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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11696 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 35689 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ET De IM
-parte appellante-
e
C.F. ), in giudizio dall'avv. Daniele Cutolo Controparte_1 P.IVA_1
-parte appellata-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle tesi su esposte ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere
l'appello proposto dall'Avv. e, per l'effetto: 1) CONDANNARE la Pt_1
Compagnia telefonica alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per i mesi da novembre 2017 all'8 ottobre 2018, data di revoca del mandato del credito bancario, quantificata in € 308,00 salvo errori ed omissioni, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria, come per legge;
nonché a stornare le
1 fatture emesse sino ad oggi;
4 2) CONDANNARE la stessa Compagnia telefonica al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno appellante, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati in € 500,00, e quindi per un totale di € 808,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
- per parte appellata: “perché il Giudice adito Voglia: 1) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello promosso, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348
c.p.c.; 2) in subordine, rigettare integralmente l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 194/2020 emessa in data 31 dicembre 2019 dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento con RG 56350/2019. 3) in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato (di seguito, in breve, anche Parte_1 Controparte_1 solo innanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendo la condanna della CP_1 convenuta: (i) alla restituzione della somma di euro 308,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto indebitamente corrisposta;
(ii) al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dallo stesso attore e da quantificarsi in euro 500,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'allora attore ha infatti esposto:
- che lo stesso , mediante raccomandata a/r del 20.11.2017, era receduto dal Pt_1 contratto di somministrazione n. 5873134158, all'epoca in essere con CP_1
- che, nonostante ciò, aveva richiesto il pagamento delle seguenti fatture: n. CP_1
1875271373 dell'8/8/2018 di euro 28,31, per traffico del mese di luglio 2018 e canoni per il mese di agosto 2018; n. 1875426763 dell'8/9/2018 di euro 28,31, per i mesi traffico del mese di agosto 2018 e canoni del mese di settembre 2018; n. 18875577960 dell'8/10/2018 di euro 28,41 per traffico dei mese di settembre 2018 e canoni di ottobre 2018; n. 1989000304 dell'8/1/2019 di euro 31,42, per il mese di dicembre
2018;
2 - che le predette fatture, pur se emesse illegittimamente, erano state tutte saldate in virtù del mandato bancario allora in essere, poi revocato dall' solo con Pt_1 raccomandata del 5.10.2018;
- che, con altra raccomandata del 28.1.2019, l' aveva poi avviato la Pt_1 procedura obbligatoria di conciliazione presso il , chiedendo la CP_2 restituzione delle somme indebitamente versate dal dicembre 2017 all'ottobre 2018, mese di revoca del mandato di credito alla compagnia telefonica, oltre al risarcimento del danno ed allo storno delle fatture elettroniche successivamente emesse;
- che la procedura dinnanzi al si era conclusa con un verbale di mancato CP_2 accordo.
1.2. La allora convenuta si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda e concludendo comunque, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
Per quanto qui rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la domanda era improcedibile per mancanza di corrispondenza tra la domanda prospettata in sede di procedura di conciliazione stragiudiziale e quella poi proposta in via giudiziale;
- che le domande dell'attore erano comunque infondate;
- che infatti, a seguito della ricezione, in data 27.11.2017, della comunicazione di recesso inviata dall' la stessa con comunicazione di posta elettronica Pt_1 CP_1 dell'8.12.2017, aveva evidenziato all' l'impossibilità di procedere nel senso Pt_1 richiesto, in difetto di specificazione delle numerazioni delle utenze o dell'identificativo della SIM;
- che nonostante ciò l' , solo in data 10.7.2018 e dunque dopo quasi un anno, Pt_1 aveva inviato un'ulteriore comunicazione di recesso, anche in questo caso peraltro omettendo di indicare le numerazioni delle utenze telefoniche;
- che questa volta tramite contatto telefonico, aveva quindi rappresentato CP_1 nuovamente all' l'impossibilità di disattivare le utenze;
Pt_1
- che, nel corso della predetta conversazione telefonica, l' aveva allora Pt_1 comunicato i numeri delle proprie utenze, consentendo così a la loro CP_1 disattivazione;
- che le utenze in questione, in ogni caso, erano state fino ad allora utilizzate
3 dall' , con conseguente generazione di traffico dati;
Pt_1
- che la domanda risarcitoria era sorretta da allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova e non teneva in ogni caso conto né di quanto previsto dalla Carta dei servizi in tema di indennizzi massimi dovuti al cliente, né del contegno tenuto dallo stesso dopo la comunicazione di recesso (mancata stipulazione di un nuovo Pt_1 contratto di fornitura del servizio con altro operatore) idoneo ad escludere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c..
1.3. Con sentenza n. 194/2020, il Giudice di pace di Roma ha rigettato la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha infatti:
- respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda, rilevando come il presupposto su cui essa si fondava fosse smentito dal contenuto della documentazione prodotta dall'attore;
- ritenuto infondata la domanda attorea, in ragione del mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere di produzione del contratto concluso dalle parti e della conseguente impossibilità di verificare se detto contratto fosse “cumulativo o riferito ad una singola utenza” e dunque, in definitiva, di verificare se il recesso comunicato fosse o meno efficace;
- ritenuta ricorrente un'ipotesi di soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. ha quindi proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1 formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Con un primo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c., errata valutazione delle prove e vizio di motivazione”, l'appellante ha infatti lamentato come il Giudice di prime cure avesse erroneamente attribuito rilevanza alla mancata produzione del contratto concluso dalle parti, omettendo così di considerare una serie di circostanze, pacifiche o comunque documentate, quali l'esistenza del contratto ed il fatto che lo stesso riguardasse tutte e quattro le utenze di cui lo stesso appellante era intestatario (come desumibile dal fatto che ciascuna delle fatture emesse da CP_1 riportasse contestualmente i consumi di tutte le predette utenze), di modo che il recesso comunicato non avrebbe potuto che essere riferito a tutte le utenze.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c.,
4 omessa valutazione del principio di non contestazione”, l'appellante ha innanzitutto ribadito sostanzialmente le censure già svolte tramite il primo motivo di appello, evidenziando anche come il Giudice di prime cure avesse omesso di considerare che non aveva neanche indicato l'esistenza di ulteriori contratti, con il medesimo CP_1 cliente, rispetto a quello oggetto di recesso;
ha inoltre aggiunto che non corrispondeva al vero che lo stesso appellante, a distanza di un anno dal precedente recesso, avesse avuto un contatto telefonico con e comunicato, in questa occasione, i numeri CP_1 delle proprie utenze;
circostanza questa peraltro irrilevante in quanto la normativa introdotta dal cd. decreto SA consentiva all'utente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna specifica o motivazione;
motivo per cui la condotta di consistita nel non avere dato seguito alla comunicazione di CP_1 recesso, doveva essere qualificata come contraria a correttezza e buona fede, elemento questo tuttavia non adeguatamente valutato dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla sedicente omissione del deposito del contratto”, l'appellante ha infine evidenziato come la mancata produzione del contratto fosse unicamente imputabile alla condotta della appellata, la quale non lo aveva mai messo a disposizione del cliente, come invece avrebbe dovuto.
1.5. La appellata si è costituita anche nel presente grado, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il suo rigetto in quanto infondato.
Ha infatti in sintesi eccepito:
- che l'appello era inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto da nessuno dei motivi di appello era dato evincere quali fossero le circostanze da cui derivava la violazione di legge, né la loro rilevanza ai fini della decisione che si assumeva erronea ed illegittima;
- che i motivi di appello erano comunque infondati, in ragione di quanto già esposto ed eccepito dalla stessa appellata nel corso del giudizio di primo grado ed avendo il
Giudice di prime cure correttamente attribuito rilievo alla mancata produzione del contratto.
1.6. La causa, istruita mediante la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti
5 conclusionali.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata sul presupposto della dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Come anche emerge dal precedente paragrafo 1.4, l'atto di appello contiene infatti una enunciazione sufficientemente chiara delle indicazioni previste dai punti 1) e 2) della disposizione appena richiamata (nel testo ratione temporis applicabile), la quale non richiede la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso v. Cass. 13535/2018, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'appello rispetta quindi i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dalla predetta disposizione, in quanto da esso emerge agevolmente quali siano i punti contestati della sentenza (in particolare, la parte in cui il Giudice di prime cure ha attribuito rilievo dirimente alla mancata produzione del contratto) e quali siano le ragioni per cui la stessa debba essere riformata (erronea valutazione, da parte del
Giudice di prime cure, di una serie di risultanze istruttorie, ritenute invece dall'appellante idonee a dare prova dell'intervenuto recesso dal contratto a far data dal
20.11.2017).
3. Nel merito, l'appello va accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. La domanda di ripetizione di indebito proposta dall'odierno appellante è infatti meritevole di accoglimento.
E ciò in quanto:
- è pacifico l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di domanda di ripetizione;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le risultanze acquisite
6 costituiscono idonea prova dell'intervenuto recesso dal contratto di somministrazione a far data dal 27.12.2017, ossia decorsi trenta giorni dalla ricezione, da parte della somministrante, della comunicazione di recesso (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellante) inviata dal somministrato;
- dalla risposta inviata dalla somministrante con comunicazione di posta elettronica dell'8.12.2017 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della odierna appellata), si evince infatti, oltre che la data di ricezione della missiva di recesso, la previsione – conforme all'art. 1, comma 3, del cd. Decreto SA (D.L. 7/2007, convertito con modificazioni dalla L. 40/2007) – di un obbligo di preavviso di trenta giorni;
- lo stesso art. 1, comma 3, del Decreto SA prevede “la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore”, sanzionando con la nullità le clausole contrattuali difformi;
- nella specie, non risultando prodotti né il contratto, né le relative condizioni generali, non vi è peraltro alcuna evidenza che l'esercizio del recesso dal contratto in essere – come riconosciuto da previsioni normative inderogabili – fosse condizionato alla indicazione dei numeri delle utenze telefoniche attive;
- è poi incontestato che il somministrato non avesse all'epoca ulteriori rapporti contrattuali in essere con CP_1
- è inoltre incontestato e comunque documentato (dalle fatture prodotte dall'attore nel giudizio di primo grado, le quali fanno riferimento all'esistenza di un unico – qualificando l' come “intestatario contratto” – e prevedono un unico Pt_1 addebito per le quattro SIM attive) che il predetto contratto prevedesse l'utilizzo delle quattro utenze indicate nelle fatture versate in atti (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante);
- la comunicazione di recesso inviata dal somministrato a novembre 2017, contenendo anche in allegato il documento di riconoscimento del recedente (e dunque indicando con esattezza le sue generalità) ed in difetto di diverse indicazioni da parte di quest'ultimo, non poteva quindi che essere intesa come inequivocabilmente diretta ad ottenere lo scioglimento integrale del rapporto contrattuale, rendendo superflua l'indicazione dei quattro numeri telefonici ad esso associati;
dato quest'ultimo già nella disponibilità della somministrante, come dimostrato dalle fatture dalla stessa
7 emesse (v. ancora doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante);
- è irrilevante, al fine di escludere l'intervenuto scioglimento dal contratto, la condotta poi tenuta dal somministrato, essendo comunque la successiva fruizione dei servizi intervenuta a notevole distanza di tempo dalla comunicazione del recesso (i consumi che emergono dal doc. 8 del fascicolo di primo grado della appellata si collocano nel periodo ricompreso fra settembre e novembre 2018) e dunque quando la comunicazione stessa aveva ormai irrevocabilmente prodotto i propri effetti, senza peraltro che, medio tempore, il contratto avesse trovato ancora esecuzione (posto che, dopo la comunicazione di recesso e prima della fattura dell'8.8.2018, non risulta emessa alcuna fattura, né risulta esservi stata la fruizione di alcun servizio).
Trattandosi quindi di importi versati a titolo di corrispettivo, ma in forza di un contatto non più in essere e quindi costituenti un indebito, la parte appellata, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condanna alla restituzione, in favore della parte appellante, dell'importo di euro 308,00.
In difetto di prova della mala fede dell'accipiens (v. art. 2033 c.c.), sul predetto importo sono dovuti gli interessi in misura legale – e dunque nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. – a partire dal 25.6.2019, data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un cd. debito di valuta ed in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
3.2. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna della appellata al risarcimento dei danni.
Induce infatti a questa conclusione il difetto di specifica allegazione, prima ancora che di prova, di pregiudizi idonei a giustificare la pronuncia risarcitoria.
Nulla di specifico è stato infatti prospettato dall'allora attore in relazione al danno patrimoniale.
Quanto poi al danno non patrimoniale, va osservato che, al di fuori delle ipotesi in cui il fatto costituisca reato o ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente ne consente il ristoro anche al di fuori di una ipotesi di reato, il risarcimento è dovuto a condizione non solo che vi sia una lesione di diritti inviolabili della persona (non aventi quindi natura economica) riconosciuti dalla Costituzione, ma anche che ricorrano le ulteriori condizioni costituite dalla gravità della lesione stessa e dalla non
8 futilità del danno (cfr. Cass. S.U. 26972/2008). E trattandosi di danno conseguenza, è comunque onere di chi si assume danneggiato allegare specificamente e provare tutte le circostanze che siano idonee a far emergere la ricorrenza dei predetti presupposti.
La genericità delle allegazioni su cui si fonda la domanda giustifica, pertanto, il rigetto della stessa, essendosi l'allora attore limitato a prospettare la contrarietà a correttezza e buona fede della condotta tenuta dalla controparte, senza tuttavia individuare alcun concreto elemento da cui dedurre una apprezzabile lesione dei propri diritti della persona.
4. La soccombenza reciproca (data dall'accoglimento di una domanda e dal rigetto dell'altra) giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , dell'importo di euro 308,00, oltre interessi nella misura Parte_1 di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 25.6.2019 al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
3) compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 35689 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ET De IM
-parte appellante-
e
C.F. ), in giudizio dall'avv. Daniele Cutolo Controparte_1 P.IVA_1
-parte appellata-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle tesi su esposte ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere
l'appello proposto dall'Avv. e, per l'effetto: 1) CONDANNARE la Pt_1
Compagnia telefonica alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per i mesi da novembre 2017 all'8 ottobre 2018, data di revoca del mandato del credito bancario, quantificata in € 308,00 salvo errori ed omissioni, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria, come per legge;
nonché a stornare le
1 fatture emesse sino ad oggi;
4 2) CONDANNARE la stessa Compagnia telefonica al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno appellante, sia patrimoniali che non patrimoniali, quantificati in € 500,00, e quindi per un totale di € 808,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
- per parte appellata: “perché il Giudice adito Voglia: 1) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello promosso, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348
c.p.c.; 2) in subordine, rigettare integralmente l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 194/2020 emessa in data 31 dicembre 2019 dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento con RG 56350/2019. 3) in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato (di seguito, in breve, anche Parte_1 Controparte_1 solo innanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendo la condanna della CP_1 convenuta: (i) alla restituzione della somma di euro 308,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto indebitamente corrisposta;
(ii) al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dallo stesso attore e da quantificarsi in euro 500,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'allora attore ha infatti esposto:
- che lo stesso , mediante raccomandata a/r del 20.11.2017, era receduto dal Pt_1 contratto di somministrazione n. 5873134158, all'epoca in essere con CP_1
- che, nonostante ciò, aveva richiesto il pagamento delle seguenti fatture: n. CP_1
1875271373 dell'8/8/2018 di euro 28,31, per traffico del mese di luglio 2018 e canoni per il mese di agosto 2018; n. 1875426763 dell'8/9/2018 di euro 28,31, per i mesi traffico del mese di agosto 2018 e canoni del mese di settembre 2018; n. 18875577960 dell'8/10/2018 di euro 28,41 per traffico dei mese di settembre 2018 e canoni di ottobre 2018; n. 1989000304 dell'8/1/2019 di euro 31,42, per il mese di dicembre
2018;
2 - che le predette fatture, pur se emesse illegittimamente, erano state tutte saldate in virtù del mandato bancario allora in essere, poi revocato dall' solo con Pt_1 raccomandata del 5.10.2018;
- che, con altra raccomandata del 28.1.2019, l' aveva poi avviato la Pt_1 procedura obbligatoria di conciliazione presso il , chiedendo la CP_2 restituzione delle somme indebitamente versate dal dicembre 2017 all'ottobre 2018, mese di revoca del mandato di credito alla compagnia telefonica, oltre al risarcimento del danno ed allo storno delle fatture elettroniche successivamente emesse;
- che la procedura dinnanzi al si era conclusa con un verbale di mancato CP_2 accordo.
1.2. La allora convenuta si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda e concludendo comunque, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
Per quanto qui rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la domanda era improcedibile per mancanza di corrispondenza tra la domanda prospettata in sede di procedura di conciliazione stragiudiziale e quella poi proposta in via giudiziale;
- che le domande dell'attore erano comunque infondate;
- che infatti, a seguito della ricezione, in data 27.11.2017, della comunicazione di recesso inviata dall' la stessa con comunicazione di posta elettronica Pt_1 CP_1 dell'8.12.2017, aveva evidenziato all' l'impossibilità di procedere nel senso Pt_1 richiesto, in difetto di specificazione delle numerazioni delle utenze o dell'identificativo della SIM;
- che nonostante ciò l' , solo in data 10.7.2018 e dunque dopo quasi un anno, Pt_1 aveva inviato un'ulteriore comunicazione di recesso, anche in questo caso peraltro omettendo di indicare le numerazioni delle utenze telefoniche;
- che questa volta tramite contatto telefonico, aveva quindi rappresentato CP_1 nuovamente all' l'impossibilità di disattivare le utenze;
Pt_1
- che, nel corso della predetta conversazione telefonica, l' aveva allora Pt_1 comunicato i numeri delle proprie utenze, consentendo così a la loro CP_1 disattivazione;
- che le utenze in questione, in ogni caso, erano state fino ad allora utilizzate
3 dall' , con conseguente generazione di traffico dati;
Pt_1
- che la domanda risarcitoria era sorretta da allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova e non teneva in ogni caso conto né di quanto previsto dalla Carta dei servizi in tema di indennizzi massimi dovuti al cliente, né del contegno tenuto dallo stesso dopo la comunicazione di recesso (mancata stipulazione di un nuovo Pt_1 contratto di fornitura del servizio con altro operatore) idoneo ad escludere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c..
1.3. Con sentenza n. 194/2020, il Giudice di pace di Roma ha rigettato la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha infatti:
- respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda, rilevando come il presupposto su cui essa si fondava fosse smentito dal contenuto della documentazione prodotta dall'attore;
- ritenuto infondata la domanda attorea, in ragione del mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere di produzione del contratto concluso dalle parti e della conseguente impossibilità di verificare se detto contratto fosse “cumulativo o riferito ad una singola utenza” e dunque, in definitiva, di verificare se il recesso comunicato fosse o meno efficace;
- ritenuta ricorrente un'ipotesi di soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. ha quindi proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1 formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Con un primo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c., errata valutazione delle prove e vizio di motivazione”, l'appellante ha infatti lamentato come il Giudice di prime cure avesse erroneamente attribuito rilevanza alla mancata produzione del contratto concluso dalle parti, omettendo così di considerare una serie di circostanze, pacifiche o comunque documentate, quali l'esistenza del contratto ed il fatto che lo stesso riguardasse tutte e quattro le utenze di cui lo stesso appellante era intestatario (come desumibile dal fatto che ciascuna delle fatture emesse da CP_1 riportasse contestualmente i consumi di tutte le predette utenze), di modo che il recesso comunicato non avrebbe potuto che essere riferito a tutte le utenze.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c.,
4 omessa valutazione del principio di non contestazione”, l'appellante ha innanzitutto ribadito sostanzialmente le censure già svolte tramite il primo motivo di appello, evidenziando anche come il Giudice di prime cure avesse omesso di considerare che non aveva neanche indicato l'esistenza di ulteriori contratti, con il medesimo CP_1 cliente, rispetto a quello oggetto di recesso;
ha inoltre aggiunto che non corrispondeva al vero che lo stesso appellante, a distanza di un anno dal precedente recesso, avesse avuto un contatto telefonico con e comunicato, in questa occasione, i numeri CP_1 delle proprie utenze;
circostanza questa peraltro irrilevante in quanto la normativa introdotta dal cd. decreto SA consentiva all'utente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna specifica o motivazione;
motivo per cui la condotta di consistita nel non avere dato seguito alla comunicazione di CP_1 recesso, doveva essere qualificata come contraria a correttezza e buona fede, elemento questo tuttavia non adeguatamente valutato dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla sedicente omissione del deposito del contratto”, l'appellante ha infine evidenziato come la mancata produzione del contratto fosse unicamente imputabile alla condotta della appellata, la quale non lo aveva mai messo a disposizione del cliente, come invece avrebbe dovuto.
1.5. La appellata si è costituita anche nel presente grado, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il suo rigetto in quanto infondato.
Ha infatti in sintesi eccepito:
- che l'appello era inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto da nessuno dei motivi di appello era dato evincere quali fossero le circostanze da cui derivava la violazione di legge, né la loro rilevanza ai fini della decisione che si assumeva erronea ed illegittima;
- che i motivi di appello erano comunque infondati, in ragione di quanto già esposto ed eccepito dalla stessa appellata nel corso del giudizio di primo grado ed avendo il
Giudice di prime cure correttamente attribuito rilievo alla mancata produzione del contratto.
1.6. La causa, istruita mediante la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti
5 conclusionali.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata sul presupposto della dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Come anche emerge dal precedente paragrafo 1.4, l'atto di appello contiene infatti una enunciazione sufficientemente chiara delle indicazioni previste dai punti 1) e 2) della disposizione appena richiamata (nel testo ratione temporis applicabile), la quale non richiede la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso v. Cass. 13535/2018, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'appello rispetta quindi i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dalla predetta disposizione, in quanto da esso emerge agevolmente quali siano i punti contestati della sentenza (in particolare, la parte in cui il Giudice di prime cure ha attribuito rilievo dirimente alla mancata produzione del contratto) e quali siano le ragioni per cui la stessa debba essere riformata (erronea valutazione, da parte del
Giudice di prime cure, di una serie di risultanze istruttorie, ritenute invece dall'appellante idonee a dare prova dell'intervenuto recesso dal contratto a far data dal
20.11.2017).
3. Nel merito, l'appello va accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. La domanda di ripetizione di indebito proposta dall'odierno appellante è infatti meritevole di accoglimento.
E ciò in quanto:
- è pacifico l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di domanda di ripetizione;
- contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le risultanze acquisite
6 costituiscono idonea prova dell'intervenuto recesso dal contratto di somministrazione a far data dal 27.12.2017, ossia decorsi trenta giorni dalla ricezione, da parte della somministrante, della comunicazione di recesso (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellante) inviata dal somministrato;
- dalla risposta inviata dalla somministrante con comunicazione di posta elettronica dell'8.12.2017 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della odierna appellata), si evince infatti, oltre che la data di ricezione della missiva di recesso, la previsione – conforme all'art. 1, comma 3, del cd. Decreto SA (D.L. 7/2007, convertito con modificazioni dalla L. 40/2007) – di un obbligo di preavviso di trenta giorni;
- lo stesso art. 1, comma 3, del Decreto SA prevede “la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore”, sanzionando con la nullità le clausole contrattuali difformi;
- nella specie, non risultando prodotti né il contratto, né le relative condizioni generali, non vi è peraltro alcuna evidenza che l'esercizio del recesso dal contratto in essere – come riconosciuto da previsioni normative inderogabili – fosse condizionato alla indicazione dei numeri delle utenze telefoniche attive;
- è poi incontestato che il somministrato non avesse all'epoca ulteriori rapporti contrattuali in essere con CP_1
- è inoltre incontestato e comunque documentato (dalle fatture prodotte dall'attore nel giudizio di primo grado, le quali fanno riferimento all'esistenza di un unico – qualificando l' come “intestatario contratto” – e prevedono un unico Pt_1 addebito per le quattro SIM attive) che il predetto contratto prevedesse l'utilizzo delle quattro utenze indicate nelle fatture versate in atti (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante);
- la comunicazione di recesso inviata dal somministrato a novembre 2017, contenendo anche in allegato il documento di riconoscimento del recedente (e dunque indicando con esattezza le sue generalità) ed in difetto di diverse indicazioni da parte di quest'ultimo, non poteva quindi che essere intesa come inequivocabilmente diretta ad ottenere lo scioglimento integrale del rapporto contrattuale, rendendo superflua l'indicazione dei quattro numeri telefonici ad esso associati;
dato quest'ultimo già nella disponibilità della somministrante, come dimostrato dalle fatture dalla stessa
7 emesse (v. ancora doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante);
- è irrilevante, al fine di escludere l'intervenuto scioglimento dal contratto, la condotta poi tenuta dal somministrato, essendo comunque la successiva fruizione dei servizi intervenuta a notevole distanza di tempo dalla comunicazione del recesso (i consumi che emergono dal doc. 8 del fascicolo di primo grado della appellata si collocano nel periodo ricompreso fra settembre e novembre 2018) e dunque quando la comunicazione stessa aveva ormai irrevocabilmente prodotto i propri effetti, senza peraltro che, medio tempore, il contratto avesse trovato ancora esecuzione (posto che, dopo la comunicazione di recesso e prima della fattura dell'8.8.2018, non risulta emessa alcuna fattura, né risulta esservi stata la fruizione di alcun servizio).
Trattandosi quindi di importi versati a titolo di corrispettivo, ma in forza di un contatto non più in essere e quindi costituenti un indebito, la parte appellata, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condanna alla restituzione, in favore della parte appellante, dell'importo di euro 308,00.
In difetto di prova della mala fede dell'accipiens (v. art. 2033 c.c.), sul predetto importo sono dovuti gli interessi in misura legale – e dunque nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. – a partire dal 25.6.2019, data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un cd. debito di valuta ed in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
3.2. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna della appellata al risarcimento dei danni.
Induce infatti a questa conclusione il difetto di specifica allegazione, prima ancora che di prova, di pregiudizi idonei a giustificare la pronuncia risarcitoria.
Nulla di specifico è stato infatti prospettato dall'allora attore in relazione al danno patrimoniale.
Quanto poi al danno non patrimoniale, va osservato che, al di fuori delle ipotesi in cui il fatto costituisca reato o ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente ne consente il ristoro anche al di fuori di una ipotesi di reato, il risarcimento è dovuto a condizione non solo che vi sia una lesione di diritti inviolabili della persona (non aventi quindi natura economica) riconosciuti dalla Costituzione, ma anche che ricorrano le ulteriori condizioni costituite dalla gravità della lesione stessa e dalla non
8 futilità del danno (cfr. Cass. S.U. 26972/2008). E trattandosi di danno conseguenza, è comunque onere di chi si assume danneggiato allegare specificamente e provare tutte le circostanze che siano idonee a far emergere la ricorrenza dei predetti presupposti.
La genericità delle allegazioni su cui si fonda la domanda giustifica, pertanto, il rigetto della stessa, essendosi l'allora attore limitato a prospettare la contrarietà a correttezza e buona fede della condotta tenuta dalla controparte, senza tuttavia individuare alcun concreto elemento da cui dedurre una apprezzabile lesione dei propri diritti della persona.
4. La soccombenza reciproca (data dall'accoglimento di una domanda e dal rigetto dell'altra) giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , dell'importo di euro 308,00, oltre interessi nella misura Parte_1 di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 25.6.2019 al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
3) compensa integralmente le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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