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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pistoia volontaria giurisdizione
N. R.G. 2170/2024
Il Giudice, Matteo Marini, ha emesso il seguente
DECRETO
sul reclamo avverso rifiuto del Conservatore promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Palazzi Giacomo;
- parte reclamante - contro
Controparte_1
nella persona del Conservatore;
[...]
- parte reclamata - premesso
che la parte reclamante ha dichiarato di avere promossso procedura esecutiva immobiliare nei confronti di e Parte_2 Parte_3 lamentando che:
a) il giudice dell'esecuzione, dopo aver rilevato “l'assenza di qualsivoglia accettazione delle eredità laddove nell'atto di pignoramento figura menzionata un'accettazione tacita di eredità di avvenuta con atto notarile Persona_1 pubblico del 18.6.2019”, aveva evidenziato che “l'omessa trascrizione in favore degli esecutati di un titolo di provenienza del compendio staggito comporta
l'improseguibilità della procedura”;
b) a tal fine, il giudice aveva disposto che “il creditore pignorante provveda a trascrivere l'atto pubblico di concessione della ipoteca sul compendio staggito del 6.10.2024 quale accettazione tacita della eredità
contro
Per_2 nato a [...] in data [...] C.F. e
[...] C.F._1 deceduto in data 24 settembre 1986 ed in favore di nato a [...]
Agliana (PT) in data 24 agosto 1959 C.F. , C.F._2 Persona_1 nata a [...] in data [...] C.F. C.F._3 Parte_3
nata a [...] in data [...] C.F. per i
[...] C.F._4 diritti pari a 1/3 della piena proprietà ciascuno, esonerando fin d'ora da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri immobiliari”; c) che tuttavia la trascrizione era stata rifiutata dal Conservarore perché
“il titolo presentato al Conservatore (atto di mutuo con concessione di ipoteca) non contiene alcun riferimento alla provenienza successoria” rilevando che “in mancanza nel titolo "veicolo" dell'accettazione tacita di un riferimento certo alla provenienza successoria” il Conservatore “non può infatti sostituirsi all'autorità giurisdizionale per l'accertamento di una situazione giuridica soggettiva attingendo ad elementi esterni al titolo, che si ribadisce deve contenere a norma dell'art. 2648 c.c. la dichiarazione da parte del chiamato della natura e provenienza ereditaria dei beni”;
che fronte di tutto ciò, la parte ha chiesto che “il Tribunale… ordini al
Conservatore dei RR.II. di la trascrizione dell'atto pubblico di mutuo con CP_1 concessione di ipoteca da parte dei Sigg. , e Parte_2 Persona_1 Parte_3
in favore di Unicredit Banca s.p.a. sui beni staggiti atto pubblico rogato
[...] notaio in Prato in data 06.10.2004 Rep. 143.923 – Racc. Persona_3
17.453 Registrato a Prato il 15.10.2004 al n. 7072 Mod.
1-T, ipoteca iscritta presso la Conservatoria di il 21.10.2004 al n. 2384 R.P.), quale CP_1 accettazione dell'eredità da parte ei medesimi nei confronti del de cuius Sig.
”; Persona_2
che il Conservatore, sentito in udienza, ha chiesto che il reclamo fosse rigettato;
ritenuto
che le osservazioni della parte reclamante colgono nel segno dal momento che il comma 3 dell'art. 2648 c.c.:
a) ammette la possibilità di procedere alla trascrizione per i casi di accettazione tacita di eredità: pretendere che in questo caso vi sia una dichiarazione di “provenienza successoria” - che presuppone la consapevolezza di disporre di beni di una eredità relitta - signfica sostanzialmente ammettere che l'accettazione possa essere solo espressa, portando ad una interpretatio abrogans della norma;
b) prevede che sia trascritto l'atto che con cui si è realizzata l'accettazione tacita: nel caso in esame il contratto di mutuo ipotecario 6 ottobre 2004 rog. Not. costituisce inequivocabilmente atto dispostivo Per_3 del bene e, essendo pervenuto ai debitori per successione ereditaria, esso
Pag. 2 di 3 rappresente atto che certifica l'avvenuta accettazione in quanto incompatibile con la volontà di rinunciare;
che, peraltro, risalendo l'iscrizione di ipoteca a quasi 20 anni prima del pignoramento del 20 gennaio 2024 e non essendo mai state proposte domande di rivendica, si può affermare, con un certo margine di sicurezza, che l'immonile, anche ammesso che non fosse di proprietà dei debitori all'epoca dell'ipoteca volontaria, lo è diventato nel proseguo per usucapione;
che, quindi, il reclamo deve essere accolto;
P . Q . M.
il Tribunale di Pistoia, così dispone:
ordina al Conservatore dei RR.II. di la trascrizione dell'atto CP_1 pubblico rog. Not. in Prato in data 6 ottobre 2004 rep. Persona_3
143.923 – racc. 17.453 reg. a Prato il 15 ottobre 2004 al n. 7072 e ipoteca iscritta presso la Conservatoria di il 21 ottobre 2004 al n. 2384 R.P. CP_1 con cui Unicredit Banca d'Impresa spa a concesso mutuo ipotecario a favore di
, e sui beni staggiti oggetto della Parte_2 Persona_1 Parte_3 procedura esecutiva a valere, ai sensi dell'art. 2468 c. 3 c.c., quale accettazione dell'eredità da parte ei medesimi nei confronti del de cuius Sig.
. Persona_2
Si comunichi.
Pistoia, 28/03/2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marini
Pag. 3 di 3
N. R.G. 2170/2024
Il Giudice, Matteo Marini, ha emesso il seguente
DECRETO
sul reclamo avverso rifiuto del Conservatore promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Palazzi Giacomo;
- parte reclamante - contro
Controparte_1
nella persona del Conservatore;
[...]
- parte reclamata - premesso
che la parte reclamante ha dichiarato di avere promossso procedura esecutiva immobiliare nei confronti di e Parte_2 Parte_3 lamentando che:
a) il giudice dell'esecuzione, dopo aver rilevato “l'assenza di qualsivoglia accettazione delle eredità laddove nell'atto di pignoramento figura menzionata un'accettazione tacita di eredità di avvenuta con atto notarile Persona_1 pubblico del 18.6.2019”, aveva evidenziato che “l'omessa trascrizione in favore degli esecutati di un titolo di provenienza del compendio staggito comporta
l'improseguibilità della procedura”;
b) a tal fine, il giudice aveva disposto che “il creditore pignorante provveda a trascrivere l'atto pubblico di concessione della ipoteca sul compendio staggito del 6.10.2024 quale accettazione tacita della eredità
contro
Per_2 nato a [...] in data [...] C.F. e
[...] C.F._1 deceduto in data 24 settembre 1986 ed in favore di nato a [...]
Agliana (PT) in data 24 agosto 1959 C.F. , C.F._2 Persona_1 nata a [...] in data [...] C.F. C.F._3 Parte_3
nata a [...] in data [...] C.F. per i
[...] C.F._4 diritti pari a 1/3 della piena proprietà ciascuno, esonerando fin d'ora da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri immobiliari”; c) che tuttavia la trascrizione era stata rifiutata dal Conservarore perché
“il titolo presentato al Conservatore (atto di mutuo con concessione di ipoteca) non contiene alcun riferimento alla provenienza successoria” rilevando che “in mancanza nel titolo "veicolo" dell'accettazione tacita di un riferimento certo alla provenienza successoria” il Conservatore “non può infatti sostituirsi all'autorità giurisdizionale per l'accertamento di una situazione giuridica soggettiva attingendo ad elementi esterni al titolo, che si ribadisce deve contenere a norma dell'art. 2648 c.c. la dichiarazione da parte del chiamato della natura e provenienza ereditaria dei beni”;
che fronte di tutto ciò, la parte ha chiesto che “il Tribunale… ordini al
Conservatore dei RR.II. di la trascrizione dell'atto pubblico di mutuo con CP_1 concessione di ipoteca da parte dei Sigg. , e Parte_2 Persona_1 Parte_3
in favore di Unicredit Banca s.p.a. sui beni staggiti atto pubblico rogato
[...] notaio in Prato in data 06.10.2004 Rep. 143.923 – Racc. Persona_3
17.453 Registrato a Prato il 15.10.2004 al n. 7072 Mod.
1-T, ipoteca iscritta presso la Conservatoria di il 21.10.2004 al n. 2384 R.P.), quale CP_1 accettazione dell'eredità da parte ei medesimi nei confronti del de cuius Sig.
”; Persona_2
che il Conservatore, sentito in udienza, ha chiesto che il reclamo fosse rigettato;
ritenuto
che le osservazioni della parte reclamante colgono nel segno dal momento che il comma 3 dell'art. 2648 c.c.:
a) ammette la possibilità di procedere alla trascrizione per i casi di accettazione tacita di eredità: pretendere che in questo caso vi sia una dichiarazione di “provenienza successoria” - che presuppone la consapevolezza di disporre di beni di una eredità relitta - signfica sostanzialmente ammettere che l'accettazione possa essere solo espressa, portando ad una interpretatio abrogans della norma;
b) prevede che sia trascritto l'atto che con cui si è realizzata l'accettazione tacita: nel caso in esame il contratto di mutuo ipotecario 6 ottobre 2004 rog. Not. costituisce inequivocabilmente atto dispostivo Per_3 del bene e, essendo pervenuto ai debitori per successione ereditaria, esso
Pag. 2 di 3 rappresente atto che certifica l'avvenuta accettazione in quanto incompatibile con la volontà di rinunciare;
che, peraltro, risalendo l'iscrizione di ipoteca a quasi 20 anni prima del pignoramento del 20 gennaio 2024 e non essendo mai state proposte domande di rivendica, si può affermare, con un certo margine di sicurezza, che l'immonile, anche ammesso che non fosse di proprietà dei debitori all'epoca dell'ipoteca volontaria, lo è diventato nel proseguo per usucapione;
che, quindi, il reclamo deve essere accolto;
P . Q . M.
il Tribunale di Pistoia, così dispone:
ordina al Conservatore dei RR.II. di la trascrizione dell'atto CP_1 pubblico rog. Not. in Prato in data 6 ottobre 2004 rep. Persona_3
143.923 – racc. 17.453 reg. a Prato il 15 ottobre 2004 al n. 7072 e ipoteca iscritta presso la Conservatoria di il 21 ottobre 2004 al n. 2384 R.P. CP_1 con cui Unicredit Banca d'Impresa spa a concesso mutuo ipotecario a favore di
, e sui beni staggiti oggetto della Parte_2 Persona_1 Parte_3 procedura esecutiva a valere, ai sensi dell'art. 2468 c. 3 c.c., quale accettazione dell'eredità da parte ei medesimi nei confronti del de cuius Sig.
. Persona_2
Si comunichi.
Pistoia, 28/03/2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marini
Pag. 3 di 3