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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1624 / 2023 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. STELLA ALESSANDRA e l'avv. Parte_1
SARTORI RAFFAELLA
RICORRENTE
e
, con l'avv. MUZ ELENA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M. con l'intervento di con l'avv. SIMONA STEFANUTTO CP_2
con l'intervento di con l'avv. GUGLIELMO GIUBERGIA CP_3
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
25.06.2025)
2. Dare atto che IG.ra dichiara di rinunciare alla domanda di Parte_1 addebito della separazione formulata a carico del IG. e che il IG. Pt_1 Pt_1
accetta tale rinuncia;
1 3. Dichiarare sciolta la comunione legale dei coniugi;
4. Assegnarsi la casa familiare sita a Gonars (UD), alla via Aquileia n. 46, di proprietà di entrambi i coniugi, alla IG.ra in quanto genitore convivente Parte_1
della figlia nata il [...], maggiorenne ma non economicamente CP_3 indipendente. La casa familiare rimane assegnata alla IG.ra ancorché Parte_1
il figlio si è già trasferito dal padre;
CP_2
5. Il IG. ritirerà i propri effetti personali di cui all'elenco scambiato Pt_1 tra le parti dal garage e dalla stalla accessori dell'immobile sito in Gonars via
Aquileia n. 44 entro un mese dalla data odierna, avvisando la IG.ra con Parte_1 una settimana di anticipo. La IG.ra lascerà le porte aperte del garage e Parte_1
della stalla in corrispondenza della data concordata per il ritiro.
6. Le parti concordano quanto segue con riferimento alla divisione del patrimonio immobiliare in comproprietà tra i coniugi:
I. il IG. si impegna a trasferire, a titolo di risarcimento con Controparte_1 riferimento ai fatti di cui al proc. pen. n. 1407/2023 RGNR della Procura della
Repubblica di Udine (sentenza n 591/2024 GIP del Tribunale di Udine), in parti uguali alla IG.ra alla figlia e al figlio Parte_1 CP_3 [...]
che accettano, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in CP_2
Gonars, via Aquileia n. 46, catastalmente distinto: al foglio 10, part. 345, sub 1, cat. A/3, cl. 3, cons. 6,5 vani, dati superficie 123 mq., Rendita Catastale Euro
402,84 al foglio 10, part. 345, sub 2, cat. C/6, classe U, consistenza 15 mq., dati di sup. mq. 19, rendita catastale Euro 35,64.
II. il IG. si impegna a trasferire alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
che accetta, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in
[...]
Gonars, Via Aquileia, 44 catastalmente distinto: al foglio 10, part. 346, cat.A/3, cl.
3, cons. 3,5 vani, dati superficie 98 mq., Rendita Catastale Euro 216,91 +al foglio
10, part. 349, cat. C/2,classe U, consistenza 57 mq, dati di superficie mq. 77, rendita catastale Euro 117,75;
III. La IG.ra si impegna a trasferire al IG. Parte_1 CP_1
che accetta, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in
[...]
Cervignano del Friuli, Via I maggio n. 31, catastalmente distinto: Sez. A, Foglio
2 17, part. 2464, sub. 45, cat. A/2, CI. 2, cons. 5,5 vani, dati superficie 95 mq,
Rendita Catastale Euro 411,87;
IV. La IG.ra si impegna a trasferire al IG. Parte_1 Controparte_1
che accetta, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in Cervignano del Friuli, Via Firenze n. 3, catastalmente distinto: Sez. A, Foglio 18, part. 298/61, sub 9, cat. A/2, cl 2, cons. 5,5 vani, dati superficie 98 mq., Rendita Catastale Euro
411,87;
V. A far tempo dal mese successivo il trasferimento degli immobili il proprietario/proprietaria si farà carico in via esclusiva delle spese ordinarie e straordinarie, anche già deliberate alla data del suddetto trasferimento. Resta inteso che eventuali spese straordinarie relative all'immobile di cui al punto 6.I, trasferito pro quota anche ai figli, saranno sopportate dai genitori giusta metà per la parte di competenza dei figli;
segnatamente per la quota di 4/6 il costo sarà sopportato dalla IG.ra in quanto proprietaria e la residua quota di 2/6, riferita ai figli, Parte_1 sarà ripartita al 50% tra i genitori. Tanto sino alla raggiunta indipendenza economica del/dei figli.
7. Le cessioni immobiliari di cui al punto 6. verranno formalizzate avanti il notaio dott. entro 60 giorni dal deposito della sentenza che Persona_1 definisce il giudizio di separazione personale con ripartizione degli oneri a carico delle parti come segue: 2/3 dei costi verranno sostenuti dal IG. ed un 1/3 Pt_1 dalla IG.ra con riferimento al trasferimento della casa familiare;
le Parte_1 spese imputabili al trasferimento della casa di Via Aquileia n. 44 saranno a carico della IG.ra e quelle imputabili al trasferimento degli immobili di Parte_1
Cervignano saranno a carico esclusivo del IG. Pt_1
8. In forza dei suddetti trasferimenti, dal mese successivo al trasferimento:
I. ciascun coniuge continuerà a pagare al 50% la residua parte del mutuo ipotecario n. 75.256 Rep. N. 25278 Racc. Notaio contratto dai coniugi Per_2 con la in data 26.09.2011 per l'acquisto della casa familiare, fino Controparte_4 all'estinzione dello stesso, nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto;
II. Il IG. si accollerà, in via esclusiva, e fino all'estinzione Controparte_1
3 dello stesso, la residua parte del mutuo Rep. N. 8855 Racc. N. 5990 Notaio
contratto dai coniugi con la in data 28.05.2021 per Per_3 Controparte_4
l'acquisto dell'immobile sito in Cervignano del Friuli Via Firenze n. 3 nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto. Il IG. dichiara che la IG.ra sarà Controparte_1 Parte_1
manlevata da qualsiasi onere derivante dal mutuo sopra citato;
III. il contratto di locazione dell'immobile sito in via Aquileia n. 44 sarà intestato alla IG.ra che tratterrà dal mese successivo al trasferimento Parte_1
della proprietà, il relativo canone di locazione. L'importo, al netto delle imposte, sarà utilizzato dalla IG.ra anche per il mantenimento dei figli e Parte_1 CP_3
Dal mese successivo al trasferimento degli immobili, la metà di quel CP_2 canone, al netto delle imposte, verrà versato dalla IG.ra al figlio Parte_1 CP_2
sul conto corrente a lui intestato entro il giorno 30 di ogni mese, quale contributo per il suo mantenimento. Tale versamento avverrà dal mese di agosto a condizione che il rogito avvenga entro il mese di luglio, altrimenti varrà lo stesso criterio per i mesi successivi;
IV. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di euro Pt_1 Parte_1
165,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
l'importo sarà versato entro e CP_3
non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla IG.ra i Parte_1 cui estremi sono noti al IG. Pt_1
V. il IG. verserà alla IG.ra a titolo di assegno di Pt_1 Parte_1
contributo mantenimento per la coniuge la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
l'importo sarà versato dal mese successivo al rogito di trasferimento degli immobili entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono noti Parte_1
al IG. Pt_1
VI. i contratti di locazione degli immobili siti in Cervignano Via I Maggio 31
e Via Firenze 3 saranno intestati al solo IG. che tratterrà per l'intero i Pt_1
relativi canoni di locazione a far tempo dal mese successivo al trasferimento della proprietà;
4 9. Confermare le condizioni di mantenimento dei figli disposte con provvedimento provvisorio del 10.7.23, come modificato con provvedimento del
19.6.2024, sino al mese successivo alla stipula degli atti notarili per le cessioni immobiliari di cui al punto 6. in corrispondenza dei quali verranno revocate e sostituite dalle condizioni descritte ai punti 8. 10. e 11.;
10. Disporre che, a far data dal mese successivo al trasferimento degli immobili di cui al punto 6., sulla premessa del già avvenuto trasferimento di dal padre: CP_2
I. cesserà l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per CP_2 gravante sul padre. Si dà atto che tale cessazione è già avvenuta con decorrenza giugno 2025 compreso;
II. il figlio verrà mantenuto in via diretta da entrambi i genitori e nulla CP_2
verrà versato dalla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio con eccezione della metà del canone di locazione CP_2 dell'immobile di Via Aquileia 44 al netto delle imposte come da punto 8.III;
III. le spese straordinarie per verranno poste per l'80% a carico del CP_2 padre e per il restante 20% a carico della madre;
IV. l'Assegno Unico Universale per spetterà per l'intero al padre con CP_2 decorrenza dal mese di luglio 2025. La IG.ra presta sin d'ora il Parte_1
consenso acché il IG. o il figlio stesso si occupi di tutte le pratiche Pt_1 burocratiche necessarie al passaggio della titolarità dell'assegno unico universale al padre e a collaborare per quanto necessario per il completamento delle pratiche stesse;
V. Sempre a decorrere dal mese successivo al trasferimento, il IG. verserà Pt_1
alla figlia direttamente sul conto corrente che gli verrà comunicato, la CP_3 somma di euro 100,00 oltre alla rivalutazione annuale ISTAT quale contributo al suo mantenimento ordinario, entro il giorno 15 di ogni mese;
11. Disporre la suddivisione delle spese straordinarie per quanto al 70% CP_3 in capo al padre e quanto al 30% in capo alla madre con anticipo da parte del IG. delle spese straordinarie inerenti le tasse universitarie e le spese sanitarie Pt_1
e odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento
5 necessarie per disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di CP_3
Udine fermo l'obbligo di rifusione delle stesse da parte della IG.ra nei Parte_1 limiti della quota già stabilita a suo carico. I genitori concordano che per quanto concerne il trattamento odontoiatrico già in essere e di cui al preventivo sub doc.
34 di parte ricorrente (residuo di circa 3.000,00 euro) sarà sopportato dai genitori quanto al 30% dalla madre e il restante 70% dal padre. La madre provvederà a versare l'anticipo pari al suddetto 30% e il padre provvederà al saldo. Disporre la suddivisione al 50% in capo al padre ed al 50% in capo alla madre delle spese straordinarie per dal momento in cui la IG.ra reperirà un'attività CP_3 Parte_1 lavorativa con assunzioni, anche non continuative e anche tempo determinato di almeno un anno, con emolumento non inferiore ad euro 800,00 netti mensili;
la IG.ra si impegna a dare tempestiva comunicazione del reperimento di Parte_1
tali attività lavorative, con retroattività del riparto delle spese straordinarie al 50% dalla percezione della retribuzione anzidetta.
12. Il IG. riconosce l'importo di euro 8.000,00 alla IG.ra Controparte_1
a tacitazione di ogni altra pretesa creditoria della moglie anche con Parte_1 riferimento alle spese straordinarie sostenute per i figli, maturate sino alla data del
25.06.2025 e note alla IG.ra , al figlio alla figlia alla data Parte_1 CP_2 CP_3 odierna. Eventuali ulteriori importi a titolo di spese sanitarie che dovessero essere richieste dall'Azienda Sanitaria o altri Enti verranno sostenute al 50% tra genitori.
L'importo di 8.000,00 euro verrà versato in rate da euro 200,00 dal mese successivo al trasferimento degli immobili sino ad estinzione del debito;
l'importo sarà versato entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono noti al IG. Parte_1 Pt_1
13. Le parti dichiarano che tutte le clausole patrimoniali, e con esse i trasferimenti di cui ai punti di cui al presente accordo, si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione congiunta del procedimento per separazione personale di talché gli stessi richiedono siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987;
14. Tutte le parti ad oggi costituite si danno atto di null'altro aver reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure risarcitorio e/o
6 indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il presente atto.
15. Spese e competenze di lite compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 22.05.2023 e regolarmente notificato la IG.ra premesso di aver contratto matrimonio il 01.08.1997 in Parte_1
Casablanca con il IG. e che dalla loro unione sono nati i figli Controparte_1
(il 15.01.2000), e (il 23.04.2006), ora entrambi maggiorenni ma non CP_3 CP_2
economicamente autosufficienti, ha esposto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, per condotte imputabili al marito, e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito della crisi familiare a carico del marito per le continue vessazioni subite durante il matrimonio, nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ha altresì domandato: l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, salvo CP_2
diritto di visita paterno secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale;
l'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) in proprio favore;
l'obbligo, a carico del marito, di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento di 400,00 euro (essendo quest'ultima disoccupata), oltre ad un contributo al mantenimento economico dei figli per euro 300,00 ciascuno e oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine.
Il IG. si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e Pt_1 di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma negando di aver posto in essere le condotte vessatorie descritte da controparte e chiedendo, in sintesi: il rigetto della domanda di addebito della separazione;
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
la previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento ordinario per i figli pari ad euro 125,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di mantenimento per la moglie.
II) All'udienza dd. 29.06.2023, sono stati sentiti personalmente i coniugi, i quali
7 hanno confermato la volontà di separarsi. Le procuratrici hanno chiesto un breve rinvio dell'udienza per verificare la possibilità di raggiungere un parziale accordo quanto alle questioni economiche.
All'udienza dd. 06.07.2023, si prendeva atto che le parti avevano pattuito di suddividere a metà gli introiti derivanti dai canoni di locazione di tre immobili cointestati, nonché di farsi carico, ciascuna per la metà, dei rispettivi ratei di mutuo.
In data 10.07.2023, il giudice, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473- bis-22 c.p.c., ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto: l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
CP_2
l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; l'obbligo, a carico del Parte_1
IG. , di concorrere al mantenimento ordinario dei figli e in Pt_1 CP_3 CP_2 misura pari ad euro 400,00 (200,00 ciascuno), oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della IG.ra ; la prosecuzione della presa in carico di tutto il nucleo familiare Parte_1 da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, per attività di supporto, monitoraggio e controllo.
Con ordinanza dd. 05.12.2023, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in via temporanea ed urgente, è stata disposta l'anticipazione diretta ed integrale, da parte del IG. delle spese straordinarie inerenti le tasse universitarie per Pt_1
e le spese sanitarie e odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura CP_3
e mantenimento necessarie per i figli, fermo l'obbligo di rifusione delle stesse da parte della IG.ra nei limiti della quota del 20%. Parte_1
Con ordinanza dd. 19.06.2024, il giudice, fermi restando i provvedimenti assunti con ordinanze dd. 10.07.2023 e 05.12.2023, disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per e da euro 400,00 mensili ad euro CP_3 CP_2
600,00 mensili complessivi (300,00 per ciascun figlio).
Con ordinanza dd. 14.11.2024, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa: sono seguite numerose udienze al fine di valutare la possibilità di concludere la vertenza con un accordo conciliativo, che tenesse conto anche della necessità di dividere il patrimonio immobiliare riferibile ai coniugi e dei crediti risarcitori della moglie e dei figli discendenti dalla sentenza penale di
8 patteggiamento del IG. n. 591/2024. Pt_1
In data 15.04.2025 è intervenuto spontaneamente in giudizio il figlio
[...]
CP_2
All'udienza dd. 12.05.2025, le procuratrici hanno chiesto un ulteriore breve rinvio – prospettandosi, nel frattempo, anche la costituzione della figlia nel CP_3
giudizio – e la procuratrice di parte ricorrente ha chiesto che fosse medio tempore emessa sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria;
la procuratrice di parte resistente si è rimessa sul punto.
Con sentenza pubblicata in data 15.05.2025 il Tribunale ha pronunciato sentenza parziale di separazione, rimettendo le parti avanti al giudice istruttore per il prosieguo.
In data 11.06.2025 è intervenuta volontariamente in giudizio la figlia
[...]
CP_3
Infine, a seguito di plurime udienze di confronto tra le parti, in data 25.06.2025 è stato possibile raggiungere un complessivo accordo in punto condizioni di separazione;
i procuratori hanno dunque rassegnato conclusioni congiunte, chiedendone l'immediato accoglimento al Tribunale.
Questo Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti.
La causa dovrà essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la trattazione del giudizio di divorzio.
Ogni decisione in punto spese verrà rimessa alla sentenza di definizione complessiva del giudizio cumulativo di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando per quanto riguarda il giudizio di separazione, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
2. dà atto che IG.ra dichiara di rinunciare alla domanda di Parte_1 addebito della separazione formulata a carico del IG. e che il IG. Pt_1 Pt_1
accetta tale rinuncia;
3. dà atto dell'avvenuto scioglimento della comunione legale dei coniugi a
9 seguito dell'autorizzazione giudiziale loro concessa di vivere separati;
4. assegna la casa familiare sita a Gonars (UD), alla via Aquileia n. 46, di proprietà di entrambi i coniugi, alla IG.ra in quanto genitore convivente Parte_1
della figlia nata il [...], maggiorenne ma non economicamente CP_3 indipendente. La casa familiare rimane assegnata alla IG.ra ancorché Parte_1
il figlio si è già trasferito dal padre;
CP_2
5. Dà atto che il IG. ritirerà i propri effetti personali di cui all'elenco Pt_1 scambiato tra le parti dal garage e dalla stalla accessori dell'immobile sito in
Gonars via Aquileia n. 44 entro un mese dalla data odierna, avvisando la IG.ra
[...] con una settimana di anticipo. La IG.ra lascerà le porte aperte Pt_1 Parte_1
del garage e della stalla in corrispondenza della data concordata per il ritiro.
6. Prende atto che le parti concordano quanto segue con riferimento alla divisione del patrimonio immobiliare in comproprietà tra i coniugi:
I. il IG. si impegna a trasferire, a titolo di risarcimento con Controparte_1 riferimento ai fatti di cui al proc. pen. n. 1407/2023 RGNR della Procura della
Repubblica di Udine (sentenza n 591/2024 GIP del Tribunale di Udine), in parti uguali alla IG.ra alla figlia e al figlio Parte_1 CP_3 [...]
che accettano, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in CP_2
Gonars, via Aquileia n. 46, catastalmente distinto: al foglio 10, part. 345, sub 1, cat. A/3, cl. 3, cons. 6,5 vani, dati superficie 123 mq., Rendita Catastale Euro
402,84 al foglio 10, part. 345, sub 2, cat. C/6, classe U, consistenza 15 mq., dati di sup. mq. 19, rendita catastale Euro 35,64.
II. il IG. si impegna a trasferire alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
che accetta, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in
[...]
Gonars, Via Aquileia, 44 catastalmente distinto: al foglio 10, part. 346, cat.A/3, cl.
3, cons. 3,5 vani, dati superficie 98 mq., Rendita Catastale Euro 216,91 al foglio
10, part. 349, cat. C/2,classe U, consistenza 57 mq, dati di superficie mq. 77, rendita catastale Euro 117,75;
III. La IG.ra si impegna a trasferire al IG. Parte_1 CP_1
che accetta, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in
[...]
Cervignano del Friuli, Via I maggio n. 31, catastalmente distinto: Sez. A, Foglio
10 17, part. 2464, sub. 45, cat. A/2, CI. 2, cons. 5,5 vani, dati superficie 95 mq,
Rendita Catastale Euro 411,87;
IV. La IG.ra si impegna a trasferire al IG. Parte_1 Controparte_1
che accetta, la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile sito in Cervignano del Friuli, Via Firenze n. 3, catastalmente distinto: Sez. A, Foglio 18, part. 298/61, sub 9, cat. A/2, cl 2, cons. 5,5 vani, dati superficie 98 mq., Rendita Catastale Euro
411,87;
V. A far tempo dal mese successivo il trasferimento degli immobili il proprietario/proprietaria si farà carico in via esclusiva delle spese ordinarie e straordinarie, anche già deliberate alla data del suddetto trasferimento. Resta inteso che eventuali spese straordinarie relative all'immobile di cui al punto 6.I, trasferito pro quota anche ai figli, saranno sopportate dai genitori giusta metà per la parte di competenza dei figli;
segnatamente per la quota di 4/6 il costo sarà sopportato dalla IG.ra in quanto proprietaria e la residua quota di 2/6, riferita ai figli, Parte_1 sarà ripartita al 50% tra i genitori. Tanto sino alla raggiunta indipendenza economica del/dei figli.
