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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 15580/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), dichiarato dal Parte_1 P.IVA_1
Tribunale di Bologna in data 30 novembre 2020 nel procedimento n. 99/2020 R.G. Fall, in persona del Curatore dr.ssa (avv. Irene Chichidimo); Controparte_1
- ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale a Milano, corso di Controparte_2 P.IVA_2
Porta Vittoria n. 5 e domicilio digitale Email_1
- CONVENUTA CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: revocatoria fallimentare
* * *
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.67, comma 2, L.F. l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
e la conseguente revoca dei pagamenti effettuati da in bonis in
[...] Parte_1 favore della convenuta per complessivi euro 20.209,30 nel periodo sospetto e per l'effetto
- condannare (Cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Imola (BO) Via Dell'Artigianato 15 a restituire al l'importo complessivo di euro 20.209,30 ovvero Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, accessori di legge, e spese del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa promossa dal con atto di citazione in Parte_1 revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., notificato via PEC il 23 novembre 2023 alla società
rimasta contumace e che tale va dichiarata. Controparte_2
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
4.
Nel caso di specie, il periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, decorre dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 69-bis, r.d. cit.
Infatti, a quanto si desume dai documenti prodotti, che aveva Parte_2 depositato il 1 luglio 2019 presso il Tribunale di Bologna istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva (art. 161, comma 6, r.d. cit.) ed era stata posta in liquidazione e trasformata in s.r.l. il 29 luglio 2020, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 99/2020 del Tribunale di Bologna pubblicata il 30 novembre 2020.
5.
Il agisce per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti di seguito Parte_1 indicati, per un totale di euro 20.209,30 (doc. 4):
- euro 7.564,00 disposto in data 4 marzo 2019 tramite bonifico bancario;
- euro 5.886,50 disposto in data 1 aprile 2019 tramite bonifico bancario;
- euro 6.758,80 disposto in data 2 maggio 2019;
e ciò in esecuzione di un accordo 6 febbraio 2019 denominato transattivo (doc. 8) ma che in realtà stabiliva, col pagamento della modesta somma di euro 100,00 per spese legali, un piano di rientro in tre rate (euro 7.564,00 entro il 28 febbraio 2019, euro 5.886,50 entro il 31 marzo 2019, euro 6.758,80 entro il 30 aprile 2019), in relazione ai corrispettivi spettanti a in forza di otto fatture (numeri 317, 444, 555, 556, 644, 645, 715 e Controparte_2
792) emesse tra il 6 giugno 2018 (con scadenza 31 agosto 2018) e l'8 novembre 2018 (con scadenza 31 gennaio 2019), tutte con previsione di pagamento entro sessanta giorni data fattura fine mese (doc. 9).
Senza risposta è stata la richieste di restituzione inviata dal curatore il 27 dicembre 2021 (doc. 5) mentre alla richiesta inviata dall'avv. Chichidimo il 21 febbraio 2023 (doc. 6) aveva risposto negativamente l'avv. il 27 febbraio 2023 (doc. 7). CP_3
6.
Nel ricostruire la «cronistoria dei rapporti tra le parti», alle pagine 3 - 4 dell'atto di citazione il ha richiamato l'accordo sottoscritto il 6 febbraio 2019 Parte_1
pagina 2 di 4 «Con atto denominato “Accordo transattivo stragiudiziale” datato 06/02/2019
[...] e in bonis convenivano il pagamento dell'importo di euro 20.209,30 CP_2 Parte_1 in n.3 rate come segue: euro 7.564,00 entro il 28 febbraio 209, euro 5.886,50 entro il 31 marzo 2019 ed euro 6.758,80 entro il 30 aprile 2019 (doc.8).
Le fatture oggetto della rateizzazione erano state emesse tutte nell'anno 2018 e prevedevano la scadenza a 60 giorni data fattura fine mese (doc.9).
Sin da subito corre l'obbligo di evidenziare che l'atto, seppur denominato accordo transattivo, difetta proprio dell'elemento transattivo di cui all'art.1965 c.c. a mente del quale
“Le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata
[…]”»
e ne ha descritto in sintesi il contenuto:
«Preliminarmente alle osservazioni che si faranno nel prosieguo ed in funzione di esse, è significativo riportare quanto, tra l'altro, l'accordo di cui al doc. 8 prevedeva:
-nella premessa al punto b. “In data 05 febbraio 2019, Controparte_2 provvedeva, a mezzo del nominato procuratore, ad inviare via p.e.c. lettera di messa in mora”;
-nella premessa al punto d. “Le parti, di spontanea iniziativa e senza costrizione alcuna”;
- nella parte dell'accordo al punto b. “la società a tacitazione di ogni Parte_2 pretesa vantata da si impegna a corrispondere la somma capitale di Controparte_2
€ 20.209,30 (ventimiladuecentonove/30) oltre euro 100,00 (cento,00) di spese legali come da diffida 05.02.2019 alle di seguenti condizioni: b1) pagamento delle spese legali pari ad € 100,00 (cento/00) entro il 28 febbraio 2019
[…]
- nella parte dell'accordo al punto c. “a fronte dell'integrale corresponsione della somma di euro 20.309,30 (euro ventimilatrecentonove/30), Controparte_2 dichiara di non avere più nulla a che pretendere da per nessun altro titolo o Parte_2 ragione concernente le fatture n. 317, 444, 555, 556, 644, 645, 715 e 792 anno 2018”;
- nella parte dell'accordo al punto d. “qualora si dovesse rendere Parte_2 inadempiente al pagamento di una delle rate convenute la presente scrittura si riterrà ipso iure risolta”. Le fatture oggetto del piano singolarmente prese hanno importi esigui, per lo più non superiori a 2.000,00 euro cad e sono relative a materiale già da tempo consegnato».
7. Già nell'atto introduttivo il attore, con richiamo alla documentazione Parte_1 prodotta, ha messo in evidenza:
a) il significativo ritardo di nel pagamento delle otto fatture di cui si è detto Parte_1 emessa da Controparte_2
b) il fatto che l'intimazione di pagamento inviata via PEC il 5 febbraio 2019 dal procuratore di a era stata seguita da un, in sostanza Controparte_2 Parte_1 immediato, riconoscimento del debito ad opera di (come si legge nelle premesse Parte_1 dell'accordo 6 febbraio 2019);
c) la concessione, con l'accordo 6 febbraio 2019, di un nuovi termini per il pagamento delle somme di cui alle otto fatture già da tempo scadute, ciascuna delle quali prevedeva il pagamento di importi contenuti;
pagina 3 di 4 d) l'assenza nell'accordo 6 febbraio 2019 della causa tipica della transazione: si trattava piuttosto di un piano di rientro;
c) la previsione nell'accordo della clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento di una delle rate concordate.
8.
Valutate le allegazioni e prodizioni del Fallimento attore, anche alla luce della mancata costituzione della convenuta, si ravvisa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67, comma 2, r.d. cit., sia con riguardo agli elementi oggettivi (v. supra il paragrafi 4 - 7), sia con riguardo all'elemento soggettivo, agevolmente desumibile sulla base delle circostanze di cui ai paragrafi 6 - 7.
9.
Ne consegue l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31652, secondo cui «In tema di revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, legge fall., la natura costitutiva dell'azione, il carattere dell'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens, che integra un debito di valuta (e non di valore) e la conseguente autonomia del diritto, per chi agisce, alla corresponsione sulla somma da restituirsi altresì degli interessi comportano che gli stessi retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale mentre, in difetto, decorrono solo dalla data della sentenza di accoglimento»; Cass., sez. I, ord. 18 febbraio 2022, n. 5405; Cass., sez. I, ord. 23 maggio 2018 n. 12850).
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del , e la conseguente revoca, dei Parte_1 pagamenti effettuati nel periodo sospetto da in bonis in favore della convenuta Parte_1
per complessivi euro 20.209,30;Controparte_2
- condanna a restituire al Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 20.209,30, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al
[...] saldo;
- condanna a pagare al Controparte_2 Parte_1
le spese processuali liquidate in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per
[...] compenso, oltre 15 % RF, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 29 giugno 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 15580/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), dichiarato dal Parte_1 P.IVA_1
Tribunale di Bologna in data 30 novembre 2020 nel procedimento n. 99/2020 R.G. Fall, in persona del Curatore dr.ssa (avv. Irene Chichidimo); Controparte_1
- ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale a Milano, corso di Controparte_2 P.IVA_2
Porta Vittoria n. 5 e domicilio digitale Email_1
- CONVENUTA CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: revocatoria fallimentare
* * *
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.67, comma 2, L.F. l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
e la conseguente revoca dei pagamenti effettuati da in bonis in
[...] Parte_1 favore della convenuta per complessivi euro 20.209,30 nel periodo sospetto e per l'effetto
- condannare (Cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Imola (BO) Via Dell'Artigianato 15 a restituire al l'importo complessivo di euro 20.209,30 ovvero Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, accessori di legge, e spese del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa promossa dal con atto di citazione in Parte_1 revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., notificato via PEC il 23 novembre 2023 alla società
rimasta contumace e che tale va dichiarata. Controparte_2
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
3.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
4.
Nel caso di specie, il periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, decorre dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 69-bis, r.d. cit.
Infatti, a quanto si desume dai documenti prodotti, che aveva Parte_2 depositato il 1 luglio 2019 presso il Tribunale di Bologna istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva (art. 161, comma 6, r.d. cit.) ed era stata posta in liquidazione e trasformata in s.r.l. il 29 luglio 2020, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 99/2020 del Tribunale di Bologna pubblicata il 30 novembre 2020.
5.
Il agisce per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti di seguito Parte_1 indicati, per un totale di euro 20.209,30 (doc. 4):
- euro 7.564,00 disposto in data 4 marzo 2019 tramite bonifico bancario;
- euro 5.886,50 disposto in data 1 aprile 2019 tramite bonifico bancario;
- euro 6.758,80 disposto in data 2 maggio 2019;
e ciò in esecuzione di un accordo 6 febbraio 2019 denominato transattivo (doc. 8) ma che in realtà stabiliva, col pagamento della modesta somma di euro 100,00 per spese legali, un piano di rientro in tre rate (euro 7.564,00 entro il 28 febbraio 2019, euro 5.886,50 entro il 31 marzo 2019, euro 6.758,80 entro il 30 aprile 2019), in relazione ai corrispettivi spettanti a in forza di otto fatture (numeri 317, 444, 555, 556, 644, 645, 715 e Controparte_2
792) emesse tra il 6 giugno 2018 (con scadenza 31 agosto 2018) e l'8 novembre 2018 (con scadenza 31 gennaio 2019), tutte con previsione di pagamento entro sessanta giorni data fattura fine mese (doc. 9).
Senza risposta è stata la richieste di restituzione inviata dal curatore il 27 dicembre 2021 (doc. 5) mentre alla richiesta inviata dall'avv. Chichidimo il 21 febbraio 2023 (doc. 6) aveva risposto negativamente l'avv. il 27 febbraio 2023 (doc. 7). CP_3
6.
Nel ricostruire la «cronistoria dei rapporti tra le parti», alle pagine 3 - 4 dell'atto di citazione il ha richiamato l'accordo sottoscritto il 6 febbraio 2019 Parte_1
pagina 2 di 4 «Con atto denominato “Accordo transattivo stragiudiziale” datato 06/02/2019
[...] e in bonis convenivano il pagamento dell'importo di euro 20.209,30 CP_2 Parte_1 in n.3 rate come segue: euro 7.564,00 entro il 28 febbraio 209, euro 5.886,50 entro il 31 marzo 2019 ed euro 6.758,80 entro il 30 aprile 2019 (doc.8).
Le fatture oggetto della rateizzazione erano state emesse tutte nell'anno 2018 e prevedevano la scadenza a 60 giorni data fattura fine mese (doc.9).
Sin da subito corre l'obbligo di evidenziare che l'atto, seppur denominato accordo transattivo, difetta proprio dell'elemento transattivo di cui all'art.1965 c.c. a mente del quale
“Le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata
[…]”»
e ne ha descritto in sintesi il contenuto:
«Preliminarmente alle osservazioni che si faranno nel prosieguo ed in funzione di esse, è significativo riportare quanto, tra l'altro, l'accordo di cui al doc. 8 prevedeva:
-nella premessa al punto b. “In data 05 febbraio 2019, Controparte_2 provvedeva, a mezzo del nominato procuratore, ad inviare via p.e.c. lettera di messa in mora”;
-nella premessa al punto d. “Le parti, di spontanea iniziativa e senza costrizione alcuna”;
- nella parte dell'accordo al punto b. “la società a tacitazione di ogni Parte_2 pretesa vantata da si impegna a corrispondere la somma capitale di Controparte_2
€ 20.209,30 (ventimiladuecentonove/30) oltre euro 100,00 (cento,00) di spese legali come da diffida 05.02.2019 alle di seguenti condizioni: b1) pagamento delle spese legali pari ad € 100,00 (cento/00) entro il 28 febbraio 2019
[…]
- nella parte dell'accordo al punto c. “a fronte dell'integrale corresponsione della somma di euro 20.309,30 (euro ventimilatrecentonove/30), Controparte_2 dichiara di non avere più nulla a che pretendere da per nessun altro titolo o Parte_2 ragione concernente le fatture n. 317, 444, 555, 556, 644, 645, 715 e 792 anno 2018”;
- nella parte dell'accordo al punto d. “qualora si dovesse rendere Parte_2 inadempiente al pagamento di una delle rate convenute la presente scrittura si riterrà ipso iure risolta”. Le fatture oggetto del piano singolarmente prese hanno importi esigui, per lo più non superiori a 2.000,00 euro cad e sono relative a materiale già da tempo consegnato».
7. Già nell'atto introduttivo il attore, con richiamo alla documentazione Parte_1 prodotta, ha messo in evidenza:
a) il significativo ritardo di nel pagamento delle otto fatture di cui si è detto Parte_1 emessa da Controparte_2
b) il fatto che l'intimazione di pagamento inviata via PEC il 5 febbraio 2019 dal procuratore di a era stata seguita da un, in sostanza Controparte_2 Parte_1 immediato, riconoscimento del debito ad opera di (come si legge nelle premesse Parte_1 dell'accordo 6 febbraio 2019);
c) la concessione, con l'accordo 6 febbraio 2019, di un nuovi termini per il pagamento delle somme di cui alle otto fatture già da tempo scadute, ciascuna delle quali prevedeva il pagamento di importi contenuti;
pagina 3 di 4 d) l'assenza nell'accordo 6 febbraio 2019 della causa tipica della transazione: si trattava piuttosto di un piano di rientro;
c) la previsione nell'accordo della clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento di una delle rate concordate.
8.
Valutate le allegazioni e prodizioni del Fallimento attore, anche alla luce della mancata costituzione della convenuta, si ravvisa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67, comma 2, r.d. cit., sia con riguardo agli elementi oggettivi (v. supra il paragrafi 4 - 7), sia con riguardo all'elemento soggettivo, agevolmente desumibile sulla base delle circostanze di cui ai paragrafi 6 - 7.
9.
Ne consegue l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31652, secondo cui «In tema di revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, legge fall., la natura costitutiva dell'azione, il carattere dell'obbligazione restitutoria cui sia condannato l'accipiens, che integra un debito di valuta (e non di valore) e la conseguente autonomia del diritto, per chi agisce, alla corresponsione sulla somma da restituirsi altresì degli interessi comportano che gli stessi retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale mentre, in difetto, decorrono solo dalla data della sentenza di accoglimento»; Cass., sez. I, ord. 18 febbraio 2022, n. 5405; Cass., sez. I, ord. 23 maggio 2018 n. 12850).
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del , e la conseguente revoca, dei Parte_1 pagamenti effettuati nel periodo sospetto da in bonis in favore della convenuta Parte_1
per complessivi euro 20.209,30;Controparte_2
- condanna a restituire al Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 20.209,30, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al
[...] saldo;
- condanna a pagare al Controparte_2 Parte_1
le spese processuali liquidate in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per
[...] compenso, oltre 15 % RF, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 29 giugno 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 4 di 4