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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/11/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 860/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANITA Parte_1 C.F._1
DISCACCIATI
e
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CLAUDIO Parte_2 C.F._2
USUELLI e MILENA MAGNI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni della sentenza di divorzio, a seguito degli accordi intervenuti fra le parti, nei seguenti termini:
- Nessun contributo per il mantenimento per ora economicamente indipendente;
Persona_1
- verserà, entro il giorno 14 di ogni mese, il contributo al mantenimento per la Parte_1 sola figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre la rivalutazione ISTAT a partire dal mese di aprile Per_2
2025;
- Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite a metà tra i genitori, come da Per_2 protocollo Tribunale di Lecco. Per quanto riguarda le spese mediche, i genitori sin da ora concordano che le richieste di visite e cure dovranno essere comunicate tempestivamente al sig. per una corretta valutazione della e stesse e per poter eventualmente attivare Pt_1
l'assicurazione di cui questi è titolare;
- Con decorrenza dal deposito del presente ricorso l'assegno unico per la figlia sarà di Per_2 spettanza della sola madre sig.ra al 100%”. Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Sirone il Parte_1 Parte_2
06/09/2003 e dalla loro unione sono nate due figlie, il 25/07/2004, e il 17/09/2007. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 105/2016 pubblicata il 05/02/2016, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio in relazione alla sola figlia , dando Per_1 atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa, e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 105/2016 del Tribunale di
Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 12 novembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANITA Parte_1 C.F._1
DISCACCIATI
e
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CLAUDIO Parte_2 C.F._2
USUELLI e MILENA MAGNI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni della sentenza di divorzio, a seguito degli accordi intervenuti fra le parti, nei seguenti termini:
- Nessun contributo per il mantenimento per ora economicamente indipendente;
Persona_1
- verserà, entro il giorno 14 di ogni mese, il contributo al mantenimento per la Parte_1 sola figlia pari ad € 300,00 mensili, oltre la rivalutazione ISTAT a partire dal mese di aprile Per_2
2025;
- Le spese straordinarie per la figlia verranno ripartite a metà tra i genitori, come da Per_2 protocollo Tribunale di Lecco. Per quanto riguarda le spese mediche, i genitori sin da ora concordano che le richieste di visite e cure dovranno essere comunicate tempestivamente al sig. per una corretta valutazione della e stesse e per poter eventualmente attivare Pt_1
l'assicurazione di cui questi è titolare;
- Con decorrenza dal deposito del presente ricorso l'assegno unico per la figlia sarà di Per_2 spettanza della sola madre sig.ra al 100%”. Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Sirone il Parte_1 Parte_2
06/09/2003 e dalla loro unione sono nate due figlie, il 25/07/2004, e il 17/09/2007. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 105/2016 pubblicata il 05/02/2016, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio in relazione alla sola figlia , dando Per_1 atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa, e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 105/2016 del Tribunale di
Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 12 novembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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