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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1140/2024 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata alla Spezia il 30.11.1988 (cod. fisc. ), assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Scaiella
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nato a [...] il [...] CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
con l'intervento di: AVV. GIORGI FEDERICA
- CURATORE SPECIALE DEI FIGLI MINORI DELLE PARTI -
nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, preliminarmente con sentenza non definitiva dichiarare la Separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 (Comune della Spezia - Atto n.24 Parte I Anno 2007). Disporre che la causa sia trattenuta in decisione sullo status con rinuncia espressa di questa difesa ai termini per il deposito di memorie e repliche conclusionali. Disporre, altresì, che la causa prosegua nel merito per quanto concerne le domande principali ed i provvedimenti relativi. Con ogni eventuale mezzo ed istanza istruttoria riservata”. Per il curatore: “l'Ill.mo Tribunale voglia: Dichiarare la separazione personale tra i coniugi
[...]
e …” Pt_1 CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile a La Pt_1
Spezia in data 15.04.2007 con in regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre CP_1 figli, (il 23.06.2009), (il 27.06.2008) e (il 24.07.2013); di essere separata di fatto Per_1 Per_2 Per_3 dal marito dal 2019; che il convenuto avrebbe abbandonato il tetto coniugale senza più farvi rientro, rendendosi irreperibile;
che dal momento di tale allontanamento non vi è più stato alcun riavvicinamento fra i coniugi;
di essere stata inserita in data 14.07.2020 presso la Comunità terapeutica “ ”, per svolgere un programma di recupero riabilitativo;
di aver segnalato la Parte_2 propria situazione familiare al Servizio Sociale della Spezia, che in data 23.09.2020, alla presenza di tutte le parti interessate, ha di fatto confermato la collocazione dei tre minori come già precedentemente attuata, presso i propri parenti.
La parte ha quindi chiesto la dichiarazione della separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c., è stato dichiarato contumace. CP_1
I provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ottenuta una prima relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali, sono stati assunti con ordinanza del 06.02.2025, disponendosi: l'affidamento dei tre minori ai Servizi Sociali del Comune della Spezia;
la collocazione di presso lo zio Per_3
Per_ materno ( ), di presso il nonno materno ( ) e di presso la nonna Persona_4 Per_1 Persona_5 materna ( ); il divieto di ogni frequentazione dei genitori con i figli, fino a nuova Persona_7 valutazione da parte dei Servizi;
la nomina dell'avv. Giorgi Federica quale curatore speciale.
Il curatore si è costituito con comparsa del 10.03.2025.
All'udienza del 13.03.2025 sono stati sentiti personalmente , e Persona_7 Persona_5 Per_4
al fine di confermare la loro disponibilità quali collocatari.
[...]
Con provvedimento del 20.03.2025, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti precedentemente assunti, è stata disposta la collocazione di presso e Per_1 Persona_8 PE
(i quali all'udienza tenutasi in data 09.04.2025 hanno confermato la loro disponibilità al
[...] riguardo).
All'udienza del 23.04.2025 è stata interrogata liberamente la ricorrente.
All'esito il difensore della parte ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza in punto status.
Sono state fatte quindi precisare le conclusioni, mediante il deposito di note di trattazione scritta. Tanto premesso e venendo a decidere nel merito, la domanda è da accogliere.
Può osservarsi , in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, visti i fatti dedotti dalla parte e anche tenuto conto del disinteresse del convenuto alle sorti del presente giudizio, resosi peraltro irreperibile.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G.A.C., così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e generalizzati Parte_1 CP_1 come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 15.04.2007 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2007, n. 24, parte I);
- dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza;
- manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia in data 26.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1140/2024 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata alla Spezia il 30.11.1988 (cod. fisc. ), assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Scaiella
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nato a [...] il [...] CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
con l'intervento di: AVV. GIORGI FEDERICA
- CURATORE SPECIALE DEI FIGLI MINORI DELLE PARTI -
nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, preliminarmente con sentenza non definitiva dichiarare la Separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 (Comune della Spezia - Atto n.24 Parte I Anno 2007). Disporre che la causa sia trattenuta in decisione sullo status con rinuncia espressa di questa difesa ai termini per il deposito di memorie e repliche conclusionali. Disporre, altresì, che la causa prosegua nel merito per quanto concerne le domande principali ed i provvedimenti relativi. Con ogni eventuale mezzo ed istanza istruttoria riservata”. Per il curatore: “l'Ill.mo Tribunale voglia: Dichiarare la separazione personale tra i coniugi
[...]
e …” Pt_1 CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile a La Pt_1
Spezia in data 15.04.2007 con in regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre CP_1 figli, (il 23.06.2009), (il 27.06.2008) e (il 24.07.2013); di essere separata di fatto Per_1 Per_2 Per_3 dal marito dal 2019; che il convenuto avrebbe abbandonato il tetto coniugale senza più farvi rientro, rendendosi irreperibile;
che dal momento di tale allontanamento non vi è più stato alcun riavvicinamento fra i coniugi;
di essere stata inserita in data 14.07.2020 presso la Comunità terapeutica “ ”, per svolgere un programma di recupero riabilitativo;
di aver segnalato la Parte_2 propria situazione familiare al Servizio Sociale della Spezia, che in data 23.09.2020, alla presenza di tutte le parti interessate, ha di fatto confermato la collocazione dei tre minori come già precedentemente attuata, presso i propri parenti.
La parte ha quindi chiesto la dichiarazione della separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c., è stato dichiarato contumace. CP_1
I provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ottenuta una prima relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali, sono stati assunti con ordinanza del 06.02.2025, disponendosi: l'affidamento dei tre minori ai Servizi Sociali del Comune della Spezia;
la collocazione di presso lo zio Per_3
Per_ materno ( ), di presso il nonno materno ( ) e di presso la nonna Persona_4 Per_1 Persona_5 materna ( ); il divieto di ogni frequentazione dei genitori con i figli, fino a nuova Persona_7 valutazione da parte dei Servizi;
la nomina dell'avv. Giorgi Federica quale curatore speciale.
Il curatore si è costituito con comparsa del 10.03.2025.
All'udienza del 13.03.2025 sono stati sentiti personalmente , e Persona_7 Persona_5 Per_4
al fine di confermare la loro disponibilità quali collocatari.
[...]
Con provvedimento del 20.03.2025, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti precedentemente assunti, è stata disposta la collocazione di presso e Per_1 Persona_8 PE
(i quali all'udienza tenutasi in data 09.04.2025 hanno confermato la loro disponibilità al
[...] riguardo).
All'udienza del 23.04.2025 è stata interrogata liberamente la ricorrente.
All'esito il difensore della parte ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza in punto status.
Sono state fatte quindi precisare le conclusioni, mediante il deposito di note di trattazione scritta. Tanto premesso e venendo a decidere nel merito, la domanda è da accogliere.
Può osservarsi , in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, visti i fatti dedotti dalla parte e anche tenuto conto del disinteresse del convenuto alle sorti del presente giudizio, resosi peraltro irreperibile.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1040/2024 R.G.A.C., così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e generalizzati Parte_1 CP_1 come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 15.04.2007 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2007, n. 24, parte I);
- dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza;
- manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia in data 26.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI