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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3232 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/08/2025 da: 1) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...]4 C.F._1
2) nato in [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_2 C.F._2 in Porcia (PN), via Forniz, 16/3 entrambi con l'Avv. Antonella D'OLIVO, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Porcia (PN) in data 3/7/2011 (registro atti di matrimonio, anno 2011, atto n. 12 reg. 2 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 483/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/08/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Chiedono che il Tribunale di Pordenone voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi con rito concordatario in data 03.07.2011 nel Comune di Porcia (PN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2011, parte 2, serie A, numero 12, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa n. 483/2023 pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 4.7.2023, pubblicata il 10.7.2023 ovvero alle seguenti condizioni: A. i figli minori e entrambi nati in Pordenone il 13.03.2009, verranno Controparte_1 Controparte_2 affidati in maniera condivisa e paritetica ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica presso la madre in Porcia, via Forniz 16/4. I minori, vista la contiguità delle abitazioni dei ricorrenti, avranno piena libertà di frequentare con tempi equivalenti gli appartamenti di entrambi i ricorrenti, nel rispetto dei propri impegni di studio e svago e degli orari lavorativi dei genitori. Le vacanze estive e invernali, ed in generale tutte le festività scolastiche, saranno gestite in piena autonomia dalle parti, con un preavviso reciproco di almeno un mese;
B. i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai figli rapporti significativi con i nonni e le famiglie di origine;
C. ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li avrà con sé; D. le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone che qui si intende integralmente richiamato, nonché le spese per vestiario, calzature e la mensa scolastica, verranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per: testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni, corredo scolastico di inizio anno, buoni pasto, gite scolastiche, trasporti pubblici da e per la scuola, eventuali tasse universitarie, viaggi di studio, scuola guida, spese ed attrezzature per attività sportive e musicali, cure mediche e dentistiche, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici. I coniugi si sottoporranno le pezze giustificative entro la fine di ogni mese e provvederanno al rimborso entro i 15 giorni successivi, con rilascio di quietanza;
E. l'assegno unico verrà percepito per intero dal sig. così pure eventuali detrazioni fiscali CP_1 saranno attribuite in via esclusiva al sig. CP_1
F. nessun assegno di divorzio sarà dovuto da un coniuge all'altro, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti;
G. i coniugi danno atto di avere -con le presenti pattuizioni- definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente a tale titolo;
H. le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sè stesse e per i figli minori;
I. le spese legali della presente procedura saranno sostenute da ambo le parti giusta metà, in solido tra loro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Porcia (PN) in data 3/7/2011 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio, anno 2011, atto n. 12 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/08/2025 da: 1) , nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...]4 C.F._1
2) nato in [...] il [...] - Cod. Fisc. , residente Parte_2 C.F._2 in Porcia (PN), via Forniz, 16/3 entrambi con l'Avv. Antonella D'OLIVO, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Porcia (PN) in data 3/7/2011 (registro atti di matrimonio, anno 2011, atto n. 12 reg. 2 parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 483/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Controparte_1
nato a [...] il [...] Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/08/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Chiedono che il Tribunale di Pordenone voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi con rito concordatario in data 03.07.2011 nel Comune di Porcia (PN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2011, parte 2, serie A, numero 12, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa n. 483/2023 pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 4.7.2023, pubblicata il 10.7.2023 ovvero alle seguenti condizioni: A. i figli minori e entrambi nati in Pordenone il 13.03.2009, verranno Controparte_1 Controparte_2 affidati in maniera condivisa e paritetica ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica presso la madre in Porcia, via Forniz 16/4. I minori, vista la contiguità delle abitazioni dei ricorrenti, avranno piena libertà di frequentare con tempi equivalenti gli appartamenti di entrambi i ricorrenti, nel rispetto dei propri impegni di studio e svago e degli orari lavorativi dei genitori. Le vacanze estive e invernali, ed in generale tutte le festività scolastiche, saranno gestite in piena autonomia dalle parti, con un preavviso reciproco di almeno un mese;
B. i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai figli rapporti significativi con i nonni e le famiglie di origine;
C. ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li avrà con sé; D. le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come individuate nel Protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone che qui si intende integralmente richiamato, nonché le spese per vestiario, calzature e la mensa scolastica, verranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Tra le spese straordinarie andranno espressamente ricomprese le spese per: testi scolastici ed ogni strumento richiesto per lo svolgimento delle lezioni, corredo scolastico di inizio anno, buoni pasto, gite scolastiche, trasporti pubblici da e per la scuola, eventuali tasse universitarie, viaggi di studio, scuola guida, spese ed attrezzature per attività sportive e musicali, cure mediche e dentistiche, occhiali e lenti, apparecchi ortodontici. I coniugi si sottoporranno le pezze giustificative entro la fine di ogni mese e provvederanno al rimborso entro i 15 giorni successivi, con rilascio di quietanza;
E. l'assegno unico verrà percepito per intero dal sig. così pure eventuali detrazioni fiscali CP_1 saranno attribuite in via esclusiva al sig. CP_1
F. nessun assegno di divorzio sarà dovuto da un coniuge all'altro, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti;
G. i coniugi danno atto di avere -con le presenti pattuizioni- definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente a tale titolo;
H. le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sè stesse e per i figli minori;
I. le spese legali della presente procedura saranno sostenute da ambo le parti giusta metà, in solido tra loro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Porcia (PN) in data 3/7/2011 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio, anno 2011, atto n. 12 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini