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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3851/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promossi da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Antonio Campilongo
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Roberto Annovazzi t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 5.11.2019, , in qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta individuale di “Rivendita di tabacchi”, ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2019001871 del 5.3.2019 con cui l' -previo disconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro subordinato instaurato tra la ditta e (figlia della ricorrente)- Parte_1 Parte_2 ha provveduto ad iscrivere la predetta lavoratrice alla gestione Commercianti, quale collaboratore familiare della titolare, per il periodo dal 21.10.2014 all'11.10.2018. Ha dedotto l'illegittimità delle conclusioni raggiunte dagli ispettori verbalizzanti e chiesto, dunque, di accertare non dovuta la pretesa contributiva dell' , con conseguente annullamento dell'atto CP_1 impugnato.
Si è costituito in giudizio confermando la correttezza degli esiti del procedimento ispettivo, CP_1 avendo accertato, anche sulla base di quanto dichiarato in sede di verbale ispettivo dalla titolare stessa, che ella fosse convivente con la figlia ed evidenziando il divieto normativo di assumere alle proprie dipendenze parenti, dovendosi ritenere detti rapporti o a titolo gratuito o come collaboratori familiari.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto, nel merito, infondato.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che <La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione)>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
9706 del 10/04/2024).
Pertanto, in base ai condivisibili principi appena richiamati, anche in caso di accertamento negativo,
l'onere probatorio circa la sussistenza del credito contributivo grava sull'ente previdenziale che si assume creditore;
nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, dato il carattere non univoco degli elementi raccolti in sede ispettiva.
Infatti, l'accertamento degli Ispettori risulta essere il frutto di un ragionamento deduttivo e presuntivo operato valutando unicamente il rapporto familiare tra le parti, non procedendo ad approfondire eventuali ulteriori aspetti di segno contrario.
L'unico elemento che potrebbe deporre nel senso dell'assenza della subordinazione è la convivenza tra le due.
Senonché, il solo dato della convivenza è invero insufficiente a fare ritenere il carattere simulato del tipo contrattuale (contratto di lavoro subordinato) scelto dalle parti, asserzione su cui si basa la pretesa dell' . CP_1 Dal canto suo, parte ricorrente ha dato prova dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, svolto da figlia dell'odierna ricorrente, sia attraverso l'istruttoria espletata dalla quale Parte_2
è emerso l'espletamento del lavoro secondo un orario distribuito su cinque giorni settimanali e le mansioni svolte, sia per mezzo della documentazione fornita laddove è stato dimostrato che la stessa
è stata regolarmente retribuita (v. buste baga con relativi bonifici bancari).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e deve quindi essere dichiarata l'inefficacia del verbale di accertamento ispettivo n. 2019001871 del 5.3.2019 con cui è stata disposta l'iscrizione della signora alla gestione commercianti;
inoltre, stante l'accertata sussistenza di un rapporto di Parte_2 lavoro subordinato tra la ditta di EL NO e la signora nel periodo compreso Parte_2 tra il 21.10.2014 all'11.10.2018., l' è tenuto al ripristino della relativa posizione assicurativa e CP_1 contributiva in favore della predetta lavoratrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN ES, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione proposto avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001871 del 5.3.2019;
- dichiara l'inefficacia dello stesso e di tutti gli atti e richieste conseguenziali con riconoscimento dell'intero rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso tra la dipendente e la Parte_2 ditta di EL NO per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 vengono liquidate in complessivi € 2.697,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 al procuratore antistatario.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promossi da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Antonio Campilongo
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Roberto Annovazzi t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 5.11.2019, , in qualità di titolare della omonima Parte_1 ditta individuale di “Rivendita di tabacchi”, ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2019001871 del 5.3.2019 con cui l' -previo disconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro subordinato instaurato tra la ditta e (figlia della ricorrente)- Parte_1 Parte_2 ha provveduto ad iscrivere la predetta lavoratrice alla gestione Commercianti, quale collaboratore familiare della titolare, per il periodo dal 21.10.2014 all'11.10.2018. Ha dedotto l'illegittimità delle conclusioni raggiunte dagli ispettori verbalizzanti e chiesto, dunque, di accertare non dovuta la pretesa contributiva dell' , con conseguente annullamento dell'atto CP_1 impugnato.
Si è costituito in giudizio confermando la correttezza degli esiti del procedimento ispettivo, CP_1 avendo accertato, anche sulla base di quanto dichiarato in sede di verbale ispettivo dalla titolare stessa, che ella fosse convivente con la figlia ed evidenziando il divieto normativo di assumere alle proprie dipendenze parenti, dovendosi ritenere detti rapporti o a titolo gratuito o come collaboratori familiari.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto, nel merito, infondato.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che <La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.
2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione)>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
9706 del 10/04/2024).
Pertanto, in base ai condivisibili principi appena richiamati, anche in caso di accertamento negativo,
l'onere probatorio circa la sussistenza del credito contributivo grava sull'ente previdenziale che si assume creditore;
nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, dato il carattere non univoco degli elementi raccolti in sede ispettiva.
Infatti, l'accertamento degli Ispettori risulta essere il frutto di un ragionamento deduttivo e presuntivo operato valutando unicamente il rapporto familiare tra le parti, non procedendo ad approfondire eventuali ulteriori aspetti di segno contrario.
L'unico elemento che potrebbe deporre nel senso dell'assenza della subordinazione è la convivenza tra le due.
Senonché, il solo dato della convivenza è invero insufficiente a fare ritenere il carattere simulato del tipo contrattuale (contratto di lavoro subordinato) scelto dalle parti, asserzione su cui si basa la pretesa dell' . CP_1 Dal canto suo, parte ricorrente ha dato prova dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, svolto da figlia dell'odierna ricorrente, sia attraverso l'istruttoria espletata dalla quale Parte_2
è emerso l'espletamento del lavoro secondo un orario distribuito su cinque giorni settimanali e le mansioni svolte, sia per mezzo della documentazione fornita laddove è stato dimostrato che la stessa
è stata regolarmente retribuita (v. buste baga con relativi bonifici bancari).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e deve quindi essere dichiarata l'inefficacia del verbale di accertamento ispettivo n. 2019001871 del 5.3.2019 con cui è stata disposta l'iscrizione della signora alla gestione commercianti;
inoltre, stante l'accertata sussistenza di un rapporto di Parte_2 lavoro subordinato tra la ditta di EL NO e la signora nel periodo compreso Parte_2 tra il 21.10.2014 all'11.10.2018., l' è tenuto al ripristino della relativa posizione assicurativa e CP_1 contributiva in favore della predetta lavoratrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN ES, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione proposto avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001871 del 5.3.2019;
- dichiara l'inefficacia dello stesso e di tutti gli atti e richieste conseguenziali con riconoscimento dell'intero rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso tra la dipendente e la Parte_2 ditta di EL NO per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 vengono liquidate in complessivi € 2.697,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 al procuratore antistatario.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.