Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 162
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per emissione da ente soppresso

    Il Consorzio_2 è subentrato al Consorzio_2 e Li Associazione_1 a far data dall'8.01.2024, ma il ruolo è stato reso esecutivo in data 05.03.2024. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il Consorzio_2 sia subentrato senza soluzione di continuità e che la normativa regionale abbia previsto la continuità dei piani di classifica.

  • Rigettato
    Illegittimità del Piano di Classifica per mancata approvazione del piano generale di bonifica

    La legge regionale prevede una norma transitoria che consente l'approvazione dei piani di classifica anche in assenza del piano generale di bonifica. Pertanto, il piano annuale di riparto è stato legittimamente adottato.

  • Rigettato
    Omesso onere probatorio del Consorzio sulla sussistenza dei presupposti di esigibilità dei contributi

    La disposizione citata non ha inciso sull'efficacia probatoria delle presunzioni poste dalla normativa di settore.

  • Accolto
    Insussistenza di beneficio diretto e specifico per i terreni del ricorrente

    Il Consorzio ha depositato il piano di classifica, ma il ricorrente ha fornito una perizia tecnica attendibile e persuasiva, redatta su impulso del Comune, che accerta l'insussistenza di benefici diretti e specifici per i terreni in questione. Pertanto, il Consorzio non ha ottemperato all'onere probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 162
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo