Art. 7. 1. La Conferenza e' consultata dal Governo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sul disegno di legge finanziaria di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 .
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 1- bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), introdotto dall' art. 1 della legge n. 362/1988 , e' il seguente:
"1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
(omissis);
c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 1- bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), introdotto dall' art. 1 della legge n. 362/1988 , e' il seguente:
"1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
(omissis);
c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale".