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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2416 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
nella qualità di titolare di ITALFOOD DI CERTA IGNAZIA (c.f. Parte_1
), (c.f. ), CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Luana Saldino del Foro di Sciacca per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellanti
Controparte_1
Appellato contumace
1 (c.f. , rappresentata da (p. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
iva in virtù di procura rilasciata dall'amministratore unico P.IVA_2 CP_4
e autenticata dal dott. Notaio in Roma, (Rep. 10404 Racc.
[...] Persona_1
6320, registrata a Roma 3 i data 14.4.2021 n. 8714 Serie 1/T), in persona del procuratore speciale di dottor abilitato in forza di CP_3 Controparte_5
procura speciale autenticata il 1.2.2023 dal dott. Notaio in Persona_2
Roma (Rep. 78217, Racc. 29319), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato
per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 354/2019 resa inter partes dal
Tribunale di Sciacca, pubblicata il 4.9.2019;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio e di quello di primo grado;
in via istruttoria, ex art. 210 cpc ordinare alla odierna convenuta il deposito degli accordi di riempimento che hanno consentito a detto Istituto di Credito il riempimento dei titoli indicati in narrativa.
Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare, nel rito:
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342,
comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2 - ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
nel merito:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile il motivo di opposizione relativo alla presunta violazione dell'accordo di riempimento degli effetti cambiari per cui è causa;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo il motivo di opposizione relativo alla presunta concessione abusiva del credito;
- nel merito, rigettare i motivi di opposizione e con essi tutte le domande formulate da e , perché inammissibili e/o, comunque, infondate, sia Parte_1 Parte_2
in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre quelle del primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sciacca n. 354 del 4.9.2019 che ne ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto da per il pagamento di € Controparte_1
246.000,00 oltre interessi, in dipendenza di due cambiali, dell'importo rispettivamente di € 2.000,00 ed € 244.000,00, aventi entrambe scadenza il 14.4.2012, rilasciate da
Aligò s.r.l. in favore dell'istituto di credito, sulle quali gli opponenti avevano apposto firma per avallo.
3 Il Tribunale, richiamata la peculiare autonomia dell'obbligazione assunta dall'avallante rispetto al rapporto causale sottostante significata dall'art. 37 comma II
legge cambiaria -il quale prevede l'insensibilità dell'obbligazione dell'avallante alle cause di nullità dell'obbligazione garantita “per qualsiasi altra causa che un vizio di
forma”- ha rilevato che la documentazione acquisita agli atti -in particolare l'atto di ricognizione di debito con richiesta di rateizzazione sottoscritto dalla società
correntista, debitrice principale, e dagli opponenti, al contempo fideiussori di Aligò
s.r.l., nonché l'atto di rimessione alla banca della cambiali per lo sconto- smentiva l'assunto degli opponenti secondo cui le cambiali sarebbero state rilasciate in bianco,
quanto a data di emissione e importo, e sarebbero state riempite in epoca successiva al mese di ottobre 2016, oltre il termine di decadenza di tre anni decorrente dall'emissione dei titoli, entrambi datati 14.10.2011, posto dall'art. 14 R.D. 14.12.1933 n. 1669. Ha
poi escluso che le note raccomandate inviate dalla banca il 16 giugno e il 20 ottobre
2016 deponessero in senso contrario posto che la prima confermava la data di scadenza e l'importo dei titoli, mentre la seconda, unico documento nel quale era presente il riferimento a -un altrimenti non provato- accordo di riempimento, non concerneva le cambiali poste a corredo del ricorso monitorio. Infine, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con l'appello e Parte_1 Parte_2
- sostenendo di aver offerto dimostrazione della nullità dell'accordo di riempimento,
affermano che “il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del titolo, e prima
ancora la insussistenza della prova a supporto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo”
(pag. 6 dell'impugnazione). Adducono che l'arbitrario riempimento delle cambiali,
4 intervenuto a distanza di cinque anni dall'emissione dei titoli, sarebbe dimostrato in termini di assoluta evidenza dalle note raccomandate inviate dalla banca a giugno e ottobre 2016 e altresì confermato da argomenti di ordine logico deduttivo, quali il progressivo innalzamento dell'importo sino al quale gli avallanti si erano in precedenza costituiti fideiussori di Aligò s.r.l.; la revoca dei rapporti intercorrenti tra la società
correntista e la banca, intervenuta a maggio 2016, con conseguente definizione della misura del debito dalla società debitrice solo in quella data;
l'inerzia della banca che ad aprile 2012, quando in tesi i titoli sarebbero scaduti, non li aveva posti all'incasso,
né protestati;
- lamentano che l'ingiustificato rigetto dell'istanza istruttoria rivolta al Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché ordinasse alla banca di esibire, tra gli altri documenti,
la copia dell'accordo di riempimento sottoscritto da menzionato nella Parte_1
nota raccomandata del 20.10.2016 e la copia dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente accesi da Aligò s.r.l., l'aveva inammissibilmente privata delle proprie prerogative difensive;
- denunziano l'omessa pronunzia sull'eccezione di nullità delle fideiussioni, portato dell'abusiva concessione del credito da parte della banca che, in un limitato arco temporale tra il 2005 e il 2007, pur consapevole delle difficoltà economiche della debitrice principale, aveva innalzato il tetto delle fideiussioni prestate da essi appellanti;
- segnalano l'erronea ripartizione tra le parti dell'onere probatorio, competendo all'istituto bancario dare prova del proprio credito, dimostrando che “la posizione
debitoria della Aligò ammontasse ad € 246.000,00” (pag. 16 dell'atto di appello).
5 Nella contumacia di è intervenuta in giudizio Controparte_1 [...]
rappresentata dapprima da quindi da Controparte_2 Controparte_6 CP_3
in qualità di cessionaria del credito della banca appellata, la quale si è opposta all'accoglimento del gravame.
L'impugnazione, alla cui delibazione non è di ostacolo l'eccezione di inammissibilità
per difetto di conformità dell'appello allo schema compilativo disegnato dall'art. 342
c.p.c. (in proposito è sufficiente osservare che l'articolazione dell'atto di impugnazione chiarisce, senza che residuino margini di incertezza, quali capi e passaggi della sentenza di primo grado sono oggetto di censura e quali modifiche l'appellante intende proporre) sollevata dall'interveniente, non è meritevole di accoglimento.
Il percorso motivazionale che ha condotto al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e tuttavia, deve essere rivisitato Parte_1 Parte_2
atteso che le pur corrette notazioni del primo giudice non esauriscono la delibazione delle questioni sottomesse dalle parti. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che, sia pur implicitamente, ha riguardato all'iniziativa recuperatoria della creditrice unicamente in termini di azione cambiaria omettendo l'esame delle eccezioni fondate sul rapporto sottostante, l'azione esercita dall'istituto di credito deve piuttosto,
più correttamente, inquadrarsi in termini di azione causale.
E' ben noto che al prenditore (e più in generale al possessore) della chartula si prospetta di regola l'alternativa di esperire -in funzione della propria convenienza- l'una o l'altra delle due azioni, cambiaria e causale, che coesistono e concorrono tra loro.
L'identificazione dell'azione in concreto avviata è rimessa -nel silenzio della parte agente e, eventualmente, in difformità da quanto da questa prospettato- al giudice,
6 mentre prescinde dalla formalizzazione di eccezioni della parte che resiste alla domanda.
Nel concreto, il creditore (decorso il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta indicato dall'art. 94 R.D. 14.12.1933 n. 1669, evenienza che recide l'alternativa sopra delineata consegnando al primo prenditore del titolo un unico modo per conseguire il pagamento nei riguardi del traente o, come nel caso di specie,
dell'avallante, ovvero far valere il diritto originato « dal rapporto che diede causa alla
emissione ... della cambiale » ex art. 66, comma 1°, l. camb., ciò, beninteso, alla duplice condizione che tale diritto non sia pur esso prescritto e, ancor prima, che un valido rapporto causale, in forza del quale esigere l'adempimento, effettivamente sussista) ha agito con ricorso monitorio (la scelta di richiedere decreto ingiuntivo senza notificare direttamente atto di precetto attesta induttivamente che l'azione in concreto esercitata dalla creditrice è quella causale diretta) menzionando altresì il rapporto dal quale origina la propria pretesa.
si è dunque avvalsa del titolo di credito alla stregua Controparte_1
di un'ordinaria promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., promessa della quale il titolo cambiario -in quanto dichiarazione sottoscritta dal debitore e rivolta al creditore- presenta tutti i connotati.
L'utilizzo del titolo come promessa di pagamento genera rilevanti conseguenze che è
possibile identificare in funzione del rispettivo raggio di operatività:
-in termini generali, così come previsto dall'art. 1988, comma I c.c., secondo cui «colui
a favore del quale è fatta» la dichiarazione -nell'ipotesi in esame, il prenditore- è
dispensato « dall'onere di provare il rapporto fondamentale », la cui esistenza «si
7 presume fino a prova contraria», esso comporta l'inversione dell'onere della prova.
Tanto impone di respingere il quarto motivo di appello, gravando sugli opponenti oggi appellanti l'onere di dimostrare l'invalidità dell'obbligazione dalla quale origina l'impegno consacrato nella promessa di pagamento;
- con specifico riguardo alla posizione dell'avallante, autorizza costui non più
vincolato dall'autonomia dell'avallo -che accede all'obbligazione cambiaria e non al rapporto causale sottostante- a muovere le eccezioni fondate su quest'ultimo, linea difensiva di cui gli opponenti a decreto ingiuntivo, oggi appellanti, si sono avvalsi solo parzialmente.
Costoro che sono anche fideiussori della traente Aligò s.r.l., hanno sviluppato le proprie difese lungo due direttrici, entrambe riprese con l'impugnazione:
-sull'assunto che il titolo cambiario fosse stato emesso in bianco e completato solo nel
2016, hanno chiesto accertarsi l'intervenuta decadenza del portatore dal diritto di riempire il titolo per decorso del termine triennale indicato dall'art. 14 comma II R.D.
n. 1669/1933;
- hanno eccepito la nullità delle fideiussioni prestate nell'interesse di Aligò s.r.l. e in favore dell'istituto di credito sul rilievo che la banca avesse abusivamente ampliato nel tempo il credito concesso alla debitrice principale.
Solo la prima di tali linee difensive, riproposta con il primo motivo di impugnazione,
è stata esaminata -e correttamente respinta- dal Tribunale.
Il compendio documentale in atti sconfessa, invero, l'assunto secondo cui i titoli sarebbero stati emessi in bianco.
8 I sette titoli cambiari rilasciati da Aligò il 14 ottobre 2011 -sei dei quali, tutti dell'importo di € 2.000,00, con scadenza il 14 novembre e dicembre 2011 e ancora il
14 gennaio, febbraio marzo e aprile 2012, e l'ultimo, dell'importo di € 244.000,00 con scadenza anch'esso il 14 aprile 2012- sono infatti espressamente menzionati nella lettera di ricognizione del debito con richiesta di rateizzazione inoltrata da
[...]
e dai fideiussori di questa, gli odierni appellanti e il Parte_3 Pt_1 Pt_2
14.10.2011 (la data è certa in quanto risultante dall'apposizione del timbro postale). In
tale nota, riconosciutisi debitori del saldo del conto corrente di corrispondenza n.
3165.48, pari a € 508,48, oltre interessi e accessori, “nonché degli effetti cambiari
diretti all'ordine dell'Istituto tutti scaduti e non pagati per complessivi Euro
243.000,00”, e dichiaratisi nell'impossibilità di “provvedere ad estinguere in un'unica
soluzione detto Vs. Credito del quale, ad abundantiam riconosciamo di essere vostri
debitori”, costoro proposero di procedere “al rimborso graduale di quanto come sopra
dovutovi mediante effetti cambiali con scadenza mensile di Euro 2000,00 ciascuno a
decorrere dal 14.11.2011 … con avallo dei sigg. e ”. Parte_2 Parte_1
I medesimi titoli, inoltre, tutti analiticamente descritti, risultano essere stati portati all'incasso il medesimo giorno da presso la filiale di Sciacca Parte_3
della per l'accredito sul conto corrente n. 3165.48, Controparte_1
come consta dalla distinta di accettazione sottoscritta dalla società.
Si ricava da tali convergenti elementi documentali (in alcun modo scalfiti dai deboli,
se non inconsistenti, argomenti di ordine logico riportati in appello ove solo si consideri che l'ammontare del debito della società correntista era stato determinato già nell'anno
2011, all'atto della sottoscrizione del riconoscimento dei debito e che la mancata
9 escussione del titolo alla scadenza non depone necessariamente per il difetto dei connotati della certezza e liquidità) che i titoli contenevano precisa indicazione di tutti gli elementi menzionati dall'art. 1 della L. camb. e non erano stati dunque emessi in bianco. Per tale ragione -nonché in considerazione dell'ambiguità delle difese degli opponenti che, talora, evocano un riempimento contra pacta delle cambiali, talora invece sembrano alludere a un riempimento absque pactis- del tutto correttamente nel primo grado di giudizio non si è dato corso alla istanza di esibizione documentale dell'accordo di riempimento. A diverse considerazioni, come già ineccepibilmente evidenziato dal Tribunale, non conduce la delibazione della nota raccomandata datata
20 ottobre 2016, inoltrata dall'istituto di credito a , quale fideiussore di Parte_1
(non dunque di Aligò s.r.l.) onde renderla edotta di essere receduta Parte_2
dall'apertura di credito concessa al correntista a valere sul conto corrente n. Pt_2
399 (non dunque 3165.48) dal saldo debitore di € 219,33 e di aver comunicato a costui la decadenza dal beneficio del termine per la restituzione del “finanziamento n.
3496498 accesso presso la Filiale di Sciacca in data 14/10/11 per originari Euro
12.000,00 con residuo debito complessivo di Euro 14.555,49 alla data di chiusura del
13/09/16 per rate insolute capitale a scadere oltre interessi” (nonché del
“finanziamento ipotecario n. 741328101 accesso acceso presso la Filiale di Sciacca
in data 09/08/06 per originari Euro 110.000,00 con residuo debito complessivo di Euro
121.415,34 alla data di chiusura del 14/09/16”). In tale nota è sì menzionato un accordo di riempimento “vi comunichiamo che, in conformità all'accordo di
riempimento a suo tempo intercorso, provvederemo a riempire con scadenza “a vista”
la cambiale in bianco da Voi sottoscritta rilasciataci in data 14/10/2011 a garanzia del
suddetto credito speciale per l'ammontare di euro 12.000”, ma trattasi all'evidenza di
10 accordo riguardante altro titolo cambiario, emesso da per € Parte_2
12.000,00, in relazione al “ finanziamento n. 3496498 accesso presso la Filiale di
Sciacca in data 14/10/11 per originari Euro 12.000,00”.
Discende da quanto osservato che alcuna compromissione del diritto di difesa della parte, contrariamente a quanto denunziato dagli appellanti con il secondo motivo di gravame, è dato ricollegare alla determinazione del Tribunale di non disporre l'ordine di esibizione documentale richiesto dagli opponenti.
La seconda linea difensiva sviluppata dagli opponenti, non sondata dal Tribunale, come denunziato dagli appellanti con il terzo motivo di impugnazione, riconduce invece al rapporto causale sottostante l'impegno assunto quali avallanti dei titoli, ovvero le fideiussioni da entrambi rilasciate a favore di per le Controparte_1
obbligazioni contratte da Aligò s.r.l.. Di tale fideiussione, il cui limite è stato progressivamente innalzato nel tempo (da € 42.000,00 indicato nell'accordo del
30.3.2005, a € 60.000,00 di cui all'accordo del 26.7.2006, infine, a € 210.000,00 di cui alla lettera del 26..3.2007), gli appellanti denunziando la nullità poiché frutto di una
“condotta della … non corretta nei rapporti con i fideiussori” L'istituto CP_1
bancario, infatti, sebbene “perfettamente nel tempo consapevole delle difficoltà della
società … continuava a concedere credito con ciò arrecando un grave pregiudizio al
garanti. L'attività bancaria è retta dai principi di correttezza e lealtà contrattuale,
quali corollari del più ampio principio di buona fede. In particolare, in relazione
all'attività di concessione del credito, il principio di buonafede impone alla banca di
svolgere un'attività che non sia idonea a ledere né la posizione contrattuale del cliente
nella posizione di terzi, quali anche i garanti” (pag. 14 dell'atto di appello). Per quanto,
11 una volta identificata la natura -causale diretta- dell'azione introdotta con il ricorso monitorio, i confini delle eccezioni opponibili dall'avallante/fideiussore devono essere perimetrati di conseguenza e dunque estesi al merito del rapporto sottostante, atteso che, se “la promessa di pagamento comporta una presunzione iuris tantum
dell'esistenza del rapporto sottostante” Cass. civ. 16/9/2013 n. 21098, il promittente può sempre fornire la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto-,
è tuttavia ben evidente che la condotta denunziata, ove pure letta in termini di abusiva concessione del credito (lettura tuttavia ostacolata proprio dal progressivo e consensuale innalzamento del limite dell'impegno fideiussorio dei garanti) è in sé
inidonea a compromettere la validità del negozio. La violazione di obblighi comportamentali non determina infatti la nullità dell'accordo contrattuale. Il rifiuto della soluzione volgente alla declaratoria di nullità della pattuizione contrattuale risiede nella precisa identificazione delle conseguenze della violazione di regole certamente essenziali, quale l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma pur sempre destinate a disciplinare comportamenti.
Per condivisibile e insuperato insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. 29.9.2005
n. 19024) “la contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418 primo comma
c.c. postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che
riguardano cioè la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418 secondo comma
c.c.). I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante
l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende,
allora che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate,
non può dar luogo a nullità del contratto;
a meno che tale incidenza non sia
12 espressamente prevista dal legislatore>>. E' principio generalmente condiviso, anche in dottrina, quello della non interferenza tra le regole di validità, che approntando la disciplina di elementi strutturali della fattispecie negoziale, impongono oneri il cui mancato assolvimento determina l'improduttività di effetti giuridici dell'atto, e le regole di comportamento, la cui violazione genera conseguenze esclusivamente sul piano risarcitorio.
In altri termini, gli effetti derivanti dall'applicazione delle regole di condotta e dalle regole di validità si dispiegano su piani differenti, poiché i primi si traducono in vizi non genetici, ma funzionali, in quanto tali inidonei a provocare la caducazione del contratto.
Se dunque deve rigettarsi la domanda di nullità del contratto di fideiussione sotto l'unico profilo evocato dagli appellanti, non resta che concludere che è rimasta insuperata la presunzione di esistenza di un valido rapporto causale sottostante la promessa di pagamento da costoro sottoscritta con l'avallo delle cambiali.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'interveniente, in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00
per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, vanno poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata,
di Controparte_1
rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato a il 20.12.2019 avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Sciacca n. 354 del 4 settembre 2019;
condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà alla refusione in favore di rappresentata in giudizio da delle spese del Controparte_2 CP_3
presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, così come specificato in motivazione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2416 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
nella qualità di titolare di ITALFOOD DI CERTA IGNAZIA (c.f. Parte_1
), (c.f. ), CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Luana Saldino del Foro di Sciacca per procura in calce all'atto di citazione in appello.
Appellanti
Controparte_1
Appellato contumace
1 (c.f. , rappresentata da (p. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
iva in virtù di procura rilasciata dall'amministratore unico P.IVA_2 CP_4
e autenticata dal dott. Notaio in Roma, (Rep. 10404 Racc.
[...] Persona_1
6320, registrata a Roma 3 i data 14.4.2021 n. 8714 Serie 1/T), in persona del procuratore speciale di dottor abilitato in forza di CP_3 Controparte_5
procura speciale autenticata il 1.2.2023 dal dott. Notaio in Persona_2
Roma (Rep. 78217, Racc. 29319), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato
per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 354/2019 resa inter partes dal
Tribunale di Sciacca, pubblicata il 4.9.2019;
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio e di quello di primo grado;
in via istruttoria, ex art. 210 cpc ordinare alla odierna convenuta il deposito degli accordi di riempimento che hanno consentito a detto Istituto di Credito il riempimento dei titoli indicati in narrativa.
Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare, nel rito:
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342,
comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2 - ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
nel merito:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile il motivo di opposizione relativo alla presunta violazione dell'accordo di riempimento degli effetti cambiari per cui è causa;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo il motivo di opposizione relativo alla presunta concessione abusiva del credito;
- nel merito, rigettare i motivi di opposizione e con essi tutte le domande formulate da e , perché inammissibili e/o, comunque, infondate, sia Parte_1 Parte_2
in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre quelle del primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Sciacca n. 354 del 4.9.2019 che ne ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto da per il pagamento di € Controparte_1
246.000,00 oltre interessi, in dipendenza di due cambiali, dell'importo rispettivamente di € 2.000,00 ed € 244.000,00, aventi entrambe scadenza il 14.4.2012, rilasciate da
Aligò s.r.l. in favore dell'istituto di credito, sulle quali gli opponenti avevano apposto firma per avallo.
3 Il Tribunale, richiamata la peculiare autonomia dell'obbligazione assunta dall'avallante rispetto al rapporto causale sottostante significata dall'art. 37 comma II
legge cambiaria -il quale prevede l'insensibilità dell'obbligazione dell'avallante alle cause di nullità dell'obbligazione garantita “per qualsiasi altra causa che un vizio di
forma”- ha rilevato che la documentazione acquisita agli atti -in particolare l'atto di ricognizione di debito con richiesta di rateizzazione sottoscritto dalla società
correntista, debitrice principale, e dagli opponenti, al contempo fideiussori di Aligò
s.r.l., nonché l'atto di rimessione alla banca della cambiali per lo sconto- smentiva l'assunto degli opponenti secondo cui le cambiali sarebbero state rilasciate in bianco,
quanto a data di emissione e importo, e sarebbero state riempite in epoca successiva al mese di ottobre 2016, oltre il termine di decadenza di tre anni decorrente dall'emissione dei titoli, entrambi datati 14.10.2011, posto dall'art. 14 R.D. 14.12.1933 n. 1669. Ha
poi escluso che le note raccomandate inviate dalla banca il 16 giugno e il 20 ottobre
2016 deponessero in senso contrario posto che la prima confermava la data di scadenza e l'importo dei titoli, mentre la seconda, unico documento nel quale era presente il riferimento a -un altrimenti non provato- accordo di riempimento, non concerneva le cambiali poste a corredo del ricorso monitorio. Infine, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con l'appello e Parte_1 Parte_2
- sostenendo di aver offerto dimostrazione della nullità dell'accordo di riempimento,
affermano che “il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza del titolo, e prima
ancora la insussistenza della prova a supporto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo”
(pag. 6 dell'impugnazione). Adducono che l'arbitrario riempimento delle cambiali,
4 intervenuto a distanza di cinque anni dall'emissione dei titoli, sarebbe dimostrato in termini di assoluta evidenza dalle note raccomandate inviate dalla banca a giugno e ottobre 2016 e altresì confermato da argomenti di ordine logico deduttivo, quali il progressivo innalzamento dell'importo sino al quale gli avallanti si erano in precedenza costituiti fideiussori di Aligò s.r.l.; la revoca dei rapporti intercorrenti tra la società
correntista e la banca, intervenuta a maggio 2016, con conseguente definizione della misura del debito dalla società debitrice solo in quella data;
l'inerzia della banca che ad aprile 2012, quando in tesi i titoli sarebbero scaduti, non li aveva posti all'incasso,
né protestati;
- lamentano che l'ingiustificato rigetto dell'istanza istruttoria rivolta al Tribunale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché ordinasse alla banca di esibire, tra gli altri documenti,
la copia dell'accordo di riempimento sottoscritto da menzionato nella Parte_1
nota raccomandata del 20.10.2016 e la copia dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente accesi da Aligò s.r.l., l'aveva inammissibilmente privata delle proprie prerogative difensive;
- denunziano l'omessa pronunzia sull'eccezione di nullità delle fideiussioni, portato dell'abusiva concessione del credito da parte della banca che, in un limitato arco temporale tra il 2005 e il 2007, pur consapevole delle difficoltà economiche della debitrice principale, aveva innalzato il tetto delle fideiussioni prestate da essi appellanti;
- segnalano l'erronea ripartizione tra le parti dell'onere probatorio, competendo all'istituto bancario dare prova del proprio credito, dimostrando che “la posizione
debitoria della Aligò ammontasse ad € 246.000,00” (pag. 16 dell'atto di appello).
5 Nella contumacia di è intervenuta in giudizio Controparte_1 [...]
rappresentata dapprima da quindi da Controparte_2 Controparte_6 CP_3
in qualità di cessionaria del credito della banca appellata, la quale si è opposta all'accoglimento del gravame.
L'impugnazione, alla cui delibazione non è di ostacolo l'eccezione di inammissibilità
per difetto di conformità dell'appello allo schema compilativo disegnato dall'art. 342
c.p.c. (in proposito è sufficiente osservare che l'articolazione dell'atto di impugnazione chiarisce, senza che residuino margini di incertezza, quali capi e passaggi della sentenza di primo grado sono oggetto di censura e quali modifiche l'appellante intende proporre) sollevata dall'interveniente, non è meritevole di accoglimento.
Il percorso motivazionale che ha condotto al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e tuttavia, deve essere rivisitato Parte_1 Parte_2
atteso che le pur corrette notazioni del primo giudice non esauriscono la delibazione delle questioni sottomesse dalle parti. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che, sia pur implicitamente, ha riguardato all'iniziativa recuperatoria della creditrice unicamente in termini di azione cambiaria omettendo l'esame delle eccezioni fondate sul rapporto sottostante, l'azione esercita dall'istituto di credito deve piuttosto,
più correttamente, inquadrarsi in termini di azione causale.
E' ben noto che al prenditore (e più in generale al possessore) della chartula si prospetta di regola l'alternativa di esperire -in funzione della propria convenienza- l'una o l'altra delle due azioni, cambiaria e causale, che coesistono e concorrono tra loro.
L'identificazione dell'azione in concreto avviata è rimessa -nel silenzio della parte agente e, eventualmente, in difformità da quanto da questa prospettato- al giudice,
6 mentre prescinde dalla formalizzazione di eccezioni della parte che resiste alla domanda.
Nel concreto, il creditore (decorso il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta indicato dall'art. 94 R.D. 14.12.1933 n. 1669, evenienza che recide l'alternativa sopra delineata consegnando al primo prenditore del titolo un unico modo per conseguire il pagamento nei riguardi del traente o, come nel caso di specie,
dell'avallante, ovvero far valere il diritto originato « dal rapporto che diede causa alla
emissione ... della cambiale » ex art. 66, comma 1°, l. camb., ciò, beninteso, alla duplice condizione che tale diritto non sia pur esso prescritto e, ancor prima, che un valido rapporto causale, in forza del quale esigere l'adempimento, effettivamente sussista) ha agito con ricorso monitorio (la scelta di richiedere decreto ingiuntivo senza notificare direttamente atto di precetto attesta induttivamente che l'azione in concreto esercitata dalla creditrice è quella causale diretta) menzionando altresì il rapporto dal quale origina la propria pretesa.
si è dunque avvalsa del titolo di credito alla stregua Controparte_1
di un'ordinaria promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., promessa della quale il titolo cambiario -in quanto dichiarazione sottoscritta dal debitore e rivolta al creditore- presenta tutti i connotati.
L'utilizzo del titolo come promessa di pagamento genera rilevanti conseguenze che è
possibile identificare in funzione del rispettivo raggio di operatività:
-in termini generali, così come previsto dall'art. 1988, comma I c.c., secondo cui «colui
a favore del quale è fatta» la dichiarazione -nell'ipotesi in esame, il prenditore- è
dispensato « dall'onere di provare il rapporto fondamentale », la cui esistenza «si
7 presume fino a prova contraria», esso comporta l'inversione dell'onere della prova.
Tanto impone di respingere il quarto motivo di appello, gravando sugli opponenti oggi appellanti l'onere di dimostrare l'invalidità dell'obbligazione dalla quale origina l'impegno consacrato nella promessa di pagamento;
- con specifico riguardo alla posizione dell'avallante, autorizza costui non più
vincolato dall'autonomia dell'avallo -che accede all'obbligazione cambiaria e non al rapporto causale sottostante- a muovere le eccezioni fondate su quest'ultimo, linea difensiva di cui gli opponenti a decreto ingiuntivo, oggi appellanti, si sono avvalsi solo parzialmente.
Costoro che sono anche fideiussori della traente Aligò s.r.l., hanno sviluppato le proprie difese lungo due direttrici, entrambe riprese con l'impugnazione:
-sull'assunto che il titolo cambiario fosse stato emesso in bianco e completato solo nel
2016, hanno chiesto accertarsi l'intervenuta decadenza del portatore dal diritto di riempire il titolo per decorso del termine triennale indicato dall'art. 14 comma II R.D.
n. 1669/1933;
- hanno eccepito la nullità delle fideiussioni prestate nell'interesse di Aligò s.r.l. e in favore dell'istituto di credito sul rilievo che la banca avesse abusivamente ampliato nel tempo il credito concesso alla debitrice principale.
Solo la prima di tali linee difensive, riproposta con il primo motivo di impugnazione,
è stata esaminata -e correttamente respinta- dal Tribunale.
Il compendio documentale in atti sconfessa, invero, l'assunto secondo cui i titoli sarebbero stati emessi in bianco.
8 I sette titoli cambiari rilasciati da Aligò il 14 ottobre 2011 -sei dei quali, tutti dell'importo di € 2.000,00, con scadenza il 14 novembre e dicembre 2011 e ancora il
14 gennaio, febbraio marzo e aprile 2012, e l'ultimo, dell'importo di € 244.000,00 con scadenza anch'esso il 14 aprile 2012- sono infatti espressamente menzionati nella lettera di ricognizione del debito con richiesta di rateizzazione inoltrata da
[...]
e dai fideiussori di questa, gli odierni appellanti e il Parte_3 Pt_1 Pt_2
14.10.2011 (la data è certa in quanto risultante dall'apposizione del timbro postale). In
tale nota, riconosciutisi debitori del saldo del conto corrente di corrispondenza n.
3165.48, pari a € 508,48, oltre interessi e accessori, “nonché degli effetti cambiari
diretti all'ordine dell'Istituto tutti scaduti e non pagati per complessivi Euro
243.000,00”, e dichiaratisi nell'impossibilità di “provvedere ad estinguere in un'unica
soluzione detto Vs. Credito del quale, ad abundantiam riconosciamo di essere vostri
debitori”, costoro proposero di procedere “al rimborso graduale di quanto come sopra
dovutovi mediante effetti cambiali con scadenza mensile di Euro 2000,00 ciascuno a
decorrere dal 14.11.2011 … con avallo dei sigg. e ”. Parte_2 Parte_1
I medesimi titoli, inoltre, tutti analiticamente descritti, risultano essere stati portati all'incasso il medesimo giorno da presso la filiale di Sciacca Parte_3
della per l'accredito sul conto corrente n. 3165.48, Controparte_1
come consta dalla distinta di accettazione sottoscritta dalla società.
Si ricava da tali convergenti elementi documentali (in alcun modo scalfiti dai deboli,
se non inconsistenti, argomenti di ordine logico riportati in appello ove solo si consideri che l'ammontare del debito della società correntista era stato determinato già nell'anno
2011, all'atto della sottoscrizione del riconoscimento dei debito e che la mancata
9 escussione del titolo alla scadenza non depone necessariamente per il difetto dei connotati della certezza e liquidità) che i titoli contenevano precisa indicazione di tutti gli elementi menzionati dall'art. 1 della L. camb. e non erano stati dunque emessi in bianco. Per tale ragione -nonché in considerazione dell'ambiguità delle difese degli opponenti che, talora, evocano un riempimento contra pacta delle cambiali, talora invece sembrano alludere a un riempimento absque pactis- del tutto correttamente nel primo grado di giudizio non si è dato corso alla istanza di esibizione documentale dell'accordo di riempimento. A diverse considerazioni, come già ineccepibilmente evidenziato dal Tribunale, non conduce la delibazione della nota raccomandata datata
20 ottobre 2016, inoltrata dall'istituto di credito a , quale fideiussore di Parte_1
(non dunque di Aligò s.r.l.) onde renderla edotta di essere receduta Parte_2
dall'apertura di credito concessa al correntista a valere sul conto corrente n. Pt_2
399 (non dunque 3165.48) dal saldo debitore di € 219,33 e di aver comunicato a costui la decadenza dal beneficio del termine per la restituzione del “finanziamento n.
3496498 accesso presso la Filiale di Sciacca in data 14/10/11 per originari Euro
12.000,00 con residuo debito complessivo di Euro 14.555,49 alla data di chiusura del
13/09/16 per rate insolute capitale a scadere oltre interessi” (nonché del
“finanziamento ipotecario n. 741328101 accesso acceso presso la Filiale di Sciacca
in data 09/08/06 per originari Euro 110.000,00 con residuo debito complessivo di Euro
121.415,34 alla data di chiusura del 14/09/16”). In tale nota è sì menzionato un accordo di riempimento “vi comunichiamo che, in conformità all'accordo di
riempimento a suo tempo intercorso, provvederemo a riempire con scadenza “a vista”
la cambiale in bianco da Voi sottoscritta rilasciataci in data 14/10/2011 a garanzia del
suddetto credito speciale per l'ammontare di euro 12.000”, ma trattasi all'evidenza di
10 accordo riguardante altro titolo cambiario, emesso da per € Parte_2
12.000,00, in relazione al “ finanziamento n. 3496498 accesso presso la Filiale di
Sciacca in data 14/10/11 per originari Euro 12.000,00”.
Discende da quanto osservato che alcuna compromissione del diritto di difesa della parte, contrariamente a quanto denunziato dagli appellanti con il secondo motivo di gravame, è dato ricollegare alla determinazione del Tribunale di non disporre l'ordine di esibizione documentale richiesto dagli opponenti.
La seconda linea difensiva sviluppata dagli opponenti, non sondata dal Tribunale, come denunziato dagli appellanti con il terzo motivo di impugnazione, riconduce invece al rapporto causale sottostante l'impegno assunto quali avallanti dei titoli, ovvero le fideiussioni da entrambi rilasciate a favore di per le Controparte_1
obbligazioni contratte da Aligò s.r.l.. Di tale fideiussione, il cui limite è stato progressivamente innalzato nel tempo (da € 42.000,00 indicato nell'accordo del
30.3.2005, a € 60.000,00 di cui all'accordo del 26.7.2006, infine, a € 210.000,00 di cui alla lettera del 26..3.2007), gli appellanti denunziando la nullità poiché frutto di una
“condotta della … non corretta nei rapporti con i fideiussori” L'istituto CP_1
bancario, infatti, sebbene “perfettamente nel tempo consapevole delle difficoltà della
società … continuava a concedere credito con ciò arrecando un grave pregiudizio al
garanti. L'attività bancaria è retta dai principi di correttezza e lealtà contrattuale,
quali corollari del più ampio principio di buona fede. In particolare, in relazione
all'attività di concessione del credito, il principio di buonafede impone alla banca di
svolgere un'attività che non sia idonea a ledere né la posizione contrattuale del cliente
nella posizione di terzi, quali anche i garanti” (pag. 14 dell'atto di appello). Per quanto,
11 una volta identificata la natura -causale diretta- dell'azione introdotta con il ricorso monitorio, i confini delle eccezioni opponibili dall'avallante/fideiussore devono essere perimetrati di conseguenza e dunque estesi al merito del rapporto sottostante, atteso che, se “la promessa di pagamento comporta una presunzione iuris tantum
dell'esistenza del rapporto sottostante” Cass. civ. 16/9/2013 n. 21098, il promittente può sempre fornire la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto-,
è tuttavia ben evidente che la condotta denunziata, ove pure letta in termini di abusiva concessione del credito (lettura tuttavia ostacolata proprio dal progressivo e consensuale innalzamento del limite dell'impegno fideiussorio dei garanti) è in sé
inidonea a compromettere la validità del negozio. La violazione di obblighi comportamentali non determina infatti la nullità dell'accordo contrattuale. Il rifiuto della soluzione volgente alla declaratoria di nullità della pattuizione contrattuale risiede nella precisa identificazione delle conseguenze della violazione di regole certamente essenziali, quale l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma pur sempre destinate a disciplinare comportamenti.
Per condivisibile e insuperato insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. 29.9.2005
n. 19024) “la contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418 primo comma
c.c. postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che
riguardano cioè la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418 secondo comma
c.c.). I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante
l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende,
allora che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate,
non può dar luogo a nullità del contratto;
a meno che tale incidenza non sia
12 espressamente prevista dal legislatore>>. E' principio generalmente condiviso, anche in dottrina, quello della non interferenza tra le regole di validità, che approntando la disciplina di elementi strutturali della fattispecie negoziale, impongono oneri il cui mancato assolvimento determina l'improduttività di effetti giuridici dell'atto, e le regole di comportamento, la cui violazione genera conseguenze esclusivamente sul piano risarcitorio.
In altri termini, gli effetti derivanti dall'applicazione delle regole di condotta e dalle regole di validità si dispiegano su piani differenti, poiché i primi si traducono in vizi non genetici, ma funzionali, in quanto tali inidonei a provocare la caducazione del contratto.
Se dunque deve rigettarsi la domanda di nullità del contratto di fideiussione sotto l'unico profilo evocato dagli appellanti, non resta che concludere che è rimasta insuperata la presunzione di esistenza di un valido rapporto causale sottostante la promessa di pagamento da costoro sottoscritta con l'avallo delle cambiali.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'interveniente, in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00
per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, vanno poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata,
di Controparte_1
rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato a il 20.12.2019 avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Sciacca n. 354 del 4 settembre 2019;
condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà alla refusione in favore di rappresentata in giudizio da delle spese del Controparte_2 CP_3
presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, così come specificato in motivazione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
14