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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2909 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
E IN PROPRIO E Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in VIA Controparte_1
GIOVANNI BONANNO, N. 67 PALERMO, presso lo studio dell'avv. LEONE ISA
FRANCESCA, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA VIA SAVERIO Controparte_2
SCROFANI N 50 presso lo studio dell'avv. GENNARO PAOLO ROBERTO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
NATO AD ALTAVILLA MILICIA (PA) IL 26 AGOSTO 1943 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025, tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di genitori delle minori ed , Controparte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio la e , chiedendone Controparte_2 Controparte_3
la condanna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in
Pagina 1 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile conseguenza di un sinistro, quantificati complessivamente in euro 126.370,31, ovvero nella minore o maggiore somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A fondamento delle domande spiegate gli attori esponevano che in data 08.07.2017,
alle ore 16:45 circa, si trovava alla guida della propria autovettura Parte_1
Kia Sorento, targata CB490XH, assicurata presso , insieme alla Controparte_2
moglie, ,ed alle figlie minori, e , e percorreva Parte_2 Controparte_1 CP_1
la Via Case Nuove (SP 4), con direzione di marcia verso il centro abitato di Altavilla
Milicia, quando, dall'opposto senso di marcia, giungeva il veicolo Fiat Punto Van, targato
CT367DZ, condotto dal proprietario , assicurato presso la Controparte_3 [...]
che, improvvisamente, invadeva l'opposta corsia di percorrenza Controparte_4
causando la collisione con l'autovettura condotta dall'attore; in loco sopraggiungevano gli agenti della Stazione Carabinieri di Casteldaccia, redigendo apposito rapporto di incidente stradale (Doc. 01 all. all'atto di citazione).
Esponevano, altresì, che la Compagnia convenuta all'esito delle rituali attività
istruttorie:
-corrispondeva euro 2.400,00, a a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
materiali, riportati dal veicolo, cifra ritenuta congrua ed accettata sia da Parte_1
che da , comproprietari del veicolo Kia Sorento, targato
[...] Parte_3
CB490XB;
- espletata una prima visita medico legale, corrispondeva a , in attesa Controparte_1
della stabilizzazione delle lesioni, un acconto pari ad euro 5.000,00;
- nessuna forma di risarcimento riteneva dovuta a favore della minore CP_1
, perché i disturbi rilevati sulla minore medesima “non risultano risarcibili a
[...]
norma della legge n. 2012” (vd. doc 27/. 53 all. atto di citazione):
-in ultimo, liquidava a euro 5.007,00 ed a euro Parte_1 Parte_2
1.888,00, a totale ristoro di quanto da loro patito a causa delle lesioni personali riportate nell'occorso.
Pagina 2 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Gli attori aggiungevano che:
“A seguito del conferimento di un nuovo incarico ad un fiduciario della Compagnia
oggi convenuta, la giovane veniva sottoposta a nuovo riscontro medico legale, CP_1
nella qual sede era riconosciuta la sussistenza di postumi invalidanti nella misura dell'8%
di IP, con 17 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di
ITP al 25% (Doc.ti 58 – 59).-
A mezzo della medesima missiva, però, la faceva presente di Controparte_2
non voler corrispondere altri importi a favore della minore, ritenendo sussistere un concorso di colpa della medesima, a causa di un non corretto uso i mezzi di ritenzione
(Cfr. Doc. 59).-“ (cfr. pag. 7 atto di citazione).
Chiedevano, pertanto preliminarmente: i) ritenere valido per la forma l'atto di citazione;
ii) dichiarare la contumacia della convenuta;
iii) autorizzare la modifica e/o l'integrazione delle domande;
nel merito, iv) ritenere e dichiarare che il sinistro si era verificato per esclusivi fatto e colpa di;
v) dichiarare la responsabilità Controparte_3
civile di , unitamente alla vi) condannare la Controparte_3 Controparte_2
al risarcimento dei danni tutti, danno biologico, danno morale e Controparte_2
danno esistenziale patiti nell'occorso dal signor in proprio, oltre il Parte_1
rimborso delle spese mediche sostenute, quantificati in euro 16.211,86, o nelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e da quantificare a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
- vii) condannare la al Controparte_2
risarcimento dei danni tutti, danno biologico, danno morale e danno esistenziale patiti da in proprio, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute, quantificati Parte_2
in euro 3.812,45, ovvero in quelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e da quantificare a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
viii)
condannare la al risarcimento, a favore dei signori Controparte_2 Parte_1
Pagina 3 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile e , nella qualità di genitori della minore , dei Pt_1 Parte_2 Controparte_1
danni tutti, danno biologico, danno morale e danno esistenziale patiti nell'occorso dalla medesima minore, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute quantificati in via equitativa in euro 5.000,00, ovvero in quelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e da quantificare a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
viii) di condannare la al risarcimento, a favore di Controparte_2 Parte_1
e , nella qualità di genitori della minore , dei
[...] Parte_2 Controparte_1
danni tutti, danno biologico, danno morale, danno odontoiatrico e danno esistenziale da lei patiti nell'occorso, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute per le cure,
quantificati in € 101.346,00, ovvero in quelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e quantificate a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitasi la contestava integralmente le pretese attrici, in Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
contestava le richieste risarcitorie formulate da ex art. 149 Dlgs 209/05 quale conducente del veicolo ritenendo Parte_1
congrua la cifra lui già versata;
e per quanto concerne la domanda risarcitoria formulata ex art 141 Dlgs 209/05 dalle trasportate, asseriva l'inapplicabilità di quanto postulato stante l'assenza di una qualsivoglia responsabilità del conducente, e ciò nonostante le somme trasmesse alla minore ed alla madre tenuto conto della mera finalità CP_1 transattiva degli effettuati pagamenti. Chiedeva:“ • Relativamente alla domanda formulata d ex art. 149 D.lgs. 209/05: Parte_1
1) Dare atto della somma di € 5.007,00 già trasmessa da all'esito Controparte_5
della fase stragiudiziale, da ritenersi congrua ed integralmente satisfattiva di tutte le pretese attrici;
2) Rigettare le pretese attrici, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pagina 4 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 3) In subordine, contenere le pretese attrici nei limiti del giusto e del provato,
riducendone proporzionalmente l'ammontare in relazione alla quota di partecipazione causale nella produzione dell'evento dannoso allo stesso eventualmente attribuita all'esito del giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio
• Relativamente alle domande formulate ex art. 141 D.Lgs 209/05 da Parte_2
in proprio, da e nella qualità di genitori
[...] Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sulle figlie minor : Controparte_1 Controparte_1
5) Ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/05 promossa nei confronti della in assenza di responsabilità del vettore, rigettando le CP_6
relative domande formulate in suo danno;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
• In via subordinata, nell'ipotesi di eventuale costituzione in giudizio del convenuto responsabile, e di conseguente accertamento dell'eventuale Controparte_3
partecipazione colposa del vettore : Parte_1
7) Dare atto della somma di € 1.888,00 in favore d e della somma di Parte_2
€ 5.000,00 in favore della minore già trasmesse da Controparte_1 Controparte_5
all'esito della fase stragiudiziale, da ritenersi congrue ed integralmente satisfattive di tutte le relative pretese;
8) In subordine, contenere le pretese delle trasportate nei limiti del giusto e del provato, riducendone proporzionalmente l'ammontare in relazione alla quota di partecipazione causale nella produzione dell'evento dannoso alle stesse ascrivibile, ex art. 1227 c.c., per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
9) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi in modalità cartolare, l'allora giudice istruttore dott.ssa Marcatajo concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
Pagina 5 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.06.2021, tenutasi in modalità
cartolare, ritenuta la superfluità della prova per testi articolata dalla parte attrice vertendo la stessa su circostanze non contestate, la causa veniva rinviata per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e del tentativo di Controparte_3
conciliazione all'udienza, riservando all'esito la decisione sulla richiesta CTU.
All'udienza del 15.07.2022 mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente,
assegnatario del fascicolo dal 28.04.2022 si procedeva all'interrogatorio formale dell'attore , all'esito del quale veniva formulata una proposta Controparte_3
conciliativa giudiziale, che non trovava il conforto di tutte le parti (gli attori si dichiaravano disponibili ad accettare la proposta conciliativa solo parzialmente,
acconsentendo al ristoro come quantificato per i danni subiti da e la Parte_1
moglie nonché per la figlia , e non invece per la figlia né erano disponibili CP_1 CP_1
ad accettare che le spese di lite venissero compensate;
la si mostrava Controparte_5
disponibile ad accettare l'accordo).
Veniva, dunque, disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la conseguente inabilità temporanea e la durata della stessa;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
All'udienza del 11.04.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e di seguito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_3
evocato in giudizio e non costituito.
3. Merito della lite.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che nell'azione intentata nei confronti della
[...]
per le richieste risarcitorie promosse nell'interesse dei terzi Controparte_2
Pagina 6 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile trasportati, sia riconducibile al dettato dell' art. 141 cod. ass. private così come inquadrata dagli attori.
Sul punto va rammentato l'orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, secondo cui “ In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209
del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato,
essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141,
spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” (
cfr. cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021)
Nel caso di specie, può dirsi provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo, atteso che la dinamica narrata in citazione trova riscontro sia nella relazione dei Carabinieri
allegata all'atto introduttivo, sia nelle risultanze dell'interrogatorio formale di CP_3
tenutosi all'udienza del 15.07.2022.
[...]
Ed infatti, alle domande
“2.1 “Vero è che in data 08 luglio 2017, alle ore 16:45 circa, mi trovavo a percorrere la Via Case Nuove (SP 4) in località Casteldaccia, provenendo dal centro abitato di
Altavilla Milicia, a bordo del veicolo Punto Van, targato CT367DZ, di mia proprietà”;
Pagina 7 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2.2 “Vero è che invadevo l'opposta corsia di percorrenza ove si trovava a circolare l'autovettura Kia Sorento, targata CB490XH, condotta dal signo ”;” Parte_1
il ha così riferito: CP_3
“Sul cap. 2.1): “è vero”.
Sul cap. 2.2): “è vero, preciso di aver invaso la corsia ma di non aver visto l'autovettura
Kia Sorrento”.
