Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3581
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Decreto cautelare 4 maggio 2026
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Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errore di diritto e travisamento dei fatti. Erronea qualificazione del vizio come vizio insanabile e radicale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 445/2000. Violazione del principio di tassatività delle nullità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata indicazione della modalità di identificazione del sottoscrittore inficia irrimediabilmente la validità dell'autenticazione per difetto di un elemento essenziale e di una forma sostanziale. Ha affermato che tale vizio non può essere sanato con il soccorso istruttorio e che l'attestazione del Segretario comunale non genera un legittimo affidamento tale da giustificare l'ammissione della lista in presenza di un vizio essenziale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di leale collaborazione, buon andamento (art. 97 Cost.) e soccorso istruttorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Errore scusabile

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a fronte della mancanza di un elemento essenziale dell'autenticazione, la parte non poteva e non doveva colpevolmente ignorare tale omissione, stante la sua primaria essenzialità. Pertanto, il soccorso istruttorio non era ammissibile.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di favor partecipationis, proporzionalità e ragionevolezza. Violazione degli artt. 48 e 51 della Costituzione. Eccesso di potere per sproporzione

    Il Consiglio di Stato ha implicitamente rigettato questo motivo confermando la sentenza di primo grado che ha applicato un rigore formalistico, ritenendo l'omissione un vizio insanabile. La decisione si è basata sulla necessità di garantire la genuinità delle sottoscrizioni attraverso il rispetto delle forme prescritte dalla legge.

  • Rigettato
    In via subordinata: Sulla necessaria riammissione della lista previa esclusione del singolo candidato la cui accettazione è viziata

    Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello nel suo complesso, confermando la sentenza impugnata. Non ha accolto la richiesta subordinata di ammissione parziale della lista, ritenendo che il vizio generalizzato sull'autenticazione delle firme rendesse l'intera lista inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3581
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3581
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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