Decreto cautelare 4 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03581/2026REG.PROV.COLL.
N. 03637/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2026, proposto da EL CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico A. De Santis, Ileana De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottocommissione Elettorale Lamezia Terme, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 795/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 7 maggio 2026 il Cons. NL RO e uditi per le parti gli avvocati Domenico De Santis, Ileana De Santis e l'avvocato dello Stato Vincenza Clelia Castaldo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La Dr.ssa EL CO, in qualità di candidata alla carica di Sindaco per la lista “Uniti per CA e GN, ha impugnato, dinanzi al TAR per la Calabria, il verbale n. 63 del 26.04.2026, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme ha disposto la ricusazione della predetta lista, unica presentata per le elezioni del Comune di CA del 24 e 25 maggio 2026.
2. La ricusazione è stata motivata dalla “ carenza delle modalità di identificazione dei sottoscrittori ” ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, non avendo il pubblico ufficiale autenticante, specificato se l’identificazione fosse avvenuta per conoscenza diretta o tramite documento di riconoscimento. Veniva altresì rilevata la mancanza della firma del pubblico ufficiale sull'atto di accettazione della candidatura del Sig. CO AV.
3. Riferisce l’appellante che, nel ricorso di prime cure, è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento espulsivo, evidenziando come la lista fosse stata presentata con largo anticipo (il 24 aprile 2026) e come il Segretario Comunale avesse rilasciato ricevuta attestante la regolarità della documentazione, ingenerando così un legittimo affidamento nei presentatori. Si sosteneva che l’omissione nell’atto di autentica costituisse un mero errore materiale del pubblico ufficiale, il quale aveva effettivamente identificato i sottoscrittori per “ conoscenza diretta e personale ”, come confermato da una sua successiva dichiarazione integrativa (di cui al fascicolo di primo grado) e dalle dichiarazioni sostitutive rese da tutti i 30 sottoscrittori (di cui al fascicolo di primo grado).
4. Con la sentenza n. 795/2026, il T.A.R. per la Calabria ha rigettato il ricorso, qualificando la “ radicale carenza delle modalità di identificazione ” come un vizio formale non sanabile, essenziale a presidio della genuinità delle sottoscrizioni. Il Giudice di prime cure riteneva irrilevanti le dichiarazioni postume e l'attestazione del Segretario comunale, giudicata meramente ricognitiva, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che considera l’indicazione delle modalità di identificazione un requisito di validità dell’autenticazione.
5. Di tale sentenza, la Dr.ssa EL CO ha chiesto la riforma con atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1. ERRORE DI DI E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL VIZIO COME VIZIO INSANABILE E RADICALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE NULLITÀ; 2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE, BUON ANDAMENTO (ART. 97 COST.) E SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ERRORE SCUSABILE; 3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI FAVOR PARTECIPATIONIS, PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 48 E 51 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE; 4. IN VIA SUBORDINATA: SULLA NECESSARIA RIAMMISSIONE DELLA LISTA PREVIA ESCLUSIONE DEL SINGOLO CANDIDATO LA CUI ACCETTAZIONE È VIZIATA”.
6. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, la Sottocommissione Elettorale di Lamezia Terme.
7. Alla udienza pubblica del 7 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DI
8. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
9. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
9.1. Il Giudice di prime cure ha errato nel qualificare l’omissione della formula “ per mia conoscenza personale ” come un vizio radicale e insanabile, tale da inficiare l’intera procedura di presentazione della lista. Il T.A.R. ha confuso la mancata verbalizzazione di una fase del procedimento con l’omesso compimento della fase stessa.
9.2. L’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000 delinea un processo che si articola in tre momenti: 1) l’identificazione del sottoscrittore; 2) l’attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale; 3) l’indicazione delle modalità di identificazione. Nel caso di specie, non vi è contestazione alcuna sul fatto che i primi due momenti si siano regolarmente perfezionati. L’attività di identificazione è stata compiutamente svolta dalla Sig.ra IO Gallelli, responsabile dell’Ufficio Elettorale. La sig.ra Gallelli ha identificato i 30 sottoscrittori, a norma dell’art. 21 omettendo di specificare le modalità di tale identificazione; appare del tutto ovvio e verosimile che l’identificazione sia avvenuta “ per conoscenza diretta e personale ”, trattandosi di concittadini di un piccolo comune di 1.300 abitanti, dove tutti, conoscono tutti.
9.3. Il vizio, pertanto, non attiene alla sostanza dell’atto (l’effettiva identificazione), ma alla sua mera documentazione (l’omessa annotazione della modalità). Le dichiarazioni rese ex post dalla funzionaria e dai 30 sottoscrittori non costituiscono, come erroneamente ritenuto dal T.A.R., un tentativo di “sanatoria” postuma, bensì la prova piena ed inequivocabile di come si sia svolto il procedimento di autenticazione e della natura di mero errore materiale dell’omissione. Si tratta di un vizio estrinseco, relativo alla condotta del pubblico ufficiale verbalizzante, non di un vizio intrinseco attinente alla validità del procedimento di raccolta delle firme; le stesse, infatti, sono state raccolte in maniera legittima, i sottoscrittori sono stati identificati a norma dell’art. 21 d.P.R. 445/2000, e le firme sono state dichiarate vere ed autentiche dal pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco, vere ed autentiche fino a querela di falso. Il segretario comunale nulla ha rilevato.
10. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
10.1. Anche a voler considerare l’omissione un’irregolarità, il T.A.R. ha completamente omesso di valutare la condotta dell’Amministrazione e la dinamica dei fatti, che imponevano l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio.
10.2. La lista “Uniti per CA e GN è stata depositata il 24.04.2026, con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine. In tale occasione, il Segretario Comunale, figura preposta per legge alla ricezione e al primo controllo degli atti (art. 32 d.P.R. n. 570/1960), ha rilasciato una ricevuta attestante la regolarità della documentazione, senza sollevare alcun rilievo. Tale comportamento ha ingenerato nei presentatori un legittimo affidamento sulla correttezza formale degli atti depositati, rendendo il loro errore nel non avvedersi dell’omissione del tutto scusabile.
11. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
11.1. La lista “Uniti per CA e GN era l’unica lista presentata per le elezioni del Comune di CA. L’effetto della sua esclusione non è la mera estromissione di una compagine dalla competizione, ma la soppressione stessa della competizione elettorale, con conseguente mancato rinnovo degli organi democratici e necessario commissariamento dell’Ente. Di fronte a una conseguenza così drastica, il rigore formalistico deve necessariamente cedere il passo a un’interpretazione costituzionalmente orientata, che privilegi la sostanza sulla forma e garantisca l’effettività del diritto di elettorato attivo e passivo.
12. Con il quarto motivo l’appellante argomenta come segue.
12.1. La Sottocommissione Elettorale ha rilevato, oltre al vizio generalizzato sulle autentiche, anche un vizio specifico relativo all’accettazione della candidatura del Sig. CO AV, la cui firma non risultava autenticata dal pubblico ufficiale. Pur ritenendo che anche tale vizio potesse essere oggetto di soccorso istruttorio, in via di estremo subordine si evidenzia come l’eventuale insanabilità di tale singola posizione non possa travolgere l’intera lista. La legge prevede un numero minimo di candidati per la validità della lista. Nel caso di specie, anche escludendo il candidato CO AV, la lista “Uniti per CA e GN manterrebbe un numero di candidati (9) superiore al minimo legale (7). Si dovrebbe comunque riformare la sentenza impugnata e ammettere la lista, al più con la sola esclusione del singolo candidato la cui posizione è affetta da un vizio autonomo e distinto.
13. Il ricorso è infondato. La pacifica infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame dei profili di rito.
13.1. L’autenticazione non può mai venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella di essere “ l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza” , come prevede l'art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000, che ricalca la definizione dell'art. 2703, comma secondo, c.c. L'identificazione del sottoscrittore è un elemento essenziale dell'autenticazione, senza il quale essa non può assolvere la sua funzione certificativa. La mancata indicazione della modalità attraverso la quale si è proceduto all'identificazione del sottoscrittore inficia irrimediabilmente la validità dell'autenticazione per il difetto di un elemento essenziale e di una forma c.d. sostanziale, che è costitutiva della fattispecie quale delineata dal legislatore.
13.2. Né giova agli appellanti invocare il principio del legittimo affidamento ingenerato dall'attestazione, da parte del Segretario comunale, che tutta la documentazione presentata a supporto delle candidature fosse regolare e completa.
13.3. A fronte della mancanza di un elemento essenziale dell'autenticazione - nel caso di specie la modalità identificativa del sottoscrittore in una delle modalità previste dalla legge - la mancata indicazione di detta modalità, da parte del pubblico ufficiale attestante, era circostanza che la parte non poteva e non doveva colpevolmente ignorare, stante la sua primaria essenzialità - per essere la stessa uno dei pochi, semplici, essenziali elementi ictu oculi rilevabili, con un minimo di diligenza, da un candidato che chieda l'autenticazione della propria sottoscrizione - né essa poteva essere sanata e colmata con il soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 9 maggio 2019, n. 3019).
13.4. In definitiva, l’indicazione da parte di colui che esegue l'autenticazione dei sottoscrittori della lista elettorale delle modalità di identificazione dei sottoscrittori costituisce la parte essenziale dell'autenticazione, la quale, per poter produrre i suoi speciali effetti probatori, deve precisare se l'autenticazione è avvenuta per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale, con conseguente esclusione di equipollenti o di regolarizzazioni postume. Non può quindi ammettersi, in un procedimento rigorosamente formale e caratterizzato da tempi ristretti, la carenza della indicazione delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale, con l'effetto che non esiste autenticazione di una firma se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento della identità di chi sottoscrive mentre l'attestazione dell'ufficiale autenticante deve riguardare entrambe le due circostanze di fatto. Né possono assumere rilievo mere presunzioni di conoscenza dei sottoscrittori da parte dell'ufficiale che provvede all'autentica, presunzioni che non possono sostituire gli elementi cui la legge subordina il riconoscimento della fede privilegiata; a maggior ragione, non si può consentire la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti (Consiglio di Stato sez. V, 24 agosto 2010, n. 5924).
14. Ne consegue che, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata, merita integrale conferma.
Le spese, vista l’esistenza, in origine, di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
NL RO, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NL RO | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO