CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PI MO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259006985562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 835/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorspo trasmesso in data 17/07/2025, la contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 04120259006985562000, contennete otto cartelle di pagamento di cui tre riferite alle tasse automobilistiche degli anni 2018, 2019 e 2020.
Contestava l'operato dell'Ufficio chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate Riscossionie la Regione Toscana
e facendo conoscere che le cartelle di pagamento contenute nell'intimazione, non sono mai state notificate alla ricorrente, di conseguenza eccepisce la inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o infondatezza e/o illegittimità delle cartelle di pagamento qui opposte ed impugnate per vizi di notifica.
Chiede quindi di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizo.
Con memorie trasmesse in data 25/09/2025, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, facendo conoscere che in data 16/07/2025, sono stati emessi i provvedimenti di discarito delle cartelle di pagamento avente oggetto le tasse di competenza della Regione.
Comunque ritiene che il ricorso sia stato presentato oltre i termini equindi deve essere dichiarato inammissibile, almeno per quanto riguarda i tributi regionali.
Chiede quindi che sia respinto con vittoria di spese di giudizio e comunque sollevare l'Ente da ogni ipotetica conseguenza negativa della lite dipendente da questioni di esclusiva competenza di ADER.
Con controdeduzini trasmesse in data 01/10/2025, si è costituita in giudizio L'Agenzia delle Entrate
Riscossioni e ha fato conoscere che le cartelle di pagamento sono state integralmente sgravate dall'ente creditore in data 16/7/2025, ossia in data antecedente alla data di notifica e iscrizione a ruolo del ricorso.
Chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte, osserva che è intervenuta rinuncia delle parti nel continuare il contenzioso, in quanto gli importi richiesti alla contribuente, sono stati interamente sgravati, per cui il giudizio deve essere consideratoi estinto.
Per quanto riguarda le spese, sussistono giustificati motivi visto sopravvenuto sgravio, per la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze Dichiara la Cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PI MO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259006985562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 835/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorspo trasmesso in data 17/07/2025, la contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 04120259006985562000, contennete otto cartelle di pagamento di cui tre riferite alle tasse automobilistiche degli anni 2018, 2019 e 2020.
Contestava l'operato dell'Ufficio chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate Riscossionie la Regione Toscana
e facendo conoscere che le cartelle di pagamento contenute nell'intimazione, non sono mai state notificate alla ricorrente, di conseguenza eccepisce la inesistenza e/o nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o infondatezza e/o illegittimità delle cartelle di pagamento qui opposte ed impugnate per vizi di notifica.
Chiede quindi di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizo.
Con memorie trasmesse in data 25/09/2025, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, facendo conoscere che in data 16/07/2025, sono stati emessi i provvedimenti di discarito delle cartelle di pagamento avente oggetto le tasse di competenza della Regione.
Comunque ritiene che il ricorso sia stato presentato oltre i termini equindi deve essere dichiarato inammissibile, almeno per quanto riguarda i tributi regionali.
Chiede quindi che sia respinto con vittoria di spese di giudizio e comunque sollevare l'Ente da ogni ipotetica conseguenza negativa della lite dipendente da questioni di esclusiva competenza di ADER.
Con controdeduzini trasmesse in data 01/10/2025, si è costituita in giudizio L'Agenzia delle Entrate
Riscossioni e ha fato conoscere che le cartelle di pagamento sono state integralmente sgravate dall'ente creditore in data 16/7/2025, ossia in data antecedente alla data di notifica e iscrizione a ruolo del ricorso.
Chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte, osserva che è intervenuta rinuncia delle parti nel continuare il contenzioso, in quanto gli importi richiesti alla contribuente, sono stati interamente sgravati, per cui il giudizio deve essere consideratoi estinto.
Per quanto riguarda le spese, sussistono giustificati motivi visto sopravvenuto sgravio, per la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze Dichiara la Cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico