Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07917/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12396 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del governo di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego delle misure di accoglienza di cui al provvedimento della Prefettura di Roma del 31/07/2025, in pari data notificato a mezzo avviso telematico;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IA La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1 - L’odierna ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31 luglio 2025 con cui la Prefettura di Roma, in riscontro alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, ha comunicato l’impossibilità di darvi seguito - in ragione della situazione emergenziale, della limitata disponibilità di posti e della ritenuta assenza di condizioni di vulnerabilità - pur dando atto dell’inserimento della stessa nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza, determinando di fatto un sostanziale diniego della richiesta.
Il ricorso è affidato a sei motivi di gravame, con cui la ricorrente deduce, in sintesi:
i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, 11 e 14 del d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE, nonché degli artt. 1 Carta dei diritti fondamentali UE e 3 CEDU, per illegittimo diniego delle misure di accoglienza nonostante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, nonché per erronea esclusione dell’obbligo di attivare forme alternative di accoglienza in caso di indisponibilità di posti;
ii) la violazione della disciplina sul sistema di accoglienza e sulla gestione delle carenze di posti, atteso che l’amministrazione, a fronte dell’indisponibilità delle strutture ordinarie, avrebbe dovuto attivare soluzioni alternative o provvisorie, anche su base interprovinciale, non potendo comunque negare l’accoglienza;
iii) la violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dalla CEDU in tema di dignità umana e divieto di trattamenti inumani o degradanti, in quanto il diniego integrale delle misure di accoglienza espone la ricorrente a condizioni di vita incompatibili con il rispetto della dignità personale;
iv) la violazione della disciplina in materia di soggetti vulnerabili, per omessa considerazione della condizione personale della ricorrente e mancata attivazione delle forme rafforzate di tutela previste per i richiedenti vulnerabili;
v) la violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33/UE, in relazione all’omessa previsione, in via subordinata, di misure alternative di sostegno economico in caso di indisponibilità delle strutture di accoglienza, quale espressione dell’obbligo di garantire comunque condizioni di vita dignitose;
vi) la violazione degli artt. 3 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e 14 CEDU, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti asilo versanti in analoghe condizioni e regolarmente inseriti nel sistema di accoglienza, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e non discriminazione.
2 - Nelle more del giudizio l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 400 del 2026 del Consiglio di Stato, con nota del 25 febbraio 2026, ha comunicato l’inserimento della ricorrente presso il CAS Frascati.
3 - All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 - In via preliminare, il Collegio rileva che il riconoscimento delle misure di accoglienza è intervenuto in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sicché non può ritenersi cessata la materia del contendere; il provvedimento sopravvenuto, infatti, è stato adottato al solo fine di ottemperare a un comando giudiziale e di garantire, nelle more della definizione del giudizio di merito, la posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente, dando luogo a un assetto di interessi intrinsecamente interinale e provvisorio, destinato a venir meno in caso di esito favorevole all’Amministrazione (in termini, C.g.a.R.S., 8 febbraio 2024, n. 281).
5 - Nel merito, il ricorso è fondato, in relazione al primo e assorbente motivo.
Va infatti ribadito l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato secondo cui, l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie.
In particolare, “ a fronte dell’istanza di accesso in una struttura di accoglienza, presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015 ” (Consiglio di Stato, sentenza n. 8670 del 7 novembre 2025).
Ne consegue che:
- la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza;
- l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge;
- le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione.
Pertanto, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui ha fatto discendere dalla carenza di posti e da criteri di priorità una sostanziale negazione, sia pure temporanea, del diritto all’accoglienza.
6 - Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso che l’Amministrazione ha comunque provveduto ad assicurare l’accoglienza della ricorrente già in fase cautelare.
7 - Attesa la sostanziale fondatezza del ricorso, si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. 612 del 2025.
In ordine alla liquidazione dei compensi, vista l’istanza del difensore e tenuto conto dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - in ragione della natura della controversia, del limitato approfondimento delle questioni trattate e dell’attività difensiva effettivamente svolta - il Collegio ritiene di dover liquidare, avuto riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e cautelare collegiale, stante l’esaurimento dell’attività difensiva nella sola fase cautelare, applicando la riduzione del 30% per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e l’ulteriore riduzione della metà per il patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di euro 991,90, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato;
- compensa le spese di lite;
- ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- liquida complessivamente la somma di euro 991,90 per onorari, diritti e spese relativi alla presente fase, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
IA La AL, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA La AL | AN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.