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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro RI ES NS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 20555 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
IA come in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
v. LO ET come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.6.2025 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente: si chiede la sospensione inaudita altera parte dei provvedimenti impugnati, considerata la possibilità per il creditore di procedere ex art. 483 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte, come da sintesi della domanda in epigrafe. Nel merito: Accoglimento integrale: annullamento dei provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di spese in favore dell difensore ex art. 93 c.p.c. Accoglimento parziale: annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi. In ogni caso Si chiede di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati. In via gradata Si chiede la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte;
nonché condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione di ogni indebito. Si è costituito in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso e rassegnando CP_1 le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente il ricorso avverso cui si resiste perché inammissibile, stante la sua nullità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Ritiene l'ufficio che il ricorso sia inammissibile perché affetto da nullità, non essendo comprensibile il petitum e la causa petendi. Il ricorso è caratterizzato da una tecnica di redazione basata su una successione di allegazioni che appaiono tra loro sconnesse;
invero l'atto introduttivo riproduce una serie di stralci di motivazioni di sentenze e riproduce il testo di norme anche relative al processo tributario e dunque completamente inconferenti rispetto al presente giudizio. Il ricorrente si limita ad affermare di proporre ricorso “per la giustiziabilità dei seguenti atti: ACCERTAMENTO 044700907449985-15365049 notificato 23- 5-2025 e titoli sottesi”, senza precisare in cosa consista l'atto impugnato;
anche nelle conclusioni del ricorso i titoli opposti sono solo genericamente richiamati (“provvedimenti impugnati”). Il ricorrente allega al ricorso un file denominato “accertamento 23-5- CP_1
2025” consistente nella richiesta di restituzione al ricorrente, in qual erede di di € 6.815,41 quale importo non dovuto corrisposto Persona_1 su 907449985 eliminata per decesso della titolare;
il ricorso, tuttavia, non contiene alcuna allegazione in ordine a tale provvedimento, limitandosi il ricorrente a sollevare generiche censure avverso l'accertamento e “titoli sottesi”, del tutto inconferenti rispetto al provvedimento allegato, che è una richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite su pensione, mentre il ricorso è incentrato su vizi propri degli atti esattoriali (es. “gli atti esattoriali impugnati sono stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente …. La procedura notificatoria esattoriale risulta errata e priva dei requisiti essenziali … i titoli esattoriali della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione … Illegittima proroga dei termini di accertamento …”). In difetto di tali allegazioni assertive deve ritenersi assolutamente nullo il ricorso, perché privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda, dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base del ricorso. Peraltro, l' costituendosi in giudizio, ha stigmatizzato la tecnica CP_1 redazionale atto ed eccepito la sua nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e
2 neppure a seguito di ciò il ricorrente ha preso posizione eventualmente chiedendo un termine per integrare l'atto, né nella prima difesa successiva (le note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., che parte ricorrente non ha depositato) e neppure all'odierna udienza. Sicchè in tale contesto deve essere l'inammissibilità del ricorso, stante la sua nullità. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide: dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1.865,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, iva e cap come ge.
Roma, 20/11/2025
Il giudice
RI ES NS
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