Neppure la compagnia convenuta ha confutato in maniera specifica la ricostruzione fattuale in parola, concentrandosi piuttosto nella contestazione del quantum debeatur richiesto (rispetto a quanto già ricevuto) nonchè del diritto ad un risarcimento della minore . Controparte_1
Per quanto riguarda i danni risarcibili, vanno prese in considerazione le differenti lesioni riportate dai distinti soggetti in occasione del sinistro, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni ad alle quali questo giudice integralmente aderisce.
In proposito, mette conto osservare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,
dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civ. n. 1815/2015).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni risarcibili, il c.t.u. incaricato ha accertato che:
a) le lesioni riportate da , in conseguenza dell'incidente occorso il Controparte_1
08.07.2017, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 17
Pagina 8 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile giorni;
una inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni;
e una invalidità residua permanente pari al 8%, (otto per cento) (vds consulenza datata 20.07.
2024);
b) le lesioni riportate da , in conseguenza dell'incidente occorso il Parte_2
08.07.2017, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 0
giorni; una inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni;
assenza di una invalidità residua permanente (vds consulenza datata 20.07. 2024);
c) è possibile riconoscere ai danni della minore un periodo di danno Controparte_1
biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 30, in assenza di danno biologico permanente;
d) che le lesioni riportate da , in conseguenza dell'incidente Parte_1
occorsogli il 08.07.2017, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 2 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
una inabilità
temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 10
giorni; e una invalidità residua permanente pari al 4%, (quattro per cento); (vds consulenza datata 20.07. 2024).
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice
delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa
Pagina 9 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”,
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n.
7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-
relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di danno biologico Controparte_1
di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (7 anni ), utilizzando il “valore punto” di € 2.264,08 da moltiplicare per il grado di invalidità (8) e per il coefficiente (0,970) corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 17.569,26 in valuta attuale.
Pagina 10 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi –per un totale di €
3.450,00 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 21.019,26), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro, in difetto dell'allegazione e della dimostrazione, nella specie, di elementi che giustifichino un incremento del risarcimento, considerando che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento. Si consideri, al riguardo, che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (si veda Cass. civ. n. 28988/2019).
Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”, giacché come asserito dal consulente a pag. 14 della consulenza relativa ad : “Per contro, non Controparte_1
appare riconoscibile un valido nesso di causa secondo la comune criteriologia medico-
legale con la successiva (tardiva) diagnosi psicologica di “disturbo post-traumatico da stress”, effettuata da psicologa di fiducia dopo 2 anni dall'evento, e in assenza di qualsivoglia evidenza clinico-documentale di un iter clinico indicativo di sofferenza in tal
Pagina 11 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile senso;
si specifica, peraltro, che durante il ricovero subito dalla minore dal 08.07 al
25.07.2017 la stessa veniva sottoposta a valutazione neuropsichiatrica e consulenza psicologica, assolutamente negativa per problematiche acute (che invece venivano richieste per la madre, ndr).”
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito da , esso è Controparte_1
riconducibile alle spese mediche dallo stesso sostenute, quantificate in euro 2.250,00 e ritenute “necessarie e congrue” dal nominato consulente d'ufficio.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, Controparte_1
ammonta ad € 2250,00 per il danno patrimoniale ed a euro € 21.019,26 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione”
nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (08.07.2017), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza).
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate,
se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo,
Pagina 12 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che,
in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass., n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a indicata Controparte_1
in valori attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad € 26.401,73
(di cui interessi: € 2.677,96).
Occorre, però, attenzionare quanto asserito dal C.T.U.:
“Le lesioni evidenziate non possono dirsi compatibili con il corretto uso dei mezzi di protezione individuale obbligatori, nel caso in specie rappresentati dalla cintura di sicurezza;
in caso di mancato scoppio di airbag, come riferito, le lesioni non possono dirsi compatibili con il corretto utilizzo della cintura, a meno di un completo accartocciamento
Pagina 13 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile del mezzo a seguito dell'urto frontale, che tuttavia avrebbe dovuto causare ulteriori lesività (in primis agli arti e al torace), nel caso in specie non verificatisi.” (pag.
14consulenza del 20.07.2024)
Alla stregua di tali considerazioni dev'essere, pertanto, individuato un concorso di responsabilità di in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile Controparte_1
nella misura del 30%.
Difatti, come del resto già evidenziato, la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.), atteso che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. n. 15761/2016, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale,
atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la Compagnia convenuta e vanno condannati a risarcire Controparte_3
l'attrice dei danni sofferti in conseguenza dell'0ccorso, limitatamente alla misura dell'70%
della loro entità.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, avendo già ricevuto euro 5.000,00
sarà a lei ancora dovuto il danno differenziale calcolato in euro 13.481,211 (importo già
ridotto del 30% a titolo di concorso di colpa del danneggiato).
