CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NI SC, OR
CIAMPI SC MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240029985224000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia Entrate Riscossione, e depositato il 17.2.2025, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale veniva richiesta l'imposta Irpef di € 57.807,85 relativa all'omesso versamento per l'anno 2018, sanzioni per € 20526,10 oltre interessi a seguito di “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 5 dovuta alla scadenza del 02/01/23”.
A motivo del gravame premetteva che in realtà aveva pagato tutte le rate, dalla sesta sulla base dell'articolo
1 commi 155 e 156 della l. 29/12/2022 avvalendosi della sanzione ulteriormente ridotta, e che non era riuscito a pagare solo la rate n. 12 in quanto era stato ormai emesso il ruolo oggetto cartella impugnata nel presente giudizio. Ed a motivo del ricorso deduceva la illegittimità della cartella per violazione dell'art. 15 ter Dpr
602/73 in ragione del regolare versamento della rata n. 5.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio deducendo che effettivamente il ricorrente aveva versato regolarmente la quinta rata, come invero la sesta. Ma che aveva però versato tardivamente la settima, talché correttamente era stata pronunciata la decadenza ed erano state applicate le sanzioni nella misura determinata.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Agenzia Entrate Riscossione restava contumace.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto del giudizio è unicamente una cartella esattoriale emessa della Agenzia Entrate Riscossione per la sorte e le sanzioni determinate a seguito della pronuncia di decadenza da una rateizzazione, precedentemente ottenuta dal ricorrente, a seguito dell'asserito omesso versamento della quinta rata.
Pacifico è, invece, che tale rata sia stata regolarmente pagata nei termini, come ammesso dalla stessa
Agenzia delle Entrate.
Talché il ricorso è palesemente fondato. Ed a fronte di questo, la circostanza, dedotta dalla resistente, per cui il contribuente avrebbe pagato tardivamente una delle rate successive, è irrilevante nel presente giudizio. Tale evenienza, ove effettivamente riscontrabile, legittimerebbe al più un nuovo e diverso provvedimento di decadenza, con ricalcolo delle sanzioni e delle somme dovute, e potrebbe dare luogo ad un, altrettanto analogo e diverso, contenzioso.
Ma non rende legittimo un provvedimento di decadenza emesso, ab origine, sulla base di elementi di fatto risultati infondati.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Frosinone lì 26.01.2026 Il OR dott. Francesco Mancini Il V. Presidente dott.
RL ZA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NI SC, OR
CIAMPI SC MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240029985224000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia Entrate Riscossione, e depositato il 17.2.2025, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale veniva richiesta l'imposta Irpef di € 57.807,85 relativa all'omesso versamento per l'anno 2018, sanzioni per € 20526,10 oltre interessi a seguito di “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 5 dovuta alla scadenza del 02/01/23”.
A motivo del gravame premetteva che in realtà aveva pagato tutte le rate, dalla sesta sulla base dell'articolo
1 commi 155 e 156 della l. 29/12/2022 avvalendosi della sanzione ulteriormente ridotta, e che non era riuscito a pagare solo la rate n. 12 in quanto era stato ormai emesso il ruolo oggetto cartella impugnata nel presente giudizio. Ed a motivo del ricorso deduceva la illegittimità della cartella per violazione dell'art. 15 ter Dpr
602/73 in ragione del regolare versamento della rata n. 5.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio deducendo che effettivamente il ricorrente aveva versato regolarmente la quinta rata, come invero la sesta. Ma che aveva però versato tardivamente la settima, talché correttamente era stata pronunciata la decadenza ed erano state applicate le sanzioni nella misura determinata.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Agenzia Entrate Riscossione restava contumace.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Oggetto del giudizio è unicamente una cartella esattoriale emessa della Agenzia Entrate Riscossione per la sorte e le sanzioni determinate a seguito della pronuncia di decadenza da una rateizzazione, precedentemente ottenuta dal ricorrente, a seguito dell'asserito omesso versamento della quinta rata.
Pacifico è, invece, che tale rata sia stata regolarmente pagata nei termini, come ammesso dalla stessa
Agenzia delle Entrate.
Talché il ricorso è palesemente fondato. Ed a fronte di questo, la circostanza, dedotta dalla resistente, per cui il contribuente avrebbe pagato tardivamente una delle rate successive, è irrilevante nel presente giudizio. Tale evenienza, ove effettivamente riscontrabile, legittimerebbe al più un nuovo e diverso provvedimento di decadenza, con ricalcolo delle sanzioni e delle somme dovute, e potrebbe dare luogo ad un, altrettanto analogo e diverso, contenzioso.
Ma non rende legittimo un provvedimento di decadenza emesso, ab origine, sulla base di elementi di fatto risultati infondati.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Frosinone lì 26.01.2026 Il OR dott. Francesco Mancini Il V. Presidente dott.
RL ZA