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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6990 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7467/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7467/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Michele Carofalo Parte_1 C.F._1
( ) e Silvio Tirelli ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2 C.F._3
Napoli, via Crispi n. 27, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mastrantuono
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Percuoco ( ), presso lo studio del CodiceFiscale_4 quale, in Napoli, viale Raffaello n. 34, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
La parte opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. titolare di omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1043/2021 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a
[...] la somma di euro 173.585,83 oltre interessi e spese del procedimento monitorio Controparte_1 sulla base di contratto di finanziamento concluso il 26.1.2016 e revocato in conseguenza del pagina 1 di 4 mancato rispetto dell'art. 15 dell'avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Rotativo per lo Sviluppo delle PMI Campane – Misura Start up. L'opponente, dato atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e delle difficoltà economiche incontrate nell'intraprendere la propria attività (difficoltà acuite dalla pandemia da Covid-19) ha dedotto: 1) che l'iniziativa giudiziale della controparte integra violazione del fondamentale principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. (in base al quale l'odierna opposta non avrebbe dovuto ulteriormente aggravare la propria, già complessa, situazione economica); 2) che, ai sensi dell'art. 91, d. l. n. 18/2020 “il rispetto delle misure governative dettate per contenere l'epidemia è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” (p. 3 dell'atto di citazione in opposizione). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che l'inadempimento della Parte_2 controparte si è registrato sin dalla prima rata del finanziamento, che la revoca dello stesso risale al
20.12.2018 (e, pertanto, in data anteriore alla pandemia) e che inconferente risulta il richiamo alla disciplina emergenziale non avendo peraltro la provveduto neppure a richiedere una Pt_1
“moratoria o sospensione dei pagamenti” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (in data 24.2.2022 la parte opposta ha depositato verbale negativo di mediazione), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 29.4.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'opposta ha documentato sia l'erogazione del finanziamento (doc. 1 del fascicolo monitorio), sia la revoca del medesimo finanziamento (doc. 3 del fascicolo monitorio) ed ha allegato l'inadempimento della Tali circostanze (peraltro non contestate) consentono di ritenere integralmente assolti Pt_1 gli oneri gravanti sulla creditrice, mentre l'opponente non ha provato il fatto (almeno parzialmente) estintivo del credito. Ne discende, alla luce di consolidata giurisprudenza (tra le tantissime, Cass., S.
U., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'infondatezza dell'opposizione non potendo essere condivise le ragioni prospettate dalla debitrice. A tale ultimo riguardo è appena il caso di osservare che: i) il finanziamento oggetto di causa non è stato concesso a fondo perduto (sì che le difficoltà economiche allegate -ed in alcuna misura documentate- dalla non possono comunque paralizzare -in Pt_1 omaggio ad un preteso principio solidaristico -in concreto non operante- la pretesa creditoria); ii) la revoca del finanziamento (con conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme mutuate) è pagina 2 di 4 stata disposta nel mese di dicembre 2018 (ben prima, quindi, della diffusione del Covid-19), sì che il riferimento alla disciplina emergenziale rasenta la temerarietà e risulta inconferente anche perché
(nonostante la difesa a riguardo svolta dall'opposta) la debitrice non ha documentato (nè, in verità, prima ancora, allegato) di avere presentato un'istanza di sospensione dei pagamenti.
Da ultimo, deve precisarsi che (a dispetto di quanto richiesto dall'opponente negli scritti conclusionali) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della conseguita rateizzazione del debito. In proposito è infatti appena il caso di osservare che: i) per un verso, pur risalendo l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione al 3.6.2024 (si veda il documento
“piano di ammortamento” depositato in allegato alla comparsa conclusionale), l'opponente ha depositato la relativa documentazione solo il 28.5.2025 (in allegato alla comparsa conclusionale) senza avervi fatto precedentemente riferimento (quanto meno in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni -alla quale la parte non è comparsa), sì che la stessa documentazione deve essere ritenuta tardiva;
ii) per altro verso (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), la neppure ha compiutamente documentato i pagamenti. Nonostante la specifica Pt_1 contestazione dell'opposta, la parte si è, infatti, limitata a produrre -addirittura in allegato alla memoria di replica- un documento asseritamente attestante un unico pagamento (neppure è dato sapere con certezza da quale conto -e verso quale conto corrente- il pagamento sia stato eseguito) in data 11.6.2024 (ancora una volta, tale documento la parte avrebbe dovuto produrre ben prima del deposito della memoria di replica); pagamento verosimilmente corrispondente alla prima rata degli importi complessivamente dovuti. La non ha tuttavia tenuto conto che, secondo quanto Pt_1 risulta dallo stesso documento indicato come “piano di ammortamento” (se ne veda, in particolare, la pagina 2), “in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione”. In definitiva, non provato il regolare pagamento delle rate (almeno di quelle maturate sino alla data odierna), non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere (impregiudicata ogni questione relativa alla rilevanza della rateizzazione con riferimento alla sola procedura di riscossione ovvero, pure, al presente giudizio) e l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00 ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta e la semplicità delle questioni oggetto di lite) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.216,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7467/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Michele Carofalo Parte_1 C.F._1