7. Prende atto che le cessioni immobiliari di cui al punto 6. verranno formalizzate avanti il notaio dott. entro 60 giorni dal deposito Persona_1 della sentenza che definisce il giudizio di separazione personale con ripartizione degli oneri a carico delle parti come segue: 2/3 dei costi verranno sostenuti dal IG. ed un 1/3 dalla IG.ra con riferimento al trasferimento della Pt_1 Parte_1 casa familiare;
le spese imputabili al trasferimento della casa di Via Aquileia n. 44 saranno a carico della IG.ra e quelle imputabili al trasferimento degli Parte_1 immobili di Cervignano saranno a carico esclusivo del IG. Pt_1
8. Dà atto che in forza dei suddetti trasferimenti, dal mese successivo al trasferimento:
I. ciascun coniuge continuerà a pagare al 50% la residua parte del mutuo ipotecario n. 75.256 Rep. N. 25278 Racc. Notaio contratto dai coniugi Per_2 con la in data 26.09.2011 per l'acquisto della casa familiare, fino Controparte_4
all'estinzione dello stesso, nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto;
11 II. Il IG. si accollerà, in via esclusiva, e fino all'estinzione Controparte_1
dello stesso, la residua parte del mutuo Rep. N. 8855 Racc. N. 5990 Notaio
contratto dai coniugi con la in data 28.05.2021 per Per_3 Controparte_4
l'acquisto dell'immobile sito in Cervignano del Friuli Via Firenze n. 3 nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto. Il IG. dichiara che la IG.ra sarà Controparte_1 Parte_1 manlevata da qualsiasi onere derivante dal mutuo sopra citato;
III. il contratto di locazione dell'immobile sito in via Aquileia n. 44 sarà intestato alla IG.ra che tratterrà dal mese successivo al trasferimento Parte_1 della proprietà, il relativo canone di locazione. L'importo, al netto delle imposte, sarà utilizzato dalla IG.ra anche per il mantenimento dei figli e Parte_1 CP_3
Dal mese successivo al trasferimento degli immobili, la metà di quel CP_2
canone, al netto delle imposte, verrà versato dalla IG.ra al figlio Parte_1 CP_2 sul conto corrente a lui intestato entro il giorno 30 di ogni mese, quale contributo per il suo mantenimento. Tale versamento avverrà dal mese di agosto a condizione che il rogito avvenga entro il mese di luglio, altrimenti varrà lo stesso criterio per i mesi successivi;
IV. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di euro Pt_1 Parte_1
165,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per la figlia da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
l'importo sarà versato entro e CP_3 non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla IG.ra i Parte_1 cui estremi sono noti al IG. Pt_1
V. il IG. verserà alla IG.ra a titolo di assegno di Pt_1 Parte_1 contributo mantenimento per la coniuge la somma di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
l'importo sarà versato dal mese successivo al rogito di trasferimento degli immobili entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi sono noti Parte_1 al IG. Pt_1
VI. i contratti di locazione degli immobili siti in Cervignano Via I Maggio 31
e Via Firenze 3 saranno intestati al solo IG. che tratterrà per l'intero i Pt_1 relativi canoni di locazione a far tempo dal mese successivo al trasferimento della
12 proprietà;
9. Conferma le condizioni di mantenimento dei figli disposte con provvedimento provvisorio del 10.7.23, come modificato con provvedimento del
19.6.2024, sino al mese successivo alla stipula degli atti notarili per le cessioni immobiliari di cui al punto 6. in corrispondenza dei quali verranno revocate e sostituite dalle condizioni descritte ai punti 8. 10. e 11.;
10. Dispone che, a far data dal mese successivo al trasferimento degli immobili di cui al punto 6., sulla premessa del già avvenuto trasferimento di dal padre: CP_2
I. cesserà l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento per CP_2
gravante sul padre. Si dà atto che tale cessazione è già avvenuta con decorrenza giugno 2025 compreso;
II. il figlio verrà mantenuto in via diretta da entrambi i genitori e nulla CP_2 verrà versato dalla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario del figlio con eccezione della metà del canone di locazione CP_2
dell'immobile di Via Aquileia 44 al netto delle imposte come da punto 8.III;
III. le spese straordinarie per verranno poste per l'80% a carico del CP_2
padre e per il restante 20% a carico della madre;
IV. l'Assegno Unico Universale per spetterà per l'intero al padre con CP_2
decorrenza dal mese di luglio 2025. Dà atto che la IG.ra presta sin d'ora Parte_1 il consenso acché il IG. o il figlio stesso si occupi di tutte le Pt_1 CP_2 pratiche burocratiche necessarie al passaggio della titolarità dell'assegno unico universale al padre e a collaborare per quanto necessario per il completamento delle pratiche stesse;
V. Sempre a decorrere dal mese successivo al trasferimento, il IG. verserà Pt_1 alla figlia direttamente sul conto corrente che gli verrà comunicato, CP_3
la somma di euro 100,00 oltre alla rivalutazione monetaria annuale ISTAT quale contributo al suo mantenimento ordinario, entro il giorno 15 di ogni mese;
11. Dispone la suddivisione delle spese straordinarie per quanto al 70% CP_3
in capo al padre e quanto al 30% in capo alla madre con anticipo da parte del IG. delle spese straordinarie inerenti le tasse universitarie e le spese sanitarie Pt_1
13 e odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento necessarie per disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di CP_3
Udine, fermo l'obbligo di rifusione delle stesse da parte della IG.ra Parte_1
nei limiti della quota già stabilita a suo carico. Dà atto che i genitori concordano che, per quanto concerne il trattamento odontoiatrico già in essere e di cui al preventivo sub doc. 34 di parte ricorrente (residuo di circa 3.000,00 euro), il costo sarà sopportato dai genitori quanto al 30% dalla madre e il restante 70% dal padre.
La madre provvederà a versare l'anticipo pari al suddetto 30% e il padre provvederà al saldo. Dispone la suddivisione al 50% in capo al padre ed al 50% in capo alla madre delle spese straordinarie per dal momento in cui la IG.ra CP_3 [...]
reperirà un'attività lavorativa con assunzioni, anche non continuative e Pt_1 anche tempo determinato di almeno un anno, con emolumento non inferiore ad euro 800,00 netti mensili;
la IG.ra si impegna a dare tempestiva Parte_1 comunicazione del reperimento di tali attività lavorative, con retroattività del riparto delle spese straordinarie al 50% dalla percezione della retribuzione anzidetta.
12. Dà atto che il IG. riconosce l'importo di euro 8.000,00 Controparte_1
alla IG.ra a tacitazione di ogni altra pretesa creditoria della moglie Parte_1 anche con riferimento alle spese straordinarie sostenute per i figli, maturate sino alla data del 25.06.2025 e note alla IG.ra , al figlio alla figlia Parte_1 CP_2 alla data di celebrazione dell'udienza del 25.06.2025. Eventuali ulteriori CP_3 importi a titolo di spese sanitarie che dovessero essere richieste dall'Azienda
Sanitaria o altri Enti verranno sostenute al 50% tra genitori. L'importo di 8.000,00 euro verrà versato in rate da euro 200,00 dal mese successivo al trasferimento degli immobili sino ad estinzione del debito;
l'importo sarà versato entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente intestato alla IG.ra i cui estremi Parte_1
sono noti al IG. Pt_1
13. Dà atto che le parti dichiarano che tutte le clausole patrimoniali, e con esse i trasferimenti di cui ai punti di cui al presente accordo, si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione congiunta del procedimento per separazione personale di talché gli stessi richiedono siano applicati i benefici fiscali di cui
14 all'art. 19 legge n. 74 del 1987;
14. Prende atto che tutte le parti costituite nel giudizio di separazione si danno atto di null'altro aver reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il presente atto.
15. rimette la causa in istruttoria per la trattazione del giudizio di divorzio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Udine, nella camera di conIGlio del 26.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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