Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7719/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GIGLIO ROBERTO eG.Ceci giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 13.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che l' gli aveva riconosciuto la malattia professionale dell'ipoacusia CP_1 con il 3% d'invalidità. Lamentava l'errata quantificazione operata dall'istituto e concludeva per il riconoscimento della rendita per malattia professionale con percentuale maggiore.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede:
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Il dott. ctu nominato all'udienza del 19.11.2024, Persona_1 nell'elaborato peritale depositato, ha confermato l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente (ipoacusia neurosensoriale a sinistra di media entità e mista a destra di media entità prevalente sui gravi) e ha ribadito che il grado d el 3% quale residuo di danno. Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e la scarsa documentazione in atti, stante anche le contestazioni del ricorrente, che non appaiono tali da validamente contrastare le conclusioni peritali. Il ctu infatti ha risposto compiutamente alle osservazioni di parte ricorrente specificando la intrepretazione data della documentazione medica in atti.
Deve, pertanto, ribadirsi la condivisione delle risultanze peritali che hanno escluso una percentuale di danno maggiore di quello già riconosciuto dall'istituto.
In considerazione di ciò, la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio sono irripetibili e vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto EO , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
3. Spese di ctu definitivamente poste a carico dell' CP_1
Bari,01/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi