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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Claudio Baglioni consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a.c. 608/2022
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo De Bellis, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati nel di lui studio in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 28
CONTRO
e per essa quale procuratrice la a socio unico, CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Coaccioli, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Piazza Alfani 4, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 352/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Andrea Ausili, pubblicata il 10.03.2022 nei giudizi riuniti di cui ai R.G. 6193/12 e 6194/12 proposti da Pt_2
e contro la quale ha revocato il decreto
[...] Parte_1 Controparte_3
ingiuntivo n. 1493/12 limitatamente all'ingiunzione proposta nei confronti dei fideiussori Pt_1
e ha condannato e in solido tra loro, a
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
corrispondere a la somma di euro 48.167,62 oltre interessi CP_3 Controparte_3
legali dalla notifica del provvedimento monitorio al saldo;
ha compensato per intero le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico di parte opponente.
CONCLUSIONI
Appellanti. Note: In ossequio al provvedimento di questa Ill.ma Corte di Appello, depositato in data 20 gennaio 2023, la difesa degli appellanti nel riportarsi a tutte le precedenti
1 argomentazioni rileva come, fin dal giudizio di primo grado, era stata dedotta la totale estraneità del garante sig.ra all'attività di impresa e, dunque, la sua qualitas di Parte_1 consumatore (cfr. pag. 3 atto di opposizione a decreto ingiuntivo), circostanza mai contestata, né smentita in corso di causa che deve ritenersi, dunque, acquisita al giudizio con conseguente nullità della fideiussione, almeno limitatamente alle clausole che siano da considerarsi come
“vessatorie” e rimettendosi, pertanto, al Giudice, come disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza S.U. n. 9479/2023, del 6 aprile 2023 il potere-dovere di scrutinare, in via preliminare, la validità ed efficacia di clausole contrattuali abusive in materia di diritti dei consumatori.
Fermo quanto sopra, si precisano le conclusioni così come articolate nell'atto di appello:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento di quanto precede, disattesa ogni contraria istanza, riformare parzialmente la sentenza n. 352/2022, emessa dal Tribunale di Perugia e pubblicata in data 10 marzo 2022, nei limiti delle ragioni di appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai garanti, sigg.ri
e per i titoli dedotti con l'ingiunzione n 1493/2012. Parte_2 Parte_1
Fermo quanto altro statuito con la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento di quanto precede, disattesa ogni contraria istanza, riformare parzialmente la sentenza n. 352/2022, emessa dal Tribunale di Perugia e pubblicata in data 10 marzo 2022, nei limiti delle ragioni di appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai garanti, sigg.ri
e per i titoli dedotti con l'ingiunzione n 1493/2012. Parte_2 Parte_1
Fermo quanto altro statuito con la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata. Note: La scrivente difesa, nel riportarsi integralmente a tutte le contestazioni ed argomentazioni di cui ai precedenti scritti, qui da intendersi integralmente richiamate, conclude come da comparsa di costituzione, depositata in data 17.2.2023, insistendo per il rigetto di tutte le domande di cui all'appello avversario, comprese le eventuali ulteriori istanze istruttorie
e chiedendo, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc - RIGETTARE l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto - CONFERMARE la debenza di tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo n.
1493/2012 e, quindi, quanto statuito nella sentenza n. 6193/2012, resa il 20.2.2022 dal
Tribunale di Perugia ex adverso impugnata IN OGNI CASO - CONDANNARE i sig.ri Pt_2
e al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di
[...] Parte_1
2 giudizio. Si dichiara che non è proposto appello incidentale e che il valore della lite è pari a quello indicato nella citazione in appello avversaria.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con distinti atti di citazione notificati nei termini in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della (per brevità anche , e Controparte_4 CP_4
in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo r.g.n. 1493/12, cont. 3918/12, notificato in data 6 novembre 2012, con cui il Tribunale di Perugia aveva ingiunto loro il pagamento di euro 55.163,47 in favore di oltre interessi e spese, derivanti dalla esposizione debitoria di tre Controparte_3 linee di credito scadute il 30.09.2011, e prorogate fino al mese di Luglio 2012.
al momento dell'opposizione legale rappresentante della società debitrice e Parte_2
fideiussore, eccepiva il superamento del tasso soglia in materia di usura e la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente nullità o inefficacia delle fideiussioni. Nel giudizio, iscritto al n. r.g. 6193/2012, la si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
fideiussore, prospettava la propria estraneità alla struttura sociale della Parte_1 [...]
eccependo l'assenza di autorizzazione alla proroga del rapporto garantito dalla data di CP_4
scadenza del 30.09.2011 al Luglio 2012. Concludeva per l'accertamento della nullità della fideiussione prestata. Nel giudizio, rubricato con al n r.g. 6194/2012, la si Controparte_3
costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il 23.01.2013 il Giudice sospendeva l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, i giudizi venivano riuniti.
Revocata la sospensione della provvisoria esecuzione, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una CTU contabile.
A seguito del fallimento della , dichiarato all'udienza del 23.01.2017, il Controparte_3
processo veniva interrotto, per essere poi riassunto dagli attori nei confronti della
[...]
che si costituiva tempestivamente in giudizio. Controparte_3
Dopo vari differimenti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
21.01.2021 da celebrarsi a mezzo di scambio di note scritte.
Nelle note d'udienza la difesa degli attori dava atto dell'intervenuto fallimento della società
" ". Controparte_5
3 All'udienza del 16.12.2021 il Giudice, disponeva la separazione della causa di opposizione proposta dalla mentre alle altre parti concedeva i Controparte_4 termini ex art 190 cpc.
All'esito delle difese conclusive il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava i fideiussori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € Parte_3
48.167,62.
Sulla scorta degli esiti della CTU, il Tribunale riteneva infondata la prospettata usurarietà degli interessi e dei costi del credito, come pure la dedotta nullità delle fideiussioni per la mancata determinazione dell'importo massimo garantito.
Reputava altresì infondata la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. della banca dalle azioni contro i garanti, per non avere agito contro il debitore principale nel termine di due o sei mesi successivi al 30.09.2011, data di scadenza del rapporto garantito. La durata della fideiussione non era infatti ancorata alla data di scadenza, ma all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione garantita.
Riteneva parzialmente fondata l'eccezione di non debenza delle poste di debito maturate dopo la scadenza del 30.09.2011, in quanto non autorizzate dai garanti come previsto dall'art. 5 della fideiussione. Pertanto per due delle linee di credito doveva trovare applicazione il saldo al mese di Luglio 2012, in quanto inferiore rispetto a quello del 30.09.2011, mentre in relazione alla linea di credito relativa al c.c. n. 8861 trovava applicazione il saldo a debito risultante al
30.09.2011, in quanto inferiore a quello di euro 22.755,32 risultante a Luglio 2012.
Revocava pertanto il d.i, condannando i fideiussori in solido al pagamento di euro 48.167,62 oltre accessori.
e hanno impugnato tempestivamente la sentenza, censurando: a) Parte_2 Parte_1 il mancato accoglimento della eccezione di decadenza per violazione dell'art 1957 cc. b)
l'accoglimento parziale dell'eccezione sollevata in ordine alla mancata autorizzazione, da parte dei fideiussori, alla proroga del rapporto garantito.
La e per essa la a socio unico, si è costituit in CP_1 Controparte_2
giudizio. Hanno allegato che la Banca D'Italia con provvedimenti del 26.1.2015 e del
30.12.2016 aveva disposto la cessione alla Rev Gestione crediti, tra gli altri, dei crediti della
; che il 15.6.2017 tali crediti erano stati a loro volta acquistati Controparte_3 dalla e che di tale cessione era stata data notizia nella G.U. 73 del 22.6.2017; CP_1
Con che il 22.09.2022 la aveva concluso con la un contratto di Special Servicing;
che CP_1
Con che il 03.10.2022, a seguito di scissione parziale, la ha assegnato parte del proprio
4 patrimonio alla , che ha acquisito la gestione dei crediti oggetto Controparte_2 di cessione;
che infine il 18.10.2022 la ha conferito mandato alla CP_1 CP_2
Con per di gestione e recupero dei crediti, che nella stessa data è subentrata alla
[...] nella rappresentanza della . Ha concluso quindi per il rigetto e per la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 21.03.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Nelle note conclusive ha prospettato al Collegio la necessità di vagliare, ai fini Parte_1 dell'accoglimento della opposizione, la sua qualifica di consumatore, come previsto dalla pronuncia n. S.U. n. 9479/2023, del 6 aprile 2023.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e non suscettibile di accoglimento, nei termini e per le ragioni in appresso.
1. La questione della qualità di consumatore di Parte_1
Logicamente preliminare, rispetto agli altri motivi di gravame, è l'analisi della natura di consumatore di allegata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e sulla quale Parte_1
la Corte è stata sollecitata a una pronuncia nelle note di precisazione delle conclusioni.
La risposta del Collegio è negativa.
1.1 L'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Circa l'estraneità all'attività professionale la giurisprudenza afferma costantemente che ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, non è necessario che il contratto stipulato costituisca esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.
L'elemento significativo non è dunque il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) dell'agente quando ha concluso il contratto. La
5 stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (Cass. n. 6578/2021). Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale (Cass.
22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).
In ambito societario si è altresì specificato che in tema di contratti stipulati dal "consumatore",
i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non del contratto principale, dando rilievo – secondo la giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - Per_1
all'entità della partecipazione al capitale sociale o alla qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/01/2020, n. 1666).
Gli arresti della S. C. e della giurisprudenza di merito hanno quindi valorizzato, ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società:
-) l'entità della partecipazione al capitale sociale e la qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. n. 1666 del 24/01/2020; Cass. Civ. n. 32225 del
13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n. 940) e ciò alla stregua di quanto già affermato dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-
74/15 ). Per_1
-) la estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U., 27/02/2023, n.5868).
1.2 Nel caso di specie, oltre alle fideiussioni, ha sottoscritto quale legale Parte_1
rappresentante della tutti i contratti da cui è originato il rapporto Parte_4
garantito, e in particolare: il contratto di conto corrente con apertura di credito (C.c.n. 8861) in data 6.10.2010, il quale risulta testualmente indirizzato a clienti non consumatori;
il contratto di apertura di credito di euro 30.000,00 sul conto 8861 in data 28.03.2011; il contratto di conto anticipi fatture (n. 9045) in data 28.3.2011;
6 il contratto di finanziamento per operazioni in portafoglio commerciale per euro 150.000,00, in data 28.03.2011.
Risulta inoltre pacifico (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta di primo grado che al CP_3 momento della sottoscrizione di tutti i contratti, aveva nella Tast Cavalli una quota Parte_1
del 50 %, ed era coniuge dell'altro socio, nonché garante, Parte_2
Tali elementi inducono inequivocamente a includere le fideiussioni nel raggio degli interessi economici o professionali di Parte_1
Di conseguenza non assumono rilevanza l'uscita dell'appellante dalla società, avvenuta successivamente, e la pendenza, al momento dell'atto di opposizione a d.i., del procedimento di separazione coniugale.
In disparte il fatto che nel presente grado parte opponente non ha prodotto il ricorso per separazione, di cui non è traccia neppure nel fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado, il collegamento della garanzia con gli interessi professionali o economici del garante, radicati nella e connessi alla partecipazione e alla qualità ricoperta, deve essere CP_4
apprezzato con riguardo al momento della conclusione dei contratti. Non assumono pertanto rilevanza le vicende sopravvenute.
E del resto l'opponente non ha chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della che avrebbe giustificato, CP_4
tra il 2010 e il 2011, il rilascio delle fideiussioni su operazioni di così ingente valore.
1.3 Pertanto, in considerazione del fatto che al momento della sottoscrizione della fideiussione rivestiva nella società debitrice principale la qualità di socio con una rilevante Parte_1
partecipazione, e di legale rappresentante, in applicazione dei principi anzidetti, la spiegata doglianza inerente la qualifica di consumatore non può che essere rigettata.
E' pertanto infondata sotto tale profilo la tesi della vessatorietà della clausola di cui all'art. 5, derogante all'art. 1957 c.c...
2. Il primo motivo. La scadenza della fideiussione al 30.09.2011 e la sua estinzione per la inerzia della banca creditrice.
Il primo motivo censura la sentenza di primo grado in quanto ha respinto l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., perché non avrebbe azionato le proprie ragioni di credito entro sei o due mesi dalla scadenza del 30.09.2021, vale a dire entro il Marzo
2012 o Novembre 2011.
7 Malgrado la scadenza delle linee di credit e delle fideiussioni fosse fissata contrattualmente nel
30.09.2011, il rapporto con il debitore principale è proseguito fino al giugno 2012, e la banca aveva quindi agito contro il debitore principale nel Settembre 2012.
Poichè l'art. 5 delle fideiussioni di e stabiliva che se la fideiussione Parte_1 Parte_2
garantisce una linea di credito a scadenza, il fideiussore nel corso del rapporto garantivo non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace sino al completo adempimento dell'obbligazione garantita, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che poiché la clausola implicava l'operatività della fideiussione fino alla completa estinzione del credito, la decadenza della banca non si sarebbe perfezionata.
L'assunto, osserva l'appellante, sarebbe condivisibile ove il creditore fosse receduto dalla apertura di credito prima della scadenza del 30.09.2011, azionando la fideiussione. Invece dopo la scadenza del termine il rapporto con il debitore principale è proseguito per facta concludentia senza un contratto formale di proroga, e senza rinnovo.
Si verserebbe quindi in una ipotesi di rinnovo tacito dell'affidamento, strutturato come un contratto a tempo indeterminato, privo di scadenza e in quanto tale soggetto a revoca, con una disciplina differente da quella invocata dalla banca e applicata dal primo giudice.
L'appellante prospetta pertanto la scissione delle scadenze dell'obbligazione principale e della fideiussione. L'apertura di credito tra banca e creditore principale era stata prorogata tacitamente sino alla eventuale revoca, mentre la fideiussione sarebbe rimasta ancorata alla originaria scadenza del 30.09.2011.
Viene quindi riproposta la eccezione di decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per la tardività della azione esperita nei confronti dei fideiussori.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1 In primo luogo risulta evidente che dopo la scadenza contrattuale le linee di credito sono state prorogate a tempo indeterminato, senza apportare variazioni alle condizioni generali del contratto originario, che è stato confermato per le altre clausole.
Non risulta invece dimostrata l'esistenza di un rinnovo del contratto. In disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, il rinnovo si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
8 A seguito della proroga per facta concludentia, l'apertura di credito ha assunto una struttura a tempo indeterminato, connessa probabilmente alla flessibilità operativa della banca rispetto alle esigenze del cliente, che alla scadenza non sarebbe stato in grado di ridurre la propria esposizione, beneficiando quindi di altro tempo per rientrare del debito.
2.2 La clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione, oltre a prevedere al secondo comma la possibilità di eventuali rinnovi o proroghe del credito garantito, prevedeva in ogni caso la permanenza degli effetti della garanzia fino all'adempimento della obbligazione garantita.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, tale disposizione ha posto sullo stesso piano cronologico il debito principale e quello accessorio della fideiussione, che indipendentemente dalla scadenza è rimasta in vigore fino alla estinzione del debito garantito. Non è quindi possibile scindere le scadenze dell'obbligazione principale e di quella accessoria.
Ne consegue la inapplicabilità dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., correttamente argomentata dal Tribunale sulla base di una consolidata giurisprudenza, secondo la quale nelle ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (Cass. Civ. n. 26906 del
20/09/2023; Cass. Civ. n. 16758 del 2002; Cass. Civ. n. 6520 del 1996).
2.3 Potrebbe obiettarsi che tale previsione introduce una deroga all'art. 1957 c.c., che tuttavia
è pacificamente ammessa da giurisprudenza costante, quando i garanti, come nel caso di specie, non rivestono la qualità di consumatori.
La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non ha natura vessatoria
(Cass. Civ. n. 3989 del 17/02/2025), e che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. n. 28943 del 04/12/2017; Cass. Civ. n.
9245 del 18/04/2007).
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 co. c.c., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n.
21867/2013; Cass. Civ. n. 28943/2017).
9 Il motivo deve essere pertanto respinto.
2. Il secondo motivo. Sulla assenza di autorizzazione alla proroga della obbligazione principale.
Nel secondo motivo parte appellante si duole dell'accoglimento parziale della eccezione di assenza della autorizzazione alla proroga del debito garantito da parte del fideiussore, in virtù della quale il Tribunale ha accolto la eccezione del difetto di autorizzazione esclusivamente per il conto corrente n. 8861, decurtando il passivo maturato dopo la scadenza del 30.09.2011, e ritenendo invece legittimi gli importi ingiunti maturati nel Luglio 2012.
Erroneo sarebbe l'assunto secondo cui parte opponente era tenuta a allegare e dimostrare l'estinzione del debito maturato al 30.09.2011 ed il suo successivo riformarsi per la proroga dei rapporti garantiti.
Parte appellante osserva che è il creditore, che pur dovendo allegare l'inadempimento del debitore, deve dare prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto. Pertanto a fronte della assenza di autorizzazione alla proroga della efficacia della fideiussione dopo la scadenza del 30.09.2011, era onere della banca dimostrare che il debito ingiunto derivava da vicende anteriori al 30.09.2011 e che lo stesso fosse il risultato di un processo di azzeramento e/o formazione ex novo successivo a tale data.
Il motivo non ha fondamento.
3.1 In presenza della proroga dei rapporti garantiti, avvenuta per facta concludentia, la fonte del credito è costituita dai contratti di apertura di credito e di conto corrente originari, di cui la banca ha fornito prova documentale.
Deve piuttosto rimarcarsi che la prova della estinzione del debito, come esattamente osservato dal Tribunale, gravava sui fideiussori, che erano peraltro soci della CP_4
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ. n. 13685 del 21/05/2019; Cass. Civ. n. 826 del 20/01/2015).
Infine, a rigore, trasponendo al caso che occupa i principi giurisprudenziali elaborati sull'art. 1956 c.c., la Corte ritiene che la assenza di una formale richiesta di autorizzazione da parte
10 della banca non potrebbe configurare una violazione contrattuale liberatoria, in quanto la proroga delle linee di credito dopo la scadenza era nota a e i Parte_1 Parte_2 quali, in quanto soci della e legati tra loro da vincolo coniugale, la hanno CP_4 autorizzata tacitamente continuando a fruire delle aperture da loro garantite.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere respinto.
Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti in soli- do, stante la identità di interessi articolati nella difesa.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 352/2022 del
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
11
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Claudio Baglioni consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a.c. 608/2022
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Aldo De Bellis, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati nel di lui studio in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 28
CONTRO
e per essa quale procuratrice la a socio unico, CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Coaccioli, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Piazza Alfani 4, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza n. 352/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Andrea Ausili, pubblicata il 10.03.2022 nei giudizi riuniti di cui ai R.G. 6193/12 e 6194/12 proposti da Pt_2
e contro la quale ha revocato il decreto
[...] Parte_1 Controparte_3
ingiuntivo n. 1493/12 limitatamente all'ingiunzione proposta nei confronti dei fideiussori Pt_1
e ha condannato e in solido tra loro, a
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_2
corrispondere a la somma di euro 48.167,62 oltre interessi CP_3 Controparte_3
legali dalla notifica del provvedimento monitorio al saldo;
ha compensato per intero le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico di parte opponente.
CONCLUSIONI
Appellanti. Note: In ossequio al provvedimento di questa Ill.ma Corte di Appello, depositato in data 20 gennaio 2023, la difesa degli appellanti nel riportarsi a tutte le precedenti
1 argomentazioni rileva come, fin dal giudizio di primo grado, era stata dedotta la totale estraneità del garante sig.ra all'attività di impresa e, dunque, la sua qualitas di Parte_1 consumatore (cfr. pag. 3 atto di opposizione a decreto ingiuntivo), circostanza mai contestata, né smentita in corso di causa che deve ritenersi, dunque, acquisita al giudizio con conseguente nullità della fideiussione, almeno limitatamente alle clausole che siano da considerarsi come
“vessatorie” e rimettendosi, pertanto, al Giudice, come disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza S.U. n. 9479/2023, del 6 aprile 2023 il potere-dovere di scrutinare, in via preliminare, la validità ed efficacia di clausole contrattuali abusive in materia di diritti dei consumatori.
Fermo quanto sopra, si precisano le conclusioni così come articolate nell'atto di appello:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento di quanto precede, disattesa ogni contraria istanza, riformare parzialmente la sentenza n. 352/2022, emessa dal Tribunale di Perugia e pubblicata in data 10 marzo 2022, nei limiti delle ragioni di appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai garanti, sigg.ri
e per i titoli dedotti con l'ingiunzione n 1493/2012. Parte_2 Parte_1
Fermo quanto altro statuito con la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento di quanto precede, disattesa ogni contraria istanza, riformare parzialmente la sentenza n. 352/2022, emessa dal Tribunale di Perugia e pubblicata in data 10 marzo 2022, nei limiti delle ragioni di appello e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai garanti, sigg.ri
e per i titoli dedotti con l'ingiunzione n 1493/2012. Parte_2 Parte_1
Fermo quanto altro statuito con la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Appellata. Note: La scrivente difesa, nel riportarsi integralmente a tutte le contestazioni ed argomentazioni di cui ai precedenti scritti, qui da intendersi integralmente richiamate, conclude come da comparsa di costituzione, depositata in data 17.2.2023, insistendo per il rigetto di tutte le domande di cui all'appello avversario, comprese le eventuali ulteriori istanze istruttorie
e chiedendo, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc - RIGETTARE l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto - CONFERMARE la debenza di tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo n.
1493/2012 e, quindi, quanto statuito nella sentenza n. 6193/2012, resa il 20.2.2022 dal
Tribunale di Perugia ex adverso impugnata IN OGNI CASO - CONDANNARE i sig.ri Pt_2
e al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di
[...] Parte_1
2 giudizio. Si dichiara che non è proposto appello incidentale e che il valore della lite è pari a quello indicato nella citazione in appello avversaria.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con distinti atti di citazione notificati nei termini in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della (per brevità anche , e Controparte_4 CP_4
in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo r.g.n. 1493/12, cont. 3918/12, notificato in data 6 novembre 2012, con cui il Tribunale di Perugia aveva ingiunto loro il pagamento di euro 55.163,47 in favore di oltre interessi e spese, derivanti dalla esposizione debitoria di tre Controparte_3 linee di credito scadute il 30.09.2011, e prorogate fino al mese di Luglio 2012.
al momento dell'opposizione legale rappresentante della società debitrice e Parte_2
fideiussore, eccepiva il superamento del tasso soglia in materia di usura e la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente nullità o inefficacia delle fideiussioni. Nel giudizio, iscritto al n. r.g. 6193/2012, la si costituiva Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
fideiussore, prospettava la propria estraneità alla struttura sociale della Parte_1 [...]
eccependo l'assenza di autorizzazione alla proroga del rapporto garantito dalla data di CP_4
scadenza del 30.09.2011 al Luglio 2012. Concludeva per l'accertamento della nullità della fideiussione prestata. Nel giudizio, rubricato con al n r.g. 6194/2012, la si Controparte_3
costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il 23.01.2013 il Giudice sospendeva l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc, i giudizi venivano riuniti.
