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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6310/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11592/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Roberto Capasso e Maria Passariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco
Falso, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida nella sola misura del 75%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava la ricorrente invalida Persona_1
nella misura dell'80%, conseguentemente escludendo la sussistenza dei requisiti per la prestazione indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 16.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 15.04.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11592/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Occorre, altresì, ribadire che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso -
2 non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI,
n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Ebbene, i motivi di opposizione non rendevano necessario l'espletamento di nuova c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, risultando sufficiente, alla luce delle contestazioni poste in essere dall'opponente, chiedere al c.t.u. già nominato, dott.
, di fornire chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte nel ricorso Persona_1 in opposizione, con specifico riguardo alla mancata valutazione dell'incontinenza fecale e di tutte le patologie a carico dell'apparato osteoarticolare.
Sennonché il c.t.u., con relazione integrativa depositata in data 26.02.2025, ha precisato quanto segue con riguardo alla valutazione dell'apparato osteoarticolare: “L'artrosi polidistrettuale, in soggetto normopeso e in assenza di rilevanti limitazioni funzionali,
è valutabile al 20% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n.
7105 “obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche 31-40%”. Trattasi di soggetto non obeso e in cui alla visita medica non si sono evidenziati particolari limitazioni funzionali alle grandi e piccole articolazioni.
Non è possibile attribuire percentuali invalidanti maggiori ma occorre inquadrare i danni più lievi. In merito alla spalla si precisa inoltre che l'anchilosi è la rigidità, intesa come perdita di mobilità, di un'articolazione. Tale descrizione è una condizione ben più grave rispetto a quella patita dalla ricorrente. Inoltre, l'intervento di reinserzione del tendine in seguito alla lesione della cuffia dei rotatori è effettuato al fine di garantire un miglioramento del quadro clinico. Difatti, la limitazione descritta non è stata osservata nel corso delle operazioni né è presente alcun certificato specialistico a riguardo. Per quanto sopraesposto il quadro clinico osteoarticolare della ricorrente è valutabile al 20% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 7105 “obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e
40) con complicanze artrosiche 31-40%”.
Circa, viceversa, l'omessa valutazione dell'incontinenza fecale, il c.t.u. si è espresso nel seguente modo: “Si accoglie parzialmente l'osservazione in merito all'incontinenza fecale insorta in seguito ad un remoto intervento di emorroidectomia.
Tale condizione però non è assolutamente valutabile col riferimento tabellare n. 7337
3 richiesto (paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica), che rappresenta una condizione patologica molto più grave, ma è in quadrabile al 25% con criterio analogico-proporzionale al riferimento tabellare n. 6101 “emorroidi 10%”. Pertanto, si rielabora la diagnosi. La sig.ra
è affetta da: vasculopatia cerebrale cronica, diabete mellito tipo 2, Parte_1
sindrome ansiosodepressiva, artrosi polidistrettuale, esiti di isterectomia, OSAS, incontinenza fecale. Si rielabora la valutazione: il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 85%, quindi la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione della pensione d'inabilità.”.
Il c.t.u., quindi, pur rielaborando la percentuale di invalidità complessiva in considerazione della stima, in precedenza omessa, dell'incontinenza fecale, ha in ogni caso ritenuto di confermare la valutazione già espressa in sede di a.t.p., escludendo la sussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità civile.
Per quanto riguarda, inoltre, i disturbi dell'apparato osteoarticolare, nella relazione integrativa il consulente ha ulteriormente esplicitato la propria valutazione e convincentemente chiarito di non aver valorizzato le ulteriori affezioni indicate dall'opponente (anchilosi della spalla destra da lesione del tendine e della cuffia dei rotatori, spondilodiscoartrosi, cervicobrachialgia, coxartrosi, lombosciatalgia cronica, riduzione della lordosi cervicale, scoliosi ad ampio raggio) non avendo rilevato limitazioni funzionali alle grandi e piccole articolazioni nel corso delle operazioni o certificati specialistici al riguardo.
Circa gli ulteriori motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, quindi, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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