somma di € 10.092,00, in favore della
[...]
a titolo di pagamento della penale da recesso Controparte_4
ingiustificato dal contratto turistico stipulato con l'agenzia di viaggi opposta, oltre ad accessori e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
-che la clausola penale posta a fondamento del ricorso in monitorio non era applicabile al caso di specie per essersi la avvalsa dell'operatività della clausola CP_1
risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.; che detta clausola era prevista in contratto quale corrispettivo per l'ipotesi di tardivo ed ingiustificato recesso del consumatore e non già quale sanzione per la dedotta risoluzione di diritto del contratto, conseguente all'inadempimento nel pagamento del prezzo di vendita;
- che in ogni caso tale clausola inserita nell'art. 8 delle condizioni generali di vendita del pacchetto turistico non è stata individualmente sottoscritta;
- che a prescindere dalla qualificazione della previsione contrattuale come clausola penale o caparra penitenziale poteva operare solo in ipotesi di recesso del contratto e non di risoluzione di diritto dello stesso;
- che detta clausola penale è da considerarsi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 143 del codice del consumo, nonché per difetto dei requisiti minimi della chiarezza e della comprensibilità del suo contenuto;
- -che la clausola è nulla anche ai sensi dell'art. 86 del codice del consumo in forza del quale anche in caso di recesso ingiustificato il tour operator non può trattenere
3 importi superiori al 25% dell'importo totale che, di solito, corrisponde alla somma versata a titolo di caparra;
- che l'intero contratto di vendita di pacchetto turistico è nullo per contrarietà agli artt. 85,86 e 143 del d.lgs.
6.09.2005 n. 206;
- -che in ogni caso la clausola penale azionata è eccessiva avendo determinato uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, poiché l'importo della penale è pari al costo dell'intero viaggio per 4 persone di cui ella e la sua famiglia non hanno in alcun modo usufruito e che sussiste un potere del giudice di ridurre d'ufficio detto clausola, con l'intervento correttivo previsto dall'art. 1384 c.c.;
- -che la misura della penale non poteva superare l'importo del 25% del corrispettivo di vendita previsto dall'art. 86 del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005-
Si è costituita in giudizio la deducendo: Controparte_1
-che la aveva acquistato un pacchetto turistico per un viaggio da effettuare Pt_1
a Natale 2007 per l'importo complessivo di € 10.092,00;
-che dopo aver pagato un acconto di € 1.000,00 e senza corrispondere il saldo, il cui pagamento era previsto entro il 21 novembre 2007, si è recata in agenzia in data
17 dicembre 2007, dichiarando di non volere usufruire più del pacchetto già acquistato;
-che quindi con lettera di messa in mora le è stato richiesto a titolo di penale il pagamento dell'intera somma concordata;
-che non essendo intervenuto tale pagamento è stato richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo;
-che la non ha adempiuto ma ha dichiarato essa stessa di voler recedere dal Pt_1
contratto;
-che essendosi risolto il contratto per causa imputabile alla ha diritto al Pt_1
pagamento della penale;
-che per l'ipotesi in cui non si volesse confermare il decreto ingiuntivo si chiede che venga comunque stabilito il risarcimento di tutti i danni subiti e derivanti
4 dall'inadempimento, anche quantificandoli in maniera differente rispetto alla clausola penale.
Con sentenza n. 722/2019 del 25.07.2019 il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il giudice di primo grado ha ritenuto non sussistessero i presupposti che legittimassero il recesso della , in quanto lo stesso non è avvenuto per cause non Pt_1
imputabili all'opponente ma per mere ragioni personali.
Ha anche evidenziato come la avesse esplicitamente sottoscritto ed approvato Pt_1
la clausola contrattuale che prevedeva il pagamento della penale in caso di recesso, con la conseguenza che detta clausola non potesse ritenersi vessatoria.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello concludendo come Parte_1
in epigrafe.
Quali motivi di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato che era già intervenuta la risoluzione di diritto del contratto secondo l'art. 5 delle condizioni generali in esso contenuto che prevedeva la risoluzione di diritto del contratto, qualora il pagamento non fosse intervenuto entro il termine contrattualmente stabilito.
Ha chiarito che essendo già intervenuta la risoluzione di diritto del contratto non avrebbe potuto esercitare alcun recesso, peraltro tre giorni prima dalla partenza.
