Decreto cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata e Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Starnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PA D'ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Belfiore 3;
NE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota prot. 0032259 del 29.1.2025 reso dall’Alma Mater Studiorum – Area del Personale con la quale “si chiede di motivare, al fine di consentire gli Uffici di effettuare il controllo di regolarità formale sugli atti della procedura, gli elementi in base ai quali, a fronte di una valutazione positiva, la Commissione ha proceduto a dichiarare “non idoneo” uno dei candidati”;
- del decreto rettorale n. 293/2025 prot. 0061915 del 26.2.2025 avente ad oggetto la non approvazione degli atti della Procedura selettiva bandita per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – QUVI – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Gruppo Scientifico Disciplinare: 12/GIUR-06 – Diritto Amministrativo e Pubblico, SSD: GIUR-06/A - Diritto Amministrativo e Pubblico».
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'ON PA il 7 maggio 2025 :
- per l’annullamento del decreto rettorale n. 293/2025 prot. 0061915 del 26.2.2025 avente ad oggetto la non approvazione degli atti della Procedura selettiva bandita per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – QUVI – Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Gruppo Scientifico Disciplinare: 12/GIUR-06 – Diritto Amministrativo e Pubblico, SSD: GIUR- 06/A - Diritto Amministrativo e Pubblico; di ogni altro atto, presupposto, conseguente, correlato o connesso, ancorché non conosciuto o comunicato;
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto da TA SE, notificato e depositato il 22 luglio 2025 :
- del decreto rettorale n. 1059/2025 di nomina della Commissione giudicatrice in nuova composizione, emanato in data 11 luglio 2025 (prot. n. 0222143), relativo alla medesima procedura (rif. O18C1II2024/1919/R23);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi e, in particolare:
- della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – QUVI, assunta in data 30 maggio 2025, prot. n. 163986 del 30/05/2025, con cui è stato designato il Prof. Sergio Perongini dell’Università di Salerno come componente della nuova Commissione giudicatrice della procedura selettiva bandita con D.R. n. 1464 del 4/09/2024, per la copertura di un posto di Professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, L. 240/2010 - GIUR-06/A – Diritto amministrativo e pubblico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA D'ON, di NE ON e dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
Vista la nota depositata il 23 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto depositato il 23 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dal momento che il Rettore, con decreto n. 1923/2025 prot. 0416106 del 25 novembre 2025, preso atto della disponibilità di tutti i soggetti interessati allo scambio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della Legge n. 240 del 2010, ha stato disposto di trasferire il ricorrente
dall’Università IUAV di Venezia all’Università di Bologna a partire dal 15 dicembre 2025. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto la compensazione delle spese del giudizio.
Prima di tale dichiarazione, la difesa dell’Università ha chiesto, per le stesse ragioni, la declaratoria di improcedibilità insistendo, però, per la refusione delle spese del giudizio.
Nessuna difesa è stata dispiegata dal concorrente ON, mentre il ricorrente incidentale PA d’ON, ha insistito, oltre che per la refusione delle spese, per l’accoglimento del ricorso incidentale con il quale ha chiesto l’annullamento del suo mancato inserimento nella rosa degli idonei.
Il Collegio, però, dato atto dell’improcedibilità del ricorso principale, ritiene che la stessa sorte debba toccare al ricorso incidentale, il quale è stato presentato come condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, il quale avrebbe comportato la caducazione degli atti con cui il Rettore non ha approvato le decisioni della commissione.
In punto spese, la complessità e particolarità della vicenda, induce a ritenere che quelle del presente giudizio possono trovare compensazione nei confronti di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sia il ricorso principale (e i relativi motivi aggiunti), che il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TI, Presidente
AR TA, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TA | OL TI |
IL SEGRETARIO