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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2024, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1093/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1093/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. BERTOLINI ANNA LISA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. BONINI MIRCO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 29/08/2009 a REGGIO EMILIA (atto n. 183, parte I, anno 2009). Dal matrimonio sono nati i figli (25/04/2008), Per_1 Per_2
(17/04/2010) e (17/04/2014). Per_3
La casa con è di proprietà dei coniugi, è gravata da mutuo ed è sita a Quattro Castella (RE) via Pavese n. 18/2. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 13/10/2020 che ha stabilito l'affido condiviso della prole, tempi di permanenza paritari e un obbligo a carico del padre di contribuire al loro mantenimento con un importo mensile di € 750, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie. ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 per mento del loro matrimonio e una modifica delle modifiche condizioni di separazione. A tal fine ha allegato che la sua situazione economica è peggiorata rispetto all'epoca della separazione, in quanto ora svolge un lavoro significativamente meno remunerativo ed è onerato da numerose e nuove spese (mutui, finanziamenti e canone di locazione). Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con assegnazione della casa coniugale alla moglie, tempi di visita paritari e che ciascun genitore si occupi del mantenimento dei figli nei rispettivi tempi di permanenza, nonché la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto di ridurre l'importo da corrispondere per il mantenimento dei figli prima a € 300, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, a € 150. i è costituita e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente, sostenendo che il cambio di occupazione lamentato dallo stesso non ha inciso sulle sue condizioni patrimoniali e reddituali. Ha, inoltre, allegato di essere onerata da numerose spese che sono aumentate nel tempo. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che sia mantenuto il calendario di visita previsto in sede di separazione e che sia aumentato a € 860, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, l'importo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 22/09/2023 ha temporaneamente confermato le condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Il Tribunale ha già pronunciato sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti sono sostanzialmente concordi per l'adozione di un regime di affidamento condiviso con collocazione dei figli presso la madre nella casa coniugale. Quanto alle visite paterne, entrambe le parti concordano per la conferma del cd. “collocamento paritario” dei figli. La resistente ha allegato che questo è stato leggermente modificato rispetto all'epoca della separazione, e ciò non è stato sostanzialmente contestato dal ricorrente, sicché il Collegio ritiene opportuno adottare il calendario fornito dalla che qui si riproduce. CP_1
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». In sede di omologa della separazione, le parti avevano previsto l'obbligo per il padre di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento per i figli di € 750, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, a integrazione delle sue capacità reddituali. Il ricorrente ha chiesto la revoca di tale obbligo a fronte di un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche che avrebbe portato il suo reddito allo stesso livello di quello della moglie. La resistente si è invece opposta, chiedendo la conferma dell'importo previsto in sede di separazione, con l'aggiornamento Istat. Dal momento che non è stato dedotto o provato nulla sul tenore di vita della famiglia, la presente decisione può basarsi soltanto sulla comparazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e sulle eventuali modifiche intervenute dopo l'epoca della separazione. 1) Partendo da quelle del ricorrente:
- il nato nel 1975, in costanza di matrimonio ha lavorato Parte_1 come con una retribuzione annuale lorda di € 60.000 Pt_2
(cfr. doc. 4 e 15), corrispondente a circa € 3.200 mensili;
tale occupazione è venuta meno nell'ottobre 2022, quando il ricorrente, a causa di contrasti con il datore di lavoro, ha scelto di dimettersi percependo una buonuscita di circa € 48.000 netti (doc. 7); in seguito, ha trovato lavoro prima presso la Sammerl srl, e poi, per alcuni mesi, presso la Market Ingross srl con una retribuzione di circa € 2.600 per quattordici mensilità (cfr. buste paga in atti doc. 14); ha successivamente iniziato una collaborazione con l'agenzia immobiliare Open srl come procacciatore di affari (doc. 28); da ultimo, nelle note di udienza del 2 ottobre 2024, ha allegato di essere stato assunto presso la società Eurospin come responsabile alle vendite e uno stipendio annuale lordo di circa € 40.000 (doc. 40);
-sul piano patrimoniale, egli è proprietario di metà dell'ex casa coniugale, di un secondo immobile acquistato dopo la separazione in cui avrebbe dovuto trasferirsi (ma che, secondo quanto riferito, sarebbe al momento inutilizzato perché i lavori di ristrutturazione si sarebbero interrotti), di un'auto Mini Cooper del valore di € 31.499,99, e di un portafoglio titoli per € 39.651 (doc. 18);
-il ricorrente ha poi allegato e documentato di essere onerato dalle seguenti spese mensili: a) la rata del mutuo gravante sull'ex casa coniugale (rata di € 374,68, doc. 11); b) la rata del mutuo contratto per l'acquisto, nel 2021, del secondo immobile (rata di € 380, doc. 10); c) la rata di € 252,21, per il finanziamento contratto per l'acquisto della Mini Cooper (doc. 12); d) metà del canone di locazione di € 900 per l'immobile dove vive con la sua compagna (doc. 13); 2) Passando a quelle della resistente:
-la è nata nel 1976, ha sempre lavorato come insegnante e CP_1 percepi tipendio annuale netto di circa € 26.000 (cfr. dichiarazioni dei redditi doc. 12), corrispondenti a circa € 2.150 mensili;
-è proprietaria di metà della casa coniugale e titolare di una polizza vita di € 38.512 (doc. 5);
-ha allegato di aver dovuto affrontare numerose spese in questi ultimi anni per ristrutturare casa, ripagare un prestito contratto con la sorella (doc. 8) e far fronte alle mutate e accresciute esigenze dei figli. Sulla base di questi dati, il Collegio ritiene di dover riquantificare in € 450 l'importo mensile che il dovrà versare alla resistente Parte_1 per il mantenimento dei figli, e spese straordinarie. Tale quantificazione tiene conto, innanzitutto, degli equilibri che le parti avevano inteso darsi con gli accordi di separazione, che costituiscono il punto di partenza fondamentale della presente decisione. Bisogna infatti considerare che gli allora coniugi avevano adottato un regime di affidamento paritario, rispetto al quale l'ulteriore previsione di un contributo economico rappresenta (considerato che ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento dei figli per la metà del tempo complessivo) un'eccezione riservata a casi di disparità reddituale particolarmente evidente;
ciononostante, le parti avevano comunque scelto di porre a carico del ricorrente un contributo mensile di importo significativo (€ 750), che poteva considerarsi alto anche rispetto al precedente reddito percepito dal (€ 3.200 mensili). Ciò Parte_1 implica che le parti avevano inteso gravare il ricorrente di una quota del mantenimento dei figli più che proporzionale rispetto all'effettiva disparità reddituale, e di tale decisione deve tenersi conto. In secondo luogo, il Collegio ritiene che permanga tra le parti una certa disparità economica, dal momento che il ricorrente, pur avendo effettivamente visto calare il proprio reddito mensile, è dotato di una maggiore capacità lavorativa, disponendo di esperienze spendibili sul mondo del lavoro (come del resto dimostra il fatto che è riuscito a procurarsi diversi impieghi in corso di causa) che mancano alla resistente. In terzo luogo, il Collegio non ritiene di poter valorizzare le uscite mensili documentate dal dal momento che la rata del Parte_1 mutuo sulla casa coniugal azione rappresentano spese già sussistenti o prevedibili all'epoca della separazione, mentre le rate per l'acquisto del secondo immobile e dell'autovettura appaiono voluttuarie, soprattutto considerato che l'immobile in questione non è, al momento, né abitato né messo a reddito. Infine, deve tenersi conto delle accresciute esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione.
4. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti con collocazione presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-assegna la casa coniugale alla madre;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 450 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 60% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 5/12/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1093/2023 vertente tra: TRA
con l'avv. BERTOLINI ANNA LISA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. BONINI MIRCO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 29/08/2009 a REGGIO EMILIA (atto n. 183, parte I, anno 2009). Dal matrimonio sono nati i figli (25/04/2008), Per_1 Per_2
(17/04/2010) e (17/04/2014). Per_3
La casa con è di proprietà dei coniugi, è gravata da mutuo ed è sita a Quattro Castella (RE) via Pavese n. 18/2. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 13/10/2020 che ha stabilito l'affido condiviso della prole, tempi di permanenza paritari e un obbligo a carico del padre di contribuire al loro mantenimento con un importo mensile di € 750, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie. ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 per mento del loro matrimonio e una modifica delle modifiche condizioni di separazione. A tal fine ha allegato che la sua situazione economica è peggiorata rispetto all'epoca della separazione, in quanto ora svolge un lavoro significativamente meno remunerativo ed è onerato da numerose e nuove spese (mutui, finanziamenti e canone di locazione). Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli con assegnazione della casa coniugale alla moglie, tempi di visita paritari e che ciascun genitore si occupi del mantenimento dei figli nei rispettivi tempi di permanenza, nonché la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto di ridurre l'importo da corrispondere per il mantenimento dei figli prima a € 300, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, a € 150. i è costituita e non si è opposto alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente, sostenendo che il cambio di occupazione lamentato dallo stesso non ha inciso sulle sue condizioni patrimoniali e reddituali. Ha, inoltre, allegato di essere onerata da numerose spese che sono aumentate nel tempo. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che sia mantenuto il calendario di visita previsto in sede di separazione e che sia aumentato a € 860, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, l'importo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 22/09/2023 ha temporaneamente confermato le condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Il Tribunale ha già pronunciato sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti sono sostanzialmente concordi per l'adozione di un regime di affidamento condiviso con collocazione dei figli presso la madre nella casa coniugale. Quanto alle visite paterne, entrambe le parti concordano per la conferma del cd. “collocamento paritario” dei figli. La resistente ha allegato che questo è stato leggermente modificato rispetto all'epoca della separazione, e ciò non è stato sostanzialmente contestato dal ricorrente, sicché il Collegio ritiene opportuno adottare il calendario fornito dalla che qui si riproduce. CP_1
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». In sede di omologa della separazione, le parti avevano previsto l'obbligo per il padre di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento per i figli di € 750, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie, a integrazione delle sue capacità reddituali. Il ricorrente ha chiesto la revoca di tale obbligo a fronte di un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche che avrebbe portato il suo reddito allo stesso livello di quello della moglie. La resistente si è invece opposta, chiedendo la conferma dell'importo previsto in sede di separazione, con l'aggiornamento Istat. Dal momento che non è stato dedotto o provato nulla sul tenore di vita della famiglia, la presente decisione può basarsi soltanto sulla comparazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e sulle eventuali modifiche intervenute dopo l'epoca della separazione. 1) Partendo da quelle del ricorrente:
- il nato nel 1975, in costanza di matrimonio ha lavorato Parte_1 come con una retribuzione annuale lorda di € 60.000 Pt_2
(cfr. doc. 4 e 15), corrispondente a circa € 3.200 mensili;
tale occupazione è venuta meno nell'ottobre 2022, quando il ricorrente, a causa di contrasti con il datore di lavoro, ha scelto di dimettersi percependo una buonuscita di circa € 48.000 netti (doc. 7); in seguito, ha trovato lavoro prima presso la Sammerl srl, e poi, per alcuni mesi, presso la Market Ingross srl con una retribuzione di circa € 2.600 per quattordici mensilità (cfr. buste paga in atti doc. 14); ha successivamente iniziato una collaborazione con l'agenzia immobiliare Open srl come procacciatore di affari (doc. 28); da ultimo, nelle note di udienza del 2 ottobre 2024, ha allegato di essere stato assunto presso la società Eurospin come responsabile alle vendite e uno stipendio annuale lordo di circa € 40.000 (doc. 40);
-sul piano patrimoniale, egli è proprietario di metà dell'ex casa coniugale, di un secondo immobile acquistato dopo la separazione in cui avrebbe dovuto trasferirsi (ma che, secondo quanto riferito, sarebbe al momento inutilizzato perché i lavori di ristrutturazione si sarebbero interrotti), di un'auto Mini Cooper del valore di € 31.499,99, e di un portafoglio titoli per € 39.651 (doc. 18);
-il ricorrente ha poi allegato e documentato di essere onerato dalle seguenti spese mensili: a) la rata del mutuo gravante sull'ex casa coniugale (rata di € 374,68, doc. 11); b) la rata del mutuo contratto per l'acquisto, nel 2021, del secondo immobile (rata di € 380, doc. 10); c) la rata di € 252,21, per il finanziamento contratto per l'acquisto della Mini Cooper (doc. 12); d) metà del canone di locazione di € 900 per l'immobile dove vive con la sua compagna (doc. 13); 2) Passando a quelle della resistente:
-la è nata nel 1976, ha sempre lavorato come insegnante e CP_1 percepi tipendio annuale netto di circa € 26.000 (cfr. dichiarazioni dei redditi doc. 12), corrispondenti a circa € 2.150 mensili;
-è proprietaria di metà della casa coniugale e titolare di una polizza vita di € 38.512 (doc. 5);
-ha allegato di aver dovuto affrontare numerose spese in questi ultimi anni per ristrutturare casa, ripagare un prestito contratto con la sorella (doc. 8) e far fronte alle mutate e accresciute esigenze dei figli. Sulla base di questi dati, il Collegio ritiene di dover riquantificare in € 450 l'importo mensile che il dovrà versare alla resistente Parte_1 per il mantenimento dei figli, e spese straordinarie. Tale quantificazione tiene conto, innanzitutto, degli equilibri che le parti avevano inteso darsi con gli accordi di separazione, che costituiscono il punto di partenza fondamentale della presente decisione. Bisogna infatti considerare che gli allora coniugi avevano adottato un regime di affidamento paritario, rispetto al quale l'ulteriore previsione di un contributo economico rappresenta (considerato che ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento dei figli per la metà del tempo complessivo) un'eccezione riservata a casi di disparità reddituale particolarmente evidente;
ciononostante, le parti avevano comunque scelto di porre a carico del ricorrente un contributo mensile di importo significativo (€ 750), che poteva considerarsi alto anche rispetto al precedente reddito percepito dal (€ 3.200 mensili). Ciò Parte_1 implica che le parti avevano inteso gravare il ricorrente di una quota del mantenimento dei figli più che proporzionale rispetto all'effettiva disparità reddituale, e di tale decisione deve tenersi conto. In secondo luogo, il Collegio ritiene che permanga tra le parti una certa disparità economica, dal momento che il ricorrente, pur avendo effettivamente visto calare il proprio reddito mensile, è dotato di una maggiore capacità lavorativa, disponendo di esperienze spendibili sul mondo del lavoro (come del resto dimostra il fatto che è riuscito a procurarsi diversi impieghi in corso di causa) che mancano alla resistente. In terzo luogo, il Collegio non ritiene di poter valorizzare le uscite mensili documentate dal dal momento che la rata del Parte_1 mutuo sulla casa coniugal azione rappresentano spese già sussistenti o prevedibili all'epoca della separazione, mentre le rate per l'acquisto del secondo immobile e dell'autovettura appaiono voluttuarie, soprattutto considerato che l'immobile in questione non è, al momento, né abitato né messo a reddito. Infine, deve tenersi conto delle accresciute esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione.
4. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti con collocazione presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-assegna la casa coniugale alla madre;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 450 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 60% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 5/12/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli