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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 9794/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LATINI LAURA
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...] [
Controparte_1
(C.F./ P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BAGALA' FRANCESCO P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: apprendistato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva Controparte_1
con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le
[...]
avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di
2/4 spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale accertare la totale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, e pertanto dichiarare il giudizio promosso improponibile e/o inammissibile.
2) In via subordinata, e previe tutte le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente il ricorso ed ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondati in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come da verbale di udienza: “parte ricorrente aderisce alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva. Parte resistente insiste per quest'ultima. Parte ricorrente si rimette sulle spese di lite;
parte resistente chiede la liquidazione in suo favore”.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Dato atto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente, all'odierna udienza la parte ricorrente aderiva. Infatti, le ampie argomentazioni svolte in memoria dimostrano che la società in nome collettivo convenuta è estranea al rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
5. Tenuto conto del comportamento processuale di parte ricorrente che aderiva all'eccezione avversaria, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione per un mezzo delle spese di lite. Nel resto, parte ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria e della definizione della causa in prima udienza.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
3/4 Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Dichiarate compensate per un mezzo le spese di lite, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite residue liquidate nella misura di euro 800,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore della difesa di parte resistente, già operata la compensazione predetta. Sentenza esecutiva.
Milano, 03/12/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
4/4
SEZIONE LAVORO
N. 9794/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LATINI LAURA
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...] [
Controparte_1
(C.F./ P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BAGALA' FRANCESCO P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: apprendistato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva Controparte_1
con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le
[...]
avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di
2/4 spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale accertare la totale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, e pertanto dichiarare il giudizio promosso improponibile e/o inammissibile.
2) In via subordinata, e previe tutte le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente il ricorso ed ogni domanda di parte ricorrente in quanto infondati in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come da verbale di udienza: “parte ricorrente aderisce alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva. Parte resistente insiste per quest'ultima. Parte ricorrente si rimette sulle spese di lite;
parte resistente chiede la liquidazione in suo favore”.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Dato atto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente, all'odierna udienza la parte ricorrente aderiva. Infatti, le ampie argomentazioni svolte in memoria dimostrano che la società in nome collettivo convenuta è estranea al rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione.
5. Tenuto conto del comportamento processuale di parte ricorrente che aderiva all'eccezione avversaria, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione per un mezzo delle spese di lite. Nel resto, parte ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria e della definizione della causa in prima udienza.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
3/4 Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Dichiarate compensate per un mezzo le spese di lite, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite residue liquidate nella misura di euro 800,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore della difesa di parte resistente, già operata la compensazione predetta. Sentenza esecutiva.
Milano, 03/12/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
4/4