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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13730 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ST Marzagalli che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Vincenzo Strazzullo e SA EN, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/04/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa il 08/07/2022 con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla recidiva e all'aggravante contestate, aveva condannato AL DI alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per il reato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. commesso il 18/10/2020 in danno di LU OS. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13730 Anno 2026 Presidente: ER AN Relatore: ST IO Data Udienza: 30/01/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza o illogicità della motivazione sul punto della decisione riguardante l'attendibilità del riconoscimento fotografico e di persona effettuato dalla persona offesa. Il difensore rileva che la Corte di appello aveva sostanzialmente omesso di motivare (o aveva motivato in maniera illogica) in relazione ai plurimi argomenti con i quali la difesa aveva contestato l'attendibilità del riconoscimento del DI come autore della rapina effettuato dalla persona offesa LU OS. Si era infatti evidenziato: che il riconoscimento era stato condizionato dal fatto che il OS aveva accidentalmente incontrato l'imputato davanti al Commissariato prima di effettuare l'individuazione di persona;
che la vittima poteva essere in grado di effettuare un riconoscimento credibile in quanto per sua stessa ammissione il rapinatore indossava una mascherina COVID e l'evento delittuoso, secondo quanto accertato dal consulente della difesa, era durato molto poco (un minuto e 22 secondi); che il OS aveva effettuato il riconoscimento fotografico su una foto segnaletica del DI del 2013 (allorquando l'imputato aveva 20 anni) ma aveva poi descritto il rapinatore come un uomo di 27/30 anni di età. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della consulenza di parte della difesa. Secondo il difensore la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la consulenza antropometrica della difesa asserendo in maniera del tutto apodittica che la stessa difettava di scientificità e attendibilità. Inoltre, non erano stati valutati i chiarimenti forniti dal consulente di parte con i quali lo stesso aveva evidenziato che, impiegando strumenti più sofisticati, era riuscito a visionare ed esaminare immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano la rapina più chiare e nitide di quelle del perito del Tribunale;
ciò dava conto dei diversi risultati cui era giunto il consulente di parte. 2.3. Con il terzo motivo di denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 442, comma 2, e 438, comma 5, cod. proc. pen. Il difensore rileva che, tanto in primo grado quanto in appello, aveva chiesto di “recuperare” la riduzione per il rito abbreviato condizionato, che era stato richiesto al G.u.p. e da quest'ultimo illegittimamente rigettato. Il Tribunale aveva respinto l’istanza, mentre la Corte di appello aveva motivato sul punto in maniera illogica non tenendo conto che la consulenza antropometrica di parte (di cui era stata chiesta l'acquisizione) aveva fornito un apporto probatorio rilevante. 3 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della recidiva. Secondo il difensore, i giudici di merito, disattendendo i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero applicato al DI la contestata recidiva in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali in atti. 3. Il 24/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del PG nella quale ha illustrato le ragioni per le quali il ricorso era ammissibile, insistendo per l’accoglimento dei motivi già articolati. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso col quale si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'attendibilità dell'individuazione fotografica e di persona operata dalla persona offesa, è inammissibile in quanto è meramente reiterativo di doglianze sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato. La sentenza di appello in relazione alla attendibilità del riconoscimento è congrua e dettagliata e risponde con puntualità a tutte le censure e i dubbi sollevati dalla difesa. Si è infatti rilevato: che non era emerso alcun elemento per dubitare dell’attendibilità della persona offesa (LU OS) che aveva effettuato le individuazioni fotografiche e di persona;
che il denunciante aveva reso dichiarazioni coerenti e lineari, che aveva ripetuto sia in sede di indagini sia al dibattimento;
che il riconoscimento era intrinsecamente credibile in quanto il denunciante aveva avuto modo di riconoscere l'imputato anche se indossava la mascherina, atteso che quest'ultima gli lasciava comunque scoperta gran parte del volto (quanto meno dalla fronte al labbro); che la vittima aveva visto da vicino il rapinatore, per un lasso di tempo considerevole e in strada ben illuminata;
che il fatto che accidentalmente la vittima avesse incontrato l'imputato fuori del Commissariato prima di effettuare l'individuazione di persona e lo avesse in quella occasione riconosciuto, avvalorava l'attendibilità del dichiarante, in quanto il OS non sapeva in alcun modo perché la persona 4 incontrata e riconosciuta si trovasse anche lui lì per la vicenda della rapina;
che le discrepanze emerse in ordine al tempo di durata della rapina, così come quelle sull’età del rapinatore, erano marginali e dunque non rilevanti. Nel motivo di ricorso il difensore non fa che reiterare argomenti già esposti in appello sui quali la Corte ha ampiamente motivato, senza peraltro introdurre alcun elemento di criticità, contraddittorietà o illogicità della motivazione;
motivazione con la quale omette di confrontarsi, risultando quindi il motivo privo della necessaria specificità. Sul punto è poi appena il caso di ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 – 01). In sostanza, ai fini della prova del fatto, ciò che rileva non sono le modalità con le quali l'individuazione viene effettuata nel corso delle indagini, bensì la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata e tale dichiarazione confermi al dibattimento (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 – 03). Ciò detto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il fatto che (come nel caso in esame) la persona chiamata ad effettuare l’individuazione abbia già occasionalmente e accidentalmente incontrato la persona da riconoscere al di fuori di un contesto investigativo non è di per sé circostanza idonea ad inficiare l'attendibilità del riconoscimento e la credibilità del dichiarante (in tal senso Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 – 01). Del resto, tale eventualità è espressamente contemplata anche dall'art. 213 cod. proc. pen. – il giudice deve infatti preliminarmente chiedere alla persona chiamata alla ricognizione “se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti la persona da riconoscere” – senza che la norma ricolleghi alla sua verificazione alcuna sanzione processuale o alcuna particolare conseguenza sulla efficacia dimostrativa del riconoscimento. Per le medesime ragioni non possono essere decisive le modalità di collazione dell’album fotografico mostrato dalla polizia giudiziaria alla persona offesa. Quanto poi al fatto che dai filmati acquisiti la rapina avrebbe avuto una durata (un minuto e mezzo circa) inferiore a quella indicata dalla vittima, anche prescindendo dal fatto che la percezione del tempo è estremamente soggettiva e 5 condizionata da innumerevoli fattori, va evidenziato che un minuto e mezzo è comunque, con tutta evidenza, un tempo più che sufficiente per poter riconoscere una persona che si ha di fronte e con la quale si interloquisce. Non è quindi dato comprendere in che modo l'incongruenza evidenziata dalla difesa potrebbe influire sull’attendibilità della individuazione. In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01). 2. Parimenti inammissibile, sia perché versato in fatto sia perché aspecifico, è il secondo motivo, con cui si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della consulenza tecnica di parte. Anche in questo caso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha inteso condividere e prendere in considerazione le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte, evidenziando una serie di dati di fatto in virtù dei quali la consulenza in esame risultava priva del necessario rigore scientifico. Si è in tal senso valorizzato il fatto: che la consulenza antropometrica era stata elaborata sulla base delle misurazioni del DI effettuate in carcere dal difensore dell'imputato (dunque soggetto non qualificato); che gli abiti indossati dal rapinatore immortalato dalla videosorveglianza non consentivano rilievi antropometrici esatti;
che il rapinatore era seduto su uno scooter sicché la valutazione della sua altezza non era possibile con certezza e senza grosso margine errore;
che non vi era prova certa che il rapinatore fosse sinistrorso in quanto la mano destra la doveva necessariamente usare per tenere acceso lo scooter e del resto non c'era neppure alcuna prova in atti che il DI fosse destrorso. Con tali argomenti, del tutto logici e di per sé sufficienti a confutare le risultanze della consulenza di parte, la difesa non si confronta, limitandosi ad esaminare il solo profilo della maggiore o minore qualità delle immagini visionate dai due consulenti;
elemento, quest’ultimo, che non incide minimamente con i sopra esposti argomenti spesi dai giudici di appello. Sempre in punto di specificità intrinseca ed estrinseca del motivo è poi 6 appena il caso di evidenziare che nel ricorso non sono state neppure esposte le ragioni per le quali le conclusioni del CT di parte (disattese dai giudici di merito) avrebbero rilevanza decisiva;
non è stato infatti chiarito per quali ragioni le risultanze della consulenza di parte avrebbero smentito l'attendibilità del riconoscimento del DI da parte della persona offesa. 3. Il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’illegittimità della decisione dei giudici di merito di non riconoscere all'imputato la riduzione per il rito abbreviato condizionato (richiesto in udienza preliminare e rigettato dal G.u.p.), è inammissibile e comunque manifestamente infondata. In primo luogo, va rilevato che questa Corte ha affermato che la mancata riproposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal giudice dell'udienza preliminare preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato sul provvedimento reiettivo e dell'eventuale riconoscimento del diritto alla riduzione della pena (Sez. 3, n. 25983 del 07/05/2009, Rv. 243910 – 01) – conclusione peraltro recepita dal legislatore con l'introduzione dell'art. 438, comma 6ter, ultimo periodo, cod. proc. pen. ad opera del D. Lgs 150/22 –. Nel caso in esame, la difesa non ha né allegato né provato di aver rinnovato la richiesta al Tribunale prima dell’apertura del dibattimento, conseguentemente non può dolersi del mancato riconoscimento della riduzione di pena. Ferme restando le considerazioni che precedono, va anche considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione ex ante di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu Mitrush, Rv. 276311 – 01). È poi pacifico che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della reiudicanda (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim GH Nicolae, Rv. 274920 – 01). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno correttamente osservato che in sede di udienza preliminare il G.u.p. disponeva di elementi di giudizio solidi (vale a dire un riconoscimento dell'imputato da parte della vittima sul quale non vi era ragione alcuna di dubitare) sicché in quella fase non era ravvisabile alcuna incompletezza della prova e dunque alcuna necessità di integrare il materiale probatorio già 7 acquisito. Del resto, anche gli esiti del dibattimento, alla luce della scarsa rilevanza avuta dalla consulenza di parte poi acquisita, non fanno che confermare la correttezza e legittimità della decisione del G.u.p. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e aspecifico. La Corte di appello (p. 12 della sentenza) ha infatti motivato in maniera del tutto adeguata e congrua in ordine alla recidiva. Sono stati infatti valorizzati i precedenti penali specifici del DI per rapine anche recenti, la totale assenza di segni di discontinuità rispetto ai trascorsi criminali, e si è quindi da ciò desunto con apprezzamento di merito (non sindacabile in questa sede) che il fatto per cui si procede era espressione di maggiore pericolosità e accresciuta capacità a delinquere dell'imputato. Trattasi di motivazione, non manifestamente illogica, con la quale il difensore non si confronta. 5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO ST AN ER
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ST Marzagalli che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Vincenzo Strazzullo e SA EN, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/04/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa il 08/07/2022 con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla recidiva e all'aggravante contestate, aveva condannato AL DI alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per il reato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. commesso il 18/10/2020 in danno di LU OS. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13730 Anno 2026 Presidente: ER AN Relatore: ST IO Data Udienza: 30/01/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza o illogicità della motivazione sul punto della decisione riguardante l'attendibilità del riconoscimento fotografico e di persona effettuato dalla persona offesa. Il difensore rileva che la Corte di appello aveva sostanzialmente omesso di motivare (o aveva motivato in maniera illogica) in relazione ai plurimi argomenti con i quali la difesa aveva contestato l'attendibilità del riconoscimento del DI come autore della rapina effettuato dalla persona offesa LU OS. Si era infatti evidenziato: che il riconoscimento era stato condizionato dal fatto che il OS aveva accidentalmente incontrato l'imputato davanti al Commissariato prima di effettuare l'individuazione di persona;
che la vittima poteva essere in grado di effettuare un riconoscimento credibile in quanto per sua stessa ammissione il rapinatore indossava una mascherina COVID e l'evento delittuoso, secondo quanto accertato dal consulente della difesa, era durato molto poco (un minuto e 22 secondi); che il OS aveva effettuato il riconoscimento fotografico su una foto segnaletica del DI del 2013 (allorquando l'imputato aveva 20 anni) ma aveva poi descritto il rapinatore come un uomo di 27/30 anni di età. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della consulenza di parte della difesa. Secondo il difensore la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la consulenza antropometrica della difesa asserendo in maniera del tutto apodittica che la stessa difettava di scientificità e attendibilità. Inoltre, non erano stati valutati i chiarimenti forniti dal consulente di parte con i quali lo stesso aveva evidenziato che, impiegando strumenti più sofisticati, era riuscito a visionare ed esaminare immagini delle telecamere di sorveglianza che ritraevano la rapina più chiare e nitide di quelle del perito del Tribunale;
