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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO OL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 933/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Gennari Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e CA FI
-RESISTENTE -
oggetto: Assegni Nucleo Familiare (ANF).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.07.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che essa ricorrente e erano figli di , nata in [...] CP_2 Persona_1
(RC), il 03.12.1933, residente in [...] e deceduta a
Paola in data 01.04.2019; che in data 24.09.2019 presentava domanda all' , n. CP_1
2049830200132, anche per conto del fratello a mezzo della quale CP_2 richiedeva la corresponsione degli assegni familiari arretrati di spettanza della de cuius,
1 con decorrenza dal 20.04.2014 e fino alla data del decesso della mamma;
che, in definitiva, la sua richiesta non veniva soddisfatta dall' per la seguente motivazione CP_1
“la sig.ra nata il [...] e deceduta l'1.4.2019, seppur titolare Persona_1
CP_ di pensione di reversibilità e di pensione di invalidità civile, non ha mai inoltrato all alcuna domanda di assegni familiari per se stessa. Questo diritto dunque non risulta essere stato esercitato dalla titolare dei trattamenti pensionistici. In conseguenza non potevamo e non possiamo procedere alla liquidazione d'ufficio, ad alcun erede. La liquidazione dell'assegno per se stessi, che spetta solo ai titolari di pensione di CP_ reversibilità, consta di una domanda da inoltrare all con i previsti canali telematici, correlata di verbale di invalidità civile, (quest'ultimo da inoltrare al Centro Medico
Legale per la conferma o meno della inabilità) nonché dei redditi percepiti a qualsiasi titolo. In virtù di quanto sopra espresso, la sua domanda del 24.9.2019 n.
20449830200132 non poteva che riguardare un rateo di pensione GIA' MATURATO ma non riscosso del titolare di pensione, vale a dire i 4/12 della tredicesima”. Che, a fronte del diniego opposto dall' , sussistendo tutti i presupposti di legge per il CP_1 riconoscimento del diritto alla corresponsione degli ANF per gli anni richiesti, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “accertare e dichiarare il diritto degli eredi della sig.ra a percepire gli assegni familiari spettanti Persona_1 in vita alla stessa per il periodo intercorrente dal 20/04/2014 fino alla data del decesso avvenuta il 01/04/2019 per un totale di €. 3.174,60, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o per quell'altro maggiore o minore periodo e per quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e, per l'effetto, disporre il pagamento delle suindicate prestazioni dovute agli eredi legittimi della sig.ra a Persona_1 favore della signora per un totale complessivo di €. 3.174,60, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione o per quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' il quale ha eccepito: l'incompetenza territoriale del giudice adito, CP_1
l'improcedibilità, la decadenza, l'inammissibilità, e, nel merito, la prescrizione del diritto e comunque l'infondatezza della pretesa attorea.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la
2 sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall' resistente. CP_1
In particolare, a mente dell'art. 444 comma 1 c.p.c., quando la prestazione previdenziale
è richiesta dagli eredi è competente il giudice nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
Orbene, nel caso di specie è evidente che , al momento del suo Persona_1 decesso, era residente in [...] (cfr. all. 1 ricorso).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
3. Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3.1. Sul piano normativo, l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art 2 del DL
13.3.88 n 69 conv. nella legge 13.3.1988 che, per quanto di interesse, al 1° comma così dispone: “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il secondo comma del citato articolo prevede che “L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
3 della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Il comma 8° stabilisce che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”.
Il comma 9° prevede che “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altres
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.”.
In definitiva, dunque, l'assegno per il nucleo familiare, (art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n.
69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153) è una prestazione finalizzata ad assicurare una tutela in favore delle famiglie bisognose ed attribuito in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
L'ANF spetta anche, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, ovvero, per quanto di interesse in questa sede, al coniuge superstite titolare di pensione
4 per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
3.2. Tanto precisato, nel caso di specie è infondata l'eccezione dell' , secondo il quale CP_1
Contr l' non spetterebbe all'odierna parte ricorrente perché la sua dante causa, in vita, non avrebbe presentato alcuna domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.
Il diritto all'erogazione dell'ANF, infatti, in caso di decesso del beneficiario, si trasferisce automaticamente agli eredi. In particolare, questi ultimi non perdono tale trattamento economico, anche se il beneficiario decede prima della presentazione della domanda all'Istituto previdenziale (Cass. ord. n. 23782 del 23.12.2014).
Osserva la Suprema Corte che il diritto alle prestazioni sorge in capo all'assicurato per il solo fatto di essere in possesso dei requisiti di legge.
In quest'ottica la domanda di pagamento all' riveste solo la funzione di atto di avvio CP_1 della procedura amministrativa, residuando in capo all'amministrazione l'accertamento – di natura dichiarativa – del diritto già sorto in capo al richiedente, nel momento in cui sono venuti ad esistenza i requisiti richiesti dalla legge.
Pertanto, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'Istituto previdenziale del possesso dei relativi requisiti, deve ritenersi già acquisito nel patrimonio del defunto e, in quanto tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere presentando la relativa domanda all' . CP_1
Tale principio, già peraltro espresso dalla Corte di legittimità con sentenza n. 22051 del
2.9.2008 (Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente
5 previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al "de cuius" deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all tenuto ad accertare CP_1 nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge) comporta che nessuna decadenza può intervenire, non venendo in discussione la concessione o meno della prestazione - già esistente in capo all'avente diritto - ma esclusivamente il pagamento della stessa e, in ragione della natura meramente satisfattiva di un'obbligazione, deve ritenersi soggetta esclusivamente all'eventuale prescrizione.
Orbene, nel caso de quo, come si evince dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente e dalle generiche difese dell' , nessun dubbio sussiste in Controparte_4 ordine al diritto della alla percezione degli assegni familiari per il periodo oggetto Per_1 di contestazione.
In particolare, pacifico tra le parti che la era vedova, titolare di pensione di Per_1 reversibilità e, al tempo stesso, anche invalida al 100%, percependo dall' anche CP_1
l'indennità di accompagnamento (cfr. all. 4 ricorso). Inoltre, per gli anni in contestazione, la dante causa dell'odierna ricorrente era in possesso dei requisiti reddituali, per come dedotto dalla e non specificamente contestato dall' resistente (cfr. all. 6 CP_2 CP_1 ricorso).
Ed allora, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia il 24.09.2019, il ricorso deve essere accolto nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto.
Ne consegue che, accertato il diritto degli eredi di a percepire gli Persona_1 assegni familiari spettanti in vita alla loro dante causa, per il periodo dal 24.09.2014 all'01.04.2019, l' deve essere condannato a corrispondere per tale periodo, a CP_1 ciascuno di essi, pro quota, i ratei di Assegno per il Nucleo Familiare di titolarità della de cuius, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell' , e CP_1 sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m.
55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione 1.101,00-5.200,00), della complessità bassa e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accertato il diritto degli eredi di a percepire gli assegni familiari spettanti in vita alla loro Persona_1 dante causa, per il periodo dal 24.09.2014 all'01.04.2019, condanna l' a CP_1 corrispondere per tale periodo, a ciascuno di essi, pro quota, i ratei di Assegno per il
Nucleo Familiare di titolarità della de cuius, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 886,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Paola, 11.11.2025.
Il Giudice
TO OL
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