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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
OT CO LO, RE
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4570/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DG00365/2025 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DG00365/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DG00365/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento in epigrafe, l'Ufficio ha proceduto alla rettifica del reddito d'impresa della società Ricorrente_1 S.r.l., portandolo da € 119.471,00 a € 219.471,00, accertando maggiori ricavi non contabilizzati pari a € 100.000,00 che deriverebbe dalla presenza, nel conto economico e nel bilancio 2019, di una voce denominata “finanziamento soci” per € 100.000,00, non supportata, a parere dell'Ufficio, da idonea documentazione né da delibera assembleare, e, di fatto, non coerente con la capacità economica dei soci e con la situazione contabile della società. La ricorrente contesta in toto la tesi dell'Ufficio e prospetta l'iter seguito che a suo parere confermerebbe il finanziamento Soci e non ricavi occulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Parte ricorrente produce i versamenti bancari eseguiti dai soci (senza delibera o contratto di mutuo) ma sul punto si osserva che come da giurisprudenza univoca e costante nel caso di specie, in particolare di società
a responsabilità limitata, i conferimenti dei soci da qualificarsi come finanziamento, anche infruttifero, devono raggiungere lo scopo, senza la necessità di particolari forme. Si richiama a tal riguardo, il contenuto dell'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione civile, sezione 1°, n° 30089 del 30\10\2023, secondo cui” …. la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie,
l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo”. Ed è proprio quello che è successo a Ricorrente_1, i cui soci, con bonifici tracciati e documentati, hanno finanziato la società in un momento di temporanea carenza di liquidità per far fronte a spese, ingenti e provate (5 rate del mutuo, acconto Ires\Irap, Imu\Tasi, imposta di registro per complessivi euro 163.289,95).
Non corrisponde poi al vero che manchi la prova dell'effettiva restituzione da parte della società delle somme ricevute come finanziamento soci, ai soci che hanno erogato detto finanziamento: i bonifici sono gli strumenti, tracciabili, che hanno portato nel bilancio di Ricorrente_1 srl euro 100.000,00; allo stesso modo con bonifici la società ha restituito, successivamente, solo dopo un paio di mesi dall'ultima dazione, ai soci che avevano finanziato la società, somme, in proporzione a quanto erogato, maggiori rispetto alla somma originariamente finanziata. E questo perché la società era finalmente rientrata dei pagamenti degli affitti, unica fonte di incasso per la Ricorrente_1 srl;
tanto che dai mastrini soci emerge in modo del tutto univoco e inequivocabile che con bonifico la società ha restituito quanto in precedenza ricevuto dai soci, integrando l'importo di euro
150.000,00.
Oltre alla documentazione bancaria, prodotta tutti questi movimenti sono stati inoltre rigorosamente registrati nelle scritture contabili, confermati nel bilancio della società che, ai sensi della giurisprudenza, costante, di legittimità e di merito, è il modo principe per opporli al fisco, oltre che ai terzi.
L'accertamento pertanto non appare giustificato e va annullato.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
OT CO LO, RE
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4570/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DG00365/2025 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DG00365/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DG00365/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento in epigrafe, l'Ufficio ha proceduto alla rettifica del reddito d'impresa della società Ricorrente_1 S.r.l., portandolo da € 119.471,00 a € 219.471,00, accertando maggiori ricavi non contabilizzati pari a € 100.000,00 che deriverebbe dalla presenza, nel conto economico e nel bilancio 2019, di una voce denominata “finanziamento soci” per € 100.000,00, non supportata, a parere dell'Ufficio, da idonea documentazione né da delibera assembleare, e, di fatto, non coerente con la capacità economica dei soci e con la situazione contabile della società. La ricorrente contesta in toto la tesi dell'Ufficio e prospetta l'iter seguito che a suo parere confermerebbe il finanziamento Soci e non ricavi occulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Parte ricorrente produce i versamenti bancari eseguiti dai soci (senza delibera o contratto di mutuo) ma sul punto si osserva che come da giurisprudenza univoca e costante nel caso di specie, in particolare di società
a responsabilità limitata, i conferimenti dei soci da qualificarsi come finanziamento, anche infruttifero, devono raggiungere lo scopo, senza la necessità di particolari forme. Si richiama a tal riguardo, il contenuto dell'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione civile, sezione 1°, n° 30089 del 30\10\2023, secondo cui” …. la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie,
l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo”. Ed è proprio quello che è successo a Ricorrente_1, i cui soci, con bonifici tracciati e documentati, hanno finanziato la società in un momento di temporanea carenza di liquidità per far fronte a spese, ingenti e provate (5 rate del mutuo, acconto Ires\Irap, Imu\Tasi, imposta di registro per complessivi euro 163.289,95).
Non corrisponde poi al vero che manchi la prova dell'effettiva restituzione da parte della società delle somme ricevute come finanziamento soci, ai soci che hanno erogato detto finanziamento: i bonifici sono gli strumenti, tracciabili, che hanno portato nel bilancio di Ricorrente_1 srl euro 100.000,00; allo stesso modo con bonifici la società ha restituito, successivamente, solo dopo un paio di mesi dall'ultima dazione, ai soci che avevano finanziato la società, somme, in proporzione a quanto erogato, maggiori rispetto alla somma originariamente finanziata. E questo perché la società era finalmente rientrata dei pagamenti degli affitti, unica fonte di incasso per la Ricorrente_1 srl;
tanto che dai mastrini soci emerge in modo del tutto univoco e inequivocabile che con bonifico la società ha restituito quanto in precedenza ricevuto dai soci, integrando l'importo di euro
150.000,00.
Oltre alla documentazione bancaria, prodotta tutti questi movimenti sono stati inoltre rigorosamente registrati nelle scritture contabili, confermati nel bilancio della società che, ai sensi della giurisprudenza, costante, di legittimità e di merito, è il modo principe per opporli al fisco, oltre che ai terzi.
L'accertamento pertanto non appare giustificato e va annullato.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.