ciò dava conto dei diversi risultati cui era giunto il consulente di parte. 2.3. Con il terzo motivo di denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 442, comma 2, e 438, comma 5, cod. proc. pen. Il difensore rileva che, tanto in primo grado quanto in appello, aveva chiesto di “recuperare” la riduzione per il rito abbreviato condizionato, che era stato richiesto al G.u.p. e da quest'ultimo illegittimamente rigettato. Il Tribunale aveva respinto l’istanza, mentre la Corte di appello aveva motivato sul punto in maniera illogica non tenendo conto che la consulenza antropometrica di parte (di cui era stata chiesta l'acquisizione) aveva fornito un apporto probatorio rilevante. 3 2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della recidiva. Secondo il difensore, i giudici di merito, disattendendo i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbero applicato al DI la contestata recidiva in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali in atti. 3. Il 24/01/2026 il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria scritta del PG nella quale ha illustrato le ragioni per le quali il ricorso era ammissibile, insistendo per l’accoglimento dei motivi già articolati. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso col quale si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'attendibilità dell'individuazione fotografica e di persona operata dalla persona offesa, è inammissibile in quanto è meramente reiterativo di doglianze sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato. La sentenza di appello in relazione alla attendibilità del riconoscimento è congrua e dettagliata e risponde con puntualità a tutte le censure e i dubbi sollevati dalla difesa. Si è infatti rilevato: che non era emerso alcun elemento per dubitare dell’attendibilità della persona offesa (LU OS) che aveva effettuato le individuazioni fotografiche e di persona;
che il denunciante aveva reso dichiarazioni coerenti e lineari, che aveva ripetuto sia in sede di indagini sia al dibattimento;
che il riconoscimento era intrinsecamente credibile in quanto il denunciante aveva avuto modo di riconoscere l'imputato anche se indossava la mascherina, atteso che quest'ultima gli lasciava comunque scoperta gran parte del volto (quanto meno dalla fronte al labbro); che la vittima aveva visto da vicino il rapinatore, per un lasso di tempo considerevole e in strada ben illuminata;
che il fatto che accidentalmente la vittima avesse incontrato l'imputato fuori del Commissariato prima di effettuare l'individuazione di persona e lo avesse in quella occasione riconosciuto, avvalorava l'attendibilità del dichiarante, in quanto il OS non sapeva in alcun modo perché la persona 4 incontrata e riconosciuta si trovasse anche lui lì per la vicenda della rapina;
che le discrepanze emerse in ordine al tempo di durata della rapina, così come quelle sull’età del rapinatore, erano marginali e dunque non rilevanti. Nel motivo di ricorso il difensore non fa che reiterare argomenti già esposti in appello sui quali la Corte ha ampiamente motivato, senza peraltro introdurre alcun elemento di criticità, contraddittorietà o illogicità della motivazione;
motivazione con la quale omette di confrontarsi, risultando quindi il motivo privo della necessaria specificità. Sul punto è poi appena il caso di ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 – 01). In sostanza, ai fini della prova del fatto, ciò che rileva non sono le modalità con le quali l'individuazione viene effettuata nel corso delle indagini, bensì la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata e tale dichiarazione confermi al dibattimento (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 – 03). Ciò detto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il fatto che (come nel caso in esame) la persona chiamata ad effettuare l’individuazione abbia già occasionalmente e accidentalmente incontrato la persona da riconoscere al di fuori di un contesto investigativo non è di per sé circostanza idonea ad inficiare l'attendibilità del riconoscimento e la credibilità del dichiarante (in tal senso Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 – 01). Del resto, tale eventualità è espressamente contemplata anche dall'art. 213 cod. proc. pen. – il giudice deve infatti preliminarmente chiedere alla persona chiamata alla ricognizione “se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti la persona da riconoscere” – senza che la norma ricolleghi alla sua verificazione alcuna sanzione processuale o alcuna particolare conseguenza sulla efficacia dimostrativa del riconoscimento. Per le medesime ragioni non possono essere decisive le modalità di collazione dell’album fotografico mostrato dalla polizia giudiziaria alla persona offesa. Quanto poi al fatto che dai filmati acquisiti la rapina avrebbe avuto una durata (un minuto e mezzo circa) inferiore a quella indicata dalla vittima, anche prescindendo dal fatto che la percezione del tempo è estremamente soggettiva e 5 condizionata da innumerevoli fattori, va evidenziato che un minuto e mezzo è comunque, con tutta evidenza, un tempo più che sufficiente per poter riconoscere una persona che si ha di fronte e con la quale si interloquisce. Non è quindi dato comprendere in che modo l'incongruenza evidenziata dalla difesa potrebbe influire sull’attendibilità della individuazione. In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01). 2. Parimenti inammissibile, sia perché versato in fatto sia perché aspecifico, è il secondo motivo, con cui si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della consulenza tecnica di parte. Anche in questo caso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha inteso condividere e prendere in considerazione le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte, evidenziando una serie di dati di fatto in virtù dei quali la consulenza in esame risultava priva del necessario rigore scientifico. Si è in tal senso valorizzato il fatto: che la consulenza antropometrica era stata elaborata sulla base delle misurazioni del DI effettuate in carcere dal difensore dell'imputato (dunque soggetto non qualificato); che gli abiti indossati dal rapinatore immortalato dalla videosorveglianza non consentivano rilievi antropometrici esatti;
che il rapinatore era seduto su uno scooter sicché la valutazione della sua altezza non era possibile con certezza e senza grosso margine errore;
che non vi era prova certa che il rapinatore fosse sinistrorso in quanto la mano destra la doveva necessariamente usare per tenere acceso lo scooter e del resto non c'era neppure alcuna prova in atti che il DI fosse destrorso. Con tali argomenti, del tutto logici e di per sé sufficienti a confutare le risultanze della consulenza di parte, la difesa non si confronta, limitandosi ad esaminare il solo profilo della maggiore o minore qualità delle immagini visionate dai due consulenti;
elemento, quest’ultimo, che non incide minimamente con i sopra esposti argomenti spesi dai giudici di appello. Sempre in punto di specificità intrinseca ed estrinseca del motivo è poi 6 appena il caso di evidenziare che nel ricorso non sono state neppure esposte le ragioni per le quali le conclusioni del CT di parte (disattese dai giudici di merito) avrebbero rilevanza decisiva;
non è stato infatti chiarito per quali ragioni le risultanze della consulenza di parte avrebbero smentito l'attendibilità del riconoscimento del DI da parte della persona offesa. 3. Il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’illegittimità della decisione dei giudici di merito di non riconoscere all'imputato la riduzione per il rito abbreviato condizionato (richiesto in udienza preliminare e rigettato dal G.u.p.), è inammissibile e comunque manifestamente infondata. In primo luogo, va rilevato che questa Corte ha affermato che la mancata riproposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato già respinta dal giudice dell'udienza preliminare preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato sul provvedimento reiettivo e dell'eventuale riconoscimento del diritto alla riduzione della pena (Sez. 3, n. 25983 del 07/05/2009, Rv. 243910 – 01) – conclusione peraltro recepita dal legislatore con l'introduzione dell'art. 438, comma 6ter, ultimo periodo, cod. proc. pen. ad opera del D. Lgs 150/22 –. Nel caso in esame, la difesa non ha né allegato né provato di aver rinnovato la richiesta al Tribunale prima dell’apertura del dibattimento, conseguentemente non può dolersi del mancato riconoscimento della riduzione di pena. Ferme restando le considerazioni che precedono, va anche considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione ex ante di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu Mitrush, Rv. 276311 – 01). È poi pacifico che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della reiudicanda (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim GH Nicolae, Rv. 274920 – 01). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno correttamente osservato che in sede di udienza preliminare il G.u.p. disponeva di elementi di giudizio solidi (vale a dire un riconoscimento dell'imputato da parte della vittima sul quale non vi era ragione alcuna di dubitare) sicché in quella fase non era ravvisabile alcuna incompletezza della prova e dunque alcuna necessità di integrare il materiale probatorio già 7 acquisito. Del resto, anche gli esiti del dibattimento, alla luce della scarsa rilevanza avuta dalla consulenza di parte poi acquisita, non fanno che confermare la correttezza e legittimità della decisione del G.u.p. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e aspecifico. La Corte di appello (p. 12 della sentenza) ha infatti motivato in maniera del tutto adeguata e congrua in ordine alla recidiva. Sono stati infatti valorizzati i precedenti penali specifici del DI per rapine anche recenti, la totale assenza di segni di discontinuità rispetto ai trascorsi criminali, e si è quindi da ciò desunto con apprezzamento di merito (non sindacabile in questa sede) che il fatto per cui si procede era espressione di maggiore pericolosità e accresciuta capacità a delinquere dell'imputato. Trattasi di motivazione, non manifestamente illogica, con la quale il difensore non si confronta. 5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO ST AN ER