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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8005/2025 r.g., promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentate e difesa dall'avv. Clara C.F._1
Berti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Ester C.F._2
Finarelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
“precisa le proprie conclusioni come da pagina 4 del ricorso sub n.1 a) e b), rimettendosi a giustizia quanto alle spese”.
Conclusioni del resistente:
“conclude come da pagina 2 della memoria depositata il 17 ottobre
2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 16 giugno 2025, Parte_1
esponeva di avere contratto matrimonio con Controparte_1
il 28 luglio 1974 a IO di RE (Bologna); che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne Per_1
e pienamente autosufficiente;
che con sentenza n. 448 del 30 gennaio - 8 febbraio 2024, passata in giudicato, il Tribunale di
Bologna aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
che erano trascorsi più di diciassette mesi dall'udienza del 12 dicembre 2023, fissata per la comparizione dei coniugi, alla quale era comparsa soltanto la moglie, essendo il marito rimasto contumace nel giudizio;
che la separazione si era protratta ininterrottamente da oltre dieci anni, ossia dalla sera del 12 maggio
2 2015, allorché il convenuto, senza fornire alcuna spiegazione né alla moglie né al figlio, aveva abbandonato il domicilio coniugale senza più farvi ritorno e senza dare più notizie di sé; che nessuna riconciliazione e neppure alcun riavvicinamento né materiale né spirituale era avvenuto tra i coniugi;
che le condizioni patrimoniali e reddituali della ricorrente non erano mutate rispetto al giudizio di separazione, essendo la moglie economicamente autosufficiente;
che pertanto, “in coerenza con la posizione processuale già adottata in sede di separazione, e con il solo intento di addivenire ad un provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, la ricorrente non intendeva “richiedere alcun contributo economico al convenuto, peraltro condizionando espressamente tale sua posizione processuale alla mancanza di contestazioni e pretese di qualsiasi genere da parte del coniuge che, per parte sua, nulla” aveva “mai richiesto” negli “anni di totale assenza e silenzio, dimostrando pertanto di essere anch'egli completamente autonomo ed indipendente, sotto l'aspetto economico come sotto ogni altro profilo morale e materiale”.
Sulla base di tali premesse, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto, e, dato atto che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti, così da potere provvedere ciascuno al proprio mantenimento, disponesse che
3 nulla era “dovuto reciprocamente dall'uno all'altro per alcun titolo e/o ragione”. In via subordinata, per l'ipotesi in cui il convenuto, all'atto della costituzione, formulasse “domande di contenuto economico e/o patrimoniale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto o comunque correlate all'immobile già adibito a casa famigliare”, la ricorrente chiedeva che il Tribunale accertasse “le plurime gravi violazioni del Signor ai doveri derivanti dal Controparte_1
matrimonio stabiliti dall'art. 143 c.c. con ogni conseguente provvedimento a carico del medesimo per i motivi esposti” nel ricorso introduttivo e respingesse “conseguentemente ogni domanda formulata dal convenuto”. La ricorrente formulava infine
“espressa riserva”, “in tal caso”, di proporre “ogni domanda di contenuto economico e patrimoniale correlata al rapporto coniugale” “ed ogni azione per il recupero delle somme da lei versate per il pagamento dei debiti della Edil Fi.
[...]
e/o del Signor ”, con il Controparte_2 Controparte_1
favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio associandosi Controparte_1
alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente e alla declaratoria “di autosufficienza economica delle parti”, con la conseguenza che nessuna somma avrebbe dovuto essere “versata da ciascun coniuge a titolo di assegno divorzile”. Il convenuto chiedeva inoltre che la ricorrente fosse “tenuta a consegnargli”
4 alcuni beni mobili di sua esclusiva proprietà e che fosse tenuta “a corrispondergli la somma di € 10.000,00 dal medesimo versata per l'acquisto ed il montaggio delle nuove porte della casa coniugale”,
“nonché la somma di € 2.500,00 per la spesa dal medesimo sostenuta, per l'installazione del camino a legna nella stessa casa coniugale”, con vittoria dei compensi di causa e in subordine con la compensazione.
Successivamente, con la memoria depositata il 17 ottobre
2025, il convenuto, a seguito della memoria depositata dalla controparte l'8 ottobre 2025, rinunciava espressamente alle domande riconvenzionali.
Alla prima udienza del 29 ottobre 2025 comparivano personalmente sia la ricorrente, che il convenuto, i quali confermavano la volontà di divorziare, escludendo una riconciliazione. Quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
e hanno rassegnato Parte_1 Controparte_1
conclusioni coincidenti, chiedendo unicamente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, essendo entrambi economicamente indipendenti e non intendendo svolgere alcuna domanda accessoria in relazione alla pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
5 Dagli atti e dai documenti prodotti risulta infatti che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dall'udienza del 12 dicembre 2023, in cui era comparsa solo la moglie, nel procedimento di separazione personale definito con la sentenza del Tribunale di Bologna 30 gennaio-8 febbraio 2024, n. 448, passata in giudicato. Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi, confermata dal tenore degli scritti difensivi, nonchè dalla circostanza che entrambi i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 29 ottobre 2025, hanno ribadito la volontà di divorziare, escludendo una riconciliazione.
Atteso l'accordo fra la ricorrente ed il convenuto circa l'oggetto della presente pronuncia, le spese processuali si compensano integralmente.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IO di RE (Bologna) il 28 luglio 1974 da
6 nata a [...] il [...] e da Parte_1
nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
IO di RE (Bologna) dell'anno 1974, parte II, serie A,
n. 93, dando atto che la ricorrente ed il resistente hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna domanda accessoria in relazione alla pronuncia del divorzio;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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