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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. 2883/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa IA ET Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2883 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
01.07.2025 da:
(CF. ), nata a [...] l'[...], e residente in [...]
Vigonovo (VE), via Venezia n. 10 int. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
VA GA in Vigonza (PD), via Cavour n. 32 (pec:
Email_1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], Vicolo d'Este n. 18, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lara
Adamo in Ferrara, Largo Castello n.28 (pec: ) Email_2
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del 07.10.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti
1 conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 24-30.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 che di seguito si riproducono: “ 1) Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà, mantenendo un rapporto costante con gli stessi, pur rispettando i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Per il caso di disaccordo tra i genitori, rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, dovranno attenersi quantomeno alle condizioni minime di seguito indicate: il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica pomeriggio alle 16:30; tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, da suddividersi ogni anno secondo il principio dell'alternanza; una settimana consecutiva durante le vacanze estive, con possibilità di concordare una ulteriore settimana, anche non consecutiva, alla luce delle esigenze lavorative dei genitori. L'organizzazione delle vacanze estive dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. 2) Fatto salvo quanto espressamente disciplinato, qualora ve ne sia necessità,
i ricorrenti potranno concordare tempestivamente diversi ed ulteriori periodi in base alle esigenze lavorative di ciascuno ed alle esigenze dei minori. In ogni caso, i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori. 3) Il signor verserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 figli, la somma di € 370,00 mensili (€ 185,00 per ciascuno di essi). Il contributo al mantenimento verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG , a far Pt_1 data dal deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2026. 4) Il signor rimborserà altresì alla IG il CP_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute per i minori, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. Quanto all'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di comunicazione e preventivo accordo su di esse, i genitori si riportano integralmente a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia. 5)I genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documento valido per l'espatrio. 6)L'assegno unico verrà interamente percepito dalla IG . 7) Le spese di lite vengono interamente Parte_1 compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(n. 06.07.2016) e (n. 09.01.2018), nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i Per_1 Per_2
2 genitori.
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, sono addivenuti ad un accordo circa l'affidamento, la collocazione prevalente dei figli e la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 24-30.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice
Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori possono trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura degli stessi e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di causa, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- spese del giudizio compensate fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa IA ET
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