Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10572 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
ey b b REPUBBLICA ITALIANA A 10572/02 IN NOME DEL POPOLO-ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Pagamento TERZA CIVILE provvigione per mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4829/00 Dott. Roberto PREDEN Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 28175 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rep. 2172 CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 21/02/02 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
1.55 CA SA, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA per diritti il IL CANCELLIER FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, difeso dall'avvocato LORENZO PECORARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NOTARO MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO C890034 FILIPPO MARZI, difeso dall'avvocato GIROLAMO BONGIORNO;
giusta delega in atti;
2002 controricorrente 493 nonchè contro 1 EL IO, LL GIUSEPPE;
intimati - avversO la sentenza n. 987/99 della Corte d'Appello di PALERMO, I I SEZIONE CIVILE emessa 1'8/10/1999, depositata il 13/11/99; RG.1242/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo de Con citazione notificata in data 4.5. e 4.9.1992 PO LV conveniva dinanzi al Tribunale di Pa- lermo TA Mariano, la società Villa Notarbartolo srl fa-e OS GI e, premesso che aveva svolto a vore degli stessi attività di mediazione per la conclu- sione di due contratti di compravendita di un'area edi- ficabile e di un immobile urbano, che erano stati con- clusi rispettivamente al prezzo di L. 400.000.000 e di L. 2.500.000.000, chiedeva il pagamento della provvi- gione spettantegli, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza della domanda. 2 Assunto l'interrogatorio formale del TA e del OS, il Tribunale con sentenza del 10.2.1997 ri- gettava la domanda, escludendo che il PO avesse di- ritto alla provvigione richiesta, sul rilievo che egli non era iscritto nel ruolo dei mediatori, istituito con la legge 3.2.1989 n. 39. Gravata la decisione dal soccombente, la Corte d'appello di Palermo con sentenza emessa 1'8.10.1999 rigettava il gravame. Avverso tale sentenza PO LV ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricor- so TA Mariano. Gli altri intimati OS GI e LL EP, nella qualità di amministratore unico della società Villa Notarbartolo, non hanno svol- to attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo, incentrato sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 6 1. n. 39/1989 in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente as- sume che la norma dell'art. 2 della legge 3.2.1989 n. 39 portante modifiche ed integrazioni alla legge 21.3.1958 n. 253, concernente la disciplina della pro- fessione di mediatore, non si applica alla sua persona, essendosi trattato di un incarico limitato, in ragione 3 soprattutto che egli, alto funzionario dell'ESA della Sicilia, non aveva svolto e non intendeva svolgere al- cuna attività di mediazione a titolo professionale. So- stiene, dunque, che nella specie si è trattato di atti- vità "accidentale" e non "occasionale", con la conse- guenza che per essa in sostanza non sarebbe necessaria la iscrizione nell'apposito albo. Il motivo non può ricevere accoglimento. La lettura della sentenza impugnata consente invero di rilevare che la motivazione è immune da vizi di sor- ta, risultando in linea con il tenore dell'art. 2 della legge n. 39/1989 - portante modifiche ed integrazioni alla legge n. 253/1958, concernente la disciplina della professione di mediatore che prescrive [tale norma] l'obbligo di iscrizione nell'apposito albo in caso di attività "esercitata in modo discontinuo о occasiona- le". In tale prospettiva, la Corte territoriale ha dun- que osservato, senza discostarsi da corretti criteri ermeneutici, come, in mancanza della suddetta iscrizio- ne, neanche l'attività isolata di mediazione, comunque definita (accidentale о occasionale), dà titolo per pretendere il pagamento della provvigione. Ciò trova del resto ragione nel carattere assoluta- mente dispositivo della norma, che con l'espressione 4 "occasionale" evidentemente ha inteso precludere l'attività di mediazione, in qualunque modo svolta, al di fuori della iscrizione nello speciale ruolo, contem- plando ed esaurendo, con l'espressione stessa, tutte le possibili forme in cui può attuarsi l'intervento del mediatore. In tal modo emerge chiaramente che si è vo- luto garantire - come osservato dalla Corte di merito gli operatori di categoria, regolarmente iscritti nell'albo, dai mediatori abusivi e, in genere, dagli atti di concorrenza. Non avrebbe diversamente avuto senso la modificazione di disciplina rispetto alla leg- ge n. 253/1958, che, in base agli artt. 1 e 2, si ap- plicava esclusivamente ai mediatori professionali, sta- bilendo soltanto per essi l'obbligo di iscrizione nei ruoli indicati nell'art. 21 1 n. 272/1913. Tutto questo a prescindere dalla ulteriore conside- razione di una riconosciuta [in dizionari] sinonimia lessicale dei termini “occasionale" e "accidentale". Ne deriva, dunque, che la critica del ricorrente involge il giudizio in sé del giudice d'appello, non la motivazione come carente o inficiata da vizi giuridici, opponendo alla valutazione dell'attività di mediazione svolta da esso PO compiuta da detto giudice una pro- pria personale valutazione, con la quale si sollecita inammissibilmente una nuova indagine da parte del giu- 5 dice di legittimità circa il carattere di tale attivi- tà, che integra di per sé un giudizio di merito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giu- dizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo a favore del resistente TA Mariano, sono a carico del soccombente ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese del giudizio di Cassazione in favore del TA Mariano, liquidate in euro resistente 67 oltre euro 2000/00 (duemila) per onorari. Così deciso, il 21.2.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE donato Calabrese 1097/2911 IL DIRETTORE DI CANCELLER Umberto Cicero 456T 20,66 Depositata in Cancelleria TOT. 149,77 LUG. 2002 ILDIRETTORE DY CHAUELLERIA 19 oggi, Umberto RA COBT а A DELLE ENTRATE ROMA 2 1.0 1.2002 Serie 4 al n.442780 149.77 vraie 6. (euro CENTOQUARANTANOVE/77...) 2. A vizi AM FILIPPO) (Doissa Respons Gudiziari (Dr. M. RACCICH WA 6