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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.41/2023 promossa in grado di appello
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Speranza e Lavinia Controparte_1
Marchese.
APPELLATO
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 2623/2022 del 15/7/2022 il Tribunale di Palermo a accolto il ricorso Pt_2 proposto da contro l' e dichiarato il diritto del ricorrente ai Controparte_1 Pt_1 benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 l. n. 257/1992 e successive modifiche, applicando il coefficiente 1.5 previsto dall'art. 47 D.L. n. 269/2003 con conseguente condanna dell' alla ricostruzione della relativa posizione contributiva e al pagamento Pt_1 delle eventuali differenze pensionistiche. Disattese le eccezioni preliminari di improponibilità della domanda e di prescrizione del diritto azionato , il G.L. ha ritenuto che poiché il aveva dimostrato di avere CP_1 maturato il diritto a pensione alla data del 2/10/2003 avendo egli subito l'esposizione all'amianto durante l'attività di lavoratore marittimo a partire dal 30/10/1972 fino alla data del pensionamento (novembre 2008) egli aveva diritto alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 comma 8° Legge n. 257/1992 con applicazione del coefficiente 1.5 previgente alla disciplina introdotta dall'art. 47 della Legge n. 326/2003 e che tale prestazione poteva essere cumulata con la pensione PM (Previdenza Marinara) cui il ricorrente era titolare. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale ripropone le eccezioni di Pt_1 improponibilità della domanda e di prescrizione .
Quanto alla prima insiste nel denunciare la falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 38 comma 5° D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e della determinazione presidenziale n. 277/2011 , laddove l'inoltro telematico delle Pt_1 domande di prestazioni all' era stato stabilito come forma esclusiva di presentazione. Pt_1
E poiché nel caso di specie il aveva presentato la domanda volta al CP_1 riconoscimento del beneficio contributivo in data 22/12/2016 a mezzo di raccomandata postale, il G.L. avrebbe dovuto ritenere la carenza di domanda ammnistrativa e dichiarare l'improponibilità dell'azione giudiziale Quanto alla seconda, l'appello censura il ragionamento posto a base della decisione di rigetto per avere il G.L. sottovalutato la rilevanza della circostanza che il CP_1 aveva presentato all' due distinte domande , in data 14/6/2005 ed in data 15/6/2005, CP_2 dirette rispettivamente ad ottenere la certificazione di cui all'art. 47 D.L. n. 269/2003 e la certificazione necessaria ai benefici di cui all'art. 13 comma 8° Legge n. 257/1992, autonomamente dimostrative della acquisita consapevolezza in capo al ricorrente della propria esposizione all'amianto e in quanto tali idonee ad indentificare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (decennale) del diritto azionato. Nel merito censura la violazione del divieto di extra/ultra -petizione per avere il G.L. pronunciato in ordine al riconoscimento del beneficio contributivo con il coefficiente di rivalutazione più alto (1.5) di cui all'art. 1 comma 8° Legge n. 257/1992 quando, piuttosto, il ricorso del lavoratore aveva avuto ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi in base al minore coefficiente (1.25) previsto dall'art. 47 D.L. n. 269/2003. Contesta altresì la ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina transitoria di cui agli artt. 47 comma 6 bis D.L. n. 269/2003 3 comma 132° Legge n. 350/2003 a tenore dei quali , l'ultrattività della precedente disciplina veniva conservata in favore di chi avesse maturato il diritto al trattamento pensionistico alla data del 2/10/2003. Ancora in ulteriore subordine critica la mancata applicazione del regime di incumulabilità tra i benefici ricollegati al sistema pensionistico di appartenenza e quelli connessi all'aumento dell'anzianità contributiva per l'esposizione all'amianto e, in estremo subordine, reitera l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici medio tempore maturati. Resiste in questo grado il che ha chiesto il rigetto del proposto gravame. CP_1
Tanto premesso , procedendo secondo l'ordine logico delle questioni devolute , il primo motivo è infondato. E' noto che secondo l'art. 38 comma 5° del D.L. n. 78/2010 sopra citato : “5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni (…). Tale disposizione , letta in passato come condizione inderogabile di proponibilità della domanda giudiziale, tale che l'utilizzo “esclusivo “ del canale telematico stabilito dall' (con Determinazione Presidenziale n. 277/2011) sulla base della Controparte_3 disciplina normativa su richiamata, aveva l'effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rendeva inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l'effetto di precludere all' l'esame delle relative richieste, è stato Pt_1 correttamente disatteso dal Giudice di primo grado che ne ha stigmatizzato l'efficacia preclusiva sulla scorta di una interpretazione della disposizione ispirata al rispetto dei principi di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione in ragione dei quali deve escludersi che le cause di improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art 443 c.p.c. possano essere estese a fattispecie non previste dalla legge di modo che , l' stante la Pt_1 riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto , rispetto alle forme dettate dallo stesso
[...]
CP_4
A tanto è approdata da ultimo la stessa Corte di legittimità (Cass. n. 17159 del 21/6/2024) avendo essa precisato che In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità Pt_1 della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall' ai sensi dell'art. 20, Pt_1 comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009). Ha chiarito la S.C. che la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Diversamente fondata si palesa l'eccezione di prescrizione gradatamente formulata dall' e riproposta in sede di gravame. Pt_1
E' noto che l'art. 13 comma 8° Legge n. 257/92 assicura ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , sia incrementato, ai fini delle prestazioni CP_2 pensionistiche, da un coefficiente moltiplicatore funzionale a ricompensare i predetti lavoratori della maggiore penosità della prestazione e dei correlati rischi di malattie professionali. La disciplina originaria è stata innovata dall'art. 47 comma 5 D.L. n. 269/2003 a tenore del quale “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 (la rivalutazione dei periodi di contribuzione ai sensi dell'art. 13 comma 8° L. n. 257/92) , compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, devono presentare CP_2 domanda alla Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta CP_2
Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 (n.d.r. 15/6/2005), a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici” . Soggiunge l'art. 3 comma 132 L. n. 350/2003 che” In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003 (…). Dal combinato disposto dell'articolato in commento scaturisce un sistema in cui la fruizione del beneficio pensionistico resta subordinata – tanto per i lavoratori che fruiscono del (più favorevole) regime contributivo anteriore che per coloro che abbiano maturato i requisiti successivamente al 2/10/2003 - alla presentazione entro un termine perentorio (15/6/2005) della domanda volta ad ottenere dall' la certificazione della CP_2 sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto.
All' è assegnato quindi un potere certificativo tale per cui se, da un lato, il soggetto CP_2 portatore di un eventuale interesse contrario (tipicamente l' può sempre contestare, Pt_1 con ogni mezzo, i risultati degli accertamenti svolti dall' (Cass. 23 gennaio 2003, n. CP_2
997), dall'altro, deve in ogni caso assegnarsi all'accertamento tecnico in parola lo stesso valore riconosciuto alle presunzioni gravi, precise e concordanti, come tali idonee a fondare il convincimento del Giudice e ad essere quindi poste a base della decisione tutte le volte in cui non siano state mosse specifiche contestazioni dalla controparte in ordine all'erroneità dell'accertamento (Cass. Sent. n. 10037/2007). Tanto premesso in ordine al valore della certificazione rilasciata dall' circa CP_2
l'esposizione del lavoratore all'amianto, giova ora ricordare che anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, la Corte di Cassazione ha ribadito la prescrittibilità del diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi: «ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico» (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2015, n. 2351). Anche in questo caso peraltro la giurisprudenza di legittimità “richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto” (così da ultimo, Cass. ord. del 20-02- 2020, n. 4283; v. altresì Cass. n. 2856/2017 e n. 16128/2015). Ciò posto, con il motivo in parola l' reitera l'eccezione di prescrizione del diritto Pt_1 azionato sottoponendo a critica la decisione del Tribunale che ha ritenuto di disattendere la portata ricognitiva riconducibile alla doppia istanza presentata nelle due successive date dal 14 e del 15 giugno 2005 e scelto di ancorare il dies a quo del termine di prescrizione ordinaria al momento in cui il lavoratore avrebbe acquisito consapevolezza delle esposizione ultradecennale all'amianto, coincidente con la data in cui l' in data CP_2
22/3/2016 aveva rilasciato la richiesta certificazione. Trattasi con ogni evidenza di una circostanza univocamente sintomatica della consapevolezza in capo al lavoratore della esposizione oltre i limiti temporali previsti dalla legge, in guisa da legittimare l'inizio da quella data della decorrenza del termine di prescrizione.
Tanto a prescindere dal fatto che in data 17/10/2005 l' aveva a rigettato l'istanza del CP_2 ricorrente volta ad ottenere la relativa certificazione, non potendosi imputare ad un provvedimento di natura amministrativa l'effetto di inficiare l'indicazione probatoria procedente dal dato di conoscenza insito nella proposizione della domanda diretta ad ottenere la certificazione in parola. Ha chiarito da ultimo la S.C. che “il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav. n. 7373 del 19/3/2024; adde, Cass. n. 16 novembre 2018, n. 26935). Avuto riguardo al tempo trascorso dalla data di acquisita consapevolezza (14-15/6/2005) fino al momento della proposizione della domanda amministrativa del 22/12/2016 , il termine decennale risulta irrimediabilmente decorso. Per le ragioni che precedono, assorbenti di ogni altra ragione di gravame sopra enunciata, deve pronunciarsi l'integrale riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto della domanda azionata. Le spese del doppio grado vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 2623/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 15 luglio 2022, rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Condanna il al pagamento in favore dell delle spese di entrambi i gradi CP_1 Pt_1 del giudizio che liquida , rispettivamente, in complessivi € 3.291,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria