CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1755/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034702392000 2023 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1614/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso “l'ingiunzione di pagamento del Contributo al Consorzio_2 e Li Associazione_1 per l'anno 2023, RUOLO N. 2024/001059” e la Cartella di Pagamento N. 059 2024 00347023 92 000, notificata a mezzo pec in data
26.04.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato il pagamento della somma di
€ 85,88.
Il ricorrente sostiene che la pretesa sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
I. La Cartella di Pagamento in oggetto è nulla perché è stata inoltrata su ruolo di pagamento “emesso da un soggetto cui la legge non riconosce il potere di adozione di quell'atto infatti, il Consorzio_2
e Li Associazione_1 è stato soppresso con Delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 1100 del 31.07.2023 a far data dal 01.01.2024 e, nell'esercizio delle funzioni Consortili, il nuovo “Consorzio di Bonifica del Centro
Sud Puglia” è subentrato senza soluzione di continuità, a titolo universale. Pertanto, il ruolo n. 2024/001059, reso esecutivo in data 05.03.2024, emesso dal Consorzio_2 li Associazione_1 è nullo, perché emesso da un ente soppresso
II
2.1 Illegittimità del Piano Di Classifica, approvato in assenza del prodromico piano generale di bonifica, mai predisposto dal Consorzio di Bonifica, nonostante quanto prescritto dall'art. 3 Legge Regionale Puglia n.
38 del 2012, secondo cui "per ciascun comprensorio il consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica";
2.2 Violazione degli artt. 4, 17, e 18 della L.R. della Puglia 4/2012, con conseguente nullità, illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria per carenza di presupposti impositivi. L'art. 17 della legge regionale prescrive l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica nei confronti dei proprietari che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. Peraltro, l'individuazione delle aree che godono di un beneficio diretto e specifico non è oggettivamente rigorosa e basata su reali criteri ed analisi idrauliche e geomorfologiche, come si evince –tra l'altro- dal fatto che “in molti casi il confine fra un sotto bacino idraulico omogeneo e l'adiacente zona priva di beneficio diretto e specifico, corrisponde perfettamente al confine comunale di due territori confinanti (Cutrofiano-Melpignano; Scorrano-Muro Leccese;
Scorrano-Sanarica;
Botrugno-Sanarica; ecc,)”. In effetti, i bacini individuati nel piano sono stati determinati sulla carta, in maniera geometrica, cioè solo con la pendenza delle superfici e delimitati dai confini amministrativi come nel caso del comune di Cutrofiano, senza analizzare compiutamente altri fattori, come ad esempio, la permeabilità dei terreni, le falde freatiche superficiali, ecc.…
III Omesso onere probatorio della sussistenza dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica: ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, la “presunzione di vantaggiosità” dell'attività svolta dal Consorzio non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l'onere probatorio grava sempre sul
Consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del “piano di classifica” e dell'insistenza dell'immobile nel
“perimetro di contribuenza”.
Pertanto, è sempre onere del Consorzio fornire l'effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.
IV Violazione dell'art. 10 R.D. 215/1933 ed art. 860 C.C. e infondatezza del presupposto impositivo: In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma è altresì necessario, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente.
Nel caso di specie, i terreni del ricorrente non traggono dall'opera di bonifica alcun beneficio di difesa idraulica e di presidio idrogeologico, come si desume dalla perizia del geologo dr. Nominativo_1, che, su incarico conferitogli con determina del Dirigente del Settore Tecnico di Cutrofiano (Le) n. 234/680 del 09.08.2016, ha accertato che le particelle catastalmente individuate, n. 197, 198, 232, 429, 430, 431, 432, 433, 434 del
Foglio 28, oggetto del ricorso, non hanno alcun beneficio diretto e specifico.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo a questa CGT di dichiarare:
-“in via preliminare nulla la cartella di pagamento N. 059 2024 00347023 92 000 dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in subordine a ruolo N. 2024/001059 emesso dall'ex Consorzio_2 e Li Associazione_1 in oggetto, per difetto assoluto di attribuzione, perché emesso da un soggetto cui la legge non riconosce il potere di adozione di quell'atto, come eccepito nel motivo I del presente ricorso;
- nel merito annullare la cartella di pagamento N. 059 2024 00347023 92;…
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, posto che il ricorrente aveva sollevato questioni che, attenendo al merito, riguardavano esclusivamente l'ente impositore.
Il Consorzio_2 (CF 93544360725), subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili del soppresso Consorzio_2 e Li Associazione_1, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Privo di fondamento è il primo motivo del ricorso.
Va, infatti, considerato che, ex L. Reg. Puglia n.38 del 20.09.2017 (“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)”, che ha disposto la riunione dei vari distretti consortili in un unico Ente avente carattere regionale, il Consorzio_2, ai sensi dell'art. 2 della Legge ed in forza della deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023, n.1904, è subentrato, senza soluzione di continuità, a far data dall'8.01.2024, al Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Associazione_1”.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla previa elaborazione ed approvazione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, che, giusta il disposto dell'art. 3 della L. Reg. Puglia n. 38 del 2012, avrebbe dovuto essere predisposto "per ciascun comprensorio (da)l consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, …, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali”.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li Associazione_1, Stornara e Nominativo_2 e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”, che, tuttavia, non prevedeva la preventiva elaborazione di un Piano Generale di Bonifica e di programmazione delle opere.
Pertanto, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che –si ribadisce- il piano comprensoriale di bonifica è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale.
Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando rimarranno in vigore le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato.
Anche il terzo motivo è infondato, posto che la disposizione di cui al comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n.
546/1992, nel sancire che «il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio...», non ha minimamente inciso sull'efficacia probatoria delle presunzioni poste dalla normativa di settore.
Passando al merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della società ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio. Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Consorzio ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato.
Ciò premesso, venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che il ricorrente, a sostegno del suo assunto, ha depositato la relazione redatta dal geologo dr. Nominativo_1, che, su incarico conferitogli con determina del Dirigente del Settore Tecnico di Cutrofiano (Le) n. 234/680 del 09.08.2016, ha accertato che le particelle catastalmente individuate, n. 197, 198, 232, 429, 430, 431, 432, 433, 434 del Foglio 28, oggetto del ricorso, non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall'azione del Consorzio.
Le conclusioni cui è pervenuto il dr. Nominativo_1 sono attendibili e persuasive in quanto frutto di un'accurata indagine, condotta anche in loco, e, peraltro, risultano supportate da idonea documentazione (v. relazione in atti). Inoltre, non può trascurarsi che il predetto professionista ha agito su impulso, non già del contribuente, ma del Comune di Cutrofiano, ente terzo, che si è determinato a tanto in ragione delle sue prerogative e funzioni pubblicistiche.
A fronte di tali risultanze, non può ritenersi che il Consorzio abbia ottemperato all'onere probatorio di cui è gravato, in qualità di ente impositore e, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.
Per la natura delle questioni dibattute, tenuto conto dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistendo giusti motivi, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1755/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034702392000 2023 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1614/2025 depositato il 02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso “l'ingiunzione di pagamento del Contributo al Consorzio_2 e Li Associazione_1 per l'anno 2023, RUOLO N. 2024/001059” e la Cartella di Pagamento N. 059 2024 00347023 92 000, notificata a mezzo pec in data
26.04.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato il pagamento della somma di
€ 85,88.
Il ricorrente sostiene che la pretesa sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
I. La Cartella di Pagamento in oggetto è nulla perché è stata inoltrata su ruolo di pagamento “emesso da un soggetto cui la legge non riconosce il potere di adozione di quell'atto infatti, il Consorzio_2
e Li Associazione_1 è stato soppresso con Delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 1100 del 31.07.2023 a far data dal 01.01.2024 e, nell'esercizio delle funzioni Consortili, il nuovo “Consorzio di Bonifica del Centro
Sud Puglia” è subentrato senza soluzione di continuità, a titolo universale. Pertanto, il ruolo n. 2024/001059, reso esecutivo in data 05.03.2024, emesso dal Consorzio_2 li Associazione_1 è nullo, perché emesso da un ente soppresso
II
2.1 Illegittimità del Piano Di Classifica, approvato in assenza del prodromico piano generale di bonifica, mai predisposto dal Consorzio di Bonifica, nonostante quanto prescritto dall'art. 3 Legge Regionale Puglia n.
38 del 2012, secondo cui "per ciascun comprensorio il consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica";
2.2 Violazione degli artt. 4, 17, e 18 della L.R. della Puglia 4/2012, con conseguente nullità, illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria per carenza di presupposti impositivi. L'art. 17 della legge regionale prescrive l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica nei confronti dei proprietari che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. Peraltro, l'individuazione delle aree che godono di un beneficio diretto e specifico non è oggettivamente rigorosa e basata su reali criteri ed analisi idrauliche e geomorfologiche, come si evince –tra l'altro- dal fatto che “in molti casi il confine fra un sotto bacino idraulico omogeneo e l'adiacente zona priva di beneficio diretto e specifico, corrisponde perfettamente al confine comunale di due territori confinanti (Cutrofiano-Melpignano; Scorrano-Muro Leccese;
Scorrano-Sanarica;
Botrugno-Sanarica; ecc,)”. In effetti, i bacini individuati nel piano sono stati determinati sulla carta, in maniera geometrica, cioè solo con la pendenza delle superfici e delimitati dai confini amministrativi come nel caso del comune di Cutrofiano, senza analizzare compiutamente altri fattori, come ad esempio, la permeabilità dei terreni, le falde freatiche superficiali, ecc.…
III Omesso onere probatorio della sussistenza dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica: ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, la “presunzione di vantaggiosità” dell'attività svolta dal Consorzio non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l'onere probatorio grava sempre sul
Consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del “piano di classifica” e dell'insistenza dell'immobile nel
“perimetro di contribuenza”.
Pertanto, è sempre onere del Consorzio fornire l'effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa.
IV Violazione dell'art. 10 R.D. 215/1933 ed art. 860 C.C. e infondatezza del presupposto impositivo: In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma è altresì necessario, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente.
Nel caso di specie, i terreni del ricorrente non traggono dall'opera di bonifica alcun beneficio di difesa idraulica e di presidio idrogeologico, come si desume dalla perizia del geologo dr. Nominativo_1, che, su incarico conferitogli con determina del Dirigente del Settore Tecnico di Cutrofiano (Le) n. 234/680 del 09.08.2016, ha accertato che le particelle catastalmente individuate, n. 197, 198, 232, 429, 430, 431, 432, 433, 434 del
Foglio 28, oggetto del ricorso, non hanno alcun beneficio diretto e specifico.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo a questa CGT di dichiarare:
-“in via preliminare nulla la cartella di pagamento N. 059 2024 00347023 92 000 dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in subordine a ruolo N. 2024/001059 emesso dall'ex Consorzio_2 e Li Associazione_1 in oggetto, per difetto assoluto di attribuzione, perché emesso da un soggetto cui la legge non riconosce il potere di adozione di quell'atto, come eccepito nel motivo I del presente ricorso;
- nel merito annullare la cartella di pagamento N. 059 2024 00347023 92;…
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, posto che il ricorrente aveva sollevato questioni che, attenendo al merito, riguardavano esclusivamente l'ente impositore.
Il Consorzio_2 (CF 93544360725), subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili del soppresso Consorzio_2 e Li Associazione_1, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo in termini.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Privo di fondamento è il primo motivo del ricorso.
Va, infatti, considerato che, ex L. Reg. Puglia n.38 del 20.09.2017 (“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati)”, che ha disposto la riunione dei vari distretti consortili in un unico Ente avente carattere regionale, il Consorzio_2, ai sensi dell'art. 2 della Legge ed in forza della deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023, n.1904, è subentrato, senza soluzione di continuità, a far data dall'8.01.2024, al Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Associazione_1”.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla previa elaborazione ed approvazione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, che, giusta il disposto dell'art. 3 della L. Reg. Puglia n. 38 del 2012, avrebbe dovuto essere predisposto "per ciascun comprensorio (da)l consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, …, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali”.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li Associazione_1, Stornara e Nominativo_2 e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”, che, tuttavia, non prevedeva la preventiva elaborazione di un Piano Generale di Bonifica e di programmazione delle opere.
Pertanto, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che –si ribadisce- il piano comprensoriale di bonifica è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale.
Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando rimarranno in vigore le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato.
Anche il terzo motivo è infondato, posto che la disposizione di cui al comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n.
546/1992, nel sancire che «il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio...», non ha minimamente inciso sull'efficacia probatoria delle presunzioni poste dalla normativa di settore.
Passando al merito, il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della società ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio. Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_1. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Consorzio ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato.
Ciò premesso, venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che il ricorrente, a sostegno del suo assunto, ha depositato la relazione redatta dal geologo dr. Nominativo_1, che, su incarico conferitogli con determina del Dirigente del Settore Tecnico di Cutrofiano (Le) n. 234/680 del 09.08.2016, ha accertato che le particelle catastalmente individuate, n. 197, 198, 232, 429, 430, 431, 432, 433, 434 del Foglio 28, oggetto del ricorso, non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall'azione del Consorzio.
Le conclusioni cui è pervenuto il dr. Nominativo_1 sono attendibili e persuasive in quanto frutto di un'accurata indagine, condotta anche in loco, e, peraltro, risultano supportate da idonea documentazione (v. relazione in atti). Inoltre, non può trascurarsi che il predetto professionista ha agito su impulso, non già del contribuente, ma del Comune di Cutrofiano, ente terzo, che si è determinato a tanto in ragione delle sue prerogative e funzioni pubblicistiche.
A fronte di tali risultanze, non può ritenersi che il Consorzio abbia ottemperato all'onere probatorio di cui è gravato, in qualità di ente impositore e, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.
Per la natura delle questioni dibattute, tenuto conto dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistendo giusti motivi, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.