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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7568 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 28496/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 28496/2021 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18.09.1955 ( ), C.F._2 Parte_1
, nato a [...] il [...] ( ),
[...] C.F._3
nata il [...] a [...] Parte_3
( ), , nata a C.F._4 Parte_4
Nicosia il 05.09.1985 ( ), tutti rappresentati e difesi C.F._5 dall'Avv. Davide Raffa;
- ATTORE - contro r.g. 28496/2021
[...]
(Cod. Fisc.: Parte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente P.IVA_1
in 20138 Milano MI, Via Mecenate n. 90, elettivamente domiciliata in 16122
Genova GE, Via Assarotti n. 36/8, presso l'Avv. Lorenzo Scofone che la rappresenta e dfende;
- CONVENUTA in riconvenzionale -
Oggetto: azione di nullità avverso fideiussione
Conclusioni:
Per l'attore (come precisate all'udienza del 18 marzo 2025, dove l'attore si riportava a quelle spiegate nella prima memoria ex art. 183 VI comma) :
1) Ritenere e dichiarare, l'inidoneità della polizza 342819 a costituire fonte di obbligazione nei confronti della IG.ra , che non ha mai Parte_3
sottoscritto il relativo allegato (alla polizza 342819) co-dichiarazione di fideiussione, previo accertamento della falsità della firma, qualora sia proposta, ex adverso, istanza di verificazione.
2) Ritenere e dichiarare che il contratto di fideiussione 342819, posto a base del procedimento monitorio incoato da , è nullo per violazione di norme Pt_5
imperative, ponendosi in aperto contrasto con l'art. 2 L. n. 287 del 1990.
3) Ritenere e dichiarare che l'obbligazione derivante a carico degli attori dalla sottoscrizione, in data 16.01.2012, dell'allegato (alla polizza 342819) co-dichiarazione di fideiussione si è estinta nei confronti di tutti i coobbligati, odierni attori, comunque entro la data del 09.01.2015, e, pertanto, in data antecedente alla nota di del 15.04.2015, di CP_1 interruzione dei termini di scadenza della garanzia.
4) Ritenere e dichiarare che il contratto di fideiussione 342819, posto a base del procedimento monitorio incoato da , è annullabile per dolo o errore, Pt_5
per le ragioni esposte in premessa, e per quanto sarà provato in corso di causa, pronunziando, conseguentemente l'annullamento dello stesso.
5) Ritenere e dichiarare che la società convenuta è responsabile, ex art. 2049
c.c., della condotta illecita del preposto dell'agenzia 556 Controparte_2
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021
[...]
che ha curato la stipula del contratto di Parte_6 fideiussione 342819, e, conseguentemente, dei danni chetale condotta ha cagionato agli attori, consistenti nell'obbligo di garanzia derivante dalla polizza medesima.
6) Conseguentemente, nella non temuta ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4, ritenere e dichiarare la compensazione del credito azionato in sede monitoria dalla convenuta con il debito corrispondente, costituente, per le ragioni anzidette, l'ammontare del danno risarcibile di cui la convenuta deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., per quanto rappresentato al punto precedente, ed in premessa.
7) Con vittoria di spese ed onorari.
Per i convenuti
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− accerti e dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Enna;
− accerti e dichiari l'inammissibilità della domanda di annullamento e della domanda di condanna ex art. 2049 c.c. in quanto nuove e tardive;
− accerti e dichiari la validità ed efficacia della polizza fideiussoria, delle appendici di proroga e dell'appendice di coobbligazione;
− accerti e dichiari il diritto della Compagnia alla restituzione degli importi versati;
− rigetti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria;
-confermi per l'effetto il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione e comunque condanni gli opponenti alla restituzione delle somme pagate ad in forza della polizza fideiussoria di cui è causa;
CP_1
− in via istruttoria, disponga la verificazione della sottoscrizione della firma in calce alla coobbligazione apposta dalla IGnora ai sensi Parte_3
dell'art. 214 c.p.c. adottando i provvedimenti del caso;
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_7
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento delle proprie conclusioni l'attore deduceva con l'atto introduttivo:
- Che il tribunale di Enna si dichiarava incompetente nel giudizio di opposizione a d.i. n. 148/2020 relativo procedimento qui riassunto, nella sua integralità, con r.g. 418/2020, procedimento monitorio che era intrapreso dalla convenuta assicuratrice Parte_5
- Che gli attori si costituivano fideiussori nei confronti dell' , CP_1
stipulando una garanzia in solido con la quale era escussa dal Pt_5 beneficiario , dopo l'inadempimento del debitore principale;
CP_1
- Che il prestito di nasce, come fatto storico, dalla raccolta di CP_1
firme che tale , nel gennaio 2012, effettuò presso Persona_1
gli attori, al fine di realizzare una strada che serviva per collegare i fondi agricoli degli attori con la strada provinciale;
- Che tutto, ossia la realizzazione della strada, avveniva mediante la costituzione di un'associazione agricola la quale però non figurava in alcuna scelta decisionale, ma che risultò intestataria del finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica;
CP_1
- Che nel mese di gennaio il IG. coniuge di uno degli Per_1
associati, iniziò a far circolare tra gli attori un foglio da firmare, che altro non era che l'allegato alla polizza di coodichiarazione di fideiussione, il quale era sottoscritto, eccetto che per , Parte_3
dagli attori medesimi, ma ciascuno separatamente dall'altro, in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza, senza l'agente assicurativo presente;
- Che invece la firma di era falsa perché mai apposta Parte_3
dalla IGnora;
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
- Che gli attori non avevano alcuna notizia delle modifiche unilaterali in appendici con le quali erano modificate le date della garanzia;
- Che gli attori rimanevano estranei ai lavori di appalto della realizzazione della strada;
- Che gli attori non seppero mai che la regione Sicilia provvedeva a richiedere la restituzione all' il Controparte_3 rimborso della somma erogata, se non dopo l'accesso al fascicolo digitale del contenzioso attivato dalla Regione contro l' CP_3 in altro tribunale;
- Che disconosceva la firma apposta in calce alla Parte_3
fideiussione;
- Che la fideiussione, del 16 gennaio 2012, era comunque nulla perché a valle frutto dell'intesa dichiarata nulla dalla Banca d'Italia con decreto
55/2005;
- Che in ogni caso la fideiussione si era estinta in data 9 gennaio 2015, ultima data di validità della garanzia da contratto sottoscritto dagli attori, mentre le proroghe risultanti da tre appendici, appendice 1 del
28.02.2012, appendice 2 del 27.07.2012, appendice 3 del 03.12.2012, ebbero ad essere stipulate e sottoscritte solamente dalla IG.ra
[...]
presidente dell'Associazione “La Portella”; Per_2
- Che nelle more del tempo della riassunzione del processo gli attori apprendevano che il si era recato di propria iniziativa Per_1
presso l'agenzia assicurativa per stipulare la fideiussione, prendendo il modulo e andando poi di casa in casa presso i garanti per conseguire la sottoscrizione del modulo, con la conseguenza che mai gli attori si recarono presso l'ufficio a sottoscrivere dinanzi all'agente assicurativo;
- Che la conseguenza era l'annullabilità del contratto per dolo od errore essenziale in cui erano caduti i sottoscrittori;
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
- Che le domande di annullamento per dolo ed errore costituivano una emendatio pienamente ammissibile;
Si costituivano la convenuta, assumendo il ruolo di opposta al procedimento monitorio, deducendo a sostegno delle proprie difese:
- Che la polizza fideiussoria non era una fideiussione omnibus e quindi non rientrava tra quelle affette da nullità per violazione della legge sulla concorrenza;
- Che la firma della IG.ra era vera e pertanto si chiedeva la Pt_3
verificazione;
- Che la scadenza della garanzia era stata prorogata dal contraente principale della fideiussione, nei limiti della garanzia stessa, e che i coobligati attori avevano convenuto in contratto che la garanzia si sarebbe estesa fino alla piena liberazione della garante, All. CO, pag.
1/1;
- Che l'emendatio libelli era inammissibile perché mai erano stati introdotti nell'atto di opposizione i fatti costitutivi dell'azione di annullamento per dolo od errore, né tantomeno vi era riferimento alla responsabilità ex art. 2049 c.c.
*****
Nel corso del giudizio era compiuta la verificazione giudiziale della sottoscrizione della IG.ra anche mediante Parte_3
acquisizione in udienza del 28 settembre 2023 delle sottoscrizioni di comparazione, giudizio di verificazione che addiveniva, giusta consulenza depositata il 2 maggio 2023 ad affermare la non autenticità della sottoscrizione di . Parte_3
Mentre, sempre nel corso dell'istruttoria, era considerata inammissibile la querela di falso proposta in corso di causa dagli attori, dopo l'accertamento nell'ambito del giudizio di verificazione della falsità della sottoscrizione della firma di . Parte_3
Nel merito.
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Principato +4/ELBA
SUL GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE DELLA
SOTTOSCRIZIONE DI IL MI
Preliminarmente si deve dichiarare la non autenticità della polizza fideiussoria con riguardo alla sottoscrizione della , tale Parte_3 che la polizza predetta non abbia alcuna efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. nei confronti della parte attrice predetta.
La consulenza in atti, mediante uno scrupoloso e copioso lavoro di ricerca di comparazione e di analisi dell'evoluzione della sottoscrizione, perviene con un ragionamento logico condiviso e fatto proprio dal collegio ad affermare la non autenticità della firma di in calce alla polizza fideiussoria di cui all'all. 4 di Parte_3 parte attrice, segnatamente al foglio 1/1, c.d. Allegato CO, pari alla pag. 8 del file digitale PDF.
Ne consegue che non può essere utilizzata nei confronti di Pt_3
il contratto per cui vi è causa e non possono essere fatti valere
[...] nei suoi confronti gli scaturenti obblighi fideiussori.
Per questo punto le spese seguono la soccombenza.
SULLA QUERELA DI FALSO PROPOSTA DALLE ALTRE
PARTI
Deve parimenti confermarsi l'inammissibilità della querela di falso che gli altri istanti hanno promosso nei confronti della fideiussione, dopo l'accertamento della non autenticità della sottoscrizione della IG.ra . Pt_3
Infatti, premettendo che il documento di cui si parla è una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, di cui si discorre la validità ed efficacia degli obblighi fideiussori nei confronti dei coobbligati sottoscrittori, gli istanti, in modo invero non sempre chiaro, evocano una sorta di induzione in errore da parte di taluni, che si evincerebbe dalle particolari modalità di sottoscrizione del documento. Da ciò ne r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
conseguirebbe la falsità, senza però che sia specificata la natura della falsità, se ideologica e materiale.
Anzi, gli attori, come si comprende dalla ricostruzione in fatto, si mostrano edotti che il debito garantito nasce dal dover restituire i fondi pubblici necessari ad ammodernare la strada interpoderale che connette le loro imprese agricole alla strada provinciale, inteso ciò come fatto storico, e hanno materialmente sottoscritto ciascuno il documento fideiussorio, seppure in luoghi diversi dalla sede dell'agenzia.
Infatti, diversamente da quanto fatto dalla IG.ra , nessuno degli Pt_3
altri istanti ha disconosciuto la propria sottoscrizione.
Ne consegue che, ai fini della decisione, nessuna rilevanza ha il luogo di sottoscrizione della fideiussione nei termini prospettati ed è pertanto inammissibile la querela proposta, anche in considerazione che non è in dubbio la consapevolezza dei sottoscrittori, né sulle modalità di tempo e di luogo della sottoscrizione, né sull'apposizione della sottoscrizione in calce al documento.
Della circostanza, tra l'altro ne sembrano esserne consapevoli anche gli attori che hanno fondato la loro difesa non su una falsità materiale degli atti e sulla assoluta mancanza della loro volontà contrattuale, almeno in modo esplicito e diretto, quanto sulle modalità, a loro dire, induttive all'errore o artate con le quali il Presidente dell'associazione da loro partecipata coinvolse gli stessi nel meccanismo della polizza fideiussoria.
Tanto è ancor più vero se gli stessi attori nella prima memoria 183, VI comma, c.p.c. hanno ritenuto di dover chiedere anche l'annullamento per dolo o errore essenziale della fideiussione di cui appresso si dirà circa la fondatezza.
SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA
Parte_8
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
Ai sensi dell'art. 1427 c.c. “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto ...”.
Precisamente, ricorre la fattispecie dell'errore ex art. 1428 c.c. quando
“…è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.”
L'onere della prova della fattispecie costitutiva del diritto all'annullamento del contratto, Cass. civ. n. 5429/2006, grava sulla parte che chiede l'annullamento del contratto, che ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'errore risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.
In particolare, circa la prova della essenzialità e riconoscibilità dell'errore, Cass. civ. n. 16679/2004, l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione.
Con riferimento al dolo, invece, l'art. 1439 c.c. prevede che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
In tal senso, Cass. civ. n. 20231/2022, “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione
r.g.a.c. 28496/2021 Parte_ r.g. 28496/2021 +4/ELBA
della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore)”.
Ebbene, con riguardo ai fatti di causa gli attori, che hanno proposto queste domande solo dopo la riassunzione del giudizio, con la prima memoria assertiva, non hanno dedotto in alcun modo le fattispecie costitutive dell'errore e del dolo, né a quali fatti costitutivi dell'atto introduttivo si riferissero, non potendo introdurre nuovi fatti a sostegno della nuova domanda in ragione della fase processuale in cui versavano, senza incorrere nella censura di mutatio libelli per aver introdotto fatti nuovi.
In tal senso, non si rinviene negli scritti su cosa sarebbe caduto l'errore all'atto dell'apposizione delle sottoscrizioni, oggetto, qualità, qualità della controparte, dal momento che bene sapevano di aver costituito un'associazione per godere di contributi pubblici da restituire per realizzare un ammodernamento della strada servente alle loro aziende agricole, utile per meglio collegare le stesse con la strada provinciale.
A maggior ragione, se in quanto associati, già avrebbero dovuto restituire i finanziamenti di cui avevano goduto quali membri r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
dell'associazione, versando quanto di competenza all'ente medesimo, oltre che costituirsi anche fideiussori in solido del fideiussore.
Lo stesso identico discorso vale per la domanda di annullamento di dolo, dove manca qualsiasi riferimento di fatto a quali sarebbero stati gli artifizi tali da rappresentare falsamente la realtà e carpire la volontà delle parti.
Quindi anche queste domande devono essere rigettate per le mancate allegazioni richieste dagli artt. 1427 e 1439 c.c.
SULLA NULLITA' EX ART. 2, L. 287/1990
Ancora, deve rigettarsi la domanda di nullità per violazione della legge antitrust, come formulata in atti, della fideiussione per cui vi è causa.
Bisogna premettere che il documento per cui vi è causa è una mera polizza fideiussoria emessa da società assicuratrice e non una fideiussione omnibus emessa tra il 2003 e il 2005.
La domanda attorea fonda sulla pronuncia con cui la Suprema Corte, evidenziando l'elemento dell'accordo anticoncorrenziale, ha affermato che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. SS UU 41994/2021)
Come è noto, tale pronuncia, a sua volta, ha come presupposto il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale hanno partecipato taluni istituti di credito, con oggetto la r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
predisposizione di alcune clausole vessatorie incluse nelle condizioni generali di contratto
Ebbene, si rammenta che il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata, della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, solo in relazione ai tipi di fideiussioni ivi contemplati e al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Invero, la polizza oggetto di censura è una fideiussione semplice, non bancaria, bensì emessa da società assicuratrice, nel 2012, e risulta pertanto fuori da qualsiasi campo applicativo del regime di prova privilegiata del decreto 55/2005.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI, occorrendo piuttosto che sia provata
(e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito anche le società assicuratrici, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Tali principi in materia di estensione oggettiva e temporale della natura di prova privilegiata del decreto 55/2005, enunciati già in Trib.
Napoli, sent. 16.06.2020, sono oggi più diffusamene confermati da
Cass. 1170/2025.
Infatti, il Giudice di legittimità, proseguendo l'interpretazione iniziata con la pronuncia che risolveva nel senso della nullità relativa la sorte r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
delle clausole dei contratti fideiussori omnibus, attinte dall'accertamento della Banca d'Italia culminato con il decreto
55/2005, ha affermato che: << la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presente le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione de iure dei fatti.
Dopodiché occorre aggiungere che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “I) l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia; II) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non quelle prestate a carattere particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall' Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
III) l' epoca di stipulazione della r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l' accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè preesistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
IV) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
V) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa essere ancora invocata, il che impone di rammentare, quanto, alla rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c., che , come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con eventuale ormai consumata preclusione fondata sulla stessa, Cass. n. 1170/2025.
Sul punto la domanda deve pertanto essere rigettata.
SULL'ESTENSIONE TEMPORALE DELLA POLIZZA
FIDIEUSSORIA
E' pacifico tra le parti, rectius non contestato dalla convenuta, che la prima scadenza della polizza era fissata al 9 gennaio 2015, mentre la r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Principato +4/ELBA
richiesta di rimborso del creditore garantito è del 15 aprile CP_1
2015, quindi dopo l'originaria scadenza.
Sul punto, la convenuta osserva, fondatamente, che l'art. 2 delle condizioni generali di contratto della polizza fideiussoria prevedeva un meccanismo di proroga automatica, connessa alla data di ultimazione dei lavori, che avrebbe collocato la scadenza della garanzia oltre il gennaio 2015, fino a ricomprendere il periodo dell'aprile 2015, in cui materialmente avveniva l'attivazione della polizza da parte del creditore.
Tale circostanza, della proroga dell'estensione temporale della fideiussione era ben nota alle parti contraenti anche nell'allegato da loro sottoscritto.
Infatti, nel modello in atti recante la fonte contrattuale dell'obbligazione solidale degli attori è chiara la volontà delle stesse di sottoscrivere un documento con i quali assumono in solido tra loro, con il debitore principale, l'obbligazione fideiussoria verso la società assicuratrice, in modo testuale ed esplicito, oltre ad essere parimenti chiara la dichiarazione che l'efficacia dell'obbligazione sarebbe perdurata fino alla liberazione della società dagli obblighi assunti Pt_5
con la polizza medesima verso il creditore.
CIRCA LA DOMANDA DI PER LA CONDANNA Parte_5
DEGLI ATTORI AL PAGAMENTO DI QUANTO ASSOLTO IN
ADEMPIMENTO DELLA POLIZZA.
Si deve premettere che la al riguardo propone due Parte_5
diverse domande, la prima di conferma del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio a quo riassunto presso questo tribunale per ragioni di competenza, senza che nell'ordinanza remittente vi fosse la revoca del provvedimento monitorio.
r.g.a.c. 28496/2021 Parte_ r.g. 28496/2021 +4/ELBA
La seconda di condanna, in ogni caso, dei convenuti alle somme pagate dall'assicuratore in virtù dell'operatività della polizza, per euro
345.938,54.
Bene, con riferimento alla prima domanda si deve osservare che, ancorché manchi l'espressa declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo, in caso di declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione al monitorio, l'assenza del potere di ius dicere in capo al giudicante non può che riguardare anche il decreto ingiuntivo emesso, nonostante l'incompetenza del tribunale investito della domanda, decreto ingiuntivo che quindi deve considerarsi tamquam non esset.
In questo senso si veda anche Cass. 5 febbraio 2022, n. 4903 secondo cui La declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto
l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice
“ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione.
Ne consegue che alcuna conferma di decreto ingiuntivo è possibile, perché non vi più alcun decreto ingiuntivo.
E' quindi possibile passare al merito della domanda, per l'appunto qualificata come riconvenzionale in questa sede, con oggetto il pagamento della somma versata da per i Parte_5
fideiussori.
Si è già riscontrato che la polizza fideiussoria è pienamente opponibile perché valida ed efficace nei confronti degli attori, eccettuato la IG.ra
. Parte_3
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
Deve anche affermarsi che nel fascicolo del giudizio a quo versato in atti, all. 3 del file Doc. 2 zip, vi è la prova del pagamento, un bonifico, da parte di , di euro 345.938,54, in favore della Tesoreria dello Pt_5
Stato, quale mandataria all'incasso per l'ente pubblico , né la CP_1 circostanza è contestata dagli attori.
Ne consegue l'affermazione del diritto di Parte_5
a conseguire la restituzione delle somme versate in virtù e per gli effetti spiegati dalla polizza fideiussoria per cui vi è causa.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 28496/2021, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Dichiara la non autenticità della sottoscrizione di come Parte_3
apposta in calce alla polizza fideiussoria di cui allegato 4 di parte attrice, modello CO, foglio 1/1, e pertanto dichiara la predetta polizza non opponibile alla stessa;
Parte_3
2) Condanna la come meglio identificata in atti, Parte_5
al pagamento dei compensi di causa in favore di pari ad Parte_3
euro 10.860,00, oltre accessori di legge e spese di CU e di consulenza tecnica già liquidate in istruttoria;
3) Rigetta integralmente le domande proposte dagli attori
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, ; Parte_1 Parte_4
4) Condanna, in solido tra loro, i già menzionati Parte_1
( ), ,
[...] C.F._1 Parte_2
( ), Parte_1 C.F._3
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021
[...]
al pagamento di euro 345.938,54 Parte_9
in favore di Parte_5
nonché dei compensi di causa in favore della stessa società
[...]
convenuta in riconvenzionale, sempre in solido tra loro, che qui si liquidano in euro 10.860,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli, il 29 luglio 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 28496/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di impresa
in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 28496/2021 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18.09.1955 ( ), C.F._2 Parte_1
, nato a [...] il [...] ( ),
[...] C.F._3
nata il [...] a [...] Parte_3
( ), , nata a C.F._4 Parte_4
Nicosia il 05.09.1985 ( ), tutti rappresentati e difesi C.F._5 dall'Avv. Davide Raffa;
- ATTORE - contro r.g. 28496/2021
[...]
(Cod. Fisc.: Parte_5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente P.IVA_1
in 20138 Milano MI, Via Mecenate n. 90, elettivamente domiciliata in 16122
Genova GE, Via Assarotti n. 36/8, presso l'Avv. Lorenzo Scofone che la rappresenta e dfende;
- CONVENUTA in riconvenzionale -
Oggetto: azione di nullità avverso fideiussione
Conclusioni:
Per l'attore (come precisate all'udienza del 18 marzo 2025, dove l'attore si riportava a quelle spiegate nella prima memoria ex art. 183 VI comma) :
1) Ritenere e dichiarare, l'inidoneità della polizza 342819 a costituire fonte di obbligazione nei confronti della IG.ra , che non ha mai Parte_3
sottoscritto il relativo allegato (alla polizza 342819) co-dichiarazione di fideiussione, previo accertamento della falsità della firma, qualora sia proposta, ex adverso, istanza di verificazione.
2) Ritenere e dichiarare che il contratto di fideiussione 342819, posto a base del procedimento monitorio incoato da , è nullo per violazione di norme Pt_5
imperative, ponendosi in aperto contrasto con l'art. 2 L. n. 287 del 1990.
3) Ritenere e dichiarare che l'obbligazione derivante a carico degli attori dalla sottoscrizione, in data 16.01.2012, dell'allegato (alla polizza 342819) co-dichiarazione di fideiussione si è estinta nei confronti di tutti i coobbligati, odierni attori, comunque entro la data del 09.01.2015, e, pertanto, in data antecedente alla nota di del 15.04.2015, di CP_1 interruzione dei termini di scadenza della garanzia.
4) Ritenere e dichiarare che il contratto di fideiussione 342819, posto a base del procedimento monitorio incoato da , è annullabile per dolo o errore, Pt_5
per le ragioni esposte in premessa, e per quanto sarà provato in corso di causa, pronunziando, conseguentemente l'annullamento dello stesso.
5) Ritenere e dichiarare che la società convenuta è responsabile, ex art. 2049
c.c., della condotta illecita del preposto dell'agenzia 556 Controparte_2
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021
[...]
che ha curato la stipula del contratto di Parte_6 fideiussione 342819, e, conseguentemente, dei danni chetale condotta ha cagionato agli attori, consistenti nell'obbligo di garanzia derivante dalla polizza medesima.
6) Conseguentemente, nella non temuta ipotesi di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4, ritenere e dichiarare la compensazione del credito azionato in sede monitoria dalla convenuta con il debito corrispondente, costituente, per le ragioni anzidette, l'ammontare del danno risarcibile di cui la convenuta deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., per quanto rappresentato al punto precedente, ed in premessa.
7) Con vittoria di spese ed onorari.
Per i convenuti
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− accerti e dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Enna;
− accerti e dichiari l'inammissibilità della domanda di annullamento e della domanda di condanna ex art. 2049 c.c. in quanto nuove e tardive;
− accerti e dichiari la validità ed efficacia della polizza fideiussoria, delle appendici di proroga e dell'appendice di coobbligazione;
− accerti e dichiari il diritto della Compagnia alla restituzione degli importi versati;
− rigetti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria;
-confermi per l'effetto il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione e comunque condanni gli opponenti alla restituzione delle somme pagate ad in forza della polizza fideiussoria di cui è causa;
CP_1
− in via istruttoria, disponga la verificazione della sottoscrizione della firma in calce alla coobbligazione apposta dalla IGnora ai sensi Parte_3
dell'art. 214 c.p.c. adottando i provvedimenti del caso;
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_7
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario
[...] delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
A fondamento delle proprie conclusioni l'attore deduceva con l'atto introduttivo:
- Che il tribunale di Enna si dichiarava incompetente nel giudizio di opposizione a d.i. n. 148/2020 relativo procedimento qui riassunto, nella sua integralità, con r.g. 418/2020, procedimento monitorio che era intrapreso dalla convenuta assicuratrice Parte_5
- Che gli attori si costituivano fideiussori nei confronti dell' , CP_1
stipulando una garanzia in solido con la quale era escussa dal Pt_5 beneficiario , dopo l'inadempimento del debitore principale;
CP_1
- Che il prestito di nasce, come fatto storico, dalla raccolta di CP_1
firme che tale , nel gennaio 2012, effettuò presso Persona_1
gli attori, al fine di realizzare una strada che serviva per collegare i fondi agricoli degli attori con la strada provinciale;
- Che tutto, ossia la realizzazione della strada, avveniva mediante la costituzione di un'associazione agricola la quale però non figurava in alcuna scelta decisionale, ma che risultò intestataria del finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica;
CP_1
- Che nel mese di gennaio il IG. coniuge di uno degli Per_1
associati, iniziò a far circolare tra gli attori un foglio da firmare, che altro non era che l'allegato alla polizza di coodichiarazione di fideiussione, il quale era sottoscritto, eccetto che per , Parte_3
dagli attori medesimi, ma ciascuno separatamente dall'altro, in luoghi diversi da quelli indicati nella polizza, senza l'agente assicurativo presente;
- Che invece la firma di era falsa perché mai apposta Parte_3
dalla IGnora;
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
- Che gli attori non avevano alcuna notizia delle modifiche unilaterali in appendici con le quali erano modificate le date della garanzia;
- Che gli attori rimanevano estranei ai lavori di appalto della realizzazione della strada;
- Che gli attori non seppero mai che la regione Sicilia provvedeva a richiedere la restituzione all' il Controparte_3 rimborso della somma erogata, se non dopo l'accesso al fascicolo digitale del contenzioso attivato dalla Regione contro l' CP_3 in altro tribunale;
- Che disconosceva la firma apposta in calce alla Parte_3
fideiussione;
- Che la fideiussione, del 16 gennaio 2012, era comunque nulla perché a valle frutto dell'intesa dichiarata nulla dalla Banca d'Italia con decreto
55/2005;
- Che in ogni caso la fideiussione si era estinta in data 9 gennaio 2015, ultima data di validità della garanzia da contratto sottoscritto dagli attori, mentre le proroghe risultanti da tre appendici, appendice 1 del
28.02.2012, appendice 2 del 27.07.2012, appendice 3 del 03.12.2012, ebbero ad essere stipulate e sottoscritte solamente dalla IG.ra
[...]
presidente dell'Associazione “La Portella”; Per_2
- Che nelle more del tempo della riassunzione del processo gli attori apprendevano che il si era recato di propria iniziativa Per_1
presso l'agenzia assicurativa per stipulare la fideiussione, prendendo il modulo e andando poi di casa in casa presso i garanti per conseguire la sottoscrizione del modulo, con la conseguenza che mai gli attori si recarono presso l'ufficio a sottoscrivere dinanzi all'agente assicurativo;
- Che la conseguenza era l'annullabilità del contratto per dolo od errore essenziale in cui erano caduti i sottoscrittori;
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
- Che le domande di annullamento per dolo ed errore costituivano una emendatio pienamente ammissibile;
Si costituivano la convenuta, assumendo il ruolo di opposta al procedimento monitorio, deducendo a sostegno delle proprie difese:
- Che la polizza fideiussoria non era una fideiussione omnibus e quindi non rientrava tra quelle affette da nullità per violazione della legge sulla concorrenza;
- Che la firma della IG.ra era vera e pertanto si chiedeva la Pt_3
verificazione;
- Che la scadenza della garanzia era stata prorogata dal contraente principale della fideiussione, nei limiti della garanzia stessa, e che i coobligati attori avevano convenuto in contratto che la garanzia si sarebbe estesa fino alla piena liberazione della garante, All. CO, pag.
1/1;
- Che l'emendatio libelli era inammissibile perché mai erano stati introdotti nell'atto di opposizione i fatti costitutivi dell'azione di annullamento per dolo od errore, né tantomeno vi era riferimento alla responsabilità ex art. 2049 c.c.
*****
Nel corso del giudizio era compiuta la verificazione giudiziale della sottoscrizione della IG.ra anche mediante Parte_3
acquisizione in udienza del 28 settembre 2023 delle sottoscrizioni di comparazione, giudizio di verificazione che addiveniva, giusta consulenza depositata il 2 maggio 2023 ad affermare la non autenticità della sottoscrizione di . Parte_3
Mentre, sempre nel corso dell'istruttoria, era considerata inammissibile la querela di falso proposta in corso di causa dagli attori, dopo l'accertamento nell'ambito del giudizio di verificazione della falsità della sottoscrizione della firma di . Parte_3
Nel merito.
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Principato +4/ELBA
SUL GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE DELLA
SOTTOSCRIZIONE DI IL MI
Preliminarmente si deve dichiarare la non autenticità della polizza fideiussoria con riguardo alla sottoscrizione della , tale Parte_3 che la polizza predetta non abbia alcuna efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. nei confronti della parte attrice predetta.
La consulenza in atti, mediante uno scrupoloso e copioso lavoro di ricerca di comparazione e di analisi dell'evoluzione della sottoscrizione, perviene con un ragionamento logico condiviso e fatto proprio dal collegio ad affermare la non autenticità della firma di in calce alla polizza fideiussoria di cui all'all. 4 di Parte_3 parte attrice, segnatamente al foglio 1/1, c.d. Allegato CO, pari alla pag. 8 del file digitale PDF.
Ne consegue che non può essere utilizzata nei confronti di Pt_3
il contratto per cui vi è causa e non possono essere fatti valere
[...] nei suoi confronti gli scaturenti obblighi fideiussori.
Per questo punto le spese seguono la soccombenza.
SULLA QUERELA DI FALSO PROPOSTA DALLE ALTRE
PARTI
Deve parimenti confermarsi l'inammissibilità della querela di falso che gli altri istanti hanno promosso nei confronti della fideiussione, dopo l'accertamento della non autenticità della sottoscrizione della IG.ra . Pt_3
Infatti, premettendo che il documento di cui si parla è una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, di cui si discorre la validità ed efficacia degli obblighi fideiussori nei confronti dei coobbligati sottoscrittori, gli istanti, in modo invero non sempre chiaro, evocano una sorta di induzione in errore da parte di taluni, che si evincerebbe dalle particolari modalità di sottoscrizione del documento. Da ciò ne r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
conseguirebbe la falsità, senza però che sia specificata la natura della falsità, se ideologica e materiale.
Anzi, gli attori, come si comprende dalla ricostruzione in fatto, si mostrano edotti che il debito garantito nasce dal dover restituire i fondi pubblici necessari ad ammodernare la strada interpoderale che connette le loro imprese agricole alla strada provinciale, inteso ciò come fatto storico, e hanno materialmente sottoscritto ciascuno il documento fideiussorio, seppure in luoghi diversi dalla sede dell'agenzia.
Infatti, diversamente da quanto fatto dalla IG.ra , nessuno degli Pt_3
altri istanti ha disconosciuto la propria sottoscrizione.
Ne consegue che, ai fini della decisione, nessuna rilevanza ha il luogo di sottoscrizione della fideiussione nei termini prospettati ed è pertanto inammissibile la querela proposta, anche in considerazione che non è in dubbio la consapevolezza dei sottoscrittori, né sulle modalità di tempo e di luogo della sottoscrizione, né sull'apposizione della sottoscrizione in calce al documento.
Della circostanza, tra l'altro ne sembrano esserne consapevoli anche gli attori che hanno fondato la loro difesa non su una falsità materiale degli atti e sulla assoluta mancanza della loro volontà contrattuale, almeno in modo esplicito e diretto, quanto sulle modalità, a loro dire, induttive all'errore o artate con le quali il Presidente dell'associazione da loro partecipata coinvolse gli stessi nel meccanismo della polizza fideiussoria.
Tanto è ancor più vero se gli stessi attori nella prima memoria 183, VI comma, c.p.c. hanno ritenuto di dover chiedere anche l'annullamento per dolo o errore essenziale della fideiussione di cui appresso si dirà circa la fondatezza.
SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA
Parte_8
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
Ai sensi dell'art. 1427 c.c. “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto ...”.
Precisamente, ricorre la fattispecie dell'errore ex art. 1428 c.c. quando
“…è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.”
L'onere della prova della fattispecie costitutiva del diritto all'annullamento del contratto, Cass. civ. n. 5429/2006, grava sulla parte che chiede l'annullamento del contratto, che ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'errore risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.
In particolare, circa la prova della essenzialità e riconoscibilità dell'errore, Cass. civ. n. 16679/2004, l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione.
Con riferimento al dolo, invece, l'art. 1439 c.c. prevede che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
In tal senso, Cass. civ. n. 20231/2022, “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione
r.g.a.c. 28496/2021 Parte_ r.g. 28496/2021 +4/ELBA
della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore)”.
Ebbene, con riguardo ai fatti di causa gli attori, che hanno proposto queste domande solo dopo la riassunzione del giudizio, con la prima memoria assertiva, non hanno dedotto in alcun modo le fattispecie costitutive dell'errore e del dolo, né a quali fatti costitutivi dell'atto introduttivo si riferissero, non potendo introdurre nuovi fatti a sostegno della nuova domanda in ragione della fase processuale in cui versavano, senza incorrere nella censura di mutatio libelli per aver introdotto fatti nuovi.
In tal senso, non si rinviene negli scritti su cosa sarebbe caduto l'errore all'atto dell'apposizione delle sottoscrizioni, oggetto, qualità, qualità della controparte, dal momento che bene sapevano di aver costituito un'associazione per godere di contributi pubblici da restituire per realizzare un ammodernamento della strada servente alle loro aziende agricole, utile per meglio collegare le stesse con la strada provinciale.
A maggior ragione, se in quanto associati, già avrebbero dovuto restituire i finanziamenti di cui avevano goduto quali membri r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
dell'associazione, versando quanto di competenza all'ente medesimo, oltre che costituirsi anche fideiussori in solido del fideiussore.
Lo stesso identico discorso vale per la domanda di annullamento di dolo, dove manca qualsiasi riferimento di fatto a quali sarebbero stati gli artifizi tali da rappresentare falsamente la realtà e carpire la volontà delle parti.
Quindi anche queste domande devono essere rigettate per le mancate allegazioni richieste dagli artt. 1427 e 1439 c.c.
SULLA NULLITA' EX ART. 2, L. 287/1990
Ancora, deve rigettarsi la domanda di nullità per violazione della legge antitrust, come formulata in atti, della fideiussione per cui vi è causa.
Bisogna premettere che il documento per cui vi è causa è una mera polizza fideiussoria emessa da società assicuratrice e non una fideiussione omnibus emessa tra il 2003 e il 2005.
La domanda attorea fonda sulla pronuncia con cui la Suprema Corte, evidenziando l'elemento dell'accordo anticoncorrenziale, ha affermato che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass. SS UU 41994/2021)
Come è noto, tale pronuncia, a sua volta, ha come presupposto il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale hanno partecipato taluni istituti di credito, con oggetto la r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
predisposizione di alcune clausole vessatorie incluse nelle condizioni generali di contratto
Ebbene, si rammenta che il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata, della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, solo in relazione ai tipi di fideiussioni ivi contemplati e al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Invero, la polizza oggetto di censura è una fideiussione semplice, non bancaria, bensì emessa da società assicuratrice, nel 2012, e risulta pertanto fuori da qualsiasi campo applicativo del regime di prova privilegiata del decreto 55/2005.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI, occorrendo piuttosto che sia provata
(e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito anche le società assicuratrici, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Tali principi in materia di estensione oggettiva e temporale della natura di prova privilegiata del decreto 55/2005, enunciati già in Trib.
Napoli, sent. 16.06.2020, sono oggi più diffusamene confermati da
Cass. 1170/2025.
Infatti, il Giudice di legittimità, proseguendo l'interpretazione iniziata con la pronuncia che risolveva nel senso della nullità relativa la sorte r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
delle clausole dei contratti fideiussori omnibus, attinte dall'accertamento della Banca d'Italia culminato con il decreto
55/2005, ha affermato che: << la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presente le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione de iure dei fatti.
