Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743/2020 R.G. proposta da
nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale, Edil Costruzioni, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giovanni Chimienti e Saverino Sacchetti, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vitaliana Lisi giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 4254/2019,
emesso dal Tribunale di Bari in data 24.10.2019, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10681/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
1
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 16.12.2019, Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe
[...]
indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma Controparte_1
di € 32.550,00, oltre agli interessi legali ed alle spese della fase monitoria.
pponente, dopo aver eccepito l'inesistenza del rapporto CP_2
contrattuale, in esecuzione del quale la controparte aveva richiesto il pagamento del corrispettivo per le opere eseguite, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
02.11.2020, si è costituita la la quale, Controparte_1
dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale, deferito al legale rappresentante della ed escussi i Controparte_1
testi, sui capitoli di prova, ammessi nell'ordinanza istruttoria del
21.02.2022, all'udienza del 17.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei
2 termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
3 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, la parte opposta ha fondato la domanda monitoria sul corrispettivo, maturato per i lavori edili, eseguiti in favore della presso il Controparte_3
cantiere di quest'ultima, ubicato in Binetto alla via Soldato
Marzialiano n.c., nei pressi di un complesso condominiale, di proprietà della CP_4
4
[...] II.
7-A fronte di tale pretesa, la parte opponente ha eccepito l'insussistenza del suddetto rapporto contrattuale, esponendo, in particolare, di non aver mai commissionato alla controparte l'esecuzione dei lavori, di cui ha chiesto il pagamento, e che l'eventuale presenza della controparte sul cantiere, sito in Bitetto alla via Soldato Marziliano n.c., era imputabile, al più, a rapporti contrattuali intercorsi con soggetti terzi, estranei al giudizio.
II.
8-L'eccezione è fondata.
II.
9-Deve, innanzitutto, osservarsi che non è sufficiente per dimostrare l'esistenza del contratto la fattura monitoria, trattandosi di un documento contabile, di formazione unilaterale il quale, pur costituendo prova scritta sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non è, tuttavia, insufficiente, in presenza di contestazioni da parte del debitore,
a dimostrare la sussistenza del credito, nella fase a cognizione piena, scaturita dall'opposizione.
II.10-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 26048/2024 “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”.
II.11-Nonché, nella giurisprudenza di questo Ufficio giudiziario, Tribunale di Bari, sez. II, n.3803 del 12.09.2024 “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, rilevano solo nella fase monitoria del procedimento, laddove nel successivo eventuale giudizio di merito che si apre a seguito di opposizione all'ingiunzione le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non hanno valore di piena prova del credito e non comportano neppure
5 l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio”.
II.12-È, inoltre, insufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto de quo, il Piano Operativo di Sicurezza, avente ad oggetto
“l'intervento di ristrutturazione con frazionamento e cambio di destinazione d'uso di capannone, finalizzato alla realizzazione di unità immobiliari a schiera” nel quale la Controparte_1
viene indicata come impresa sub appaltatrice ed esecutrice
[...]
dei lavori di appalto affidati dalla Edil Costruzioni, atteso che la copia del documento, prodotta dall'opposta, è sottoscritta soltanto dall'opposta medesima.
II.13-Non è, altresì, idoneo a provare l'esistenza del rapporto contrattuale il verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dal
. Parte_1
II.14-Deve, innanzitutto, osservarsi che nel suddetto verbale, non vi è alcun riferimento al contratto di sub appalto, invocato dall'opposta, essendo indicata, quale committente dei lavori, esclusivamente la CP_5
[...
.15-Il suddetto documento, pertanto, dimostrando esclusivamente la presenza della presso Controparte_1
il cantiere de quo, non consente di dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa, non potendosi escludere, come eccepito dall'opponente, che le opere di cui la parte opposta chiede il pagamento, siano state ordinate direttamente dalla committente principale.
II.16-Nessun valore probatorio, infine, può essere attribuito alla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, prodotta dell'opposta, nel quale la Edil Costruzioni viene indicata come committente, trattandosi, ancora una volta, di documentazione di formazione e di provenienza unilaterale, priva della sottoscrizione della parte
6 opponente.
II.17-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere, nonostante l'assenza della relativa prova documentale, l'esistenza del contratto di sub appalto, la domanda monitoria non potrebbe, comunque, trovare accoglimento, essendo carente già sul piano delle allegazioni.
II.18-Rilevato, in particolare, che nella fattura n.61 del
31.12.2018 dell'importo di € 32.550,00 si fa un generico riferimento a “dei lavori di sola manodopera in sub appalto di intonaco interno ed esterno e pavimenti e rivestimenti eseguiti presso Vostro cantiere sito in Binetto alla via Soldato Marzilano nc eseguiti dal 04.09.2018 al 31.12.2018” deve evidenziarsi che la parte creditrice non ha specificamente indicato, nemmeno nel giudizio di opposizione, le opere concretamente eseguite presso il cantiere dell'opponente.
II.19-Rammentato, in particolare, che il cantiere, oggetto di causa, inerisce alla realizzazione di un complesso condominiale, si rileva che la si è limitata Controparte_1
genericamente ad allegare di aver eseguito i lavori di cui chiede il pagamento presso due villette, corrispondenti a quattro unità abitative, senza, tuttavia, fornire alcun concreto e circostanziato elemento idoneo ad identificare con esattezza gli immobili, presenti nel cantiere sito in Binetto (BA) alla via Soldato Marziliano nel complesso condominiale di proprietà della all'interno CP_4
dei quali sarebbero stati effettuati i lavori di intonacatura e di rivestimento, posti a base della domanda.
