TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9622 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EL DA DO, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8242 /2025 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. FRANCESCO LENZERINI
(c.f. - pec: ), che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE contro
“ (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Muggiò, Via Figlini n. 39
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: dichiarazione unilaterale di impegno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 28/02/2025 avanti il Tribunale di Milano, Parte_1
ha esposto che: a) nell'anno 2021 il Condominio sito in Cernusco sul Naviglio, Via Verdi n.
[...]
35, di cui è parte in quanto proprietaria esclusiva di un appartamento posto al piano terra, ha stipulato pagina 1 di 5 con un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di posa di un cappotto termico sulle CP_1 facciate del fabbricato e altre opere di miglioria, la cui esecuzione ha comportato la temporanea asportazione delle grate di sicurezza di una finestra e di una porta-finestra di pertinenza dell'appartamento attoreo;
b) nonostante i lavori appaltati comprendessero il riposizionamento delle inferriate asportate, l'appaltatrice non vi ha provveduto;
c) per il tramite dell'amministratore condominiale, all'uopo sollecitato ad intervenire, l'impresa ha trasmesso un impegno scritto CP_1 nei confronti della ricorrente, riconoscendo l'obbligo a ripristinare a proprie cure e spese le grate di sicurezza, ma è rimasta inadempiente;
d) l'inadempimento dell'appaltatrice, che si protrae da oltre due anni, genera nella ricorrente una condizione di disagio e preoccupazione, per l'esposizione ad un maggiore rischio di effrazione ed intrusione, da cui deriva un danno morale e psicologico, consistente nella compromissione del diritto al godimento sereno della propria abitazione.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo di condannare la convenuta all'immediato ripristino delle grate di sicurezza della finestra e della porta finestra precedentemente rimosse presso l'appartamento attoreo, nonché al risarcimento del danno, quantificato nell'ammontare di euro 1.500,00 o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 19/05/2025 a che non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace.
Alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., la ricorrente, ferme le domande già svolte, ha avanzato richiesta dell'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. e la domanda di condanna della convenuta ad una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dalla notifica dell'emittendo provvedimento di condanna, pari a € 100 al giorno.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/11/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma disp.cit.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Le emergenze istruttorie consentono di ritenere provati i fatti allegati dalla signora Pt_1
In particolare, nella “dichiarazione di impegno” versata in atti (vd. doc. 4 ricorrente), che risulta datata
22 gennaio 2024 e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore di si evince che la CP_1 quest'ultima, “quale impresa appaltatrice incaricata dal Condominio di Via Verdi 33/35 (C.F.
), con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Verdi nn. 33/35, in persona P.IVA_2 pagina 2 di 5 dell'amministratore pro tempore, per l'esecuzione dei lavori di superbonus all'interno dello stabile condominiale”, si è impegnata “a provvedere alla fornitura e alla messa in posa delle grate di sicurezza
(inferriate), con proprio personale e a proprie spese, ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora sito al piano primo dello stabile facente Parte_1 parte del Condominio di Via Verdi n. 33, dalla stessa rimosse per l'esecuzione dei lavori di superbonus nello stabile condominiale”.
Tale documento costituisce una dichiarazione di volontà emessa nell'ambito dell'autonomia negoziale del soggetto dichiarante, e strettamente collegata al rapporto di appalto intercorso tra CP_1 ed il Condominio di Cernusco Sul Naviglio, Via Verdi nn. 33/35, di cui la signora è CP_1 Pt_1 condomina, quale proprietaria esclusiva di un appartamento sito nello stabile condominiale (cfr. docc.
1 e 2 ricorrente).
La ricorrente ha assolto all'onere di provare l'esistenza della dichiarazione con la quale CP_1 si è impegnata all'adempimento della prestazione oggetto della dichiarazione medesima e, a fronte della semplice allegazione del suo inadempimento, spettava invece alla convenuta l'onere di provare di avervi adempiuto, ma quest'ultima nulla ha provato, avendo preferito rimanere contumace.
La domanda di adempimento avanzata dalla ricorrente è dunque fondata e va accolta, con la conseguenza che va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa CP_1 in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra dell'appartamento di proprietà della signora sito nello stabile condominiale di Via Verdi n. 33 in Cernusco Sul Naviglio. Pt_1
A diversa conclusione si perviene invece con riguardo alla domanda risarcitoria del preteso danno morale e psicologico, consistente nella asserita compromissione del diritto al godimento sereno della propria abitazione che, a detta della ricorrente, le sarebbe ingenerato dalla condizione di disagio e preoccupazione dovuta alla mancanza delle inferriate e all'esposizione ad un maggiore rischio di effrazione.
Orbene, posto che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento rappresentato dal ritardo nell'adempimento del ripristino delle inferriate da parte della convenuta, l'attrice nulla ha provato al riguardo, non avendo sul punto offerto alcun mezzo istruttorio.
L'attrice non ha dimostrato la concreta sussistenza del pregiudizio lamentato e, in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd.
pagina 3 di 5 Cass. civ. 4310/2018).
La domanda risarcitoria è pertanto infondata e va rigettata.
La domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dalla ricorrente per la prima volta alla prima udienza, in aggiunta a quelle proposte con il ricorso introduttivo, è invece inammissibile.
Fermo che detta domanda non dipende dalle difese di parte convenuta, rimasta contumace, essa doveva essere proposta sin dal ricorso.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14461 del 23/05/2024, ove ha affermato che “L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.
(nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito”.
A parere della Suprema Corte, militano a favore della predetta conclusione argomenti logici e sistematici (vd. pagg. 9 e seguenti della parte motiva della citata sentenza): “20. Innanzitutto, a differenza di altri capi accessori, la misura di coercizione non è conseguenza necessaria della condanna, com'è invece la pronuncia sulle spese, che dall'istanza e dalla quantificazione della parte prescinde totalmente, ufficiosamente procedendovi il giudicante nel definire il procedimento. 21.
Infatti, la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto – «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») – che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale). (…) 23. DA punto di vista sistematico, poi, la delimitazione di un momento preclusivo certo per la proposizione della domanda di condanna ex art. 614- bis cod. proc. civ. nel processo di cognizione elimina incertezze sulla possibilità di avanzare la medesima domanda al giudice dell'esecuzione, ipotesi ammessa dalla modifica apportata dal D.Lgs.
pagina 4 di 5 n. 149 del 2022 per il titolo esecutivo stragiudiziale oppure «se [la misura] non è stata richiesta nel processo di cognizione»; è evidente, infatti, che ad ammettere la proponibilità della domanda anche alla fine del processo di primo o di secondo grado si rende incerto il presupposto che permette di adire il giudice dell'esecuzione, col rischio (oltretutto) di innescare possibili conflitti tra le decisioni di quest'ultimo e quelli del giudice della cognizione successivamente investito dell'istanza.”
In conclusione, la convenuta va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra presso l'appartamento di proprietà della signora sito nello stabile condominiale di Via Verdi n. 33 in Cernusco Sul Pt_1
Naviglio.
La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente è infondata, perciò inaccoglibile, mentre la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. formulata alla prima udienza è inammissibile.
Considerata la fondatezza solo parziale delle domande della ricorrente, va disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, e la convenuta va condannata a rifondere alla CP_1 ricorrente i residui 2/3 di tali spese, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
28/02/2025, notificato il 19/05/2025, da ei confronti di , Parte_1 CP_1 nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna ad eseguire, a CP_1 proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza (inferriate) ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora sito al piano primo Parte_1 dello stabile facente parte del Condominio di Via Verdi n. 33, Cernusco sul Naviglio;
2. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e condanna alla rifusione in CP_1 favore di dei residui 2/3 delle spese del giudizio che liquida, già al netto della Parte_1 compensazione, in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali
15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 12/12/2025
Il GOT
EL DA DO pagina 5 di 5