Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2021, proposto da
GI NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Monni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Comuni del Sarrabus, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento interdittivo con il quale il SUAP Associato Unione dei Comuni del Sarrabus ha ordinato al ricorrente la cessazione immediata dell'intervento di “avvio attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata dal ricorrente il 21 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato in giudizio il 21 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di rinunciare al ricorso e alle relative domande, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- che, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”;
- che la parte ricorrente non ha provveduto al suddetto adempimento, limitandosi a depositare l’atto di rinuncia;
- che, pur in assenza di rituale rinuncia, la dichiarazione resa dal difensore, costituisce inequivoca manifestazione del difetto di interesse alla decisione nel merito (art. 84, comma 4 c.p.a.);
- che, a norma degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4 c.p.a. dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che non v’è luogo di provvedere alla regolazione delle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;
Considerato, altresì:
- che il ricorrente, con decreto n. 40 del 30 dicembre 2021, è stato ammesso al gratuito patrocinio e che con la medesima dichiarazione depositata il 21 gennaio 2026 il suo legale ha chiesto la liquidazione del proprio compenso;
- che a tale liquidazione si potrà provvedere con decreto collegiale di liquidazione all’esito dei pertinenti accertamenti di Segreteria, previa fissazione d’ufficio della prima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IC NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NO | IT AR |
IL SEGRETARIO