II.20-È evidente che, a fronte di tali carenze di allegazione e di prova, non può sopperire l'accertamento tecnico di ufficio, sul cui espletamento insiste la parte opposta anche negli scritti difensivi finali, atteso che, in disparte la considerazione che tale strumento non può essere adottato per sopperire agli oneri di
7 allegazione e di prova, gravanti sulla parte richiedente1, non sarebbe, comunque, nemmeno possibile, nella formulazione dei quesiti, indicare al nominando CTU gli specifici immobili, presso i quali effettuare i relativi accertamenti.
II.21-Alle lacune della domanda monitoria non hanno potuto sopperire nemmeno le prove testimoniali, necessarie per definizione a dimostrare l'esistenza di un fatto, che deve essere già puntualmente allegato dalla parte che intende dimostrarne l'esistenza.
II.22-Con particolare riferimento alla deposizione, resa dal teste ascoltato all'udienza del 17.06.2022, nel Testimone_1
quale lo stesso ha testualmente dichiarato:
“Corrisponde al vero la circostanza n.1 della memoria ex art.
183, comma VI n.2 c.p.c. che mi viene letta (vero che da settembre
2018 fino a dicembre 2018 avete prestato attività lavorativa alle dipendenze della presso il cantiere sito in Controparte_6
Binetto alla Via Aldo Moro-angolo Via soldato Marziliano s n.c. proprietà ?); CP_4
“Corrisponde al vero la circostanza n.2 della memoria ex art.
183, comma VI n.2 c.p.c. che mi viene letta (vero che in detto cantiere nel periodo da settembre 2018 fino a dicembre 2018 la ditta
Balzano costruzioni era presente per la realizzazione di opere in subappalto per conto di Controparte_7
?)”;
[...]
Corrisponde al vero la circostanza n.2 della memoria ex art.
183, comma VI n.2 c.p.c. che mi viene letta”
(vero che le opere da voi realizzate in detto cantiere nel periodo da settembre 2018 fino a dicembre 2018 sono state, relativamente a 4 unità abitative le seguenti:
“rivestimento bagni;
scale in marmo -esterne ed interne;
rasatura esterna rete spatolato;
intonaco esterno ed interno;
posa in opera di terminali in marmo-balconi muro ter razzo
Posa mattonelle e battiscopa terrazzi
Pavimento in appartamenti piano rialzato con battiscopa +Posa pavimento e battiscopa n.2 tavernette?” deve rimarcarsi che il teste, pur avendo confermato che la era presente sul cantiere per Controparte_1
realizzare delle opere sub appaltate dalla Edil Costruzioni, non è stato in grado, a fronte anche della genericità della circostanza capitolata al punto 3), di individuare con esattezza le quattro unità abitative, presenti nel cantiere, ove sarebbero stati effettuati i lavori.
II.23-Nessun elemento di prova è, inoltre, emerso dalle dichiarazioni, rese dal teste, il quale, ascoltato, Tes_2
sempre all'udienza del 17.06.2022, si è limitato a riferire di aver sottoscritto un contratto di appalto con la e di non CP_8
aver mai avuto alcun rapporto con la Controparte_9
[...
.24-Analoghe considerazioni devono essere fatte in relazione alla deposizione, resa dal teste il quale si è Testimone_3
limitato a confermare la presenza dell'opposta sul cantiere.
II.25-Nessun elemento di prova è, infine, emerso dalle dichiarazioni, rese da all'epoca dei fatti di Testimone_4
causa, dipendente della società opponente, il quale, escusso all'udienza del 08.09.2023, non è stato in grado di riferire nulla di rilevante, precisando, in particolare, di non sapere nulla, in
9 relazione ai rapporti contrattuali della società di cui era dipendente.
II.26-In definitiva, non avendo la Controparte_1
né dimostrato, come era suo onere, l'esistenza del contratto di sub appalto, asseritamente concluso con la Controparte_3
nè, in ogni caso, precisamente allegato i lavori per
[...]
l'esecuzione dei quali ha chiesto il pagamento del corrispettivo, specificando, in particolare, quali sarebbero le due villette, presenti nel cantiere, nelle quali sarebbero state effettuate le relative opere, l'opposizione, essendo fondata, non può che essere accolta.
II.27-Dall'accoglimento dell'opposizione discende la revoca del decreto ingiuntivo de quo.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda monitoria, pari ad € 32.550,00.
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso
10 spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
€ 1.701,00 // € 1.701,00
[...]
Introduttiva € 1.204,00 // € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 // € 1.806,00
Decisoria € 2.905,00
// € 2.905,00
TOTALE € 7.616,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da , nella qualità di titolare Parte_1
dell'impresa individuale, con atto di Controparte_3
citazione notificato in data 16.12.2019, nei confronti della
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 4254/2019, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Bari in data 24.10.2019, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10681/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 4254/2019,
emesso dal Tribunale di Bari in data 24.10.2019, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10681/2019 R.G.;
C. CONDANNA la al pagamento, in Controparte_1
favore di delle spese processuali, che Parte_1
liquida in € 286,00 per esborsi ed € 7.616,00 per onorari,
11 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni
CHIMIENTI e Saverino SACCHETTI, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, addì 26.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda, da ultimo, Cass. 8498 del 31.03.2025 “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
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