Articolo 2 della Legge 19 maggio 1954, n. 268
Articolo 1
Versione
27 giugno 1954
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.

Entrata in vigore il 27 giugno 1954