Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 35 0/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro R. G. N. 10969/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 2760 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Michele Annunziata 2. " Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 6.12.2000 3.66 Mario Donati Putaturo -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 4. " LU IG -Consigliere- Richiesta 5. " Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- dal Sig. per giriti 3000 ha pronunciato la seguente 31 GEN. 2001 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto LIRE 3000 DA CANCELLERIA COMUNE DI SAN BUONO (CH), in persona del Sindaco pro tempore Dr. Giuseppe Romilio, elettivamente domiciliato in Ro- CG408407 ma, Via Ferrari 11, presso lo studio dell'Avv. Dino Valenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Fon- 5217 2 zo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti, per procura in calce al controricorso e con essi elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto mede- simo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 353/97 del Tribunale di Vasto del 6.6.1997/10.6.1997 nella causa iscritta al R.G. n. 147 dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonino Sgroi per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Bonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 19.4.1994, il Comune di San Buono proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 517/94 del 21.3.1994, emesso a favore dell'INPS a titolo di inadempi- mento degli obblighi contributivi, relativi al rapporto di lavoro intercorso tra tale Comune e Benito Cericola, per il periodo 1.7.1977/31.12.1987 per l'importo di £. 124.171.124. L'opponente deduceva l'inammissibilità della pretesa azionata dall'INPS per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché di legittimazione attiva dell'INPS ed in ogni caso invocava l'intervenuta prescrizione;
nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposta ingiunzione, per non essere mai intercorso tra il Ce- 3 ricola ed esso Comune rapporto di impiego tale da dar luogo ad inadempimenti contributivi. All'esito il Pretore di Vasto con sentenza del 25.10.1996 respin- geva l'opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiunti- vo. Tale decisione, appellata dal Comune di San Buono, veniva con- fermata dal Tribunale di Vasto con sentenza del 6.6.1997/10.6.1997. Il Tribunale in particolare osservava che nella fattispecie, trat- tandosi di rapporto di impiego non di ruolo, era da escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, sicché non risultava pertinente l'asserita estraneità dell'INPS al rapporto assicurativo in questione. Lo stesso Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione e nel merito ravvisava i tratti caratteristici del rapporto di lavoro su- bordinato, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, in consi- della prestazione del Cericola, consistitaderazione nell'effettuare servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo non implicante alcuna organizzazione imprendito- riale e con rischio a carico del medesimo Comune. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di San Buono con tre motivi, ai quali resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Comune di San Buono denuncia violazione ed omessa applicazione dell'art.
3- commi 9 e 10- della legge n. 335 del 1995, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ. Sostiene che nella fattispecie trova applicazione per i contributi previdenziali la prescrizione quinquennale, come risulta dalla nuova disciplina di cui all'anzidetto art.
3. Da parte sua l'INPS contesta tale assunto richiamandosi al com- ma 10 dello stesso art. 3 della legge 335, il quale prevede che "agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del de- creto legge 12 settembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti inter- ruttivi compiuti e le procedure in corso". La doglianza del ricorrente non ha pregio giuridico e va quindi disattesa. Nel caso di specie non si rinvengono i presupposti per l'applicabilità della nuova disciplina sulla prescrizione quinquen- nale, atteso che, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, su richiesta dell'INPS era stato emesso decreto in- giuntivo in data 21.3.1994 e quindi era intervenuto valido atto interruttivo della prescrizione ex art.
3- comma 10- della mede- sima legge. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 2094 cod. cod. e dei principi giurispruden- ziali (c.d. diritto vivente) formatisi in tema di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato. 5 Sul punto osserva che il Tribunale ha errato nell'enfatizzare la sussistenza nel caso di specie di alcuni degli elementi o indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato (orario di lavoro, inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza di rischio, modalità retributive), mentre scarso rilievo ha dato all'elemento della volontà delle parti, a cui la giurisprudenza degli ultimi anni ha dato valore decisivo e comunque prioritario. Lo stesso ricorrente contesta la rilevanza tra gli indici anzidetti della prestazione in stretta correlazione con il fine istituzionale dell'ente pubblico e del compenso costituente l'unica fonte di reddito per il Cericola. Con il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione ed errata applicazione delle norme che regolano la ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), afferma che era onere dell'INPS provare l'esistenza del rapporto di lavo- ro subordinato, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati con- giuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati. Il Tribunale ha riscontrato la presenza di elementi tipici del rap- porto di lavoro subordinato, consistiti nel fatto che il Cericola svolgeva l'attività di trasporto di alunni della scuola dell'obbligo nei modi e tempi prefissati dal Comune;
utilizzava un automezzo di proprietà dell'ente pubblico, su cui gravava l'onere dell'assicurazione per la responsabilità civile;
riceveva periodi- camente la retribuzione stabilita. In definitiva l'attività svolta dal Cericola non comportava alcuna organizzazione imprenditoriale e rischio d'impresa, gravante, come si è detto, sul Comune. Il Tribunale ha dunque effettuato sulla natura del rapporto di la- voro un accertamento ampio e correttamente motivato, non cen- surabile in questa sede di legittimità (in questo Cass. n. 3366 del 1996; Cass. n. 477 del 1999). Né ad infirmare le precedenti conclusioni vale il richiamo alla volontà delle parti (nomen iuris) in relazione al contratto di ap- palto, la quale in linea generale può avere rilevanza prioritaria, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato, soltanto in concorso con altri validi elementi diffe- renziali, ovvero, sempre qualora sussista contestazione in ordine alla sua esatta configurabilità, se permanga incertezza sulla stes- sa malgrado approfonditi accertamenti in fatto, ma, non nel ca- so, come quello in esame, in cui la diversa qualificazione nego- ziale delle parti risulti univocamente contrastata e superata da elementi probatori correlati alle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso (Cass. n. 9718 del 1994). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £. 12.000, ,oltre £.
2.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma addì 6 dicembre 2000 Il Presidente M. Aun nist Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Reusis Shelle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D Depositata in Cancelleria , A S O S 0 L 1 L A 30 GEN. 2001 3 . T O 3 oggi, , T B 5 R A I S 'A : IL LABORATORE D E DLS L P N A S E L T I R E DI CANCELLERIA 3 S P N D -7 O GI I P -8 S O T IM N 1 R A E 1 O D S A C I E D E , A E G O T R O G T N T E IS T E L I S G IR E E A D R L L O E D