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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Adrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 11131 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2015, rimesso in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 e pendente
TRA
(CF ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al decreto ingiuntivo opposto, dall'avvocato Emma Tortora (CF ) e Francesco C.F._1
MA (CF ), elettivamente domiciliati in , alla via Nizza n. C.F._2 Pt_1
146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell'Azienda
-attrice-
E
(P IVA ,), con sede in Eboli, alla via Yuri Gagarin n. 54/56, CP_1 P.IVA_2
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione dell'11 gennaio 2023, dall'avvocato
NA BO (CF ), presso il cui studio elettivamente domiciliano C.F._3
in , alla via Pirro n. 2 Pt_1
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 22 dicembre 2015, l Parte_1 Parte
[che d'ora innanzi s'indicherà, per mera comodità, semplicemente come , evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno la proponendo tempestiva CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2988/15, emesso dal giudice di questo stesso ufficio il
13 novembre 2015 e notificatole il 23 novembre successivo, col quale le era intimato il pagamento di € 25.071,07, oltre interessi di mora e spese, pari al saldo dovutole per le prestazioni rese, quale struttura sanitaria convenzionata accreditata nella branca di cardiologia, a vantaggio di utenti del servizio sanitario nazionale nei mesi di aprile, maggio,
giugno e luglio 2015. L'opponente eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in via monitoria, trattandosi di prestazioni rese con riferimento ad una convenzione di accreditamento avente natura di contratto di diritto pubblico, quindi a rapporti di tipo concessorio, devoluti alla cognizione del giudice amministrativo;
argomentò
dell'infondatezza dell'avversa pretesa, non avendo la ricorrente osservato le condizioni stabilite nel contratto di accreditamento, in particolare essendo superati i tetti di spesa e non avendo controparte emesso la nota di credito per le mensilità di aprile, maggio e giugno
2014, come richiesto dalla determina di liquidazione n. 184 del 19 ottobre 2015; e dedusse
Parte della inesigibilità dell'avverso credito, in particolare per la mensilità di luglio 2014. L'
quindi, chiese: “1 in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. e, per
l'effetto, revocare il D.I. opposto;
b) nel merito, accogliere la proposta opposizione, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e
competenze di causa.”
Costituendosi il 20 aprile 2016, la eccepì l'infondatezza dell'avversa CP_1
opposizione, per essere il suo diritto di credito azionabile dinanzi al giudice ordinario, per essere il suo credito certo ed esigibile, per essere stato il tetto di spesa tardivamente fissato
Parte dall'a Regione Campania e dall' con delibere illegittime e da disapplicare, per la spettanza degli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002. L'opposta chiese, quindi, “il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze di causa da
attribuirsi” al procuratore, dichiaratosi antistatario. Con ordinanza del 17 giugno 2016 il giudice designato per l'istruzione della causa respinse l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istruito con i soli documenti prodotti dalle parti, il processo è stato ripetutamente rinviato e, infine, riassegnato a questo giudice, che, all'udienza del 16 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, l'ha trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 4 novembre 2025.
Parte 2.- L' con le note del 14 luglio 2025 ha concluso riportandosi “all'atto introduttivo
della presente vertenza nonché ai propri scritti difensivi ed alla produzione depositata agli
atti del giudizio” e chiedendo l'“integrale accoglimento delle proprie conclusioni”.
3.- Il motivo di opposizione pertinente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Parte adito, assumendo l la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della natura di diritto pubblico del contratto inter partes, è privo di pregio, avendo ripetutamente la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo giudice presta adesione, condividendola appieno – che le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla case di cura in regime di concessione pubblica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che l'accordo funzionale alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie, di cui all'art.
8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato, che non concorre alla determinazione dell'azione autoritativa della P.A. ma si pone a valle di essa, recependo, quale contenuto vincolato, il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione (cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., ordinanza n.
24074/2025; v. pure Cass., Sez. Un. sentenze n. 10149/2012, n. 16459/2020 e
30963/2022).
4.- Parimenti infondato è il motivo in punto di preteso superamento dei tetti spesa.
In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo
Parte della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sulla debitrice e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo:
Parte insufficiente sarebbe la nota dell' debitrice in cui fossero indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito.
Nella specie, il dedotto superamento dei tetti di spesa per l'anno 2015 è mera affermazione di parte, non supportata da nessuna specifica allegazione e prova. Così è
Parte mero postulato di parte che l avesse comunicato alla controparte la nota prot. n. 8608
del 16/04/2015 (che genericamente autorizzava le strutture sanitarie private accreditate per la macroarea assistenza specialistica ambulatoriale all'erogazione di prestazioni per l'anno
2015 “in regime di prorogatio, nel rispetto dei volumi di prestazioni e correlati limiti di spesa riconosciuti nell'anno precedente”), avendolo l'opposta contestato e non avendo l'attrice offerto prova al riguardo.
5.- Quanto, infine, al motivo di opposizione in punto di inesigibilità del credito, va osservato che il saldo della rata di luglio 2015, inesigibile alla data di proposizione della domanda monitoria (6 novembre 2015), era divenuto esigibile alla data dell'opposizione (22
Parte dicembre 2015): va pertanto, revocato il decreto ingiuntivo e l va condannata a pagare la somma di € 25.071,07, pari al credito della oltre gli interessi al tasso CP_1
convenzionale nella misura dettata dal d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze contrattuali al saldo effettivo.
Si deve ribadire, a confutazione delle argomentazioni spese dall'opponente, che la risulta struttura sanitaria accreditata in forza del contratto, stipulato ai sensi CP_1
dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1998, recante data 19 dicembre 2014 e firme di sottoscrizione del direttore generale dell' (v. in prod. Parte_3
att.). Che nell'art. 7, laddove sono disciplinate le modalità di pagamento delle prestazioni,
non si prevede che il pagamento del credito della società accreditata sia subordinato alle
Parte verifiche di quel consesso. E che l non può validamente opporre l'inesigibilità del pagamento in attesa che il cd. tavolo tecnico, di cui all'art. 6 del contratto intercorso tra le parti, determini l'eventuale percentuale di regressione tariffaria, in presenza di superamenti
Parte dei tetti di spesa per la macroarea: è del tutto evidente che, fermo il diritto dell' di ottenere il rimborso per prestazioni remunerate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa e posto che nulla ha allegato l'opponente circa le determinazioni assunte dal tavolo tecnico, il credito della società opposta non può essere paralizzato “sine die” in attesa dell'esito dei lavori di quel tavolo, anche perché, diversamente opinando, resterebbero palesemente violati i termini contrattualmente fissati per il pagamento dell'acconto e del saldo di ciascuna mensilità (nella specie risalenti al 2015). Resta onere dell'opponente, quindi, attivarsi tempestivamente per lo svolgimento dei dovuti controlli tecnici e contabili al fine di consentire la liquidazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei termini contrattualmente prefissati.
6.- Quanto, poi, al documento depositato il 6 aprile 2017 dalla difesa dell'opposta,
che si sostanzierebbe, secondo la tesi dell'opponente, nella rinuncia parziale al decreto ingiuntivo e ne imporrebbe la revoca, va rilevato che si tratta della comunicazione della
Parte
“Revoca richiesta di nota di credito su fatt. Giugno 2015” proveniente dall' e indirizzata alla con cui la prima, “a seguito di verifica” conseguente alla richiesta di CP_1
Parte pagamento, comunica alla controparte “la revoca la ns [dell' n.d.e.] richiesta di nota di
credito di € 82,80 su fatt. di Giugno 2015”, documento che non incide sulla pretesa di pagamento azionata con la domanda monitoria, non potendosene inferire “l'espressa ammissione da parte del Centro opposto di aver erroneamente indicato il credito ingiunto”
di avervi, quindi, rinunciato (a pagina 2 della comparsa conclusionale).
7.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice, soccombente, e liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 770,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione (nulla la fase conclusionale, non avendo l'opposta né rassegnate conclusioni né
depositato scritti conclusionali), considerando il valore della controversia, la quantità e qualità delle questioni controverse, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2988/15, che dichiara esecutivo;
Parte 2) condanna l a pagare alla le spese del giudizio di merito, che liquida CP_1
in € 2.670,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge.
Salerno, 26 novembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Adrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 11131 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2015, rimesso in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 e pendente
TRA
(CF ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al decreto ingiuntivo opposto, dall'avvocato Emma Tortora (CF ) e Francesco C.F._1
MA (CF ), elettivamente domiciliati in , alla via Nizza n. C.F._2 Pt_1
146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell'Azienda
-attrice-
E
(P IVA ,), con sede in Eboli, alla via Yuri Gagarin n. 54/56, CP_1 P.IVA_2
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione dell'11 gennaio 2023, dall'avvocato
NA BO (CF ), presso il cui studio elettivamente domiciliano C.F._3
in , alla via Pirro n. 2 Pt_1
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 22 dicembre 2015, l Parte_1 Parte
[che d'ora innanzi s'indicherà, per mera comodità, semplicemente come , evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno la proponendo tempestiva CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2988/15, emesso dal giudice di questo stesso ufficio il
13 novembre 2015 e notificatole il 23 novembre successivo, col quale le era intimato il pagamento di € 25.071,07, oltre interessi di mora e spese, pari al saldo dovutole per le prestazioni rese, quale struttura sanitaria convenzionata accreditata nella branca di cardiologia, a vantaggio di utenti del servizio sanitario nazionale nei mesi di aprile, maggio,
giugno e luglio 2015. L'opponente eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in via monitoria, trattandosi di prestazioni rese con riferimento ad una convenzione di accreditamento avente natura di contratto di diritto pubblico, quindi a rapporti di tipo concessorio, devoluti alla cognizione del giudice amministrativo;
argomentò
dell'infondatezza dell'avversa pretesa, non avendo la ricorrente osservato le condizioni stabilite nel contratto di accreditamento, in particolare essendo superati i tetti di spesa e non avendo controparte emesso la nota di credito per le mensilità di aprile, maggio e giugno
2014, come richiesto dalla determina di liquidazione n. 184 del 19 ottobre 2015; e dedusse
Parte della inesigibilità dell'avverso credito, in particolare per la mensilità di luglio 2014. L'
quindi, chiese: “1 in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. e, per
l'effetto, revocare il D.I. opposto;
b) nel merito, accogliere la proposta opposizione, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e
competenze di causa.”
Costituendosi il 20 aprile 2016, la eccepì l'infondatezza dell'avversa CP_1
opposizione, per essere il suo diritto di credito azionabile dinanzi al giudice ordinario, per essere il suo credito certo ed esigibile, per essere stato il tetto di spesa tardivamente fissato
Parte dall'a Regione Campania e dall' con delibere illegittime e da disapplicare, per la spettanza degli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002. L'opposta chiese, quindi, “il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze di causa da
attribuirsi” al procuratore, dichiaratosi antistatario. Con ordinanza del 17 giugno 2016 il giudice designato per l'istruzione della causa respinse l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istruito con i soli documenti prodotti dalle parti, il processo è stato ripetutamente rinviato e, infine, riassegnato a questo giudice, che, all'udienza del 16 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, l'ha trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 4 novembre 2025.
Parte 2.- L' con le note del 14 luglio 2025 ha concluso riportandosi “all'atto introduttivo
della presente vertenza nonché ai propri scritti difensivi ed alla produzione depositata agli
atti del giudizio” e chiedendo l'“integrale accoglimento delle proprie conclusioni”.
3.- Il motivo di opposizione pertinente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Parte adito, assumendo l la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della natura di diritto pubblico del contratto inter partes, è privo di pregio, avendo ripetutamente la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo giudice presta adesione, condividendola appieno – che le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla case di cura in regime di concessione pubblica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che l'accordo funzionale alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie, di cui all'art.
8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato, che non concorre alla determinazione dell'azione autoritativa della P.A. ma si pone a valle di essa, recependo, quale contenuto vincolato, il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione (cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., ordinanza n.
24074/2025; v. pure Cass., Sez. Un. sentenze n. 10149/2012, n. 16459/2020 e
30963/2022).
4.- Parimenti infondato è il motivo in punto di preteso superamento dei tetti spesa.
In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo
Parte della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sulla debitrice e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo:
Parte insufficiente sarebbe la nota dell' debitrice in cui fossero indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito.
Nella specie, il dedotto superamento dei tetti di spesa per l'anno 2015 è mera affermazione di parte, non supportata da nessuna specifica allegazione e prova. Così è
Parte mero postulato di parte che l avesse comunicato alla controparte la nota prot. n. 8608
del 16/04/2015 (che genericamente autorizzava le strutture sanitarie private accreditate per la macroarea assistenza specialistica ambulatoriale all'erogazione di prestazioni per l'anno
2015 “in regime di prorogatio, nel rispetto dei volumi di prestazioni e correlati limiti di spesa riconosciuti nell'anno precedente”), avendolo l'opposta contestato e non avendo l'attrice offerto prova al riguardo.
5.- Quanto, infine, al motivo di opposizione in punto di inesigibilità del credito, va osservato che il saldo della rata di luglio 2015, inesigibile alla data di proposizione della domanda monitoria (6 novembre 2015), era divenuto esigibile alla data dell'opposizione (22
Parte dicembre 2015): va pertanto, revocato il decreto ingiuntivo e l va condannata a pagare la somma di € 25.071,07, pari al credito della oltre gli interessi al tasso CP_1
convenzionale nella misura dettata dal d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze contrattuali al saldo effettivo.
Si deve ribadire, a confutazione delle argomentazioni spese dall'opponente, che la risulta struttura sanitaria accreditata in forza del contratto, stipulato ai sensi CP_1
dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1998, recante data 19 dicembre 2014 e firme di sottoscrizione del direttore generale dell' (v. in prod. Parte_3
att.). Che nell'art. 7, laddove sono disciplinate le modalità di pagamento delle prestazioni,
non si prevede che il pagamento del credito della società accreditata sia subordinato alle
Parte verifiche di quel consesso. E che l non può validamente opporre l'inesigibilità del pagamento in attesa che il cd. tavolo tecnico, di cui all'art. 6 del contratto intercorso tra le parti, determini l'eventuale percentuale di regressione tariffaria, in presenza di superamenti
Parte dei tetti di spesa per la macroarea: è del tutto evidente che, fermo il diritto dell' di ottenere il rimborso per prestazioni remunerate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa e posto che nulla ha allegato l'opponente circa le determinazioni assunte dal tavolo tecnico, il credito della società opposta non può essere paralizzato “sine die” in attesa dell'esito dei lavori di quel tavolo, anche perché, diversamente opinando, resterebbero palesemente violati i termini contrattualmente fissati per il pagamento dell'acconto e del saldo di ciascuna mensilità (nella specie risalenti al 2015). Resta onere dell'opponente, quindi, attivarsi tempestivamente per lo svolgimento dei dovuti controlli tecnici e contabili al fine di consentire la liquidazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei termini contrattualmente prefissati.
6.- Quanto, poi, al documento depositato il 6 aprile 2017 dalla difesa dell'opposta,
che si sostanzierebbe, secondo la tesi dell'opponente, nella rinuncia parziale al decreto ingiuntivo e ne imporrebbe la revoca, va rilevato che si tratta della comunicazione della
Parte
“Revoca richiesta di nota di credito su fatt. Giugno 2015” proveniente dall' e indirizzata alla con cui la prima, “a seguito di verifica” conseguente alla richiesta di CP_1
Parte pagamento, comunica alla controparte “la revoca la ns [dell' n.d.e.] richiesta di nota di
credito di € 82,80 su fatt. di Giugno 2015”, documento che non incide sulla pretesa di pagamento azionata con la domanda monitoria, non potendosene inferire “l'espressa ammissione da parte del Centro opposto di aver erroneamente indicato il credito ingiunto”
di avervi, quindi, rinunciato (a pagina 2 della comparsa conclusionale).
7.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice, soccombente, e liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 770,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione (nulla la fase conclusionale, non avendo l'opposta né rassegnate conclusioni né
depositato scritti conclusionali), considerando il valore della controversia, la quantità e qualità delle questioni controverse, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2988/15, che dichiara esecutivo;
Parte 2) condanna l a pagare alla le spese del giudizio di merito, che liquida CP_1
in € 2.670,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge.
Salerno, 26 novembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce