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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
l
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
(Uzbekistan) in data 7.09.1990, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Tabaracci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa via Zamenhof, n. 8, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ) nato in Albania in [...]_1 C.F._2
1.11.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nencioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terricciola (PI) Via Chiesa Vecchia n.3, giusta procura in atti.
Resistente E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.09.2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo come da nota congiunta in atti depositata.
* * *
Ha agito in giudizio in data 09.01.2024 ex art.337 bis e 337 ter c.c. la sig.ra
[...] chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, Pt_1 deducendo che:
- La Sig.ra ed il Sig. hanno intrattenuto una Parte_1 CP_1
relazione more uxorio a decorrere dal 2020 e da tale unione è nata la figlia Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
[...]
- Inizialmente i due hanno stabilito unitamente alla figlia la residenza familiare in
Pisa alla via Cerboni n. 64;
- In seguito, i signori e hanno deciso di cessare la propria Pt_1 CP_1
convivenza;
- In conseguenza di quanto sopra il sig. pur mantenendo la residenza nella CP_1
casa familiare si è trasferito presso l'abitazione della madre sita in Pisa Via
Cerboni N.116 mentre nell'abitazione familiare continua ad abitare la sig.ra con la figlia minore;
Pt_1
- Il fatto che l'abitazione già familiare ed il nuovo domicilio del sig. CP_1
siano posti a pochi metri di distanza l'una dall'altra consente la possibilità di un affido condiviso della minore con il più ampio diritto di visita del padre;
Alla luce di ciò, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Con decreto del 17.01.2024 è stata fissata l'udienza davanti al collegio in data
27.03.2024.
Parte resistente si è regolarmente costituita chiedendo che la figlia minore Per_1 venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno insieme la potestà genitoriale e deducendo che:
- L'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla sig.ra e della di lei madre Pt_1
in questo lasso di tempo ha portato ad una riduzione dei tempi di frequentazione della minore da parte del padre tanto che quest'ultimo ha visto notevolmente compromesso il proprio ruolo genitoriale;
- Il resistente ha più volte tentato, vanamente, di pervenire ad una composizione bonaria della questione;
- Ad oggi la minore continua ad avere un rapporto pressoché esclusivo con la ricorrente e con la di lei madre non avendo un'abituale frequenza con il padre e tantomeno una socializzazione con gli altri bambini della propria età;
- Per tale motivo il sig. , affinché la figlia abbia una crescita sana ed CP_1
equilibrata desidera che la stessa venga iscritta in una scuola dell'infanzia;
- la sig.ra debba prestare i il proprio consenso all'iscrizione della minore Pt_1
in una scuola dell'infanzia e che collabori fattivamente per favorire il naturale rapporto padre – figlia evitando di assumere quegli atteggiamenti ostruzionistici ed arbitrari che l'hanno peraltro condotta ad assumere in autonomia decisioni importanti riguardanti la minore senza rivolgersi in alcun modo al padre della minore.
All'udienza del 27.03.2024 il Tribunale ha adottato provvedimenti in via provvisoria e urgente, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
All'udienza del 24.09.2025, sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti si sono accordate chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) L'immobile ad uso civile abitazione posto in Pisa Via Cerboni N.64 viene assegnato alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare insieme alla figlia minore Parte_1 Per_1 mentre il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_2
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
3) Al fine di favorire una crescita più equilibrata e consentire la socializzazione della minore con gli altri bambini della stessa età, la predetta sarà iscritta presso una primaria scuola dell'infanzia; 4) Il sig. potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e CP_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche o di riposo della minore e compatibilmente con i suoi desideri;
5) La figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della medesima, trascorrerà con il padre almeno tre volte nel corso della settimana, in conformità con i propri turni di lavoro ed indicativamente nei giorni martedì, giovedì e domenica dalle ore 14 alle 22. La minore pernotterà dal padre uno dei giorni in cui la stessa si trova al predetto assegnata, preoccupandosi di riaccompagnare la figlia dalla madre. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui la figlia è presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarla quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….);
6) La figlia trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo Stefano (26 dicembre) e Pasquetta ad anni alterni. Infine, il sig. potrà tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze CP_1 estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere la figlia presso di sé per le vacanze estive dovrà essere comunicata dal sig. alla sig.ra CP_1 almeno un mese prima della data prevista, a fini organizzativi. In caso di mancato Pt_1 accordo tra i genitori, tale facoltà potrà essere esercitata dal padre i primi 15 giorni del mese di agosto, previa comunque comunicazione alla sig.ra del luogo in cui lo stesso Pt_1 soggiornerà con la figlia. Lo stesso farà la sig.ra nei confronti del sig. per i Pt_1 CP_1 restanti giorni. La minore dovrà altresì avere rapporti significativi anche con gli ascendenti del sig. Parte_2
7) Il sig. si impegna a corrispondere direttamente alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia la somma pari a complessive € 200,00 mensili, Per_1 da corrispondersi entro il giorno 31 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che la predetta indicherà. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie, scolastiche (quali ad esempio tasse per l'iscrizione a scuola, acquisto libri scolastici, gite scolastiche), mediche non coperte dal S.S.N. (quali ad esempio visite specialistiche oculistiche, dermatologiche e dentistische), ricreative (quali ad esempio iscrizioni ad associazioni sportive e/o culturali, vacanze effettuate senza i genitori). Il genitore abitualmente convivente con la figlia minore può decidere in piena autonomia le spese straordinarie mediche, di iscrizione scolastica e di acquisto libri scolastici per un importo uguale o inferiore ad € 100,00. Tutte le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, che dovranno anticipare quanto di loro spettanza;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10) La sig.ra si impegna, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente atto, a Pt_1
volturare a proprio nome tutte le utenze attive e pertinenti l'immobile di residenza. In difetto di quanto sopra, si riconosce comunque debitrice nei confronti del sig. degli importi che il CP_1 predetto sarà tenuto a corrispondere ai vari Enti per le suddette causalità, impegnandosi pertanto al relativo rimborso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 04.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 65/2024, così provvede:
1) ACCOGLIE le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto,
2) DISPONE che l'immobile ad uso civile abitazione posto in Pisa Via Cerboni N.64 viene assegnato alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare insieme alla figlia Parte_1 minore mentre il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Per_1 Parte_2
3) DISPONE che la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
4) DÀ ATTO che al fine di favorire una crescita più equilibrata e consentire la socializzazione della minore con gli altri bambini della stessa età, la predetta sarà iscritta presso una primaria scuola dell'infanzia;
5) DISPONE che il sig. potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà previo accordo con CP_1
la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche o di riposo della minore e compatibilmente con i suoi desideri;
6) DISPONE che la figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della medesima, trascorrerà con il padre almeno tre volte nel corso della settimana, in conformità con i propri turni di lavoro ed indicativamente nei giorni martedì, giovedì e domenica dalle ore 14 alle 22.
La minore pernotterà dal padre uno dei giorni in cui la stessa si trova al predetto assegnata, preoccupandosi di riaccompagnare la figlia dalla madre. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui la figlia è presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarla quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….);
7) DISPONE che la figlia trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo Stefano (26 dicembre) e Pasquetta ad anni alterni.
Infine, il sig. potrà tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni consecutivi durante CP_1 le vacanze estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere la figlia presso di sé per le vacanze estive dovrà essere comunicata dal sig. CP_1 alla sig.ra almeno un mese prima della data prevista, a fini organizzativi. In caso Pt_1 di mancato accordo tra i genitori, tale facoltà potrà essere esercitata dal padre i primi 15 giorni del mese di agosto, previa comunque comunicazione alla sig.ra del luogo in cui lo Pt_1 stesso soggiornerà con la figlia. Lo stesso farà la sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 per i restanti giorni. La minore dovrà altresì avere rapporti significativi anche con gli ascendenti del sig. Parte_2
8) DISPONE che il sig. corrisponda direttamente alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia la somma pari a complessive € 200,00 mensili, Per_1 da corrispondersi entro il giorno 31 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che la predetta indicherà. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
9) DISPONE che il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% CP_1 Pt_1
delle spese straordinarie, scolastiche (quali ad esempio tasse per l'iscrizione a scuola, acquisto libri scolastici, gite scolastiche), mediche non coperte dal S.S.N. (quali ad esempio visite specialistiche oculistiche, dermatologiche e dentistische), ricreative (quali ad esempio iscrizioni ad associazioni sportive e/o culturali, vacanze effettuate senza i genitori). Il genitore abitualmente convivente con la figlia minore può decidere in piena autonomia le spese straordinarie mediche, di iscrizione scolastica e di acquisto libri scolastici per un importo uguale o inferiore ad €
100,00. Tutte le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, che dovranno anticipare quanto di loro spettanza;
10) DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
11) DÀ ATTO che la sig.ra si impegna, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del Pt_1
presente atto, a volturare a proprio nome tutte le utenze attive e pertinenti l'immobile di residenza. In difetto di quanto sopra, si riconosce comunque debitrice nei confronti del sig.
degli importi che il predetto sarà tenuto a corrispondere ai vari Enti per le suddette CP_1 causalità, impegnandosi pertanto al relativo rimborso.
12) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 14.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
(Uzbekistan) in data 7.09.1990, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Tabaracci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa via Zamenhof, n. 8, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ) nato in Albania in [...]_1 C.F._2
1.11.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Nencioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terricciola (PI) Via Chiesa Vecchia n.3, giusta procura in atti.
Resistente E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 24.09.2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo come da nota congiunta in atti depositata.
* * *
Ha agito in giudizio in data 09.01.2024 ex art.337 bis e 337 ter c.c. la sig.ra
[...] chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, Pt_1 deducendo che:
- La Sig.ra ed il Sig. hanno intrattenuto una Parte_1 CP_1
relazione more uxorio a decorrere dal 2020 e da tale unione è nata la figlia Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
[...]
- Inizialmente i due hanno stabilito unitamente alla figlia la residenza familiare in
Pisa alla via Cerboni n. 64;
- In seguito, i signori e hanno deciso di cessare la propria Pt_1 CP_1
convivenza;
- In conseguenza di quanto sopra il sig. pur mantenendo la residenza nella CP_1
casa familiare si è trasferito presso l'abitazione della madre sita in Pisa Via
Cerboni N.116 mentre nell'abitazione familiare continua ad abitare la sig.ra con la figlia minore;
Pt_1
- Il fatto che l'abitazione già familiare ed il nuovo domicilio del sig. CP_1
siano posti a pochi metri di distanza l'una dall'altra consente la possibilità di un affido condiviso della minore con il più ampio diritto di visita del padre;
Alla luce di ciò, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Con decreto del 17.01.2024 è stata fissata l'udienza davanti al collegio in data
27.03.2024.
Parte resistente si è regolarmente costituita chiedendo che la figlia minore Per_1 venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno insieme la potestà genitoriale e deducendo che:
- L'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla sig.ra e della di lei madre Pt_1
in questo lasso di tempo ha portato ad una riduzione dei tempi di frequentazione della minore da parte del padre tanto che quest'ultimo ha visto notevolmente compromesso il proprio ruolo genitoriale;
- Il resistente ha più volte tentato, vanamente, di pervenire ad una composizione bonaria della questione;
- Ad oggi la minore continua ad avere un rapporto pressoché esclusivo con la ricorrente e con la di lei madre non avendo un'abituale frequenza con il padre e tantomeno una socializzazione con gli altri bambini della propria età;
- Per tale motivo il sig. , affinché la figlia abbia una crescita sana ed CP_1
equilibrata desidera che la stessa venga iscritta in una scuola dell'infanzia;
- la sig.ra debba prestare i il proprio consenso all'iscrizione della minore Pt_1
in una scuola dell'infanzia e che collabori fattivamente per favorire il naturale rapporto padre – figlia evitando di assumere quegli atteggiamenti ostruzionistici ed arbitrari che l'hanno peraltro condotta ad assumere in autonomia decisioni importanti riguardanti la minore senza rivolgersi in alcun modo al padre della minore.
All'udienza del 27.03.2024 il Tribunale ha adottato provvedimenti in via provvisoria e urgente, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
All'udienza del 24.09.2025, sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti si sono accordate chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) L'immobile ad uso civile abitazione posto in Pisa Via Cerboni N.64 viene assegnato alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare insieme alla figlia minore Parte_1 Per_1 mentre il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Parte_2
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
3) Al fine di favorire una crescita più equilibrata e consentire la socializzazione della minore con gli altri bambini della stessa età, la predetta sarà iscritta presso una primaria scuola dell'infanzia; 4) Il sig. potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e CP_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche o di riposo della minore e compatibilmente con i suoi desideri;
5) La figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della medesima, trascorrerà con il padre almeno tre volte nel corso della settimana, in conformità con i propri turni di lavoro ed indicativamente nei giorni martedì, giovedì e domenica dalle ore 14 alle 22. La minore pernotterà dal padre uno dei giorni in cui la stessa si trova al predetto assegnata, preoccupandosi di riaccompagnare la figlia dalla madre. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui la figlia è presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarla quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….);
6) La figlia trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo Stefano (26 dicembre) e Pasquetta ad anni alterni. Infine, il sig. potrà tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze CP_1 estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere la figlia presso di sé per le vacanze estive dovrà essere comunicata dal sig. alla sig.ra CP_1 almeno un mese prima della data prevista, a fini organizzativi. In caso di mancato Pt_1 accordo tra i genitori, tale facoltà potrà essere esercitata dal padre i primi 15 giorni del mese di agosto, previa comunque comunicazione alla sig.ra del luogo in cui lo stesso Pt_1 soggiornerà con la figlia. Lo stesso farà la sig.ra nei confronti del sig. per i Pt_1 CP_1 restanti giorni. La minore dovrà altresì avere rapporti significativi anche con gli ascendenti del sig. Parte_2
7) Il sig. si impegna a corrispondere direttamente alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia la somma pari a complessive € 200,00 mensili, Per_1 da corrispondersi entro il giorno 31 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che la predetta indicherà. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie, scolastiche (quali ad esempio tasse per l'iscrizione a scuola, acquisto libri scolastici, gite scolastiche), mediche non coperte dal S.S.N. (quali ad esempio visite specialistiche oculistiche, dermatologiche e dentistische), ricreative (quali ad esempio iscrizioni ad associazioni sportive e/o culturali, vacanze effettuate senza i genitori). Il genitore abitualmente convivente con la figlia minore può decidere in piena autonomia le spese straordinarie mediche, di iscrizione scolastica e di acquisto libri scolastici per un importo uguale o inferiore ad € 100,00. Tutte le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, che dovranno anticipare quanto di loro spettanza;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10) La sig.ra si impegna, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente atto, a Pt_1
volturare a proprio nome tutte le utenze attive e pertinenti l'immobile di residenza. In difetto di quanto sopra, si riconosce comunque debitrice nei confronti del sig. degli importi che il CP_1 predetto sarà tenuto a corrispondere ai vari Enti per le suddette causalità, impegnandosi pertanto al relativo rimborso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 04.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 65/2024, così provvede:
1) ACCOGLIE le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto,
2) DISPONE che l'immobile ad uso civile abitazione posto in Pisa Via Cerboni N.64 viene assegnato alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare insieme alla figlia Parte_1 minore mentre il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
Per_1 Parte_2
3) DISPONE che la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
4) DÀ ATTO che al fine di favorire una crescita più equilibrata e consentire la socializzazione della minore con gli altri bambini della stessa età, la predetta sarà iscritta presso una primaria scuola dell'infanzia;
5) DISPONE che il sig. potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà previo accordo con CP_1
la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche o di riposo della minore e compatibilmente con i suoi desideri;
6) DISPONE che la figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della medesima, trascorrerà con il padre almeno tre volte nel corso della settimana, in conformità con i propri turni di lavoro ed indicativamente nei giorni martedì, giovedì e domenica dalle ore 14 alle 22.
La minore pernotterà dal padre uno dei giorni in cui la stessa si trova al predetto assegnata, preoccupandosi di riaccompagnare la figlia dalla madre. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui la figlia è presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarla quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….);
7) DISPONE che la figlia trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo Stefano (26 dicembre) e Pasquetta ad anni alterni.
Infine, il sig. potrà tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni consecutivi durante CP_1 le vacanze estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere la figlia presso di sé per le vacanze estive dovrà essere comunicata dal sig. CP_1 alla sig.ra almeno un mese prima della data prevista, a fini organizzativi. In caso Pt_1 di mancato accordo tra i genitori, tale facoltà potrà essere esercitata dal padre i primi 15 giorni del mese di agosto, previa comunque comunicazione alla sig.ra del luogo in cui lo Pt_1 stesso soggiornerà con la figlia. Lo stesso farà la sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1 per i restanti giorni. La minore dovrà altresì avere rapporti significativi anche con gli ascendenti del sig. Parte_2
8) DISPONE che il sig. corrisponda direttamente alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della figlia la somma pari a complessive € 200,00 mensili, Per_1 da corrispondersi entro il giorno 31 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che la predetta indicherà. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
9) DISPONE che il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% CP_1 Pt_1
delle spese straordinarie, scolastiche (quali ad esempio tasse per l'iscrizione a scuola, acquisto libri scolastici, gite scolastiche), mediche non coperte dal S.S.N. (quali ad esempio visite specialistiche oculistiche, dermatologiche e dentistische), ricreative (quali ad esempio iscrizioni ad associazioni sportive e/o culturali, vacanze effettuate senza i genitori). Il genitore abitualmente convivente con la figlia minore può decidere in piena autonomia le spese straordinarie mediche, di iscrizione scolastica e di acquisto libri scolastici per un importo uguale o inferiore ad €
100,00. Tutte le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i coniugi, che dovranno anticipare quanto di loro spettanza;
10) DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
11) DÀ ATTO che la sig.ra si impegna, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del Pt_1
presente atto, a volturare a proprio nome tutte le utenze attive e pertinenti l'immobile di residenza. In difetto di quanto sopra, si riconosce comunque debitrice nei confronti del sig.
degli importi che il predetto sarà tenuto a corrispondere ai vari Enti per le suddette CP_1 causalità, impegnandosi pertanto al relativo rimborso.
12) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 14.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi