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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/10/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3553/2025 di ruolo generale dell'anno
2025 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
vv.to (c.f. ), con l'avv.to ZARDINI EMANUELE Pt_1 Pt_2 C.F._1
e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre come da mandato su separato foglio.
-RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. ), -contumace- CP_1 C.F._2
-CONVENUTO-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE:
nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto del Prof. Avv. di Pt_1
vedersi riconoscere la complessiva somma di Euro 53.767,39 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, anche maggiore, determinata in via equitativa, che si riterrà dovuta in esito al presente giudizio e, per l'effetto, condannare il sig. , c.f. , nato il 27 CP_1 C.F._2
febbraio 1955 a Fidenza (PR) e residente in [...], int. 5, 31021 -
NO ET (TV), al pagamento in favore del Prof. Avv. della somma di Pt_1
Euro 53.767,39, ovvero quella diversa, anche maggiore, determinata in via equitativa, che si riterrà dovuta in esito al presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso;
le conclusioni rassegnate, nella contumacia del convenuto, osserva:
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di cui appresso, avendo trovato pieno conforto probatorio non solo nella produzione documentale allegata, che attesta sia il conferimento dell'incarico al ricorrente sia l'attività espletata, ma anche nel comportamento processuale del convenuto, valutabile ai sensi dell'art.116 cpc..
Anche il quantum preteso, mai contestato ex adverso, è conforme ai criteri previsti dai DM. 140/2012 e 55/2014, applicabili ratione temporis, e valutati gli acconti corrisposti, residua una somma di complessiva di €.53.767,39, già comprensiva di spese generali, Iva e cpa.
Sono poi dovuti gli interessi moratori ex art.
2-5 D.l.vo n.231/2002 dalla data dei preavvisi al saldo effettivo.
Va respinta la domanda di rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita prova, neppure presuntiva, del maggior danno.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ricorso ex artt.14 D.lgs. n.150/2011 e 281 decies e ss cpc, tra le parti in premessa indicate,
2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, definitivamente pronunciando,
1)In accoglimento per quanto di regione della domanda attorea, condanna CP_1
a pagare a favore del ricorrente la somma complessiva di €.53.767,39, oltre
[...]
agli interessi moratori ex art.
2-5 D.l.vo n.231/2002 dalla data dei preavvisi al saldo effettivo.
2)Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di €.4.180,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 24/10/2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela AN
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TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3553/2025 di ruolo generale dell'anno
2025 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
vv.to (c.f. ), con l'avv.to ZARDINI EMANUELE Pt_1 Pt_2 C.F._1
e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre come da mandato su separato foglio.
-RICORRENTE-
CONTRO
(c.f. ), -contumace- CP_1 C.F._2
-CONVENUTO-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE:
nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto del Prof. Avv. di Pt_1
vedersi riconoscere la complessiva somma di Euro 53.767,39 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, anche maggiore, determinata in via equitativa, che si riterrà dovuta in esito al presente giudizio e, per l'effetto, condannare il sig. , c.f. , nato il 27 CP_1 C.F._2
febbraio 1955 a Fidenza (PR) e residente in [...], int. 5, 31021 -
NO ET (TV), al pagamento in favore del Prof. Avv. della somma di Pt_1
Euro 53.767,39, ovvero quella diversa, anche maggiore, determinata in via equitativa, che si riterrà dovuta in esito al presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso;
le conclusioni rassegnate, nella contumacia del convenuto, osserva:
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di cui appresso, avendo trovato pieno conforto probatorio non solo nella produzione documentale allegata, che attesta sia il conferimento dell'incarico al ricorrente sia l'attività espletata, ma anche nel comportamento processuale del convenuto, valutabile ai sensi dell'art.116 cpc..
Anche il quantum preteso, mai contestato ex adverso, è conforme ai criteri previsti dai DM. 140/2012 e 55/2014, applicabili ratione temporis, e valutati gli acconti corrisposti, residua una somma di complessiva di €.53.767,39, già comprensiva di spese generali, Iva e cpa.
Sono poi dovuti gli interessi moratori ex art.
2-5 D.l.vo n.231/2002 dalla data dei preavvisi al saldo effettivo.
Va respinta la domanda di rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita prova, neppure presuntiva, del maggior danno.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ricorso ex artt.14 D.lgs. n.150/2011 e 281 decies e ss cpc, tra le parti in premessa indicate,
2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, definitivamente pronunciando,
1)In accoglimento per quanto di regione della domanda attorea, condanna CP_1
a pagare a favore del ricorrente la somma complessiva di €.53.767,39, oltre
[...]
agli interessi moratori ex art.
2-5 D.l.vo n.231/2002 dalla data dei preavvisi al saldo effettivo.
2)Condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di €.4.180,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 24/10/2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela AN
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