Quale ulteriore motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha considerato vessatoria la clausola penale contenuta in contratto, che è stata invocata attraverso il combinato richiamo ad uno scarno modulo negoziale unilateralmente predisposto dalla Controparte_1
Ha ribadito che anche qualora dovesse ritenersi applicabile la clausola penale essa appare eccessiva e quindi deve essere operata la riduzione della stessa ad opera del giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c.
5 Ha ancora evidenziato l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta, con cui è stata richiesta la restituzione della somma versata a . CP_3
Sul punto ha dedotto l'inammissibilità della domanda formulata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e la sua tardività, perché proposta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Ha chiesto quale conseguenza della riforma della sentenza di primo grado anche la riforma della statuizione sulle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
deducendo l'assoluta infondatezza dell'appello.
All'uopo ha richiamato le stesse argomentazioni del giudizio di primo grado, sostenendo di non aver formulato alcuna domanda nuova in sede di opposizione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha disposto la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
Il collegio in diversa composizione, ritenendo che i motivi di appello non fossero del tutto destituiti di fondamento, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1. Quale primo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità dalla sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cui all'art. 1456 c.c., con conseguente esclusione del recesso.
Tale motivo di appello si appalesa infondato ove si consideri che con il ricorso per decreto ingiuntivo l'appellata non ha chiesto l'operatività della Parte_2
risoluzione di diritto del contratto prevista dall'art. 5, ma ha chiesto il pagamento della
6 penale per un importo pari al costo totale del viaggio, per l'intervenuto recesso del consumatore di cui all'art. 8 del contratto.
Senonché l'art. 1456 c.c. prevede al secondo comma che la risoluzione di diritto del contratto, contrattualmente prevista, operi quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.
Si richiama in merito quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 16993/2007).
Tanto chiarito la non ha mai dichiarato di volersi avvalere della Controparte_1
clausola risolutiva espressa, ma ha chiesto il pagamento della penale prevista per il recesso ingiustificato della . Pt_1
Ciò risulta provato dalla diffida ad adempiere del 18.12.2007 in cui la ha CP_1
chiesto l'adempimento ed il pagamento del prezzo pattuito, al netto dell'acconto già versato, nonché dallo stesso ricorso in monitorio con cui ha chiesto il pagamento della penale.
3.2. Quale secondo motivo di appello la ha dedotto la vessatorietà della clausola Pt_1
penale perché contraria ai disposti di cui agli artt. 33 e 143 del codice del consumo e comunque per mancato rispetto dei requisiti minimi di chiarezza e comprensibilità del suo contenuto.
Tale motivo impone una disamina dell'art. 8 del contratto rubricato “recesso del consumatore” nella parte relativa alla clausola penale. In particolare il terzo comma dell'art. 8 del contratto stipulato tra le parti testualmente stabilisce che al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle elencate al primo comma
(aumento del prezzo in misura eccedente il 10%, modifica in modo significativo di uno
o più elementi del contratto), saranno addebitati-indipendentemente dal pagamento
7 dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma, il costo individuale di gestione della pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura.
La norma non appare in alcun modo poco chiara o comprensibile ma semplicemente rimanda alla scheda tecnica del catalogo.
Ciò posto nella documentazione agli atti risultano allegate le condizioni generali di contratto di pacchetto turistico che, all'art. 6 rubricato recesso del passeggero, prevedono un addebito delle somme a carico del passeggero in caso di ingiustificato recesso dal pacchetto turistico in misura progressiva dal 10% al 75% del prezzo, a seconda del momento in cui intervenga il recesso.
L'art.
6.2. prevede espressamente che il passeggero che rinunci entro 5 giorni prima della data di partenza oppure non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viaggio già iniziato per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
Trattasi di condizioni che per come ammesso dalla stessa appellante a pag. 15 dell'atto di appello sono contenute nel catalogo, che è richiamato dall'art. 8 del contratto.
Nel caso di specie si è verificata proprio l'ipotesi prevista da catalogo in cui l'appellante ha deciso di non fare il viaggio, la cui partenza era prevista il 21.12.2007, per cause ad essa imputabili e vi ha rinunciato in data 17.12.2007, quindi appena 4 giorni prima dalla partenza.
Del tutto privo di pregio è il rilievo della che ha affermato di non aver ricevuto Pt_1
alcun catalogo contenente le summenzionate previsioni, atteso che non solo risulta la sua firma sul contratto, ma la stessa ha specificatamente sottoscritto la previsione contrattuale che testualmente prevedeva che “ si attesta inoltre di aver ricevuto e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le informazioni in scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo e/o programma fuori catalogo”.
Ha quindi confermato di aver ricevuto ogni informazione e documentazione relativa al pacchetto turistico oggetto del contratto.
8 Quanto alla dedotta contrarietà della clausola penale al disposto degli artt. 85 ed 86 del codice del consumo, non si ravvisa nel caso di specie alcuna violazione della normativa richiamata dall'appellante.
Ed invero l'articolo 85, abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, nella disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie testualmente stabiliva che 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.2.
Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Trattasi di previsione contrattuale che è stata rispettata per come emerge dal contratto agli atti, di cui la stessa appellante ha prodotto copia (vedi allegato tre del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado) a dimostrazione che il contratto è stato redatto per iscritto ed una copia è stata fornita dall'agenzia al contraente.
Né si ravvisa alcuna violazione dell'art. 86 del codice del consumo che indica gli elementi minimi ed indispensabili che deve contenere il contratto di pacchetto turistico, ma nulla esclude che le parti possano come nel caso di specie prevedere anche una penale per l'ipotesi di recesso imputabile al contraente.
Del tutto inconferente è il richiamo al 25% del prezzo contenuto nell'art. 86 comma
1 lettera del d.lgs. 206/2005 d (di cui l'appellante fa menzione a pag. 16 dell'atto di appello) che non costituisce il limite della penale, ma rappresenta l'importo massimo da versare a titolo di caparra.
Ne consegue che la clausola penale contenuta nel contratto è perfettamente valida ed efficace e correttamente l'agenzia di viaggi se n'è avvalsa in ragione dell'ingiustificato recesso della contraente.
Giova precisare che l'appellante ha comunque reiterato la richiesta formulata in appello di riduzione della clausola penale perché eccessiva (vedi pag. 17 dell'atto di appello), per l'ipotesi in cui il collegio avesse ritenuto valida la clausola penale.
In merito alla possibilità di ridurre d'ufficio la clausola penale secondo la previsione contenuta nell'art. 1384 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che Il criterio al quale giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale
9 contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, precisandosi che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello nel quale viene chiesto il pagamento, sicché ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riguardo al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento. Inoltre, deve evidenziarsi che l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, ai sensi dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito,(in tal senso Cass. civ., Sez. II,
01/07/2009, n. 15468).
In applicazione dei principi summenzionati il collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per operare alcuna riduzione d'ufficio della clausola penale , posto che l'applicazione di una penale per l'importo massimo corrispondente al costo del pacchetto turistico, era prevista solo per l'ipotesi in cui il recesso fosse avvenuto a ridosso della partenza.
In altre parole la clausola non va ridotta perché l'importo dovuto è parametrato al momento in cui interviene il recesso ed è di tutta evidenza che qualora intervenga, come nel caso di specie, a ridosso del viaggio l'agenzia si trovi nell'impossibilità o quanto meno in difficoltà nel rivendere il pacchetto che era stato già alienato ad altri.
Qualora tale recesso fosse stato comunicato per tempo la avrebbe potuto Pt_1
beneficiare di una penale di importo ridotto, per come chiaramente previsto all'art. 6
10 delle condizioni generali summenzionate e quindi la clausola, nella sua configurazione, non crea alcuno squilibrio all'interno del sinallagma contrattuale tale da legittimare la riduzione richiesta dall'appellante.
3.3. Quale ulteriore motivo di appello la ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1
riconvenzionale avanzata dall'opposta di restituzione della somma di € 10.092,00 che l'agenzia viaggi ha dovuto corrispondere a , trattandosi di domanda CP_3
inammissibile perché formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ogni caso tardiva, sulla quale il giudice di primo grado non si è nemmeno pronunciato.
Ora dalla disamina della comparsa costitutiva della in primo grado CP_1
emerge che la predetta domanda era stata formulata dall'opposta in via subordinata ed
è per tale ragione che il giudice di prime cure non si è pronunciato, avendo accolto la domanda principale contenuta con il ricorso in monitorio e rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente assorbimento della domanda subordinata.
Trattasi domanda che il collegio non deve esaminare perché nella presente fase è una domanda che non è stata reiterata dalla , che si è limitata a chiedere CP_1
la conferma della sentenza di primo grado (ex plurimis Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025 in cui i giudici di legittimità hanno chiaramente affermato che la parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione).
In definitiva per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve essere rigettato.
4.Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi,
11 inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass.
30219/2023).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2)condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del suo titolare delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 20.10.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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