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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/10/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1935/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Federico Cechet e Alessandra
Cuneo,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lio,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore:
“sia pronunciata sentenza di divorzio senza alcun obbligo contributivo economico a carico del ricorrente”;
1 conclusioni della convenuta:
“la sig.ra venga rimessa in termini;
insiste per le istanze istruttorie;
chiede che il CP_1
convenuto sia obbligato a corrispondere la somma di euro 500 mensili o quella meglio vista;
chiede che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, e Controparte_1
domandando altresì, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio.
Con comparsa di risposta depositata il 21.5.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha chiesto di porre a carico del marito il versamento della somma mensile di euro
500,00, a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Con sentenza n. 2264/2024, pubblicata il 13.8.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di contribuzione economica avanzata dalla sig.ra con contestuale ordinanza, ha poi CP_1
disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con memoria del 6.5.2025 è subentrato in favore della convenuta un nuovo difensore, avv.
Lio, il quale ha rappresentato che il precedente difensore, avv. Metelli, era stato radiato il
5.6.2024, ma di ciò non aveva informato la propria assistita né questo Tribunale. Il nuovo difensore ha poi dichiarato di nulla opporre alla declaratoria di scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
ha però reiterato la domanda di corresponsione in favore della sig.ra CP_1
di un assegno di euro 500,00 mensili a far data dalla sentenza di separazione o, in subordine, dalla data del divorzio.
Con successiva memoria del 22.9.2025 la convenuta ha instato per la rimessione in termini per formulare domanda di contribuzione economica, rappresentando di essere incorsa in decadenza senza colpa alcuna, ma per fatto del proprio precedente difensore.
2 All'udienza del 2.10.2025 il giudice delegato ha rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata nell'interesse della sig.ra , rilevando come la riferita radiazione del CP_1
precedente difensore fosse intervenuta in un momento in cui – come peraltro evidenziato con precedente sentenza n. 2264/2025 – già erano maturate le preclusioni processuali in capo alla convenuta. Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Preliminarmente, ritiene il collegio di non poter dare corso alla richiesta di rimessione in termini avanzata dalla convenuta con memoria del 22.9.2025 e dalla medesima reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Anche a prescindere da ogni considerazione circa la tardività della predetta richiesta, devono qui richiamarsi i rilievi già sviluppati sul punto dal giudice delegato all'udienza del 2.10.2025.
Parimenti, non possono ammettersi le istanze istruttorie formulate da parte convenuta, che si rivelano irrilevanti anche alla stregua della documentazione in atti e degli ulteriori elementi acquisiti, nonché tardive.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attore, e alla quale controparte si
è associata, merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Carrara (MS) il 16.2.2016 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza della sentenza n.
2264/2024 del 13.8.2024 di questo Tribunale, già passata in giudicato;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
3. Quanto alla domanda di contribuzione economica avanzata dalla convenuta, essa si rivela inammissibile perché tardiva.
3 Occorre al riguardo premettere che coglie nel segno il rilievo di parte attrice secondo cui,
(anche) in caso di domanda cumulata di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., parte convenuta, in virtù della previsione di cui agli artt. 473 bis.16, 473 bis.14 e 167
c.p.c., ha onere, a pena di decadenza, di proporre eventuali domande riconvenzionali (e le eccezioni non rilevabili d'ufficio) con comparsa di costituzione depositata nel termine assegnato dal giudice di almeno trenta giorni prima dell'udienza di prima comparizione personale delle parti;
ferma poi la procedibilità della domanda di divorzio decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Ora, nel caso di specie:
- con decreto del 28.2.2024 era stato assegnato alla convenuta per costituirsi in giudizio termine fino a trenta giorni prima dell'udienza del 11.6.2024, dunque fino al 10.5.2024;
- la convenuta si è costituita con comparsa del 21.5.2024 e ivi ha avanzato domanda di contribuzione economica;
- si tratta conseguentemente di domanda spiegata successivamente alla scadenza del termine di decadenza (come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta, la quale ha in effetti avanzato richiesta di rimessione in termini, tuttavia non meritevole di accoglimento), e come tale tardiva.
4. In ordine alle spese processuali, ritiene il collegio di dover compensare le predette spese tra le parti nella misura della metà, condannando la convenuta alla refusione della residua metà in favore di controparte: ciò in considerazione della natura della causa e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque della parziale soccombenza della sig.ra . CP_1
Le spese processuali devono liquidarsi secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa;
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, stante l'esiguità di tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a Carrara (MS) il 16.2.2016;
- dichiara inammissibile la domanda della convenuta di condanna del marito alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile;
- compensa per metà le spese di lite e condanna alla refusione in favore di Controparte_1
della restante metà, che liquida nella misura di euro 1.904,00 per Parte_1
compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 6, parte I, anno 2016), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Federico Cechet e Alessandra
Cuneo,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lio,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore:
“sia pronunciata sentenza di divorzio senza alcun obbligo contributivo economico a carico del ricorrente”;
1 conclusioni della convenuta:
“la sig.ra venga rimessa in termini;
insiste per le istanze istruttorie;
chiede che il CP_1
convenuto sia obbligato a corrispondere la somma di euro 500 mensili o quella meglio vista;
chiede che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, e Controparte_1
domandando altresì, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio.
Con comparsa di risposta depositata il 21.5.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha chiesto di porre a carico del marito il versamento della somma mensile di euro
500,00, a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Con sentenza n. 2264/2024, pubblicata il 13.8.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di contribuzione economica avanzata dalla sig.ra con contestuale ordinanza, ha poi CP_1
disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con memoria del 6.5.2025 è subentrato in favore della convenuta un nuovo difensore, avv.
Lio, il quale ha rappresentato che il precedente difensore, avv. Metelli, era stato radiato il
5.6.2024, ma di ciò non aveva informato la propria assistita né questo Tribunale. Il nuovo difensore ha poi dichiarato di nulla opporre alla declaratoria di scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
ha però reiterato la domanda di corresponsione in favore della sig.ra CP_1
di un assegno di euro 500,00 mensili a far data dalla sentenza di separazione o, in subordine, dalla data del divorzio.
Con successiva memoria del 22.9.2025 la convenuta ha instato per la rimessione in termini per formulare domanda di contribuzione economica, rappresentando di essere incorsa in decadenza senza colpa alcuna, ma per fatto del proprio precedente difensore.
2 All'udienza del 2.10.2025 il giudice delegato ha rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata nell'interesse della sig.ra , rilevando come la riferita radiazione del CP_1
precedente difensore fosse intervenuta in un momento in cui – come peraltro evidenziato con precedente sentenza n. 2264/2025 – già erano maturate le preclusioni processuali in capo alla convenuta. Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. Preliminarmente, ritiene il collegio di non poter dare corso alla richiesta di rimessione in termini avanzata dalla convenuta con memoria del 22.9.2025 e dalla medesima reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Anche a prescindere da ogni considerazione circa la tardività della predetta richiesta, devono qui richiamarsi i rilievi già sviluppati sul punto dal giudice delegato all'udienza del 2.10.2025.
Parimenti, non possono ammettersi le istanze istruttorie formulate da parte convenuta, che si rivelano irrilevanti anche alla stregua della documentazione in atti e degli ulteriori elementi acquisiti, nonché tardive.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attore, e alla quale controparte si
è associata, merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Carrara (MS) il 16.2.2016 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza della sentenza n.
2264/2024 del 13.8.2024 di questo Tribunale, già passata in giudicato;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
3. Quanto alla domanda di contribuzione economica avanzata dalla convenuta, essa si rivela inammissibile perché tardiva.
3 Occorre al riguardo premettere che coglie nel segno il rilievo di parte attrice secondo cui,
(anche) in caso di domanda cumulata di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., parte convenuta, in virtù della previsione di cui agli artt. 473 bis.16, 473 bis.14 e 167
c.p.c., ha onere, a pena di decadenza, di proporre eventuali domande riconvenzionali (e le eccezioni non rilevabili d'ufficio) con comparsa di costituzione depositata nel termine assegnato dal giudice di almeno trenta giorni prima dell'udienza di prima comparizione personale delle parti;
ferma poi la procedibilità della domanda di divorzio decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Ora, nel caso di specie:
- con decreto del 28.2.2024 era stato assegnato alla convenuta per costituirsi in giudizio termine fino a trenta giorni prima dell'udienza del 11.6.2024, dunque fino al 10.5.2024;
- la convenuta si è costituita con comparsa del 21.5.2024 e ivi ha avanzato domanda di contribuzione economica;
- si tratta conseguentemente di domanda spiegata successivamente alla scadenza del termine di decadenza (come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta, la quale ha in effetti avanzato richiesta di rimessione in termini, tuttavia non meritevole di accoglimento), e come tale tardiva.
4. In ordine alle spese processuali, ritiene il collegio di dover compensare le predette spese tra le parti nella misura della metà, condannando la convenuta alla refusione della residua metà in favore di controparte: ciò in considerazione della natura della causa e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque della parziale soccombenza della sig.ra . CP_1
Le spese processuali devono liquidarsi secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa;
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, stante l'esiguità di tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a Carrara (MS) il 16.2.2016;
- dichiara inammissibile la domanda della convenuta di condanna del marito alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile;
- compensa per metà le spese di lite e condanna alla refusione in favore di Controparte_1
della restante metà, che liquida nella misura di euro 1.904,00 per Parte_1
compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 6, parte I, anno 2016), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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