( ) e Silvio Tirelli ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2 C.F._3
Napoli, via Crispi n. 27, presso lo studio dell'avv. Raffaele Mastrantuono
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Percuoco ( ), presso lo studio del CodiceFiscale_4 quale, in Napoli, viale Raffaello n. 34, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
La parte opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. titolare di omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1043/2021 mediante il quale questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a
[...] la somma di euro 173.585,83 oltre interessi e spese del procedimento monitorio Controparte_1 sulla base di contratto di finanziamento concluso il 26.1.2016 e revocato in conseguenza del pagina 1 di 4 mancato rispetto dell'art. 15 dell'avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Rotativo per lo Sviluppo delle PMI Campane – Misura Start up. L'opponente, dato atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e delle difficoltà economiche incontrate nell'intraprendere la propria attività (difficoltà acuite dalla pandemia da Covid-19) ha dedotto: 1) che l'iniziativa giudiziale della controparte integra violazione del fondamentale principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. (in base al quale l'odierna opposta non avrebbe dovuto ulteriormente aggravare la propria, già complessa, situazione economica); 2) che, ai sensi dell'art. 91, d. l. n. 18/2020 “il rispetto delle misure governative dettate per contenere l'epidemia è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” (p. 3 dell'atto di citazione in opposizione). ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo che l'inadempimento della Parte_2 controparte si è registrato sin dalla prima rata del finanziamento, che la revoca dello stesso risale al
20.12.2018 (e, pertanto, in data anteriore alla pandemia) e che inconferente risulta il richiamo alla disciplina emergenziale non avendo peraltro la provveduto neppure a richiedere una Pt_1
“moratoria o sospensione dei pagamenti” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (in data 24.2.2022 la parte opposta ha depositato verbale negativo di mediazione), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 29.4.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'opposta ha documentato sia l'erogazione del finanziamento (doc. 1 del fascicolo monitorio), sia la revoca del medesimo finanziamento (doc. 3 del fascicolo monitorio) ed ha allegato l'inadempimento della Tali circostanze (peraltro non contestate) consentono di ritenere integralmente assolti Pt_1 gli oneri gravanti sulla creditrice, mentre l'opponente non ha provato il fatto (almeno parzialmente) estintivo del credito. Ne discende, alla luce di consolidata giurisprudenza (tra le tantissime, Cass., S.
U., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'infondatezza dell'opposizione non potendo essere condivise le ragioni prospettate dalla debitrice. A tale ultimo riguardo è appena il caso di osservare che: i) il finanziamento oggetto di causa non è stato concesso a fondo perduto (sì che le difficoltà economiche allegate -ed in alcuna misura documentate- dalla non possono comunque paralizzare -in Pt_1 omaggio ad un preteso principio solidaristico -in concreto non operante- la pretesa creditoria); ii) la revoca del finanziamento (con conseguente obbligo di restituzione integrale delle somme mutuate) è pagina 2 di 4 stata disposta nel mese di dicembre 2018 (ben prima, quindi, della diffusione del Covid-19), sì che il riferimento alla disciplina emergenziale rasenta la temerarietà e risulta inconferente anche perché
(nonostante la difesa a riguardo svolta dall'opposta) la debitrice non ha documentato (nè, in verità, prima ancora, allegato) di avere presentato un'istanza di sospensione dei pagamenti.
Da ultimo, deve precisarsi che (a dispetto di quanto richiesto dall'opponente negli scritti conclusionali) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della conseguita rateizzazione del debito. In proposito è infatti appena il caso di osservare che: i) per un verso, pur risalendo l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione al 3.6.2024 (si veda il documento
“piano di ammortamento” depositato in allegato alla comparsa conclusionale), l'opponente ha depositato la relativa documentazione solo il 28.5.2025 (in allegato alla comparsa conclusionale) senza avervi fatto precedentemente riferimento (quanto meno in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni -alla quale la parte non è comparsa), sì che la stessa documentazione deve essere ritenuta tardiva;
ii) per altro verso (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), la neppure ha compiutamente documentato i pagamenti. Nonostante la specifica Pt_1 contestazione dell'opposta, la parte si è, infatti, limitata a produrre -addirittura in allegato alla memoria di replica- un documento asseritamente attestante un unico pagamento (neppure è dato sapere con certezza da quale conto -e verso quale conto corrente- il pagamento sia stato eseguito) in data 11.6.2024 (ancora una volta, tale documento la parte avrebbe dovuto produrre ben prima del deposito della memoria di replica); pagamento verosimilmente corrispondente alla prima rata degli importi complessivamente dovuti. La non ha tuttavia tenuto conto che, secondo quanto Pt_1 risulta dallo stesso documento indicato come “piano di ammortamento” (se ne veda, in particolare, la pagina 2), “in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione”. In definitiva, non provato il regolare pagamento delle rate (almeno di quelle maturate sino alla data odierna), non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere (impregiudicata ogni questione relativa alla rilevanza della rateizzazione con riferimento alla sola procedura di riscossione ovvero, pure, al presente giudizio) e l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i procedimenti ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00 ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta e la semplicità delle questioni oggetto di lite) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.216,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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