Versione
23 giugno 1990
23 giugno 1990
Art. 7. 1. La Conferenza e' consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 .
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 1- bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), introdotto dall' art. 1 della legge n. 362/1988 , e' il seguente:
"1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
(omissis);
c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 1- bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), introdotto dall' art. 1 della legge n. 362/1988 , e' il seguente:
"1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
(omissis);
c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale".