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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3301/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Pt_1
AT e DA AV - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Crotone, Via Vittorio Veneto n. 130/B, CP_1
presso lo studio dell'Avv. Agnese Garofalo che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno ordinario invalidità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare in capo alla parte resistente,
l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento delle
prestazioni previdenziali ex L. 222/1984. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà,
comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto all'accertamento
medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. Senza
pregiudizio di eventuali declaratorie di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità
della domanda originariamente veicolata in sede di accertamento tecnico preventivo, con
favore di spese …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - rigetti il ricorso proposto dall' ed omologhi Pt_1
l'accertamento tecnico preventivo nelle conclusioni indicate dal CTU Dott. con il Per_1
riconoscimento, quindi, dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal dicembre 2024;
- inoltre, condanni l' alle spese di lite, liquidate anche con riferimento alla fase dell'ATP Pt_1
già svoltasi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
ed ancora la condanni ad
una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. per le dedotte
ragioni di tardività dei motivi di opposizione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Sig. ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il CP_1
riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18.3.2024, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, dott. , ha riconosciuto il Persona_2
requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal dicembre 2024.
A seguito di contestazione delle conclusioni del c.t.u., l' ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione formulando le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte. Ha affermato anche la tardività delle contestazioni dell' non formulate in sede di c.t.u. nella prima fase, con Pt_1
argomentazione infondata, non sussistendo alcuna preclusione alla contestazione successiva al deposito della consulenza.
All'udienza del 28.11.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
2. L afferma l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, con Pt_1
eccezione generiche e, conseguentemente, inammissibili, atteso che l' ha l'onere di Pt_1
compiere le verifiche sull'esistenza e tempestività della valida domanda amministrativa,
formulando nel caso specifiche e compiute contestazioni in giudizio.
2 La formulazione di compiute eccezioni è necessaria a maggior ragione, si evidenzia con particolare sottolineatura, nel caso in cui assume l'iniziativa di proporre opposizione in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
3. In senso sostanzialmente analogo, sono inammissibili le argomentazioni dell' sulla Pt_1
carenza dei requisiti diversi da quello sanitario per la prestazione oggetto di giudizio, attesa la genericità della contestazione.
In ogni caso, si evidenzia - atteso che l' pare fondare la sua argomentazione sull'onere Pt_1
della prova che spetterebbe alla parte resistente -, l'art. 115 c.p.c. impone l'onere di contestazione specifica delle circostanze di fatto [in merito, si richiama il principio, per cui:
“Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a
prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi,
dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti
costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla
disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009)].
4. Peraltro, si aggiunge ancora, le questioni indicate ai punti nn. 2 e 3 non possono ritenersi neppure oggetto del giudizio, che non attiene alla verifica dei requisiti diversi da quello sanitario ed al riconoscimento del diritto, con conseguenziale inammissibilità della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione (formulata compiutamente nella prima fase).
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità deflattiva, ha previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
3 dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione a Pt_1
tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento,
atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il
decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul
merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica anche degli altri Pt_1
requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un
determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e
così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa sia notificato agli
enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe
stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo,
per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si Pt_1
apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e Pt_1
di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
4 In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n.
6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non
a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta
sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare
"necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
5 Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell presuppone CP_2
- come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale,
pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad
un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente
avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il
riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con
il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario …
Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza,
anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura
prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella
prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità
che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri
presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente
domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla
base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso
all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come
ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul
diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva
6 la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, Pt_1
eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito,
rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass. 6085/2014:
“… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese
7 al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di
invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico"
giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti
dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova
disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si
scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata
da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma
eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
5. L' afferma la non condivisibilità della c.t.u. espletata nella prima fase. Pt_1
In senso contrario, tuttavia, la c.t.u. appare motivata in maniera adeguata e condivisibile, in particolare in riferimento alla valutazione delle gravi patologie del ricorrente - sindrome depressiva endoreattiva grave, obesità, incontinenza fecale, ernia iatale, esofagite da reflusso, spondiloartrosi per discopatie multiple, gonartrosi bilaterale -, tali da determinare il requisito sanitario oggetto di giudizio.
Su tali premesse, ribadito che l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, deve darsi seguito alle conclusioni del c.t.u. dott. dichiarandosi la sussistenza Per_1
del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza del dicembre
2024.
6. In ordine alle spese di lite, richiamato il principio per cui: “Nel giudizio
di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio
svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza,
quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con
riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di
istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito” (Cass. Sez. Lav. 11130/2025), le
8 stesse si compensano in ragione del riconoscimento del requisito sanitario successivo al procedimento amministrativo (cfr. Cass. Sez. Lav. 26565/2016).
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' ex art. 96 c.p.c., come chiesto da Pt_1
parte resistente, sicché la specifica domanda viene rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità dal dicembre 2024;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte resistente;
compensa le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento;
rigetta l'istanza ex art. 96 formulata da parte resistente.