Revocata la sospensione della provvisoria esecuzione, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una CTU contabile.
A seguito del fallimento della , dichiarato all'udienza del 23.01.2017, il Controparte_3
processo veniva interrotto, per essere poi riassunto dagli attori nei confronti della
[...]
che si costituiva tempestivamente in giudizio. Controparte_3
Dopo vari differimenti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
21.01.2021 da celebrarsi a mezzo di scambio di note scritte.
Nelle note d'udienza la difesa degli attori dava atto dell'intervenuto fallimento della società
" ". Controparte_5
3 All'udienza del 16.12.2021 il Giudice, disponeva la separazione della causa di opposizione proposta dalla mentre alle altre parti concedeva i Controparte_4 termini ex art 190 cpc.
All'esito delle difese conclusive il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava i fideiussori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € Parte_3
48.167,62.
Sulla scorta degli esiti della CTU, il Tribunale riteneva infondata la prospettata usurarietà degli interessi e dei costi del credito, come pure la dedotta nullità delle fideiussioni per la mancata determinazione dell'importo massimo garantito.
Reputava altresì infondata la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. della banca dalle azioni contro i garanti, per non avere agito contro il debitore principale nel termine di due o sei mesi successivi al 30.09.2011, data di scadenza del rapporto garantito. La durata della fideiussione non era infatti ancorata alla data di scadenza, ma all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione garantita.
Riteneva parzialmente fondata l'eccezione di non debenza delle poste di debito maturate dopo la scadenza del 30.09.2011, in quanto non autorizzate dai garanti come previsto dall'art. 5 della fideiussione. Pertanto per due delle linee di credito doveva trovare applicazione il saldo al mese di Luglio 2012, in quanto inferiore rispetto a quello del 30.09.2011, mentre in relazione alla linea di credito relativa al c.c. n. 8861 trovava applicazione il saldo a debito risultante al
30.09.2011, in quanto inferiore a quello di euro 22.755,32 risultante a Luglio 2012.
Revocava pertanto il d.i, condannando i fideiussori in solido al pagamento di euro 48.167,62 oltre accessori.
e hanno impugnato tempestivamente la sentenza, censurando: a) Parte_2 Parte_1 il mancato accoglimento della eccezione di decadenza per violazione dell'art 1957 cc. b)
l'accoglimento parziale dell'eccezione sollevata in ordine alla mancata autorizzazione, da parte dei fideiussori, alla proroga del rapporto garantito.
La e per essa la a socio unico, si è costituit in CP_1 Controparte_2
giudizio. Hanno allegato che la Banca D'Italia con provvedimenti del 26.1.2015 e del
30.12.2016 aveva disposto la cessione alla Rev Gestione crediti, tra gli altri, dei crediti della
; che il 15.6.2017 tali crediti erano stati a loro volta acquistati Controparte_3 dalla e che di tale cessione era stata data notizia nella G.U. 73 del 22.6.2017; CP_1
Con che il 22.09.2022 la aveva concluso con la un contratto di Special Servicing;
che CP_1
Con che il 03.10.2022, a seguito di scissione parziale, la ha assegnato parte del proprio
4 patrimonio alla , che ha acquisito la gestione dei crediti oggetto Controparte_2 di cessione;
che infine il 18.10.2022 la ha conferito mandato alla CP_1 CP_2
Con per di gestione e recupero dei crediti, che nella stessa data è subentrata alla
[...] nella rappresentanza della . Ha concluso quindi per il rigetto e per la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 21.03.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Nelle note conclusive ha prospettato al Collegio la necessità di vagliare, ai fini Parte_1 dell'accoglimento della opposizione, la sua qualifica di consumatore, come previsto dalla pronuncia n. S.U. n. 9479/2023, del 6 aprile 2023.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e non suscettibile di accoglimento, nei termini e per le ragioni in appresso.
1. La questione della qualità di consumatore di Parte_1
Logicamente preliminare, rispetto agli altri motivi di gravame, è l'analisi della natura di consumatore di allegata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e sulla quale Parte_1
la Corte è stata sollecitata a una pronuncia nelle note di precisazione delle conclusioni.
La risposta del Collegio è negativa.
1.1 L'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Circa l'estraneità all'attività professionale la giurisprudenza afferma costantemente che ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, non è necessario che il contratto stipulato costituisca esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.
L'elemento significativo non è dunque il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) dell'agente quando ha concluso il contratto. La
5 stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività” (Cass. n. 6578/2021). Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale (Cass.
22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).
In ambito societario si è altresì specificato che in tema di contratti stipulati dal "consumatore",
i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non del contratto principale, dando rilievo – secondo la giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - Per_1
all'entità della partecipazione al capitale sociale o alla qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/01/2020, n. 1666).
Gli arresti della S. C. e della giurisprudenza di merito hanno quindi valorizzato, ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società:
-) l'entità della partecipazione al capitale sociale e la qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. n. 1666 del 24/01/2020; Cass. Civ. n. 32225 del
13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n. 940) e ciò alla stregua di quanto già affermato dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-
74/15 ). Per_1
-) la estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U., 27/02/2023, n.5868).
1.2 Nel caso di specie, oltre alle fideiussioni, ha sottoscritto quale legale Parte_1
rappresentante della tutti i contratti da cui è originato il rapporto Parte_4
garantito, e in particolare: il contratto di conto corrente con apertura di credito (C.c.n. 8861) in data 6.10.2010, il quale risulta testualmente indirizzato a clienti non consumatori;
il contratto di apertura di credito di euro 30.000,00 sul conto 8861 in data 28.03.2011; il contratto di conto anticipi fatture (n. 9045) in data 28.3.2011;
6 il contratto di finanziamento per operazioni in portafoglio commerciale per euro 150.000,00, in data 28.03.2011.
Risulta inoltre pacifico (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta di primo grado che al CP_3 momento della sottoscrizione di tutti i contratti, aveva nella Tast Cavalli una quota Parte_1
del 50 %, ed era coniuge dell'altro socio, nonché garante, Parte_2
Tali elementi inducono inequivocamente a includere le fideiussioni nel raggio degli interessi economici o professionali di Parte_1
Di conseguenza non assumono rilevanza l'uscita dell'appellante dalla società, avvenuta successivamente, e la pendenza, al momento dell'atto di opposizione a d.i., del procedimento di separazione coniugale.
In disparte il fatto che nel presente grado parte opponente non ha prodotto il ricorso per separazione, di cui non è traccia neppure nel fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado, il collegamento della garanzia con gli interessi professionali o economici del garante, radicati nella e connessi alla partecipazione e alla qualità ricoperta, deve essere CP_4
apprezzato con riguardo al momento della conclusione dei contratti. Non assumono pertanto rilevanza le vicende sopravvenute.
E del resto l'opponente non ha chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della che avrebbe giustificato, CP_4
tra il 2010 e il 2011, il rilascio delle fideiussioni su operazioni di così ingente valore.
1.3 Pertanto, in considerazione del fatto che al momento della sottoscrizione della fideiussione rivestiva nella società debitrice principale la qualità di socio con una rilevante Parte_1
partecipazione, e di legale rappresentante, in applicazione dei principi anzidetti, la spiegata doglianza inerente la qualifica di consumatore non può che essere rigettata.
E' pertanto infondata sotto tale profilo la tesi della vessatorietà della clausola di cui all'art. 5, derogante all'art. 1957 c.c...
2. Il primo motivo. La scadenza della fideiussione al 30.09.2011 e la sua estinzione per la inerzia della banca creditrice.
Il primo motivo censura la sentenza di primo grado in quanto ha respinto l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., perché non avrebbe azionato le proprie ragioni di credito entro sei o due mesi dalla scadenza del 30.09.2021, vale a dire entro il Marzo
2012 o Novembre 2011.
7 Malgrado la scadenza delle linee di credit e delle fideiussioni fosse fissata contrattualmente nel
30.09.2011, il rapporto con il debitore principale è proseguito fino al giugno 2012, e la banca aveva quindi agito contro il debitore principale nel Settembre 2012.
Poichè l'art. 5 delle fideiussioni di e stabiliva che se la fideiussione Parte_1 Parte_2
garantisce una linea di credito a scadenza, il fideiussore nel corso del rapporto garantivo non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace sino al completo adempimento dell'obbligazione garantita, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che poiché la clausola implicava l'operatività della fideiussione fino alla completa estinzione del credito, la decadenza della banca non si sarebbe perfezionata.
L'assunto, osserva l'appellante, sarebbe condivisibile ove il creditore fosse receduto dalla apertura di credito prima della scadenza del 30.09.2011, azionando la fideiussione. Invece dopo la scadenza del termine il rapporto con il debitore principale è proseguito per facta concludentia senza un contratto formale di proroga, e senza rinnovo.
Si verserebbe quindi in una ipotesi di rinnovo tacito dell'affidamento, strutturato come un contratto a tempo indeterminato, privo di scadenza e in quanto tale soggetto a revoca, con una disciplina differente da quella invocata dalla banca e applicata dal primo giudice.
L'appellante prospetta pertanto la scissione delle scadenze dell'obbligazione principale e della fideiussione. L'apertura di credito tra banca e creditore principale era stata prorogata tacitamente sino alla eventuale revoca, mentre la fideiussione sarebbe rimasta ancorata alla originaria scadenza del 30.09.2011.
Viene quindi riproposta la eccezione di decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per la tardività della azione esperita nei confronti dei fideiussori.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1 In primo luogo risulta evidente che dopo la scadenza contrattuale le linee di credito sono state prorogate a tempo indeterminato, senza apportare variazioni alle condizioni generali del contratto originario, che è stato confermato per le altre clausole.
Non risulta invece dimostrata l'esistenza di un rinnovo del contratto. In disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, il rinnovo si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
8 A seguito della proroga per facta concludentia, l'apertura di credito ha assunto una struttura a tempo indeterminato, connessa probabilmente alla flessibilità operativa della banca rispetto alle esigenze del cliente, che alla scadenza non sarebbe stato in grado di ridurre la propria esposizione, beneficiando quindi di altro tempo per rientrare del debito.
2.2 La clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione, oltre a prevedere al secondo comma la possibilità di eventuali rinnovi o proroghe del credito garantito, prevedeva in ogni caso la permanenza degli effetti della garanzia fino all'adempimento della obbligazione garantita.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, tale disposizione ha posto sullo stesso piano cronologico il debito principale e quello accessorio della fideiussione, che indipendentemente dalla scadenza è rimasta in vigore fino alla estinzione del debito garantito. Non è quindi possibile scindere le scadenze dell'obbligazione principale e di quella accessoria.
Ne consegue la inapplicabilità dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., correttamente argomentata dal Tribunale sulla base di una consolidata giurisprudenza, secondo la quale nelle ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (Cass. Civ. n. 26906 del
20/09/2023; Cass. Civ. n. 16758 del 2002; Cass. Civ. n. 6520 del 1996).
2.3 Potrebbe obiettarsi che tale previsione introduce una deroga all'art. 1957 c.c., che tuttavia
è pacificamente ammessa da giurisprudenza costante, quando i garanti, come nel caso di specie, non rivestono la qualità di consumatori.
La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non ha natura vessatoria
(Cass. Civ. n. 3989 del 17/02/2025), e che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. n. 28943 del 04/12/2017; Cass. Civ. n.
9245 del 18/04/2007).
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 co. c.c., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n.
21867/2013; Cass. Civ. n. 28943/2017).
9 Il motivo deve essere pertanto respinto.
2. Il secondo motivo. Sulla assenza di autorizzazione alla proroga della obbligazione principale.
Nel secondo motivo parte appellante si duole dell'accoglimento parziale della eccezione di assenza della autorizzazione alla proroga del debito garantito da parte del fideiussore, in virtù della quale il Tribunale ha accolto la eccezione del difetto di autorizzazione esclusivamente per il conto corrente n. 8861, decurtando il passivo maturato dopo la scadenza del 30.09.2011, e ritenendo invece legittimi gli importi ingiunti maturati nel Luglio 2012.
Erroneo sarebbe l'assunto secondo cui parte opponente era tenuta a allegare e dimostrare l'estinzione del debito maturato al 30.09.2011 ed il suo successivo riformarsi per la proroga dei rapporti garantiti.
Parte appellante osserva che è il creditore, che pur dovendo allegare l'inadempimento del debitore, deve dare prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto. Pertanto a fronte della assenza di autorizzazione alla proroga della efficacia della fideiussione dopo la scadenza del 30.09.2011, era onere della banca dimostrare che il debito ingiunto derivava da vicende anteriori al 30.09.2011 e che lo stesso fosse il risultato di un processo di azzeramento e/o formazione ex novo successivo a tale data.
Il motivo non ha fondamento.
3.1 In presenza della proroga dei rapporti garantiti, avvenuta per facta concludentia, la fonte del credito è costituita dai contratti di apertura di credito e di conto corrente originari, di cui la banca ha fornito prova documentale.
Deve piuttosto rimarcarsi che la prova della estinzione del debito, come esattamente osservato dal Tribunale, gravava sui fideiussori, che erano peraltro soci della CP_4
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ. n. 13685 del 21/05/2019; Cass. Civ. n. 826 del 20/01/2015).
Infine, a rigore, trasponendo al caso che occupa i principi giurisprudenziali elaborati sull'art. 1956 c.c., la Corte ritiene che la assenza di una formale richiesta di autorizzazione da parte
10 della banca non potrebbe configurare una violazione contrattuale liberatoria, in quanto la proroga delle linee di credito dopo la scadenza era nota a e i Parte_1 Parte_2 quali, in quanto soci della e legati tra loro da vincolo coniugale, la hanno CP_4 autorizzata tacitamente continuando a fruire delle aperture da loro garantite.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere respinto.
Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti in soli- do, stante la identità di interessi articolati nella difesa.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 352/2022 del
Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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