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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1380/2022
Alla udienza tenuta il 06/06/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 1380/2022 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore compare l'Avv. D'ALESSANDRO in sostituzione dell'Avv. BARSANTI MARIO;
per la convenuta compare l'Avv. DATI in sostituzione dell'Avv. LEO SIMONE.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1380 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2
: AVV. MARIO BARSANTI, AVV. ROBERTO BARSANTI
[...]
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. SIMONE LEO, AVV. TOMMASO DELVECCHIO
- PARTE CONVENUTA -
CP_2 CP_3 Controparte_4
- CONVENUTI CONTUMACI -
avente a oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale IL.mo , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione avanzata da parte convenuta, sia pregiudiziale che istruttoria, accertato che e , hanno posseduto, anche quali Parte_1 Parte_2 eredi del coniuge e padre , per oltre venti anni, in modo pacifico e pubblico, continuato ed Persona_1 ininterrotto, il bene immobile sito in Camaiore via Torrone interno, s.n.c., come descritto nella premessa dell'atto introduttivo costituito da una parte di costruzione di fabbricato ente urbano corredato di resede, il tutto rappresentato in colore arancione nella planimetria prodotta da parte attrice sub. Doc.A) , ed il terreno bordato in blu nella stessa , e censito nel catasto terreni del comune di Camaiore al foglio 13, mappale 2528, come Ente Urbano, e , per l'effetto, dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione del predetto bene in favore delle prenominate attrici con ordine al competente Conservatore dei R.R.I.I. ed al Dirigente del competente Ufficio del Catasto, oggi entrambi Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, di procedere , senza alcuna loro responsabilità, alle conseguenti trascrizioni e volture a nome delle attrici stesse. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
- 2 -
➢ Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito,
- in via preliminare, per quanto occorrer possa, estromettere dal giudizio i IG , CP_2 CP_3 Controparte_ e per difetto di legittimazione passiva;
- in via istruttoria, per quanto occorrer possa, ammettere le prove per testi dei IG , CP_2 [...] Controparte_ e , come meglio formulate nella comparsa di costituzione, nella memoria ex art. 183 CP_3
c.p.c., sesto comma, n. 2 e nella memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, n. 3;
- nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea. Con vittoria di spese e competenze legali”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
e – premettendo: che le stesse possiedono, anche
[...] Parte_2
attraverso il dante causa , deceduto in Camaiore il 21.5.2008, Persona_1
rispettivamente marito e padre delle attrici, il manufatto corredato da resede circostante, sito in Camaiore, via Torrone s.n.c., oggi identificato catastalmente al foglio 13, map. 2528; che detto manufatto originava dal frazionamento del 3.11.2003 prot. 230403 n. 9865.1/2003 del più ampio mappale 425, già catastalmente intestato a
, la cui successione si era aperta in data 29.11.2010 e di cui sono eredi Persona_2
, , , ; che, una Persona_2 CP_5 CP_3 Controparte_4 CP_1
volta deceduto , il bene contraddistinto dal mappale 425 era stato Persona_2
acquistato mortis causa da per 1/9 mentre per i restanti 8/9 per atto di CP_1
donazione e permuta del 5.6.2018, di tal che oggi risultava in piena proprietà di CP_1
che il manufatto risultava oggi internamente suddiviso in ripostiglio con
[...]
servizio igienico;
che il manufatto era stato abusivamente costruito da Per_1
nell'anno 1969 – per poi formare oggetto di concessione edilizia in sanatoria
[...]
del 11.2.2003 – su area da sempre recintata e chiusa con cancello che ne costituisce
- 3 - unico ingresso e che è sempre rimasta nel pieno possesso di quest'ultimo e dei suoi familiari;
che le utenze erano state allacciate da – hanno convenuto Persona_1
in giudizio , e onde sentir CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
accertare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione della piena proprietà del bene immobile indicato in premessa.
§1.1 – Nella contumacia degli altri convenuti, per resistere alle domande attoree e chiederne il rigetto si è costituito, deducendo che il mappale n. 425 era CP_1
stato acquistato nel 1976 dai genitori e mappale che Persona_2 CP_2
comprendeva un fabbricato ad uso abitativo con piccolo terreno ortivo aderente, corrispondente alla domanda di usucapione;
che nell'atto non era quindi menzionato il manufatto asseritamente realizzato nell'anno1969; che, all'epoca, esisteva soltanto una baracca di legno, la cui area di sedime non era affatto delimitata;
che tale area era stata posseduta dai precedenti proprietari e non da essendo utilizzata Persona_1
promiscuamente da alcuni vicini, per mera tolleranza e previo consenso dei proprietari, per il ricovero di attrezzi;
che, dunque, erano false le circostanze allegate dalle attrici;
che dopo l'acquisto i coniugi avevano chiesto ai vicini di Persona_3
liberare la baracca, ma il se ne era impossessato minacciando i nuovi Per_1
proprietari ed intimidendoli, con condotte mai cessate negli anni ed anzi più volte reiterate;
che, successivamente, il aveva trasformato la baracca in manufatto Per_1
in muratura e nel 1995 e realizzato il cancello con lucchetto, che impediva l'accesso alla resede;
che alla richiesta dei proprietari di consegnare le chiavi il si era Per_1
rifiutato, intimidendoli con reiterate minacce;
che le violenze e le minacce erano cessate soltanto nel 2008, con la morte di che nel 2010 il possesso Persona_1
dell'area oggetto del contendere era stato interamente acquistato da
[...]
che e difettavano di Per_4 CP_2 CP_3 Controparte_4
legittimazione passiva.
§1.2 – Assunte le prove orali richieste dalle parti, precisate le conclusioni, all'udienza del 6 giugno 2025 si è svolta la discussione orale della causa ex art. 281-
- 4 - sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda attorea è fondata nei confronti di , unico CP_1
legittimato passivo, mentre va rigettata nei confronti degli altri convenuti contumaci, siccome sprovvisti di legittimazione passiva.
§3. – Ante omnia, è necessaria una premessa volta all'inquadramento in iure dell'odierna controversia.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158 c.c. è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, afferma la Suprema Corte che “ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di attività conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (ex multis, Cass. civ. sent. n.18392 del 2006).
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. Cass. n.
15145/2004 e Cass. n.14092/2010): «ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare proprietario del bene, può essere desunto dalle
- 5 - concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso» (Cass. n.4444/2007).
E', infatti, principio consolidato che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. 8422/2003, cui adde Cass. n. 2857/2006; n. 7757/2011).
Con precipuo riguardo all'acquisto per intervenuta usucapione in favore del comproprietario, è radicata l'idea che se è ben vero che non occorre, da parte di costui, un formale atto di interversione del possesso, si rivela non di meno imprescindibile il palesarsi in modo non equivoco della volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, ovvero l'esteriorizzazione di elementi di fatto che rendano manifesto l'intento del comunista di escludere gli altri dal possesso della cosa comune, ovvero un godimento apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., sul tema dell'acquisto della proprietà esclusiva da parte del comproprietario, Cass. sent. n. 12775 del 2008; n. 19478 del 2007; n. 11419 del 2003;
n. 11696 del 1999).
Il possesso deve essere acquistato in modo non violento, né clandestino, atteso che, diversamente, esso non giova se non dal momento in cui la violenza e la clandestinità sono cessate (art. 1163 c.c.). Precipuamente, la violenza e la clandestinità rilevano soltanto se coeve al momento dell'acquisto del possesso (Cass. 26633 del
2019), restando irrilevanti le condotte sopravvenute. Inoltre, la violenza può consistere in atti di violenza fisica o morale dirette contro il possessore o il detentore onde acquistare il possesso.
§4. – Ciò posto, dev'essere anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti dei convenuti contumaci, atteso che sono le stesse attrici ad affermare
- 6 - l'assenza di titolarità del bene da usucapirsi, posto che la legittimazione passiva della domanda di usucapione si radica su chi possiede o è proprietario del bene al momento della domanda (Cass. ord. n. 24260 del 2018; sent. n. 17270 del 2015; n. 3086 del
2010). Nell'atto introduttivo, infatti, e Parte_3 Parte_2
predicano l'attuale titolarità del mappale 425 in capo a in forza degli atti CP_1
descritti in premessa. A nulla rileva che il mappale 2528 abbia formato oggetto di frazionamento prima della morte del dante causa , operando la Persona_2
modifica catastale soltanto sul piano dell'attribuzione di un autonomo identificativo, insuscettibile però di incidere sul profilo della titolarità del diritto dominicale, che dunque non ha mai cessato di restare in capo – almeno fino all'accertamento di un acquisto a titolo originario di terzi – a . Persona_2
Neppure rileva l'attuale stato di fatto sul mappale 2528, che vedrebbe un godimento concorrente delle odierne attrici unitamente a il quale, Persona_4
sia beninteso, ha acquistato dalle danti causa l'unità censita al fg. 13, map. 427 (doc. 6 fasc. convenuto), del tutto distinta ed autonoma dal mappale per cui è causa (v. doc. C fasc. attoreo). Il interrogato come testimone all'udienza del 9 ottobre 2024, Per_4
ha chiarito di aver acquistato la sopra indicata unità nel 2009 e di aver iniziato ad usufruire del manufatto per cui è causa soltanto nel 2018, ma soltanto previo consenso delle odierne attrici e limitatamente alla porzione destinata a servizio igienico. Il che, come ognun vede, non ha affatto inciso sulla pregressa situazione possessoria vantata dalle attrici.
§5. – Ciò chiarito, possono ora esaminarsi le risultanze dell'istruttoria espletata.
§5.1 – Appaiono attendibili le dichiarazioni e Testimone_1 Testimone_2
In particolare, la prima, sorella di , ha riferito che il manufatto, Persona_1
nella sua originaria consistenza, era costituito da una baracca in legno, poi trasformata in muratura da negli anni 1997-1998 circa e sempre utilizzata solo Persona_1
da quest'ultimo e dai familiari. La testimone, riconoscendo lo stato dei luoghi nell'esatta consistenza, ha riferito che è sempre esistita la recinzione ed il cancello e che le chiavi sono sempre state nel solo possesso del fratello, oltre ad una persona che
- 7 - aveva le chiavi per aiutarlo a pulire il campo. Il manufatto, fin dall'origine, era alimentato con luce ed acqua provenienti dall'abitazione del medesimo. Per_1
Se si trascura il marginale dettaglio della presenza di luce ed acqua nella baracca di legno (positivamente confermata da e negata dalla zia di Testimone_1 Parte_2
e cognata di , sostanzialmente conformi risultano le
[...] Parte_1
dichiarazioni di che ha riferito che l'originaria conformazione dei Testimone_2
luoghi era costituita dalla presenza di una baracca di legno e da un cancello e da una recinzione. Dopo l'acquisto di un'unità abitativa negli anni '90, la testimone ha riferito che curò la costruzione del'attuale manufatto in muratura, Persona_1
provvedendo a sostituire il cancello ed a fornire l'opera di allacci di acqua e corrente con collegamento agli impianti della propria abitazione. Le chiavi del cancello, anche dopo la morte del – ha riferito la teste – sono sempre state nella Persona_1
disponibilità delle odierne attrici.
Non appare invece attendibile quanto riferito dal teste cioè che il Tes_3
manufatto, nell'attuale consistenza, fosse già presente nell'anno 1969 quando il teste ha affermato venne costruito in sostituzione della baracca di legno, atteso che del manufatto non si fa alcuna menzione nell'atto di compravendita dell'originario mappale 425 del fg. 13, datato 10.2.1976, in favore di e Persona_2 CP_2
[...]
Parimenti inattendibili risultano e . CP_6 Parte_4
Il primo ha riferito di aver conosciuto i suoceri e Persona_2 CP_2
nel 1983, di aver visto sempre usare il manufatto da , che lo aveva Persona_1
anche recintato e costruito e di aver sempre visto l'opera già nell'attuale consistenza in muratura e con il cancello, salvo puntualizzare che, al tempo dell'acquisto dei suoceri, dunque nel 1976, avrebbe occupato la baracca di legno impedendo Persona_1
l'accesso con minacce a e A tale proposito, preme Persona_2 CP_2
sottolineare che il dichiarante non ha in alcun modo chiarito come sia venuto a conoscenza di tali circostanze, non conoscendo la famiglia se non dal Persona_3
1983 e di aver visto sempre e soltanto il manufatto in muratura. Gli ulteriori episodi di
- 8 - violenza riferiti dal testimone sono irrilevanti, in quanto successivi al preteso impossessamento di Persona_1
Anche il teste ha riferito solo genericamente di litigi e di fatti di Parte_4
violenze e minacce, trattandosi tuttavia di episodi successivi all'acquisto del possesso.
§5.2 – In conclusione, è stato dimostrato l'esclusivo possesso ultraventennale uti dominus in favore di , al quale si è unito il possesso, altrettanto Persona_1
esclusivo, delle aventi causa odierne attrici.
Al contempo, non è stato dimostrato l'acquisto violento del possesso, fatto impeditivo del decorso del tempo necessario ad usucapire, il cui onere probatorio incombeva sul convenuto (cfr. Cass. sent. n. 3063 del 2000).
§6. – Le spese di lite, si liquidano secondo soccombenza nei confronti del convenuto costituito, mentre nei confronti dei convenuti contumaci non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante l'assenza di attività difensiva.
Il valore di causa, in assenza di ulteriori e più precisi elementi rilevanti ai sensi dell'art. 15 c.p.c., va assunto di valore indeterminabile di bassa complessità. In applicazione dei valori medi, si liquidano euro 7.600,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea nei confronti di , CP_2 CP_3 [...]
. CP_4
- Accoglie la domanda nei confronti di e, per l'effetto, accerta CP_1
l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione, in comunione pro indiviso in pari quote, in favore di e dell'immobile sito in Camaiore, via Parte_1 Parte_2
Torrone s.n.c. come identificato nell'allegato A di parte attrice e in arancione Pt_5
con resede bordata in blu, identificato in catasto del Comune di Camaiore (LU), al fg.
13 map. 2528 come ente urbano.
- Ordina all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alle trascrizioni e volturazioni di legge, con esonero da responsabilità.
- 9 - - Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci vittoriosi.
- Condanna a rifondere le spese di lite in favore delle attrici, liquidate CP_1
in euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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