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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16992/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015770381 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.9.2025 e depositato il 9.10.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe notificata il 13.6.2025, con importo di € 56,87 per tassa automobilistica 2019 che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato in data 11.8.2022.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione, violazione della L. n. 241 del 1990, estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del
D.L. n. 953 del 1982, mancata indicazione del termine e dell'Autorità alla quale è possibile proporre ricorso, decadenza della pretesa impositiva ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Si sono costituite le controparti (Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione) che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento impugnato.
Pertanto, va dequotato anche il dedotto vizio di motivazione poiché, una volta acclarata la rituale notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi che il contribuente abbia avuto compiuta conoscenza delle ragioni creditorie veicolate attraverso l'atto impositivo che è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Va poi rilevato che la cartella reca puntuale indicazione delle informazioni sui termini e le modalità per proporre eventuale ricorso giurisdizionale, sicché non è predicabile alcuna lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost..
In ragione di quanto precede, ribadita la rituale notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento, deve ritenersi che alla data di notifica della cartella impugnata in questa sede non vi è ragione di ritenere estinta la pretesa creditoria, non essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.
L. n. 953/1982.
Non merita condivisione la censura riferita alla presunta violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 per presunta decadenza della pretesa impositiva. Difatti, riguardo alla tassa automobilistica opera il termine di prescrizione triennale, come rilevato dalla Corte di Cassazione (sez. V, n. 14312/2024) secondo cui la disposizione di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 fa riferimento alla prescrizione dell'azione per il recupero delle tasse, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16992/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015770381 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.9.2025 e depositato il 9.10.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe notificata il 13.6.2025, con importo di € 56,87 per tassa automobilistica 2019 che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato in data 11.8.2022.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica dell'atto presupposto, difetto di motivazione, violazione della L. n. 241 del 1990, estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del
D.L. n. 953 del 1982, mancata indicazione del termine e dell'Autorità alla quale è possibile proporre ricorso, decadenza della pretesa impositiva ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Si sono costituite le controparti (Regione Campania e Agenzia delle Entrate Riscossione) che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento impugnato.
Pertanto, va dequotato anche il dedotto vizio di motivazione poiché, una volta acclarata la rituale notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi che il contribuente abbia avuto compiuta conoscenza delle ragioni creditorie veicolate attraverso l'atto impositivo che è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Va poi rilevato che la cartella reca puntuale indicazione delle informazioni sui termini e le modalità per proporre eventuale ricorso giurisdizionale, sicché non è predicabile alcuna lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost..
In ragione di quanto precede, ribadita la rituale notifica dell'avviso di accertamento alla data indicata nel provvedimento, deve ritenersi che alla data di notifica della cartella impugnata in questa sede non vi è ragione di ritenere estinta la pretesa creditoria, non essendo decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.
L. n. 953/1982.
Non merita condivisione la censura riferita alla presunta violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 per presunta decadenza della pretesa impositiva. Difatti, riguardo alla tassa automobilistica opera il termine di prescrizione triennale, come rilevato dalla Corte di Cassazione (sez. V, n. 14312/2024) secondo cui la disposizione di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 fa riferimento alla prescrizione dell'azione per il recupero delle tasse, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.