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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8390/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da
nata a [...] il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], con l'Avv. Paola Alteni C.F._1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
nato a [...] il [...], cittadino italiano, codice fiscale Parte_2
residente in [...], con l'Avv. Paola Alteni C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 29.05.1986 (Anno 1986 atto n. 298
Registro 03 Parte 1);
con i figli nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Persona_2
Separati consensualmente con sentenza n.1637/2024 del Tribunale di Milano emessa in data
23/10/2024 pubblicata il 25.10.2024 nel procedimento RG 8390/2024, passata in giudicato nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Milano con rito civile il 29.05.1986 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 1986 al n. 298
Registro 03 Parte 1 Serie //
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Nulla sulle spese. OMOLOGARE le seguenti condizioni
• la casa familiare di Milano Via Galilei 5 rimane alla sig.ra con tutto quanto la Parte_1 arreda;
• la sig.ra si farà carico di ogni necessità della figlia qualora la Parte_1 Persona_2 stessa non avesse reperito un'attività lavorativa;
• a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1 quale contributo per il suo mantenimento l'importo di euro 500,00 mensili per 12 mensilità entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla moglie. Importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026);
• la provvista del Conto BancoPosta n. 1039389158 rimane di esclusiva proprietà del marito, anche per gli importi versati per il futuro e sino al termine della cointestazione;
• i coniugi dichiarano di aver risolto ogni ulteriore rapporto – anche patrimoniale – derivante dal rapporto di coniugio e sua risoluzione e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel ricorso, non hanno più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano con rito civile il 29.05.1986 tra i sigg.ri e , iscritto nei Registri dello stato Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 civile del Comune di Milano Anno 1986 al n. 298 Registro 03 Parte 1)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da
nata a [...] il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], con l'Avv. Paola Alteni C.F._1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
nato a [...] il [...], cittadino italiano, codice fiscale Parte_2
residente in [...], con l'Avv. Paola Alteni C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 29.05.1986 (Anno 1986 atto n. 298
Registro 03 Parte 1);
con i figli nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Persona_2
Separati consensualmente con sentenza n.1637/2024 del Tribunale di Milano emessa in data
23/10/2024 pubblicata il 25.10.2024 nel procedimento RG 8390/2024, passata in giudicato nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Milano con rito civile il 29.05.1986 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 1986 al n. 298
Registro 03 Parte 1 Serie //
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Nulla sulle spese. OMOLOGARE le seguenti condizioni
• la casa familiare di Milano Via Galilei 5 rimane alla sig.ra con tutto quanto la Parte_1 arreda;
• la sig.ra si farà carico di ogni necessità della figlia qualora la Parte_1 Persona_2 stessa non avesse reperito un'attività lavorativa;
• a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1 quale contributo per il suo mantenimento l'importo di euro 500,00 mensili per 12 mensilità entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla moglie. Importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2026);
• la provvista del Conto BancoPosta n. 1039389158 rimane di esclusiva proprietà del marito, anche per gli importi versati per il futuro e sino al termine della cointestazione;
• i coniugi dichiarano di aver risolto ogni ulteriore rapporto – anche patrimoniale – derivante dal rapporto di coniugio e sua risoluzione e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel ricorso, non hanno più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano con rito civile il 29.05.1986 tra i sigg.ri e , iscritto nei Registri dello stato Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 civile del Comune di Milano Anno 1986 al n. 298 Registro 03 Parte 1)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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