Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00952/2025REG.PROV.COLL.
N. 00586/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2023, proposto da
LI TA e RA BE, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. 3357 del 22 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. GI CH e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 3357 del 22 dicembre 2022, il TAR Sicilia – Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso degli odierni appellanti proposto per l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione di immobile abusivo al patrimonio comunale n. 4715 del 10 maggio 2010, nonché del diniego di autotutela (istanza di autotutela del 5 febbraio 2010, diretta all’annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione n. 53 del 12 novembre 2009) opposto dal Comune di Vittoria in data 21 aprile 2010.
2. Tale sentenza è appellata, per la integrale riforma, dalle parti soccombenti nel primo giudizio, articolando un’unica complessa doglianza: Error in iudicando. Sussistenza dei profili di illegittimità rilevati in prime cure. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e grave difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 47 del 1985 e della legge regionale n. 37 del 1985. Difetto di istruttoria. Errata, insufficiente e contraddittoria descrizione delle opere asseritamente abusive, ai fini dell’esercizio dell’ordine di demolizione .
3. Per resistere all’atto di gravame si è costituito nel presente giudizio di secondo grado il Comune di Vittoria, depositando memoria di controdeduzioni in data 24 agosto 2023.
4. Con successiva memoria, depositata in data 11 aprile 2025, il Comune di Vittoria ha ulteriormente insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
6. Con ordinanza collegiale n. 384 del 22 maggio 2025, la Sezione ha disposto di acquisire dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine degli avvocati di Ragusa informazioni in ordine all’avvenuta iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori – nelle date del 19 e 20 giugno 2023 – del difensore unico di parte appellante.
7. Con nota in data 27 maggio 2025, depositata agli atti del giudizio in data 28 maggio 2025, il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, in riscontro all’incombente istruttorio, ha comunicato che l’avvocato -OMISSIS- risulta iscritta “ all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 22.03.2024 ”.
8. In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la discussione dell’appello, soltanto il Comune appellato ha prodotto ulteriore scritto difensivo ex art. 73 c.p.a. (depositando memoria in data 16 ottobre 2025), con il quale ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di ius postulandi in capo al difensore unico di parte appellante.
9. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L’appello è inammissibile.
11. L’art. 100 c.p.a. prevede che: “ Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ”.
11.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è organo di giustizia amministrativa di secondo grado in attuazione di quanto previsto dall’art. 23 dallo Statuto della Regione Siciliana, la cui composizione e organizzazione è disciplinata dal d.lgs. n. 373 del 2003 ed è Sezione staccata del Consiglio di Stato. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (art. 6, comma 6, c.p.a.).
Il codice del processo amministrativo (art. 22, comma 2) dispone che “ per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ”.
11.2. Come uniformemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito di ius postulandi dinanzi al giudice adito ( ex plurimis , ; Cons. Stato., sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4530; Id., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5104; Id., sez. V, 16 marzo 2011, n. 1626).
11.3. Conformemente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il ricorso non sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle corti superiori deve essere dichiarato inammissibile: “ Il ricorso per Cassazione, invero, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale ” (Cass. civ., 3 aprile 2025, n. 8886; Id., 17 marzo 2022, n. 8774).
11.4. In applicazione dei suindicati principi, consolidati anche nella giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 14 ottobre 2024, n. 775), il presente appello deve dichiararsi inammissibile per difetto dello ius postulandi in capo al difensore (unico) di parte appellante che ha sottoscritto l’atto di impugnazione.
Ed invero, come comunicato dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, in riscontro all’incombente istruttorio di cui all’ordinanza collegiale n. 384 del 2025, l’avvocato -OMISSIS- risulta iscritta “ all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 22.03.2024 ”. Pertanto, alla data di notificazione dell’atto di appello (19.06.2023), così come a quella di avvenuto deposito (20.06.2023), il difensore non era iscritto all’albo degli avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori.
12. In merito alle spese della presente fase di giudizio, il Collegio condivide l’assunto della Cassazione 19 agosto 2020, n.17317, ove si afferma che: “ pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio poste a carico del difensore, restando l'attività processuale svolta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte: del tutto analogamente all'ipotesi del difensore che agisca in assenza di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui comunque sia esclusivamente addebitabile la responsabilità di una soccombenza per ragioni estranee al merito della controversia ritualmente introdotta ” (cfr. anche Cass. 12 giugno 2018, n. 15305).
In questi casi, invero, il rapporto processuale si instaura in capo al difensore in proprio – giacché costui, proprio perché sfornito di ius postulandi innanzi a questa istanza superiore, non è in grado, nonostante ogni diversa dichiarazione, di rappresentare in giudizio la parte sostanziale di cui spende il nome – con il duplice corollario che, per la parte sostanziale (la quale, in effetti, non ha proposto alcun gravame), la sentenza di primo grado passa in giudicato con lo spirare del relativo termine, e che il difensore è sfornito, in proprio, di legittimazione all’impugnazione della sentenza, non essendo egli la parte sostanziale del giudizio. È corollario di ciò la declaratoria di inammissibilità dell’appello e il regolamento delle spese nei confronti del difensore in proprio.
Il difensore cui addebitare la responsabilità della soccombenza nella presente fattispecie è, dunque, il difensore che ha firmato il ricorso introduttivo del giudizio innanzi questo giudice d’appello, pur non essendo abilitato, determinandone così l’inammissibilità come sopra rilevata.
13. Poiché la condotta del difensore appare meritevole di censura disciplinare, la presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ragusa.
Riscontrandosi, anche, profili di eventuale responsabilità penale nella condotta del difensore (art. 348 c.p.) la sentenza deve essere trasmessa, altresì, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (che il Collegio individua come locus commissi delicti ).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’avvocato -OMISSIS- del foro di Ragusa, in proprio, a rifondere, in favore del Comune di Vittoria, le spese del grado di giudizio, che liquida in euro 4.000.00 oltre s.g., accessori si legge e c.u. se versati.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza, in copia non oscurata, al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ragusa e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’avvocato -OMISSIS-.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de AN, Presidente
GI CH, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | AN de AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.