Articolo 7 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1430
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 novembre 1963
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sergenti graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme e' fissata come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 11.500 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . N. 5.100
Entrata in vigore il 15 novembre 1963