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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa LB LL, nella causa civile iscritta al N. 1401/2025
R.G.L. promossa da
(c.f. ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Palermo, elettivamente domiciliata in Palermo Via F. Scaduto 2/D presso lo studio dell'Avv. Angela Caramazza che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione di invalidità civile
All'udienza del 12.12.2025 definitivamente pronunciando ha dato lettura – ai sensi dell'art. 429 cpc – della seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Angela Caramazza, antistataria.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.01.2025, la Sig.ra Parte_1
CP_ conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2023 come da decreto di omologa del 13.09.2024 resa da questo Tribunale in diversa composizione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' dichiarando di avere “provveduto a definire la pratica oggetto di causa in data 21 Febbraio 2025 e la prestazione è stata pagata con data valuta 07 Marzo 2025, con decorrenza Agosto 2023 in quanto la data della domanda amministrativa corretta è del 19 Luglio 2023. Nel giudizio ATP era stata chiesta la convocazione del consulente per precisare la data della decorrenza che non può essere anteriore alla domanda amministrativa ma la richiesta non è mai stata presa in considerazione”. Aggiungeva altresì: “Gli arretrati saranno in pagamento nel mese di Maggio 2025”.
All'udienza destinata alla comparizione delle parti, la ricorrente contestava il pagamento parziale della prestazione e il mancato calcolo degli interessi e della rivalutazione. La causa veniva pertanto ulteriormente rinviata e all'udienza del 24 ottobre 2025 veniva depositato conteggio delle somme dovuti, comprese gli accessori.
Quindi, rinviato il procedimento, all'udienza di oggi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento di quanto dovuto.
CP_ Parte ricorrente chiedeva la condanna dell' alle spese di lite con distrazione al
CP_ procuratore dichiaratosi antistatario mentre il procuratore dell' ne chiedeva la distrazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto pagamento della prestazione come richiesta;
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere. Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico dell' e si liquidano come in Controparte_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 12.12.2025
Il Giudice onorario
LB LL
Firmato digitalmente