Cosenza, 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3301/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Pt_1
AT e DA AV - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Crotone, Via Vittorio Veneto n. 130/B, CP_1
presso lo studio dell'Avv. Agnese Garofalo che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno ordinario invalidità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare in capo alla parte resistente,
l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento delle
prestazioni previdenziali ex L. 222/1984. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà,
comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto all'accertamento
medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. Senza
pregiudizio di eventuali declaratorie di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità
della domanda originariamente veicolata in sede di accertamento tecnico preventivo, con
favore di spese …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - rigetti il ricorso proposto dall' ed omologhi Pt_1
l'accertamento tecnico preventivo nelle conclusioni indicate dal CTU Dott. con il Per_1
riconoscimento, quindi, dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal dicembre 2024;
- inoltre, condanni l' alle spese di lite, liquidate anche con riferimento alla fase dell'ATP Pt_1
già svoltasi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
ed ancora la condanni ad
una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. per le dedotte
ragioni di tardività dei motivi di opposizione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Sig. ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il CP_1
riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18.3.2024, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio, dott. , ha riconosciuto il Persona_2
requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal dicembre 2024.
A seguito di contestazione delle conclusioni del c.t.u., l' ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione formulando le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte. Ha affermato anche la tardività delle contestazioni dell' non formulate in sede di c.t.u. nella prima fase, con Pt_1
argomentazione infondata, non sussistendo alcuna preclusione alla contestazione successiva al deposito della consulenza.
All'udienza del 28.11.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
2. L afferma l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, con Pt_1
eccezione generiche e, conseguentemente, inammissibili, atteso che l' ha l'onere di Pt_1
compiere le verifiche sull'esistenza e tempestività della valida domanda amministrativa,
formulando nel caso specifiche e compiute contestazioni in giudizio.
2 La formulazione di compiute eccezioni è necessaria a maggior ragione, si evidenzia con particolare sottolineatura, nel caso in cui assume l'iniziativa di proporre opposizione in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
3. In senso sostanzialmente analogo, sono inammissibili le argomentazioni dell' sulla Pt_1
carenza dei requisiti diversi da quello sanitario per la prestazione oggetto di giudizio, attesa la genericità della contestazione.
In ogni caso, si evidenzia - atteso che l' pare fondare la sua argomentazione sull'onere Pt_1
della prova che spetterebbe alla parte resistente -, l'art. 115 c.p.c. impone l'onere di contestazione specifica delle circostanze di fatto [in merito, si richiama il principio, per cui:
“Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a
prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi,
dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti
costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla
disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009)].
4. Peraltro, si aggiunge ancora, le questioni indicate ai punti nn. 2 e 3 non possono ritenersi neppure oggetto del giudizio, che non attiene alla verifica dei requisiti diversi da quello sanitario ed al riconoscimento del diritto, con conseguenziale inammissibilità della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione (formulata compiutamente nella prima fase).
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità deflattiva, ha previsto un procedimento speciale.
In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
3 dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione a Pt_1
tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento,
atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il
decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul
merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica anche degli altri Pt_1
requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un
determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e
così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa sia notificato agli
enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe
stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo,
per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si Pt_1
apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e Pt_1
di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
4 In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n.
6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non
a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta
sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare
"necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
5 Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell presuppone CP_2
- come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale,
pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad
un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente
avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il
riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con
il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario …
Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza,
anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura
prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella
prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità
che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri
presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente
domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla
base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso
all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come
ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul
diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva
6 la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, Pt_1
eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito,
rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass. 6085/2014:
“… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese
7 al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di
invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico"
giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti
dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova
disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si
scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata
da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma
eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
5. L' afferma la non condivisibilità della c.t.u. espletata nella prima fase. Pt_1
In senso contrario, tuttavia, la c.t.u. appare motivata in maniera adeguata e condivisibile, in particolare in riferimento alla valutazione delle gravi patologie del ricorrente - sindrome depressiva endoreattiva grave, obesità, incontinenza fecale, ernia iatale, esofagite da reflusso, spondiloartrosi per discopatie multiple, gonartrosi bilaterale -, tali da determinare il requisito sanitario oggetto di giudizio.
Su tali premesse, ribadito che l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, deve darsi seguito alle conclusioni del c.t.u. dott. dichiarandosi la sussistenza Per_1
del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza del dicembre
2024.
6. In ordine alle spese di lite, richiamato il principio per cui: “Nel giudizio
di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio
svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza,
quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con
riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di
istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito” (Cass. Sez. Lav. 11130/2025), le
8 stesse si compensano in ragione del riconoscimento del requisito sanitario successivo al procedimento amministrativo (cfr. Cass. Sez. Lav. 26565/2016).
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' ex art. 96 c.p.c., come chiesto da Pt_1
parte resistente, sicché la specifica domanda viene rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità dal dicembre 2024;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte resistente;
compensa le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento;
rigetta l'istanza ex art. 96 formulata da parte resistente.
Cosenza, 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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