Dopodiché occorre aggiungere che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: “I) l'esistenza del provvedimento della
Banca d'Italia; II) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non quelle prestate a carattere particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall' Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
III) l' epoca di stipulazione della r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l' accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè preesistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
IV) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca
d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
V) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa essere ancora invocata, il che impone di rammentare, quanto, alla rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c., che , come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilevo officioso della nullità della clausola non interferisce con eventuale ormai consumata preclusione fondata sulla stessa, Cass. n. 1170/2025.
Sul punto la domanda deve pertanto essere rigettata.
SULL'ESTENSIONE TEMPORALE DELLA POLIZZA
FIDIEUSSORIA
E' pacifico tra le parti, rectius non contestato dalla convenuta, che la prima scadenza della polizza era fissata al 9 gennaio 2015, mentre la r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Principato +4/ELBA
richiesta di rimborso del creditore garantito è del 15 aprile CP_1
2015, quindi dopo l'originaria scadenza.
Sul punto, la convenuta osserva, fondatamente, che l'art. 2 delle condizioni generali di contratto della polizza fideiussoria prevedeva un meccanismo di proroga automatica, connessa alla data di ultimazione dei lavori, che avrebbe collocato la scadenza della garanzia oltre il gennaio 2015, fino a ricomprendere il periodo dell'aprile 2015, in cui materialmente avveniva l'attivazione della polizza da parte del creditore.
Tale circostanza, della proroga dell'estensione temporale della fideiussione era ben nota alle parti contraenti anche nell'allegato da loro sottoscritto.
Infatti, nel modello in atti recante la fonte contrattuale dell'obbligazione solidale degli attori è chiara la volontà delle stesse di sottoscrivere un documento con i quali assumono in solido tra loro, con il debitore principale, l'obbligazione fideiussoria verso la società assicuratrice, in modo testuale ed esplicito, oltre ad essere parimenti chiara la dichiarazione che l'efficacia dell'obbligazione sarebbe perdurata fino alla liberazione della società dagli obblighi assunti Pt_5
con la polizza medesima verso il creditore.
CIRCA LA DOMANDA DI PER LA CONDANNA Parte_5
DEGLI ATTORI AL PAGAMENTO DI QUANTO ASSOLTO IN
ADEMPIMENTO DELLA POLIZZA.
Si deve premettere che la al riguardo propone due Parte_5
diverse domande, la prima di conferma del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio a quo riassunto presso questo tribunale per ragioni di competenza, senza che nell'ordinanza remittente vi fosse la revoca del provvedimento monitorio.
r.g.a.c. 28496/2021 Parte_ r.g. 28496/2021 +4/ELBA
La seconda di condanna, in ogni caso, dei convenuti alle somme pagate dall'assicuratore in virtù dell'operatività della polizza, per euro
345.938,54.
Bene, con riferimento alla prima domanda si deve osservare che, ancorché manchi l'espressa declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo, in caso di declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione al monitorio, l'assenza del potere di ius dicere in capo al giudicante non può che riguardare anche il decreto ingiuntivo emesso, nonostante l'incompetenza del tribunale investito della domanda, decreto ingiuntivo che quindi deve considerarsi tamquam non esset.
In questo senso si veda anche Cass. 5 febbraio 2022, n. 4903 secondo cui La declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto
l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice
“ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione.
Ne consegue che alcuna conferma di decreto ingiuntivo è possibile, perché non vi più alcun decreto ingiuntivo.
E' quindi possibile passare al merito della domanda, per l'appunto qualificata come riconvenzionale in questa sede, con oggetto il pagamento della somma versata da per i Parte_5
fideiussori.
Si è già riscontrato che la polizza fideiussoria è pienamente opponibile perché valida ed efficace nei confronti degli attori, eccettuato la IG.ra
. Parte_3
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021 Parte_5
Deve anche affermarsi che nel fascicolo del giudizio a quo versato in atti, all. 3 del file Doc. 2 zip, vi è la prova del pagamento, un bonifico, da parte di , di euro 345.938,54, in favore della Tesoreria dello Pt_5
Stato, quale mandataria all'incasso per l'ente pubblico , né la CP_1 circostanza è contestata dagli attori.
Ne consegue l'affermazione del diritto di Parte_5
a conseguire la restituzione delle somme versate in virtù e per gli effetti spiegati dalla polizza fideiussoria per cui vi è causa.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 28496/2021, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Dichiara la non autenticità della sottoscrizione di come Parte_3
apposta in calce alla polizza fideiussoria di cui allegato 4 di parte attrice, modello CO, foglio 1/1, e pertanto dichiara la predetta polizza non opponibile alla stessa;
Parte_3
2) Condanna la come meglio identificata in atti, Parte_5
al pagamento dei compensi di causa in favore di pari ad Parte_3
euro 10.860,00, oltre accessori di legge e spese di CU e di consulenza tecnica già liquidate in istruttoria;
3) Rigetta integralmente le domande proposte dagli attori
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, ; Parte_1 Parte_4
4) Condanna, in solido tra loro, i già menzionati Parte_1
( ), ,
[...] C.F._1 Parte_2
( ), Parte_1 C.F._3
r.g.a.c. 28496/2021 r.g. 28496/2021
[...]
al pagamento di euro 345.938,54 Parte_9
in favore di Parte_5
nonché dei compensi di causa in favore della stessa società
[...]
convenuta in riconvenzionale, sempre in solido tra loro, che qui si liquidano in euro 10.860,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli, il 29 luglio 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 28496/2021