CASS
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 20228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20228 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO nel procedimento a carico di: AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto LE' stata impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, ex art. 608 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto del 15 gennaio 2025 che, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., formalmente contestata, ha assolto AN AN dall'imputazione di furto di energia elettrica in danno dell'ENEL per mancanza di querela. Secondo il primo giudice, l'azione illecita non sarebbe avvenuta su bene destinato a pubblica utilità, perché realizzata non Penale Sent. Sez. 5 Num. 20228 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA AN Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/05/2025 mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione esterna, ma con uno - pur fraudolento - stratagemma limitato al contatore dell'utenza privata, destinataria della fornitura. 2. E' stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della ridetta circostanza aggravante, in quanto l'oggetto della valutazione non può essere confinato alla singola modalità della condotta attuata dal soggetto attivo del reato, che ha illegalmente operato sul proprio misuratore dei consumi, ma deve essere rapportato alla natura del servizio e del bene sottratto, l'energia elettrica, destinata all'uso collettivo e di conseguenza inerente a servizio pubblico o di pubblica utilità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La condotta attribuita con l'editto accusatorio all'imputata consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di un rilevante quantitativo di energia elettrica in danno dell'ENEL - acronimo di Ente Nazionale per l'energia elettrica - "mediante allaccio diretto realizzato sulla presa del contatore, impedendo la regolare registrazione del consumo"; l'addebito menziona espressamente l'elemento aggravatore della commissione del fatto "su cose destinate a pubblica utilità". 1.1. L'Ente erogatore in discorso pacificamente presidia, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell'interesse della collettività dei cittadini;
la natura pubblicistica del servizio da esso reso promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l'art.l della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas;
le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese fornitrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico". 2 L'erogazione di energia elettrica assicurata da un Ente preposto al soddisfacimento di un bisogno della collettività si configura allora, ineluttabilmente, come un pubblico servizio (sez.5, n. 2505 del 29/11/2023, Russo, Rv. 285244 e in motivazione); ciò che rileva, per quanto di interesse per il procedimento, è che nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia, realizzato in pregiudizio del servizio elettrico nazionale, senza che possieda influenza <il fatto che l'allaccio abusivo insista su terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta> (in motivazione, sez.5, n. 37142 del 12/06/2024, Puglisi). 1.2. In altri termini, la "cosa" che adempie (ed è destinata) al "servizio pubblico" e all'utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell'alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell'ente di distribuzione dell'energia), sul quale sia stata effettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l'energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini. 1.3. Le destinazioni a "pubblico servizio" o a "pubblica utilità", nel caso di asportazione di bene mobile procurato dall'Ente esercente un servizio obbiettivamente destinato ad utilità generale e dunque a favore della collettività, come nel nostro caso, coincidono, perché non è il soggetto ente pubblico-autoritativo, quanto l'oggetto e la destinazione della fornitura a connotare ed integrare, coevemente, entrambi gli elementi normativi di fattispecie. 1.4.Non può essere condiviso, allora, quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, che pare fondare il discrimen di sussistenza, o meno, dell'aggravante in parola in base al "sito" nel quale l'asportazione dell'energia elettrica sia stata realizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico - prima esistente - ove "ormai" confluita, alla fine del flusso, nell'ambito "domestico" della proprietà privata. Il congegno misuratore è certamente funzionale alla regolare esecuzione del contratto di somministrazione tra l'Ente e il privato cittadino e la sua decettiva manipolazione, strumentale all'apparente decurtazione dei consumi, genera inadempimento e responsabilità contrattuale (es. Cass. civ. sez.3, 5219 del 27/02/2025, Rv. 674044), ma altro è la connotazione oggettiva del bene procurato ed oggetto di illecito impossessamento, che è quello inerente alla fornitura di un pubblico servizio e che consente di delineare la configurabilità dell'aggravante del furto. La collocazione del luogo e del momento di consumazione dell'asportazione può rilevare sotto il diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, nel senso che - in aggiunta all'elemento accidentale della consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità - può essere integrato anche l'altro, parimenti previsto dall'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (con l'effetto di un possibile concorso di aggravanti ex art. 66 cod. pen., sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570; v. anche sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Livera, Rv. 280744) ove la condotta consumativa del furto sia perpetrata nei luoghi di consueto affidamento nel rispetto da parte della massa dei consociati, come ad esempio la c.d. rete esterna, perché l'endemico 3 Il Presidente allentamento della custodia del bene, giustificato dal contesto, ne agevola il perfezionamento. Proprio in quest'ultima precisa direzione si è posta da tempo la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano Rv. 257773); mentre, nel caso di manomissione del circuito di misurazione dell'energia elettrica all'interno della proprietà privata o delle sue pertinenze, deve essere esclusa la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (sez.5, n. 32804 del 13/05/2022, Ucciero, Rv.283592). 2. La sentenza del primo giudice è dunque affetta da violazione di legge perché, sussistente la circostanza aggravante erroneamente elisa, il reato in scrutinio è perseguibile di ufficio. La sentenza, inappellabile a norma dell'art. 593 comma 2 cod. proc. pen., deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma, 06/05/2025 Il con pere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto LE' stata impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, ex art. 608 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto del 15 gennaio 2025 che, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., formalmente contestata, ha assolto AN AN dall'imputazione di furto di energia elettrica in danno dell'ENEL per mancanza di querela. Secondo il primo giudice, l'azione illecita non sarebbe avvenuta su bene destinato a pubblica utilità, perché realizzata non Penale Sent. Sez. 5 Num. 20228 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA AN Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/05/2025 mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione esterna, ma con uno - pur fraudolento - stratagemma limitato al contatore dell'utenza privata, destinataria della fornitura. 2. E' stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della ridetta circostanza aggravante, in quanto l'oggetto della valutazione non può essere confinato alla singola modalità della condotta attuata dal soggetto attivo del reato, che ha illegalmente operato sul proprio misuratore dei consumi, ma deve essere rapportato alla natura del servizio e del bene sottratto, l'energia elettrica, destinata all'uso collettivo e di conseguenza inerente a servizio pubblico o di pubblica utilità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La condotta attribuita con l'editto accusatorio all'imputata consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di un rilevante quantitativo di energia elettrica in danno dell'ENEL - acronimo di Ente Nazionale per l'energia elettrica - "mediante allaccio diretto realizzato sulla presa del contatore, impedendo la regolare registrazione del consumo"; l'addebito menziona espressamente l'elemento aggravatore della commissione del fatto "su cose destinate a pubblica utilità". 1.1. L'Ente erogatore in discorso pacificamente presidia, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell'interesse della collettività dei cittadini;
la natura pubblicistica del servizio da esso reso promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l'art.l della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas;
le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese fornitrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico". 2 L'erogazione di energia elettrica assicurata da un Ente preposto al soddisfacimento di un bisogno della collettività si configura allora, ineluttabilmente, come un pubblico servizio (sez.5, n. 2505 del 29/11/2023, Russo, Rv. 285244 e in motivazione); ciò che rileva, per quanto di interesse per il procedimento, è che nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia, realizzato in pregiudizio del servizio elettrico nazionale, senza che possieda influenza <il fatto che l'allaccio abusivo insista su terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta> (in motivazione, sez.5, n. 37142 del 12/06/2024, Puglisi). 1.2. In altri termini, la "cosa" che adempie (ed è destinata) al "servizio pubblico" e all'utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell'alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell'ente di distribuzione dell'energia), sul quale sia stata effettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l'energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini. 1.3. Le destinazioni a "pubblico servizio" o a "pubblica utilità", nel caso di asportazione di bene mobile procurato dall'Ente esercente un servizio obbiettivamente destinato ad utilità generale e dunque a favore della collettività, come nel nostro caso, coincidono, perché non è il soggetto ente pubblico-autoritativo, quanto l'oggetto e la destinazione della fornitura a connotare ed integrare, coevemente, entrambi gli elementi normativi di fattispecie. 1.4.Non può essere condiviso, allora, quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, che pare fondare il discrimen di sussistenza, o meno, dell'aggravante in parola in base al "sito" nel quale l'asportazione dell'energia elettrica sia stata realizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico - prima esistente - ove "ormai" confluita, alla fine del flusso, nell'ambito "domestico" della proprietà privata. Il congegno misuratore è certamente funzionale alla regolare esecuzione del contratto di somministrazione tra l'Ente e il privato cittadino e la sua decettiva manipolazione, strumentale all'apparente decurtazione dei consumi, genera inadempimento e responsabilità contrattuale (es. Cass. civ. sez.3, 5219 del 27/02/2025, Rv. 674044), ma altro è la connotazione oggettiva del bene procurato ed oggetto di illecito impossessamento, che è quello inerente alla fornitura di un pubblico servizio e che consente di delineare la configurabilità dell'aggravante del furto. La collocazione del luogo e del momento di consumazione dell'asportazione può rilevare sotto il diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, nel senso che - in aggiunta all'elemento accidentale della consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità - può essere integrato anche l'altro, parimenti previsto dall'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (con l'effetto di un possibile concorso di aggravanti ex art. 66 cod. pen., sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570; v. anche sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Livera, Rv. 280744) ove la condotta consumativa del furto sia perpetrata nei luoghi di consueto affidamento nel rispetto da parte della massa dei consociati, come ad esempio la c.d. rete esterna, perché l'endemico 3 Il Presidente allentamento della custodia del bene, giustificato dal contesto, ne agevola il perfezionamento. Proprio in quest'ultima precisa direzione si è posta da tempo la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (sez.5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano Rv. 257773); mentre, nel caso di manomissione del circuito di misurazione dell'energia elettrica all'interno della proprietà privata o delle sue pertinenze, deve essere esclusa la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (sez.5, n. 32804 del 13/05/2022, Ucciero, Rv.283592). 2. La sentenza del primo giudice è dunque affetta da violazione di legge perché, sussistente la circostanza aggravante erroneamente elisa, il reato in scrutinio è perseguibile di ufficio. La sentenza, inappellabile a norma dell'art. 593 comma 2 cod. proc. pen., deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma, 06/05/2025 Il con pere estensore