Pagina 14 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Per quanto concerne in assenza di invalidità assoluta permanente, Parte_2
con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU,
si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di € 2.012,50 in valuta attuale.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento. Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito dall'attrice, esso è riconducibile alle spese mediche dalla stessa sostenute, quantificate in euro 80,00 e ritenute “congrue” dal nominato consulente d'ufficio.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da
[...]
a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad Parte_2
euro 80,00 per il danno patrimoniale ed a euro € 2.012,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Procedendo alla stregua dei criteri sopra enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a indicata Parte_2
in valori attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad € 2.346,69 (di cui interessi: € 238,03).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, avendo già ricevuto euro 1.888,00
alla stessa sarà dovuto un danno differenziale pari ad € 458,69.
Pagina 15 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Per quanto concerne l'attore, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a Parte_1
titolo di danno biologico di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (35 anni ), utilizzando il “valore punto” di €
1.654,52 da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,830)
corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 5493,00 in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi –€ 4.025,00 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 9.518), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro, in difetto dell'allegazione e della dimostrazione, nella specie, di elementi che giustifichino un incremento del risarcimento, considerando che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento.
Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito dall'attore, esso è riconducibile alle spese mediche dallo stesso sostenute, quantificate in euro 140,00 e ritenute “ congrue”
dal nominato consulente d'ufficio.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, Parte_1
Pagina 16 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ammonta ad euro o euro 140,00 per il danno patrimoniale ed a euro 9.518 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Procedendo alla stregua dei criteri già enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Parte_1
indicata in valori attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad €
10.779,68 (di cui interessi: € 1.093,40).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, avendo già ricevuto euro € 5.007,00
sarà a lui ancora dovuto il danno differenziale calcolato in euro € 5.772,68.
Per quanto concerne in ultimo , che all'epoca dell'occorso aveva 3 Controparte_1
anni, il consulente ha riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo parziale al
25% di giorni 30, in assenza di danno biologico permanente, ed ha rilevato l'assenza di spese mediche;
quindi, in assenza di invalidità assoluta permanente, con riferimento, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di totale rivalutato di € 1.446,76 (di cui euro
€ 146,76 di interessi).
Quando alle ulteriori voci di danno richieste, va osservato come a pagina 9 della relazione su il consulente osserva: CP_1
“Nel caso in esame, mancano in atto nel caso in oggetto sia i sintomi intrusivi che quelli evasivi, motivo per cui ad oggi non è possibile fare diagnosi di disturbo
Pagina 17 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile posttraumatico da stress cronicizzato (stante, peraltro, la riferita assenza di controlli successivi alla CTP psicologica, di colloqui psicologici e terapie farmacologiche). E' al più
accettabile ritenere che a seguito dell'evento la minore, all'epoca di anni 3, abbia riportato un disturbo da stress acuto, andato incontro nel tempo a naturale evoluzione senza cronicizzazione né menomazione permanente, posto che gli attuali accertamenti medico-
legali hanno evidenziato, come sopra riportato nella sezione inerente l'esame obiettivo, la assenza di turbe psichiche”
Nulla va, dunque, liquidato a titolo di “danno morale”.
3.Spese di lite
Infine, per quanto concerne le spese di lite, mette conto evidenziare che il giudicante con ordinanza resa a verbale di udienza del 15.7.2022, aveva formulato alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: pagamento, entro 30 gg dalla conclusione dell'accordo, da parte di in solido con , tenuto Controparte_2 Controparte_3
conto delle somme già corrisposte, di:
- euro 25.000,00 in favore di;
Controparte_1
- euro 8.000,00 in favore di;
Parte_1
- euro 2.000,00 in favore di;
Parte_2
- euro 900,00 in favore , oltre spese mediche documentate. Controparte_1
-spese di lite compensate.
Alla successiva udienza parti gli attori si dichiaravano disponibili ad accettare la proposta conciliativa solo parzialmente, acconsentendo al ristoro come quantificato per i danni subiti da e la moglie nonché per la figlia , e non invece Parte_1 CP_1
per la figlia né erano disponibili ad accettare che le spese di lite venissero CP_1
compensate mentre la compagnia convenuta si mostrava disponibile ad accettare l'accordo, pertanto, il giudizio era proseguito.
Tenuto conto, dunque, dell'oggetto della causa, dell'esito del giudizio e della condotta processale delle parti attrici, le quali non hanno inteso aderire alla proposta conciliativa
Pagina 18 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile formulata dall'ufficio, si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la Suprema corte ha recentemente osservato che: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92,
comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cass. Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
In adesione a tale principio, va disposta la refusione delle spese sostenute per le consulenze di parte, quantificate in complessivi euro 1.000,00 come da documentazione in atti (cfr doc.14, doc 25 e doc 48 allegati all'atto di citazione).
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore, nella contumacia di CP_3
:
[...]
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare a
[...]
la somma di euro Parte_4
13.481,211 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido, a pagare ad IN la Parte_2 Pt_5
somma di € 458,69 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
Pagina 19 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a IN PROPRIO la Parte_1
somma di € 5.772,68 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a Parte_4
N.Q. DI GENITORI DI INCANDELA MELISSA la somma di € 1.446,76 oltre
[...]
gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rimborsare agli attori le spese sostenute per le consulenze di parte, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
-pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro. Così deciso in Termini Imerese il 26 /11/2025
Il Giudice
CE CA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 20 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2909 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
E IN PROPRIO E Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in VIA Controparte_1
GIOVANNI BONANNO, N. 67 PALERMO, presso lo studio dell'avv. LEONE ISA
FRANCESCA, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA VIA SAVERIO Controparte_2
SCROFANI N 50 presso lo studio dell'avv. GENNARO PAOLO ROBERTO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
NATO AD ALTAVILLA MILICIA (PA) IL 26 AGOSTO 1943 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025, tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di genitori delle minori ed , Controparte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio la e , chiedendone Controparte_2 Controparte_3
la condanna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in
Pagina 1 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile conseguenza di un sinistro, quantificati complessivamente in euro 126.370,31, ovvero nella minore o maggiore somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A fondamento delle domande spiegate gli attori esponevano che in data 08.07.2017,
alle ore 16:45 circa, si trovava alla guida della propria autovettura Parte_1
Kia Sorento, targata CB490XH, assicurata presso , insieme alla Controparte_2
moglie, ,ed alle figlie minori, e , e percorreva Parte_2 Controparte_1 CP_1
la Via Case Nuove (SP 4), con direzione di marcia verso il centro abitato di Altavilla
Milicia, quando, dall'opposto senso di marcia, giungeva il veicolo Fiat Punto Van, targato
CT367DZ, condotto dal proprietario , assicurato presso la Controparte_3 [...]
che, improvvisamente, invadeva l'opposta corsia di percorrenza Controparte_4
causando la collisione con l'autovettura condotta dall'attore; in loco sopraggiungevano gli agenti della Stazione Carabinieri di Casteldaccia, redigendo apposito rapporto di incidente stradale (Doc. 01 all. all'atto di citazione).
Esponevano, altresì, che la Compagnia convenuta all'esito delle rituali attività
istruttorie:
-corrispondeva euro 2.400,00, a a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
materiali, riportati dal veicolo, cifra ritenuta congrua ed accettata sia da Parte_1
che da , comproprietari del veicolo Kia Sorento, targato
[...] Parte_3
CB490XB;
- espletata una prima visita medico legale, corrispondeva a , in attesa Controparte_1
della stabilizzazione delle lesioni, un acconto pari ad euro 5.000,00;
- nessuna forma di risarcimento riteneva dovuta a favore della minore CP_1
, perché i disturbi rilevati sulla minore medesima “non risultano risarcibili a
[...]
norma della legge n. 2012” (vd. doc 27/. 53 all. atto di citazione):
-in ultimo, liquidava a euro 5.007,00 ed a euro Parte_1 Parte_2
1.888,00, a totale ristoro di quanto da loro patito a causa delle lesioni personali riportate nell'occorso.
Pagina 2 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Gli attori aggiungevano che:
“A seguito del conferimento di un nuovo incarico ad un fiduciario della Compagnia
oggi convenuta, la giovane veniva sottoposta a nuovo riscontro medico legale, CP_1
nella qual sede era riconosciuta la sussistenza di postumi invalidanti nella misura dell'8%
di IP, con 17 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di
ITP al 25% (Doc.ti 58 – 59).-
A mezzo della medesima missiva, però, la faceva presente di Controparte_2
non voler corrispondere altri importi a favore della minore, ritenendo sussistere un concorso di colpa della medesima, a causa di un non corretto uso i mezzi di ritenzione
(Cfr. Doc. 59).-“ (cfr. pag. 7 atto di citazione).
Chiedevano, pertanto preliminarmente: i) ritenere valido per la forma l'atto di citazione;
ii) dichiarare la contumacia della convenuta;
iii) autorizzare la modifica e/o l'integrazione delle domande;
nel merito, iv) ritenere e dichiarare che il sinistro si era verificato per esclusivi fatto e colpa di;
v) dichiarare la responsabilità Controparte_3
civile di , unitamente alla vi) condannare la Controparte_3 Controparte_2
al risarcimento dei danni tutti, danno biologico, danno morale e Controparte_2
danno esistenziale patiti nell'occorso dal signor in proprio, oltre il Parte_1
rimborso delle spese mediche sostenute, quantificati in euro 16.211,86, o nelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e da quantificare a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
- vii) condannare la al Controparte_2
risarcimento dei danni tutti, danno biologico, danno morale e danno esistenziale patiti da in proprio, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute, quantificati Parte_2
in euro 3.812,45, ovvero in quelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e da quantificare a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
viii)
condannare la al risarcimento, a favore dei signori Controparte_2 Parte_1
Pagina 3 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile e , nella qualità di genitori della minore , dei Pt_1 Parte_2 Controparte_1
danni tutti, danno biologico, danno morale e danno esistenziale patiti nell'occorso dalla medesima minore, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute quantificati in via equitativa in euro 5.000,00, ovvero in quelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e da quantificare a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
viii) di condannare la al risarcimento, a favore di Controparte_2 Parte_1
e , nella qualità di genitori della minore , dei
[...] Parte_2 Controparte_1
danni tutti, danno biologico, danno morale, danno odontoiatrico e danno esistenziale da lei patiti nell'occorso, oltre il rimborso delle spese mediche sostenute per le cure,
quantificati in € 101.346,00, ovvero in quelle maggiori o minori somme ritenute conformi a giustizia e quantificate a seguito di C.T.U., oltre il maggiore danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitasi la contestava integralmente le pretese attrici, in Controparte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
contestava le richieste risarcitorie formulate da ex art. 149 Dlgs 209/05 quale conducente del veicolo ritenendo Parte_1
congrua la cifra lui già versata;
e per quanto concerne la domanda risarcitoria formulata ex art 141 Dlgs 209/05 dalle trasportate, asseriva l'inapplicabilità di quanto postulato stante l'assenza di una qualsivoglia responsabilità del conducente, e ciò nonostante le somme trasmesse alla minore ed alla madre tenuto conto della mera finalità CP_1 transattiva degli effettuati pagamenti. Chiedeva:“ • Relativamente alla domanda formulata d ex art. 149 D.lgs. 209/05: Parte_1
1) Dare atto della somma di € 5.007,00 già trasmessa da all'esito Controparte_5
della fase stragiudiziale, da ritenersi congrua ed integralmente satisfattiva di tutte le pretese attrici;
2) Rigettare le pretese attrici, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pagina 4 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 3) In subordine, contenere le pretese attrici nei limiti del giusto e del provato,
riducendone proporzionalmente l'ammontare in relazione alla quota di partecipazione causale nella produzione dell'evento dannoso allo stesso eventualmente attribuita all'esito del giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio
• Relativamente alle domande formulate ex art. 141 D.Lgs 209/05 da Parte_2
in proprio, da e nella qualità di genitori
[...] Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sulle figlie minor : Controparte_1 Controparte_1
5) Ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/05 promossa nei confronti della in assenza di responsabilità del vettore, rigettando le CP_6
relative domande formulate in suo danno;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
• In via subordinata, nell'ipotesi di eventuale costituzione in giudizio del convenuto responsabile, e di conseguente accertamento dell'eventuale Controparte_3
partecipazione colposa del vettore : Parte_1
7) Dare atto della somma di € 1.888,00 in favore d e della somma di Parte_2
€ 5.000,00 in favore della minore già trasmesse da Controparte_1 Controparte_5
all'esito della fase stragiudiziale, da ritenersi congrue ed integralmente satisfattive di tutte le relative pretese;
8) In subordine, contenere le pretese delle trasportate nei limiti del giusto e del provato, riducendone proporzionalmente l'ammontare in relazione alla quota di partecipazione causale nella produzione dell'evento dannoso alle stesse ascrivibile, ex art. 1227 c.c., per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
9) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi in modalità cartolare, l'allora giudice istruttore dott.ssa Marcatajo concedeva i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c..
Pagina 5 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.06.2021, tenutasi in modalità
cartolare, ritenuta la superfluità della prova per testi articolata dalla parte attrice vertendo la stessa su circostanze non contestate, la causa veniva rinviata per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e del tentativo di Controparte_3
conciliazione all'udienza, riservando all'esito la decisione sulla richiesta CTU.
All'udienza del 15.07.2022 mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente,
assegnatario del fascicolo dal 28.04.2022 si procedeva all'interrogatorio formale dell'attore , all'esito del quale veniva formulata una proposta Controparte_3
conciliativa giudiziale, che non trovava il conforto di tutte le parti (gli attori si dichiaravano disponibili ad accettare la proposta conciliativa solo parzialmente,
acconsentendo al ristoro come quantificato per i danni subiti da e la Parte_1
moglie nonché per la figlia , e non invece per la figlia né erano disponibili CP_1 CP_1
ad accettare che le spese di lite venissero compensate;
la si mostrava Controparte_5
disponibile ad accettare l'accordo).
Veniva, dunque, disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la conseguente inabilità temporanea e la durata della stessa;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
All'udienza del 11.04.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e di seguito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_3
evocato in giudizio e non costituito.
3. Merito della lite.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che nell'azione intentata nei confronti della
[...]
per le richieste risarcitorie promosse nell'interesse dei terzi Controparte_2
Pagina 6 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile trasportati, sia riconducibile al dettato dell' art. 141 cod. ass. private così come inquadrata dagli attori.
Sul punto va rammentato l'orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, secondo cui “ In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209
del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato,
essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141,
spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” (
cfr. cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021)
Nel caso di specie, può dirsi provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo, atteso che la dinamica narrata in citazione trova riscontro sia nella relazione dei Carabinieri
allegata all'atto introduttivo, sia nelle risultanze dell'interrogatorio formale di CP_3
tenutosi all'udienza del 15.07.2022.
[...]
Ed infatti, alle domande
“2.1 “Vero è che in data 08 luglio 2017, alle ore 16:45 circa, mi trovavo a percorrere la Via Case Nuove (SP 4) in località Casteldaccia, provenendo dal centro abitato di
Altavilla Milicia, a bordo del veicolo Punto Van, targato CT367DZ, di mia proprietà”;
Pagina 7 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2.2 “Vero è che invadevo l'opposta corsia di percorrenza ove si trovava a circolare l'autovettura Kia Sorento, targata CB490XH, condotta dal signo ”;” Parte_1
il ha così riferito: CP_3
“Sul cap. 2.1): “è vero”.
Sul cap. 2.2): “è vero, preciso di aver invaso la corsia ma di non aver visto l'autovettura
Kia Sorrento”.
Neppure la compagnia convenuta ha confutato in maniera specifica la ricostruzione fattuale in parola, concentrandosi piuttosto nella contestazione del quantum debeatur richiesto (rispetto a quanto già ricevuto) nonchè del diritto ad un risarcimento della minore . Controparte_1
Per quanto riguarda i danni risarcibili, vanno prese in considerazione le differenti lesioni riportate dai distinti soggetti in occasione del sinistro, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni ad alle quali questo giudice integralmente aderisce.
In proposito, mette conto osservare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,
dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. civ. n. 1815/2015).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni risarcibili, il c.t.u. incaricato ha accertato che:
a) le lesioni riportate da , in conseguenza dell'incidente occorso il Controparte_1
08.07.2017, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 17
Pagina 8 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile giorni;
una inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni;
e una invalidità residua permanente pari al 8%, (otto per cento) (vds consulenza datata 20.07.
2024);
b) le lesioni riportate da , in conseguenza dell'incidente occorso il Parte_2
08.07.2017, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 0
giorni; una inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% di 10 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni;
assenza di una invalidità residua permanente (vds consulenza datata 20.07. 2024);
c) è possibile riconoscere ai danni della minore un periodo di danno Controparte_1
biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 30, in assenza di danno biologico permanente;
d) che le lesioni riportate da , in conseguenza dell'incidente Parte_1
occorsogli il 08.07.2017, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 2 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
una inabilità
temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 10
giorni; e una invalidità residua permanente pari al 4%, (quattro per cento); (vds consulenza datata 20.07. 2024).
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice
delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa
Pagina 9 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”,
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n.
7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-
relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di danno biologico Controparte_1
di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (7 anni ), utilizzando il “valore punto” di € 2.264,08 da moltiplicare per il grado di invalidità (8) e per il coefficiente (0,970) corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 17.569,26 in valuta attuale.
Pagina 10 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi –per un totale di €
3.450,00 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 21.019,26), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro, in difetto dell'allegazione e della dimostrazione, nella specie, di elementi che giustifichino un incremento del risarcimento, considerando che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento. Si consideri, al riguardo, che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (si veda Cass. civ. n. 28988/2019).
Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”, giacché come asserito dal consulente a pag. 14 della consulenza relativa ad : “Per contro, non Controparte_1
appare riconoscibile un valido nesso di causa secondo la comune criteriologia medico-
legale con la successiva (tardiva) diagnosi psicologica di “disturbo post-traumatico da stress”, effettuata da psicologa di fiducia dopo 2 anni dall'evento, e in assenza di qualsivoglia evidenza clinico-documentale di un iter clinico indicativo di sofferenza in tal
Pagina 11 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile senso;
si specifica, peraltro, che durante il ricovero subito dalla minore dal 08.07 al
25.07.2017 la stessa veniva sottoposta a valutazione neuropsichiatrica e consulenza psicologica, assolutamente negativa per problematiche acute (che invece venivano richieste per la madre, ndr).”
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito da , esso è Controparte_1
riconducibile alle spese mediche dallo stesso sostenute, quantificate in euro 2.250,00 e ritenute “necessarie e congrue” dal nominato consulente d'ufficio.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, Controparte_1
ammonta ad € 2250,00 per il danno patrimoniale ed a euro € 21.019,26 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione”
nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (08.07.2017), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza).
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate,
se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo,
Pagina 12 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che,
in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass., n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a indicata Controparte_1
in valori attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad € 26.401,73
(di cui interessi: € 2.677,96).
Occorre, però, attenzionare quanto asserito dal C.T.U.:
“Le lesioni evidenziate non possono dirsi compatibili con il corretto uso dei mezzi di protezione individuale obbligatori, nel caso in specie rappresentati dalla cintura di sicurezza;
in caso di mancato scoppio di airbag, come riferito, le lesioni non possono dirsi compatibili con il corretto utilizzo della cintura, a meno di un completo accartocciamento
Pagina 13 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile del mezzo a seguito dell'urto frontale, che tuttavia avrebbe dovuto causare ulteriori lesività (in primis agli arti e al torace), nel caso in specie non verificatisi.” (pag.
14consulenza del 20.07.2024)
Alla stregua di tali considerazioni dev'essere, pertanto, individuato un concorso di responsabilità di in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile Controparte_1
nella misura del 30%.
Difatti, come del resto già evidenziato, la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.), atteso che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. n. 15761/2016, nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale,
atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la Compagnia convenuta e vanno condannati a risarcire Controparte_3
l'attrice dei danni sofferti in conseguenza dell'0ccorso, limitatamente alla misura dell'70%
della loro entità.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, avendo già ricevuto euro 5.000,00
sarà a lei ancora dovuto il danno differenziale calcolato in euro 13.481,211 (importo già
ridotto del 30% a titolo di concorso di colpa del danneggiato).
Pagina 14 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Per quanto concerne in assenza di invalidità assoluta permanente, Parte_2
con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU,
si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di € 2.012,50 in valuta attuale.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento. Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito dall'attrice, esso è riconducibile alle spese mediche dalla stessa sostenute, quantificate in euro 80,00 e ritenute “congrue” dal nominato consulente d'ufficio.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da
[...]
a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad Parte_2
euro 80,00 per il danno patrimoniale ed a euro € 2.012,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Procedendo alla stregua dei criteri sopra enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a indicata Parte_2
in valori attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad € 2.346,69 (di cui interessi: € 238,03).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, avendo già ricevuto euro 1.888,00
alla stessa sarà dovuto un danno differenziale pari ad € 458,69.
Pagina 15 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Per quanto concerne l'attore, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a Parte_1
titolo di danno biologico di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (35 anni ), utilizzando il “valore punto” di €
1.654,52 da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,830)
corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 5493,00 in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi –€ 4.025,00 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 9.518), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro, in difetto dell'allegazione e della dimostrazione, nella specie, di elementi che giustifichino un incremento del risarcimento, considerando che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento.
Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”.
Per quanto concerne il danno patrimoniale subito dall'attore, esso è riconducibile alle spese mediche dallo stesso sostenute, quantificate in euro 140,00 e ritenute “ congrue”
dal nominato consulente d'ufficio.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, Parte_1
Pagina 16 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ammonta ad euro o euro 140,00 per il danno patrimoniale ed a euro 9.518 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Procedendo alla stregua dei criteri già enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Parte_1
indicata in valori attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad €
10.779,68 (di cui interessi: € 1.093,40).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, avendo già ricevuto euro € 5.007,00
sarà a lui ancora dovuto il danno differenziale calcolato in euro € 5.772,68.
Per quanto concerne in ultimo , che all'epoca dell'occorso aveva 3 Controparte_1
anni, il consulente ha riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo parziale al
25% di giorni 30, in assenza di danno biologico permanente, ed ha rilevato l'assenza di spese mediche;
quindi, in assenza di invalidità assoluta permanente, con riferimento, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di totale rivalutato di € 1.446,76 (di cui euro
€ 146,76 di interessi).
Quando alle ulteriori voci di danno richieste, va osservato come a pagina 9 della relazione su il consulente osserva: CP_1
“Nel caso in esame, mancano in atto nel caso in oggetto sia i sintomi intrusivi che quelli evasivi, motivo per cui ad oggi non è possibile fare diagnosi di disturbo
Pagina 17 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile posttraumatico da stress cronicizzato (stante, peraltro, la riferita assenza di controlli successivi alla CTP psicologica, di colloqui psicologici e terapie farmacologiche). E' al più
accettabile ritenere che a seguito dell'evento la minore, all'epoca di anni 3, abbia riportato un disturbo da stress acuto, andato incontro nel tempo a naturale evoluzione senza cronicizzazione né menomazione permanente, posto che gli attuali accertamenti medico-
legali hanno evidenziato, come sopra riportato nella sezione inerente l'esame obiettivo, la assenza di turbe psichiche”
Nulla va, dunque, liquidato a titolo di “danno morale”.
3.Spese di lite
Infine, per quanto concerne le spese di lite, mette conto evidenziare che il giudicante con ordinanza resa a verbale di udienza del 15.7.2022, aveva formulato alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: pagamento, entro 30 gg dalla conclusione dell'accordo, da parte di in solido con , tenuto Controparte_2 Controparte_3
conto delle somme già corrisposte, di:
- euro 25.000,00 in favore di;
Controparte_1
- euro 8.000,00 in favore di;
Parte_1
- euro 2.000,00 in favore di;
Parte_2
- euro 900,00 in favore , oltre spese mediche documentate. Controparte_1
-spese di lite compensate.
Alla successiva udienza parti gli attori si dichiaravano disponibili ad accettare la proposta conciliativa solo parzialmente, acconsentendo al ristoro come quantificato per i danni subiti da e la moglie nonché per la figlia , e non invece Parte_1 CP_1
per la figlia né erano disponibili ad accettare che le spese di lite venissero CP_1
compensate mentre la compagnia convenuta si mostrava disponibile ad accettare l'accordo, pertanto, il giudizio era proseguito.
Tenuto conto, dunque, dell'oggetto della causa, dell'esito del giudizio e della condotta processale delle parti attrici, le quali non hanno inteso aderire alla proposta conciliativa
Pagina 18 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile formulata dall'ufficio, si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la Suprema corte ha recentemente osservato che: “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92,
comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cass. Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
In adesione a tale principio, va disposta la refusione delle spese sostenute per le consulenze di parte, quantificate in complessivi euro 1.000,00 come da documentazione in atti (cfr doc.14, doc 25 e doc 48 allegati all'atto di citazione).
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore, nella contumacia di CP_3
:
[...]
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare a
[...]
la somma di euro Parte_4
13.481,211 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido, a pagare ad IN la Parte_2 Pt_5
somma di € 458,69 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
Pagina 19 di 20 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a IN PROPRIO la Parte_1
somma di € 5.772,68 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a Parte_4
N.Q. DI GENITORI DI INCANDELA MELISSA la somma di € 1.446,76 oltre
[...]
gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna e in persona del legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rimborsare agli attori le spese sostenute per le consulenze di parte, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
-pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro. Così deciso in Termini Imerese il 26 /11/2025
Il Giudice
CE CA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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